Articolo 392 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 391Articolo 393
Versione
6 maggio 1952
Art. 392.
(Distruzione degli oggetti)


Quando la morte e' avvenuta per malattia trasmissibile o contagiosa, il comandante provvede alla immediata (distruzione degli effetti d'uso del defunto, che siano ritenuti pericolosi, e compila apposito processo verbale da, annotarsi sul giornale generale e di contabilita'.
Nel processo verbale devono essere elencati gli oggetti distrutti con l'indicazione del motivo della distruzione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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