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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 12/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1750 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2020, promosso da:
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), NELLA LORO QUALITÀ DI GENITORI ESERCENTI LA CodiceFiscale_2
RESPONSABILITÀ GENITORIALE SULLA MINORE, C.F. CP_3 Persona_1 C.F._3
)
[...]
DIFENSORE: Avv. ANTONIO PATANE'
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE
(C.F.- P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. LUCA GABRIELLINI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
* * * * * * * * * * * *
Oggetto: risarcimento danni per responsabilità da cosa in custodia.
* * * * * * * * * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 22/10/2024, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, all'esito di tale udienza, ha sciolto riserva, assunta in data 22.10.2024, con ordinanza depositata in data 08/11/2024 ove ha assegnato alle parti i termini di 50 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data 08/11/2024, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica.
In data 30/12/2024 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
1 in data 20/01/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica.
In data 23/01/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
* * * * * * * * * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il
Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parti attrici, e premesso Controparte_1 Controparte_2
che: in data 15/08/2019 la loro figlia minore, stava giocando nelle Persona_2
strutture in legno del parco giochi situato nel Comune di , sotto la sorveglianza Parte_1
del padre di un amichetto, sig. ; in tale circostanza, a causa del Persona_3
2 cedimento di un corrimano in legno, cadeva improvvisamente a terra;
a seguito del sinistro veniva immediatamente soccorsa dal sig. , dai genitori e dal gestore del circolo Per_3
tennis adiacente al parco;
la bambina veniva trasportata con mezzi propri al pronto soccorso di Sarzana e poi ricoverata all'ospedale della Spezia, dove le venivano diagnosticate “frattura scomposta dell'ulna con monconi sovrapposti e del terzo diafisario del radio del braccio dx con prognosi di 30 giorni salvo complicazioni”; la minore era successivamente sottoposta a due interventi chirurgici;
in data 20/01/2020 veniva sottoposta a visita medico-legale, dal quale risultava un “danno biologico al 4/5 % e I.T.T.
4 giorni, I.T.P. al 75% 80 giorni e I.T.P. al 50% 30 giorni”. Ciò premesso, gli attori adducevano una responsabilità dell'ente da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.; in denegata ipotesi, sostenevano che il fosse, in ogni caso, responsabile ai sensi Pt_1 dell'art. 2043 c.c.
Chiedevano: accertata e dichiarata la responsabilità del la Parte_1
condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni patiti dalla minore Persona_2
per una somma complessiva di Euro 17.423,62 ovvero nella misura maggiore o minore risultante dall'istruttoria, oltre interessi, rivalutazione e personalizzazione del danno.
Chiedevano altresì la condanna al risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della propria tesi, gli attori producevano documentazione fotografica, certificazioni mediche, chiedevano l'ammissione della prova testimoniale e di CTU medico- legale ai fini della valutazione del danno.
Parte convenuta, , si costituiva eccependo la mancata Parte_1
proposizione della negoziazione assistita e contestando la propria responsabilità: 1) non sarebbe stata fornita prova del fatto così come ricostruito dalla controparte, infatti solo il teste confermerebbe il sinistro, mentre il teste nulla ricorderebbe Tes_1 Tes_2 dell'evento; 2) la ricostruzione operata dagli attori risulterebbe incongruente, infatti,
l'evento sarebbe accaduto all'ora di pranzo, mentre la minore sarebbe giunta al pronto soccorso (distante solo pochi chilometri) alle ore 17:37; 3) dalla ricostruzione di parte attrice non sarebbe dato comprendere la dinamica del sinistro, in ogni caso, se la bambina si fosse trovata sul ponticello, anche qualora il perno di fissaggio avesse avuto un cedimento, il corrimano non avrebbe potuto cedere in quanto fissato contro il lato interno del montante verticale, invece, nel caso in cui a cedere fosse stato il parapetto della pedana, la caduta sarebbe stata impossibile poiché l'allargamento del parapetto sarebbe stato impedito dal montante dell'altalena, subito adiacente;
4) anche laddove l'evento
3 fosse avvenuto nei termini descritti dagli attori, lo stato dei luoghi, così come descritto dagli attori e dalle fotografie prodotte, avrebbe dovuto indurre chi aveva la sorveglianza sulla minore ad impedire alla stessa di accedere alla struttura, pertanto sarebbe integrato il caso fortuito tale da esimere la responsabilità dell'ente.
Chiedeva: il rigetto di tutte le domande attoree;
il tutto con vittoria di spese di giudizio.
OSSERVA
Preliminarmente si rileva come, nel caso in esame, ci troviamo di fronte ad un'ipotesi di responsabilità da cosa in custodia: “per custodia deve infatti intendersi ogni relazione di fatto sul bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento (Cass. 11152/ 2023; Cass. 38089/ 2021) ed il conseguente obbligo di custodia è finalizzato ad evitare che la cosa produca danni a terzi”
(Cass. 12796/2024).
Tra il ed il parco giochi tale relazione di fatto e di controllo sul bene risulta Pt_1 pacifica, tanto che l'ente pubblico, costituendosi, ha affermato che: “Nel maggio 2020 la struttura è stata oggetto di un piccolo intervento di manutenzione da parte degli operai del nel corso del consueto controllo delle strutture comunali”. Pt_1
Com'è noto, “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. 11152/2023).
Con riguardo al verificarsi dell'evento, l'unico teste sentito sull'argomento, sig. Tes_3
all'udienza del 25/09/2023, sul capitolo n. 1 di cui alla memoria 183 n. 2 comma 6
[...]
c.p.c., confermava di trovarsi nel parco cittadino di il 15/08/2019 intorno alle ore Parte_1
16:30, mentre sul capitolo n. 3 rispondeva: “E vero confermo il capitolo;
ho visto chiaramente il cedimento del corrimano che ha provocato la caduta”.
Sebbene dalla testimonianza resa possa apparire confermata la dinamica del sinistro come ricostruita dagli attori, occorre osservare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne
4 consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cassazione civile sez. VI, 11/11/2022, n.3339, Cass. n.
2477/2018; Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 2481/2018; Cass. n. 2479/2018).
In applicazione di detto principio, la Cassazione ha stabilito che “Sebbene il caso fortuito possa essere integrato dal fatto colposo dello stesso danneggiato, è tuttavia necessario che risulti anche escluso - con onere probatorio a carico del custode - qualunque collegamento fra il modo di essere della cosa e l'evento dannoso, sì da individuarne la causa esclusiva nella condotta del danneggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno;
a tal fine però non è la prevedibilità, da parte del custode, dell'uso anomalo della cosa che può assumere rilievo, bensì la circostanza che l'evento dannoso si sia verificato all'interno di una situazione di macroscopica insidiosità della cosa” (Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021,
n.8216), in maniera ancor più specifica, la giurisprudenza di merito si è espressa stabilendo che nella valutazione della responsabilità non può non tenersi conto della condotta negligente dei soggetti che esercitano la sorveglianza sul minore (Trib. Larino
02/08/2024, n.398).
Nel caso di specie, nell'atto di citazione, gli stessi attori affermano: “Da un successivo controllo effettuato dal padre della minore dopo il sinistro, si è potuto verificare che l'intera struttura in legno era piuttosto fatiscente, come da fotografie che si allegano e che dimostrano una grave incuria nella manutenzione della struttura certamente non a regola
d'arte (Fotografie n 1 e 2 – Doc. n. 8 e 9)”.
Dalle fotografie prodotte dagli stessi attori (docc. 8, 9, 12-17 fascicolo attoreo), si evince chiaramente come fossero presenti dei nastri volti ad impedire l'accesso sul ponticello che, sebbene parzialmente strappati, erano ben visibili anche dall'esterno della struttura.
Il teste sentito sui capitoli nn. 4, 5 della memoria ex art. 183 n. 2 comma 6 c.p.c. di Tes_1 parte attrice, riconoscendo le fotografie rammostrate, afferma che “Da quel che mi risulta alcune foto sono state scattate nell'immediatezza, altre alcuni giorni dopo dal padre della
Bimba infortunata”.
5 Da tutte queste considerazioni, emerge come i genitori presenti sul luogo ed anche il sig. che stava osservando la bambina infortunata giocare col proprio figlio, avrebbero Tes_1
dovuto rendersi conto della pericolosità della cosa ed impedire ai bambini di accedervi;
pertanto, deve ritenersi integrato il caso fortuito costituito dalla negligente condotta di chi aveva la sorveglianza sul minore, tale da escludere la responsabilità del custode;
di conseguenza la domanda attorea non può che essere rigettata, risultando assorbita e superflua ogni valutazione circa la riconducibilità del danno all'evento e la quantificazione dello stesso.
Sulle Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese processuali sono liquidate, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo
2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014) e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, e s.m.i. con particolare riferimento al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 categoria processuale “giudizi di cognizione innanzi al tribunale”, valore della causa compreso nello scaglione da Euro
5.201,00 ad Euro 26.000,00 (valore domanda: Euro 17.423,62) nei valori medi o standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA tutte le domande giudiziali formulate dalle parti attrici;
2. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, CONDANNA gli attori, Controparte_1
e , in solido fra loro, a rifondere a favore di parte Controparte_2 attrice, , le spese processuali che liquida in Euro Parte_1
5.077,00, per compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Massa, 12/02/2024
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Sezione civile unica
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1750 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2020, promosso da:
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), NELLA LORO QUALITÀ DI GENITORI ESERCENTI LA CodiceFiscale_2
RESPONSABILITÀ GENITORIALE SULLA MINORE, C.F. CP_3 Persona_1 C.F._3
)
[...]
DIFENSORE: Avv. ANTONIO PATANE'
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE
(C.F.- P.IVA ) Parte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. LUCA GABRIELLINI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA
* * * * * * * * * * * *
Oggetto: risarcimento danni per responsabilità da cosa in custodia.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 22/10/2024, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, all'esito di tale udienza, ha sciolto riserva, assunta in data 22.10.2024, con ordinanza depositata in data 08/11/2024 ove ha assegnato alle parti i termini di 50 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data 08/11/2024, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica.
In data 30/12/2024 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
1 in data 20/01/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica.
In data 23/01/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il
Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parti attrici, e premesso Controparte_1 Controparte_2
che: in data 15/08/2019 la loro figlia minore, stava giocando nelle Persona_2
strutture in legno del parco giochi situato nel Comune di , sotto la sorveglianza Parte_1
del padre di un amichetto, sig. ; in tale circostanza, a causa del Persona_3
2 cedimento di un corrimano in legno, cadeva improvvisamente a terra;
a seguito del sinistro veniva immediatamente soccorsa dal sig. , dai genitori e dal gestore del circolo Per_3
tennis adiacente al parco;
la bambina veniva trasportata con mezzi propri al pronto soccorso di Sarzana e poi ricoverata all'ospedale della Spezia, dove le venivano diagnosticate “frattura scomposta dell'ulna con monconi sovrapposti e del terzo diafisario del radio del braccio dx con prognosi di 30 giorni salvo complicazioni”; la minore era successivamente sottoposta a due interventi chirurgici;
in data 20/01/2020 veniva sottoposta a visita medico-legale, dal quale risultava un “danno biologico al 4/5 % e I.T.T.
4 giorni, I.T.P. al 75% 80 giorni e I.T.P. al 50% 30 giorni”. Ciò premesso, gli attori adducevano una responsabilità dell'ente da cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.; in denegata ipotesi, sostenevano che il fosse, in ogni caso, responsabile ai sensi Pt_1 dell'art. 2043 c.c.
Chiedevano: accertata e dichiarata la responsabilità del la Parte_1
condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni patiti dalla minore Persona_2
per una somma complessiva di Euro 17.423,62 ovvero nella misura maggiore o minore risultante dall'istruttoria, oltre interessi, rivalutazione e personalizzazione del danno.
Chiedevano altresì la condanna al risarcimento danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese di lite in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A sostegno della propria tesi, gli attori producevano documentazione fotografica, certificazioni mediche, chiedevano l'ammissione della prova testimoniale e di CTU medico- legale ai fini della valutazione del danno.
Parte convenuta, , si costituiva eccependo la mancata Parte_1
proposizione della negoziazione assistita e contestando la propria responsabilità: 1) non sarebbe stata fornita prova del fatto così come ricostruito dalla controparte, infatti solo il teste confermerebbe il sinistro, mentre il teste nulla ricorderebbe Tes_1 Tes_2 dell'evento; 2) la ricostruzione operata dagli attori risulterebbe incongruente, infatti,
l'evento sarebbe accaduto all'ora di pranzo, mentre la minore sarebbe giunta al pronto soccorso (distante solo pochi chilometri) alle ore 17:37; 3) dalla ricostruzione di parte attrice non sarebbe dato comprendere la dinamica del sinistro, in ogni caso, se la bambina si fosse trovata sul ponticello, anche qualora il perno di fissaggio avesse avuto un cedimento, il corrimano non avrebbe potuto cedere in quanto fissato contro il lato interno del montante verticale, invece, nel caso in cui a cedere fosse stato il parapetto della pedana, la caduta sarebbe stata impossibile poiché l'allargamento del parapetto sarebbe stato impedito dal montante dell'altalena, subito adiacente;
4) anche laddove l'evento
3 fosse avvenuto nei termini descritti dagli attori, lo stato dei luoghi, così come descritto dagli attori e dalle fotografie prodotte, avrebbe dovuto indurre chi aveva la sorveglianza sulla minore ad impedire alla stessa di accedere alla struttura, pertanto sarebbe integrato il caso fortuito tale da esimere la responsabilità dell'ente.
Chiedeva: il rigetto di tutte le domande attoree;
il tutto con vittoria di spese di giudizio.
OSSERVA
Preliminarmente si rileva come, nel caso in esame, ci troviamo di fronte ad un'ipotesi di responsabilità da cosa in custodia: “per custodia deve infatti intendersi ogni relazione di fatto sul bene, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento (Cass. 11152/ 2023; Cass. 38089/ 2021) ed il conseguente obbligo di custodia è finalizzato ad evitare che la cosa produca danni a terzi”
(Cass. 12796/2024).
Tra il ed il parco giochi tale relazione di fatto e di controllo sul bene risulta Pt_1 pacifica, tanto che l'ente pubblico, costituendosi, ha affermato che: “Nel maggio 2020 la struttura è stata oggetto di un piccolo intervento di manutenzione da parte degli operai del nel corso del consueto controllo delle strutture comunali”. Pt_1
Com'è noto, “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo, caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (Cass. 11152/2023).
Con riguardo al verificarsi dell'evento, l'unico teste sentito sull'argomento, sig. Tes_3
all'udienza del 25/09/2023, sul capitolo n. 1 di cui alla memoria 183 n. 2 comma 6
[...]
c.p.c., confermava di trovarsi nel parco cittadino di il 15/08/2019 intorno alle ore Parte_1
16:30, mentre sul capitolo n. 3 rispondeva: “E vero confermo il capitolo;
ho visto chiaramente il cedimento del corrimano che ha provocato la caduta”.
Sebbene dalla testimonianza resa possa apparire confermata la dinamica del sinistro come ricostruita dagli attori, occorre osservare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne
4 consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cassazione civile sez. VI, 11/11/2022, n.3339, Cass. n.
2477/2018; Cass. n. 2480/2018; Cass. n. 2481/2018; Cass. n. 2479/2018).
In applicazione di detto principio, la Cassazione ha stabilito che “Sebbene il caso fortuito possa essere integrato dal fatto colposo dello stesso danneggiato, è tuttavia necessario che risulti anche escluso - con onere probatorio a carico del custode - qualunque collegamento fra il modo di essere della cosa e l'evento dannoso, sì da individuarne la causa esclusiva nella condotta del danneggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno;
a tal fine però non è la prevedibilità, da parte del custode, dell'uso anomalo della cosa che può assumere rilievo, bensì la circostanza che l'evento dannoso si sia verificato all'interno di una situazione di macroscopica insidiosità della cosa” (Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021,
n.8216), in maniera ancor più specifica, la giurisprudenza di merito si è espressa stabilendo che nella valutazione della responsabilità non può non tenersi conto della condotta negligente dei soggetti che esercitano la sorveglianza sul minore (Trib. Larino
02/08/2024, n.398).
Nel caso di specie, nell'atto di citazione, gli stessi attori affermano: “Da un successivo controllo effettuato dal padre della minore dopo il sinistro, si è potuto verificare che l'intera struttura in legno era piuttosto fatiscente, come da fotografie che si allegano e che dimostrano una grave incuria nella manutenzione della struttura certamente non a regola
d'arte (Fotografie n 1 e 2 – Doc. n. 8 e 9)”.
Dalle fotografie prodotte dagli stessi attori (docc. 8, 9, 12-17 fascicolo attoreo), si evince chiaramente come fossero presenti dei nastri volti ad impedire l'accesso sul ponticello che, sebbene parzialmente strappati, erano ben visibili anche dall'esterno della struttura.
Il teste sentito sui capitoli nn. 4, 5 della memoria ex art. 183 n. 2 comma 6 c.p.c. di Tes_1 parte attrice, riconoscendo le fotografie rammostrate, afferma che “Da quel che mi risulta alcune foto sono state scattate nell'immediatezza, altre alcuni giorni dopo dal padre della
Bimba infortunata”.
5 Da tutte queste considerazioni, emerge come i genitori presenti sul luogo ed anche il sig. che stava osservando la bambina infortunata giocare col proprio figlio, avrebbero Tes_1
dovuto rendersi conto della pericolosità della cosa ed impedire ai bambini di accedervi;
pertanto, deve ritenersi integrato il caso fortuito costituito dalla negligente condotta di chi aveva la sorveglianza sul minore, tale da escludere la responsabilità del custode;
di conseguenza la domanda attorea non può che essere rigettata, risultando assorbita e superflua ogni valutazione circa la riconducibilità del danno all'evento e la quantificazione dello stesso.
Sulle Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese processuali sono liquidate, in applicazione del D.M. Giustizia 10 Marzo
2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014) e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, e s.m.i. con particolare riferimento al nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022 categoria processuale “giudizi di cognizione innanzi al tribunale”, valore della causa compreso nello scaglione da Euro
5.201,00 ad Euro 26.000,00 (valore domanda: Euro 17.423,62) nei valori medi o standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Sezione civile unica, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA tutte le domande giudiziali formulate dalle parti attrici;
2. DICHIARA TENUTI e, per l'effetto, CONDANNA gli attori, Controparte_1
e , in solido fra loro, a rifondere a favore di parte Controparte_2 attrice, , le spese processuali che liquida in Euro Parte_1
5.077,00, per compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, oltre I.V.A., se dovuta, e C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Massa, 12/02/2024
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
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