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6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 392.
(Distruzione degli oggetti)
Quando la morte e' avvenuta per malattia trasmissibile o contagiosa, il comandante provvede alla immediata (distruzione degli effetti d'uso del defunto, che siano ritenuti pericolosi, e compila apposito processo verbale da, annotarsi sul giornale generale e di contabilita'.
Nel processo verbale devono essere elencati gli oggetti distrutti con l'indicazione del motivo della distruzione.
(Distruzione degli oggetti)
Quando la morte e' avvenuta per malattia trasmissibile o contagiosa, il comandante provvede alla immediata (distruzione degli effetti d'uso del defunto, che siano ritenuti pericolosi, e compila apposito processo verbale da, annotarsi sul giornale generale e di contabilita'.
Nel processo verbale devono essere elencati gli oggetti distrutti con l'indicazione del motivo della distruzione.
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- 1. Incidente probatoriohttps://www.studiocataldi.it/ · 42.42359
[…] Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis. (53) Art. 393. […]
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