Art. 9.
Sono istituiti alle dipendenze del Comitato U.N.R.R.A.-Casas appositi ruoli aggiunti nei quali sono collocati, a domanda, conservando le rispettive qualifiche e anzianita' gli impiegati addetti ai servizi centrali e periferici del Comitato attualmente inquadrati nei ruoli aggiunti dell'A.A.I.
Nei ruoli aggiunti del Comitato U.N.R.R.A.-Casas e' collocato, a domanda, con le stesse norme e alle stesse condizioni di cui al precedente articolo 4, il personale assunto ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006 , ed in servizio presso il Comitato medesimo alla data del 31 dicembre 1961.
La spesa per il personale di cui sopra e' a carico del Comitato U.N.R.R.A.-Casas.
Sono istituiti alle dipendenze del Comitato U.N.R.R.A.-Casas appositi ruoli aggiunti nei quali sono collocati, a domanda, conservando le rispettive qualifiche e anzianita' gli impiegati addetti ai servizi centrali e periferici del Comitato attualmente inquadrati nei ruoli aggiunti dell'A.A.I.
Nei ruoli aggiunti del Comitato U.N.R.R.A.-Casas e' collocato, a domanda, con le stesse norme e alle stesse condizioni di cui al precedente articolo 4, il personale assunto ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006 , ed in servizio presso il Comitato medesimo alla data del 31 dicembre 1961.
La spesa per il personale di cui sopra e' a carico del Comitato U.N.R.R.A.-Casas.