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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
Proc. n. 24/2019 R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. Natalino SAPONE - Presidente
Dott. ssa Federica RENDE - Consigliera
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 24/2019 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), Parte_3 C.F._3
tutti in qualità di eredi dell'appellante originario (C.F. Persona_1
), elettivamente domiciliati per il presente giudizio in Saline C.F._4
Joniche (RC) alla Via Nazionale, n. 1, presso lo studio dell'avv. NISI Loris Maria, PEC:
fax 0965782653, che li rappresenta e difende Email_1
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Tancredi Saverio Abenavoli, Pec:
, con studio in Reggio Calabria, Via Email_2
San Giorgio Extra, n. 35.
-APPELLANTI IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._5
in proprio ed in qualità di erede universale del defunto padre, e della Controparte_2
defunta madre rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Passerini Persona_2 ( ) e Roberto Perego ( ) del Foro di Busto C.F._6 C.F._7
Arsizio (VA), unitamente e disgiuntamente all'avv. Daniela Princi
( ) del Foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata presso C.F._8
lo studio di quest'ultima in Reggio Calabria, Via Nicolò da Reggio n. 13 - i procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni da parte della cancelleria ai seguenti indirizzi PEC: – Email_3
– ovvero al numero di Email_4 Email_5
fax 0331/797011 – 0965/898483.
- APPELLATA -
, P.I. , in persona legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Crocè, C.F.
ed elettivamente domiciliato in , Viale C.F._9 Controparte_3
delle Rimembranze, n. 19, PEC Email_6
- INTERVENUTO APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, n. 65/2018 del 15.01.2018, pubblicata in data 16.01.2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, notificato anche al
[...]
, conveniva e , in Parte_4 Persona_1 Persona_2 Controparte_1
qualità di eredi di . L'attore esponeva di avere acquistato la proprietà Controparte_2
di un terreno di in virtù di una scrittura privata non autenticata Controparte_2
stipulata nel 1994 con , il quale aveva agito in rappresentanza del Parte_1
proprietario venditore, in forza di una procura speciale rilasciatagli nel 1992; precisava che tale scrittura prevedeva anche la cessione, in favore dell'acquirente, di un credito vantato dal proprietario del fondo nei confronti del P.S. per l'abusiva Controparte_3
occupazione di una porzione del medesimo e ancora non saldato. Chiedeva, quindi, di dichiarare l'autenticità di detta scrittura privata e l'avvenuto trasferimento, sulla base della stessa scrittura e in favore dell'attore, del diritto di proprietà del terreno, identificato nel foglio di mappa n. 44, part. 261 del catasto terreni del Comune di Controparte_3
.
[...]
pag. 2/10 In sede di memoria di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., l'attore, precisando i termini della domanda, chiedeva altresì che, sulla base della stessa scrittura, venisse dichiarata l'avvenuta cessione di un credito corrisposto dal di alle eredi CP_3 Controparte_3
a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima occupazione abusiva di 383 CP_2
mq di detto terreno, come riconosciuto e quantificato in un separato giudizio, con la sentenza n. 634/2002, in favore di . Controparte_2
e si costituivano disconoscendo la scrittura e Persona_2 Controparte_1
dichiarando di non essere a conoscenza dell'esistenza della stessa;
eccepivano altresì il difetto di legittimazione passiva considerandosi non proprietarie del terreno oggetto dell'atto e poi rinunciavano per aver appreso che il loro dante causa ne fosse il proprietario. Chiedevano, inoltre, di dichiarare preliminarmente l'inammissibilità della domanda di riconoscimento e verificazione della scrittura privata nonché dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'inesistenza del citato documento non autenticato, non registrato, non trascritto e non munito di data certa. Evidenziavano l'assenza di prova circa il pagamento del prezzo pattuito e, infine, eccepivano la decadenza dal diritto per avvenuta prescrizione.
Il , intervenuto in giudizio, si apponeva alle domande Controparte_3
attoree e sosteneva di aver legittimamente versato la somma in favore delle eredi dell'originario avente diritto, ignorando l'esistenza della cessione del credito.
Sottolineava, inoltre, che il credito dovuto al sig. in forza della sentenza n. CP_2
634/2002, era riferibile all'occupazione di un terreno sito in contrada Fondachello, mentre nella procura speciale di cui in attti l'incarico affidato al da Parte_1
parte del riguardava un fondo, non individuato catastalmente, sito in Controparte_2
contrada Calabrò.
Entrambe le parti convenute chiedevano la condanna dell'attore, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda dell'attore e lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore delle due parti convenute, liquidate per entrambe in euro 2.000,00; condannava altresì al risarcimento dei danni, ai sensi Persona_1
dell'art. 96 c.p.c., quantificati in euro 1.500,00 in favore ciascuno dei convenuti.
ha appellato la sentenza di primo grado e ne ha chiesto l'integrale Persona_1 riforma, con accoglimento delle richieste formulate dall'attore nel giudizio di primo pag. 3/10 grado. Ha chiesto altresì la riforma della sentenza nella parte in cui ha statuito la condanna ex art. 96 c.p.c.
L'appellata , nelle more rimasta unica erede dell'originario dante Controparte_1
causa, si è costituita resistendo all'appello. In particolare, ha chiesto in via pregiudiziale di rilevare la pendenza di un procedimento connesso davanti al Tribunale di Reggio
Calabria, n. 4227/17 R.G., avente le stesse parti (limitatamente a , stessa Controparte_4
causa petendi ed un petitum ridotto (la sola cessione del credito). Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, ha contestato tutti i motivi di doglianza dell'appellante, chiedendone il rigetto. Ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi del grado.
Il ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e ha Controparte_3
domandato il rigetto delle domande formulate dall'appellante in quanto inammissibili, improponibili, infondate, sia in fatto che in diritto. In caso di accoglimento dell'appello ha avanzato richiesta di condanna della sig.ra alla restituzione delle Controparte_1
somme pagate dallo stesso in suo favore.
All'udienza del 03.04.2023, l'avvocato di parte appellante ha comunicato il decesso dell'avvocato e di;
parte appellata, invece, ha Controparte_5 Persona_1
prodotto l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria con cui, in accoglimento dell'eccezione sollevata, è stata dichiarata la litispendenza tra giudizio N.R.G. 4227/2017
e il proc. N.R.G. 100134/06, oggi pendente in grado di appello. A scioglimento della riserva assunta, la Corte di Appello ha dichiarato l'interruzione del giudizio per intervenuto decesso dell'appellante, con atto depositato il 28 aprile 2023.
In data 27 luglio 2023 gli eredi di , i figli , e Persona_1 Parte_1 Pt_2
hanno presentato istanza di prosecuzione del processo interrotto;
il Collegio Pt_3
ha assegnato agli istanti un termine fino al 30 novembre 2023 per perfezionare la notifica del decreto di fissazione udienza e dell'istanza a tutte le altre parti.
Nelle more, i legali degli appellanti hanno attivato un procedimento di negoziazione assistita, inviato ai legali delle controparti, conclusosi con un accordo parziale in data
24/06/2024, il cui testo è stato prodotto telematicamente in data 2 luglio 2024.
Dal suddetto verbale risulta che il contrasto tra le parti è stato Controparte_4
composto nei seguenti termini: «2) Rinuncia alla prosecuzione della controversia
pag. 4/10 giudiziale in oggetto (n. 24/2019 RGA — Corte d'Appello di Reggio Calabria), con rinuncia della parte ad ogni pretesa mossa nei confronti della Sig.ra 3) Per_1 CP_2
La parte nel prendere atto, dichiara di rinunciare esplicitamente alle spese CP_2
legali per come liquidate con la sentenza impugnata e con rinuncia ad ogni somma per come liquidata a titolo di responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c. 4) Le parti e Per_1
reciprocamente accettano quanto sopra e dichiarano, pertanto, di non avere CP_2
altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa in relazione alla vicenda in questione, senza riconoscimento di responsabilità reciproca, con spese integralmente compensate». Con il parziale accordo tra le parti, si è anche previsto l'impegno a confermare la cessata materia del contendere limitatamente al rapporto nonché a richiedere l'estromissione dal giudizio della parte Controparte_4
Il , invece, ha dichiarato di non accettare alcuna CP_2 Controparte_3
proposta transattiva in assenza del pagamento integrale delle spese legali e del risarcimento per responsabilità aggravata.
Nelle note di trattazione scritta, redatte per l'udienza di precisazione delle conclusioni, parte appellante ha chiesto darsi atto dell'intervenuto accordo tra la parte e la parte e domandato la dichiarazione di cessazione della materia CP_6 CP_2
del contendere nei rapporti con la controparte con conseguente estromissione CP_2
della stessa dal giudizio;
nei confronti del ha chiesto, invece, la compensazione CP_3
delle spese e la revoca della condanna, ex art. 96 c.p.c.
Parte appellata atteso il raggiungimento di un accordo, ha chiesto la CP_2
propria estromissione dal giudizio, salvo in caso di mancato accoglimento della richiesta,
l'accoglimento delle conclusioni precedentemente rese (udienza 7 marzo 2024).
Il , ha rilevato che l'accordo raggiunto tra le parti ha Controparte_3
confermato la propria estraneità al presente giudizio, nel quale è stato costretto a difendersi suo malgrado e, pertanto, ha insistito per il riconoscimento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite e per come liquidato in primo grado.
Con ordinanza depositata il 4.10.2024, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 5/10 1) Sulla richiesta di estromissione della parte appellata . Gli eredi Controparte_1 Per_1
e hanno chiesto l'estromissione di quest'ultima dal giudizio in Controparte_1
seguito al suddetto verbale di negoziazione assistita. L'istanza non può essere accolta.
L'estromissione, che si sostanzia nell'uscita di una parte dal giudizio in conseguenza della sua estraneità originaria o sopravvenuta, è un istituto previsto dall'ordinamento in ipotesi tassative (estromissione del garantito ai sensi dell'art. 108 c.p.c., dell'obbligato ai sensi dell'art. 109 c.p.c., dell'alienante e del successore universale ai sensi dell'art. 111
c.p.c., del conduttore ai sensi dell'art. 1586 c.c. e del depositario ai sensi dell'art. 1777
c.c.). In assenza del ricorrere di una di dette ipotesi l'istanza di estromissione deve, pertanto, essere rigettata.
§
2) Declaratoria cessazione della materia del contendere. Le parti eredi – Per_1 CP_2
hanno domandato concordemente di dichiarare cessata la materia del contendere nei reciproci rapporti per aver raggiunto un accordo, dando atto «di aver definito in modo tombale ogni altro rapporto, giuridico sostanziale e processuale e/o pendenza insorta e/o insorgenda tra di loro» (verbale di negoziazione assistita punto 5). La domanda di
“cessazione della materia del contendere” è fondata e merita accoglimento. Infatti,
l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale (Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza
22 aprile 2020, n. 8034). Come precisato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 1048 del
28/09/2000) la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario, rappresenta un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. Quanto ai presupposti, per la configurabilità dell'istituto in esame, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che determini l'integrale eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto, sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di pag. 6/10 merito. La Cassazione ha specificato che “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita
o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Cass. 11 gennaio 2006, n. 271). Di recente è stato ribadito che l'istituto si configura allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019).
Alla luce di quanto esposto, non sussistendo contrasto tra le citate parti del rapporto sostanziale in merito al contenuto ed ai limiti della transazione, si può adottare la formula definitoria della cessazione della materia del contendere tra gli e CP_6 CP_1
La lite dell'odierno giudizio verte, infatti, sull'adempimento della scrittura
[...]
privata intervenuta tra i dante causa ed in particolare sul trasferimento di Controparte_4
una proprietà e sulla cessione di un credito come sopra individuato e solo in relazione a quest'ultimo si giustifica l'intervento del che, invece, non ha accettato i termini CP_3
dell'accordo. Posto che le parti hanno definito i reciproci rapporti con Controparte_7
la transazione di cui sopra e rilevato che la cessione del credito, disciplinata dal codice civile agli artt. 1260 e ss., costituisce un contratto bilaterale, intercorrente tra cedente e cessionario (le parti è venuta meno la posizione di conflitto tra le parti Parte_5
del rapporto sostanziale e, con essa, sia il loro interesse ad agire ed a contraddire e proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
§
3) Avuto riguardo alla richiesta di pagamento avanzata nei confronti del Controparte_3
, l'appellante ha affermato di aver saputo del pagamento in favore delle eredi
[...]
solo in sede di opposizione al precetto intimato al in CP_2 Controparte_8
data 16.8.2006, per il pagamento delle somme liquidate con la sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria n. 634/2002.
pag. 7/10 Il Comune appellato, in primo luogo, ha segnalato che detto atto di precetto gli era stato notificato solo per il pagamento delle spese legali liquidate in favore del difensore distrattario del Ha poi rilevato, che, ai sensi dell'art.1264 c.c., la cessione di un Per_1 credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Inoltre, ha richiamato l'art. 69 R.D. 2440/1923, a mente del quale le cessioni del credito devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio, e devono essere notificate alla P.A.
La sentenza di primo grado ha statuito che le somme dovute dal in forza della CP_3 sentenza n. 634/02 erano state versate legittimamente alle eredi all'originario creditore, non avendo avuto il debitore notizia della cessione del credito, avvenuta con la citata scrittura privata, peraltro neppure registrata. Ne consegue che, quand'anche si fosse riconosciuta la validità della scrittura privata, nessun rimprovero di negligenza avrebbe potuto essere mosso al debitore ceduto. Peraltro, come correttamente osservato nella sentenza appellata, l'attore avrebbe avuto l'occasione per far presente al CP_3
l'esistenza dell'atto in commento, accertato, quantificato e riconosciuto al sig. CP_2
in un giudizio in cui era parte lo stesso . A fronte di tali elementi, risultano Persona_1 evidentemente inconsistenti le doglianze dell'appellante, il quale non ha fornito prova di avere ritualmente e tempestivamente notificato al debitore la vantata cessione del credito.
§
4) L'appellante ha chiesto altresì la riforma della sentenza nella parte in cui ha statuito la condanna ex art. 96 c.p.c. Sul punto, dopo aver premesso cenni di carattere generale sull'istituto di cui all'art. 96 c.p.c., ha lamentato l'ingiustizia della decisione in quanto fondata sul solo fatto di avere l'attore ed odierno appellante prodotto una fotocopia della scrittura privata o tardivamente alcuni documenti. Invero, la sentenza di primo grado ha evidenziato, in primo luogo, la circostanza per cui l'attore ha attivato un giudizio sulla scorta di un atto (la scrittura privata) ictu oculi fotocopiato e, in secondo luogo, che lo stesso attore ha allegato al proprio fascicolo atti e documenti, alcuni dei quali rilevanti a controprova delle deduzioni avversarie, mai menzionati prima della comparsa conclusionale e che avrebbe ben potuto, oltreché dovuto, allegare nei termini di legge.
Tale passaggio motivazione va posto in collegamento con un passaggio precedente, nel quale la stessa sentenza aveva affermato che, anche se la data apposta sulla scrittura privata mediante timbro postale fosse stata certa, i presunti diritti dell'attore sarebbero pag. 8/10 prescritti, essendo stata l'azione giudiziale promossa solo nel 2006 e non potendo essere considerata ai fini della decisione la lettera con la quale l'attore, nel giugno del 1997, avrebbe richiesto al sig. di regolarizzare la scrittura privata, prodotta agli atti CP_2
solo in sede di comparsa conclusionale e quindi tardivamente e non valutabile. A tali condivisibili considerazioni si aggiunge l'evidente temerarietà dell'azione nei confronti del , al quale, peraltro, l'attore non aveva neppure Controparte_3
notificato l'avvenuta cessione del credito asseritamente vantato.
§
5) Regolamento delle spese. La declaratoria di cessazione della materia del contendere impone al giudice di liquidare le spese giudiziarie secondo il criterio della “soccombenza virtuale”. Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni. (Cass. Civ., sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234).
Nel caso di specie le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto dell'espresso accordo in tal senso pattuito mediante il Controparte_4
verbale di negoziazione assistita e ribadito nelle conclusioni dalle parti.
Nei rapporti tra gli e il di , le spese del CP_6 CP_3 Controparte_3
presente grado seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico di parte appellante. Alla liquidazione si procede ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, considerato il valore della causa, ricompreso nello scaglione da €
1.101,00 a € 5.200,00, e facendo riferimento ai parametri medi, in ragione del correlato grado di complessità della causa e dell'impegno richiesto e non sussistendo validi motivi per discostarsene, salvo che per la fase istruttoria e/o di trattazione in appello, liquidata nella misura minima, non essendosi proceduto ad istruzione in appello. Le spese del presente grado sono quindi liquidate come segue: fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00; fase pag. 9/10 istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 496,00; fase decisionale, valore medio: €
851,00; e quindi in complessivi € 2.419,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in atti da e proseguito dai suoi eredi, così Persona_1
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra gli Eredi dell'appellante e Persona_1
, compensando integralmente tra le stesse parti le spese di lite;
Controparte_1
2) rigetta l'appello proposto nei confronti del e conferma Controparte_3
in parte qua la sentenza appellata;
3) condanna parte appellante al rimborso, in favore dell'appellato Controparte_3
, anche delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi
[...]
€ 2.419,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott. Natalino Sapone
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
Proc. n. 24/2019 R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai signori Magistrati:
Dott. Natalino SAPONE - Presidente
Dott. ssa Federica RENDE - Consigliera
Dott. Alessandro LIPRINO - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 24/2019 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F.: ), Parte_3 C.F._3
tutti in qualità di eredi dell'appellante originario (C.F. Persona_1
), elettivamente domiciliati per il presente giudizio in Saline C.F._4
Joniche (RC) alla Via Nazionale, n. 1, presso lo studio dell'avv. NISI Loris Maria, PEC:
fax 0965782653, che li rappresenta e difende Email_1
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Tancredi Saverio Abenavoli, Pec:
, con studio in Reggio Calabria, Via Email_2
San Giorgio Extra, n. 35.
-APPELLANTI IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._5
in proprio ed in qualità di erede universale del defunto padre, e della Controparte_2
defunta madre rappresentata e difesa dagli avv. Gabriele Passerini Persona_2 ( ) e Roberto Perego ( ) del Foro di Busto C.F._6 C.F._7
Arsizio (VA), unitamente e disgiuntamente all'avv. Daniela Princi
( ) del Foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata presso C.F._8
lo studio di quest'ultima in Reggio Calabria, Via Nicolò da Reggio n. 13 - i procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni da parte della cancelleria ai seguenti indirizzi PEC: – Email_3
– ovvero al numero di Email_4 Email_5
fax 0331/797011 – 0965/898483.
- APPELLATA -
, P.I. , in persona legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Crocè, C.F.
ed elettivamente domiciliato in , Viale C.F._9 Controparte_3
delle Rimembranze, n. 19, PEC Email_6
- INTERVENUTO APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, n. 65/2018 del 15.01.2018, pubblicata in data 16.01.2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, notificato anche al
[...]
, conveniva e , in Parte_4 Persona_1 Persona_2 Controparte_1
qualità di eredi di . L'attore esponeva di avere acquistato la proprietà Controparte_2
di un terreno di in virtù di una scrittura privata non autenticata Controparte_2
stipulata nel 1994 con , il quale aveva agito in rappresentanza del Parte_1
proprietario venditore, in forza di una procura speciale rilasciatagli nel 1992; precisava che tale scrittura prevedeva anche la cessione, in favore dell'acquirente, di un credito vantato dal proprietario del fondo nei confronti del P.S. per l'abusiva Controparte_3
occupazione di una porzione del medesimo e ancora non saldato. Chiedeva, quindi, di dichiarare l'autenticità di detta scrittura privata e l'avvenuto trasferimento, sulla base della stessa scrittura e in favore dell'attore, del diritto di proprietà del terreno, identificato nel foglio di mappa n. 44, part. 261 del catasto terreni del Comune di Controparte_3
.
[...]
pag. 2/10 In sede di memoria di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., l'attore, precisando i termini della domanda, chiedeva altresì che, sulla base della stessa scrittura, venisse dichiarata l'avvenuta cessione di un credito corrisposto dal di alle eredi CP_3 Controparte_3
a titolo di risarcimento del danno per l'illegittima occupazione abusiva di 383 CP_2
mq di detto terreno, come riconosciuto e quantificato in un separato giudizio, con la sentenza n. 634/2002, in favore di . Controparte_2
e si costituivano disconoscendo la scrittura e Persona_2 Controparte_1
dichiarando di non essere a conoscenza dell'esistenza della stessa;
eccepivano altresì il difetto di legittimazione passiva considerandosi non proprietarie del terreno oggetto dell'atto e poi rinunciavano per aver appreso che il loro dante causa ne fosse il proprietario. Chiedevano, inoltre, di dichiarare preliminarmente l'inammissibilità della domanda di riconoscimento e verificazione della scrittura privata nonché dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'inesistenza del citato documento non autenticato, non registrato, non trascritto e non munito di data certa. Evidenziavano l'assenza di prova circa il pagamento del prezzo pattuito e, infine, eccepivano la decadenza dal diritto per avvenuta prescrizione.
Il , intervenuto in giudizio, si apponeva alle domande Controparte_3
attoree e sosteneva di aver legittimamente versato la somma in favore delle eredi dell'originario avente diritto, ignorando l'esistenza della cessione del credito.
Sottolineava, inoltre, che il credito dovuto al sig. in forza della sentenza n. CP_2
634/2002, era riferibile all'occupazione di un terreno sito in contrada Fondachello, mentre nella procura speciale di cui in attti l'incarico affidato al da Parte_1
parte del riguardava un fondo, non individuato catastalmente, sito in Controparte_2
contrada Calabrò.
Entrambe le parti convenute chiedevano la condanna dell'attore, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno.
Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda dell'attore e lo condannava al pagamento delle spese di lite in favore delle due parti convenute, liquidate per entrambe in euro 2.000,00; condannava altresì al risarcimento dei danni, ai sensi Persona_1
dell'art. 96 c.p.c., quantificati in euro 1.500,00 in favore ciascuno dei convenuti.
ha appellato la sentenza di primo grado e ne ha chiesto l'integrale Persona_1 riforma, con accoglimento delle richieste formulate dall'attore nel giudizio di primo pag. 3/10 grado. Ha chiesto altresì la riforma della sentenza nella parte in cui ha statuito la condanna ex art. 96 c.p.c.
L'appellata , nelle more rimasta unica erede dell'originario dante Controparte_1
causa, si è costituita resistendo all'appello. In particolare, ha chiesto in via pregiudiziale di rilevare la pendenza di un procedimento connesso davanti al Tribunale di Reggio
Calabria, n. 4227/17 R.G., avente le stesse parti (limitatamente a , stessa Controparte_4
causa petendi ed un petitum ridotto (la sola cessione del credito). Ha poi eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, ha contestato tutti i motivi di doglianza dell'appellante, chiedendone il rigetto. Ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., con vittoria di spese e compensi del grado.
Il ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello e ha Controparte_3
domandato il rigetto delle domande formulate dall'appellante in quanto inammissibili, improponibili, infondate, sia in fatto che in diritto. In caso di accoglimento dell'appello ha avanzato richiesta di condanna della sig.ra alla restituzione delle Controparte_1
somme pagate dallo stesso in suo favore.
All'udienza del 03.04.2023, l'avvocato di parte appellante ha comunicato il decesso dell'avvocato e di;
parte appellata, invece, ha Controparte_5 Persona_1
prodotto l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria con cui, in accoglimento dell'eccezione sollevata, è stata dichiarata la litispendenza tra giudizio N.R.G. 4227/2017
e il proc. N.R.G. 100134/06, oggi pendente in grado di appello. A scioglimento della riserva assunta, la Corte di Appello ha dichiarato l'interruzione del giudizio per intervenuto decesso dell'appellante, con atto depositato il 28 aprile 2023.
In data 27 luglio 2023 gli eredi di , i figli , e Persona_1 Parte_1 Pt_2
hanno presentato istanza di prosecuzione del processo interrotto;
il Collegio Pt_3
ha assegnato agli istanti un termine fino al 30 novembre 2023 per perfezionare la notifica del decreto di fissazione udienza e dell'istanza a tutte le altre parti.
Nelle more, i legali degli appellanti hanno attivato un procedimento di negoziazione assistita, inviato ai legali delle controparti, conclusosi con un accordo parziale in data
24/06/2024, il cui testo è stato prodotto telematicamente in data 2 luglio 2024.
Dal suddetto verbale risulta che il contrasto tra le parti è stato Controparte_4
composto nei seguenti termini: «2) Rinuncia alla prosecuzione della controversia
pag. 4/10 giudiziale in oggetto (n. 24/2019 RGA — Corte d'Appello di Reggio Calabria), con rinuncia della parte ad ogni pretesa mossa nei confronti della Sig.ra 3) Per_1 CP_2
La parte nel prendere atto, dichiara di rinunciare esplicitamente alle spese CP_2
legali per come liquidate con la sentenza impugnata e con rinuncia ad ogni somma per come liquidata a titolo di responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c. 4) Le parti e Per_1
reciprocamente accettano quanto sopra e dichiarano, pertanto, di non avere CP_2
altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa in relazione alla vicenda in questione, senza riconoscimento di responsabilità reciproca, con spese integralmente compensate». Con il parziale accordo tra le parti, si è anche previsto l'impegno a confermare la cessata materia del contendere limitatamente al rapporto nonché a richiedere l'estromissione dal giudizio della parte Controparte_4
Il , invece, ha dichiarato di non accettare alcuna CP_2 Controparte_3
proposta transattiva in assenza del pagamento integrale delle spese legali e del risarcimento per responsabilità aggravata.
Nelle note di trattazione scritta, redatte per l'udienza di precisazione delle conclusioni, parte appellante ha chiesto darsi atto dell'intervenuto accordo tra la parte e la parte e domandato la dichiarazione di cessazione della materia CP_6 CP_2
del contendere nei rapporti con la controparte con conseguente estromissione CP_2
della stessa dal giudizio;
nei confronti del ha chiesto, invece, la compensazione CP_3
delle spese e la revoca della condanna, ex art. 96 c.p.c.
Parte appellata atteso il raggiungimento di un accordo, ha chiesto la CP_2
propria estromissione dal giudizio, salvo in caso di mancato accoglimento della richiesta,
l'accoglimento delle conclusioni precedentemente rese (udienza 7 marzo 2024).
Il , ha rilevato che l'accordo raggiunto tra le parti ha Controparte_3
confermato la propria estraneità al presente giudizio, nel quale è stato costretto a difendersi suo malgrado e, pertanto, ha insistito per il riconoscimento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite e per come liquidato in primo grado.
Con ordinanza depositata il 4.10.2024, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 5/10 1) Sulla richiesta di estromissione della parte appellata . Gli eredi Controparte_1 Per_1
e hanno chiesto l'estromissione di quest'ultima dal giudizio in Controparte_1
seguito al suddetto verbale di negoziazione assistita. L'istanza non può essere accolta.
L'estromissione, che si sostanzia nell'uscita di una parte dal giudizio in conseguenza della sua estraneità originaria o sopravvenuta, è un istituto previsto dall'ordinamento in ipotesi tassative (estromissione del garantito ai sensi dell'art. 108 c.p.c., dell'obbligato ai sensi dell'art. 109 c.p.c., dell'alienante e del successore universale ai sensi dell'art. 111
c.p.c., del conduttore ai sensi dell'art. 1586 c.c. e del depositario ai sensi dell'art. 1777
c.c.). In assenza del ricorrere di una di dette ipotesi l'istanza di estromissione deve, pertanto, essere rigettata.
§
2) Declaratoria cessazione della materia del contendere. Le parti eredi – Per_1 CP_2
hanno domandato concordemente di dichiarare cessata la materia del contendere nei reciproci rapporti per aver raggiunto un accordo, dando atto «di aver definito in modo tombale ogni altro rapporto, giuridico sostanziale e processuale e/o pendenza insorta e/o insorgenda tra di loro» (verbale di negoziazione assistita punto 5). La domanda di
“cessazione della materia del contendere” è fondata e merita accoglimento. Infatti,
l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale (Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza
22 aprile 2020, n. 8034). Come precisato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 1048 del
28/09/2000) la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario, rappresenta un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. Quanto ai presupposti, per la configurabilità dell'istituto in esame, è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che determini l'integrale eliminazione della materia in lite, che vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto, sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di pag. 6/10 merito. La Cassazione ha specificato che “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita
o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Cass. 11 gennaio 2006, n. 271). Di recente è stato ribadito che l'istituto si configura allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 19845 del 23/07/2019).
Alla luce di quanto esposto, non sussistendo contrasto tra le citate parti del rapporto sostanziale in merito al contenuto ed ai limiti della transazione, si può adottare la formula definitoria della cessazione della materia del contendere tra gli e CP_6 CP_1
La lite dell'odierno giudizio verte, infatti, sull'adempimento della scrittura
[...]
privata intervenuta tra i dante causa ed in particolare sul trasferimento di Controparte_4
una proprietà e sulla cessione di un credito come sopra individuato e solo in relazione a quest'ultimo si giustifica l'intervento del che, invece, non ha accettato i termini CP_3
dell'accordo. Posto che le parti hanno definito i reciproci rapporti con Controparte_7
la transazione di cui sopra e rilevato che la cessione del credito, disciplinata dal codice civile agli artt. 1260 e ss., costituisce un contratto bilaterale, intercorrente tra cedente e cessionario (le parti è venuta meno la posizione di conflitto tra le parti Parte_5
del rapporto sostanziale e, con essa, sia il loro interesse ad agire ed a contraddire e proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
§
3) Avuto riguardo alla richiesta di pagamento avanzata nei confronti del Controparte_3
, l'appellante ha affermato di aver saputo del pagamento in favore delle eredi
[...]
solo in sede di opposizione al precetto intimato al in CP_2 Controparte_8
data 16.8.2006, per il pagamento delle somme liquidate con la sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria n. 634/2002.
pag. 7/10 Il Comune appellato, in primo luogo, ha segnalato che detto atto di precetto gli era stato notificato solo per il pagamento delle spese legali liquidate in favore del difensore distrattario del Ha poi rilevato, che, ai sensi dell'art.1264 c.c., la cessione di un Per_1 credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata. Inoltre, ha richiamato l'art. 69 R.D. 2440/1923, a mente del quale le cessioni del credito devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio, e devono essere notificate alla P.A.
La sentenza di primo grado ha statuito che le somme dovute dal in forza della CP_3 sentenza n. 634/02 erano state versate legittimamente alle eredi all'originario creditore, non avendo avuto il debitore notizia della cessione del credito, avvenuta con la citata scrittura privata, peraltro neppure registrata. Ne consegue che, quand'anche si fosse riconosciuta la validità della scrittura privata, nessun rimprovero di negligenza avrebbe potuto essere mosso al debitore ceduto. Peraltro, come correttamente osservato nella sentenza appellata, l'attore avrebbe avuto l'occasione per far presente al CP_3
l'esistenza dell'atto in commento, accertato, quantificato e riconosciuto al sig. CP_2
in un giudizio in cui era parte lo stesso . A fronte di tali elementi, risultano Persona_1 evidentemente inconsistenti le doglianze dell'appellante, il quale non ha fornito prova di avere ritualmente e tempestivamente notificato al debitore la vantata cessione del credito.
§
4) L'appellante ha chiesto altresì la riforma della sentenza nella parte in cui ha statuito la condanna ex art. 96 c.p.c. Sul punto, dopo aver premesso cenni di carattere generale sull'istituto di cui all'art. 96 c.p.c., ha lamentato l'ingiustizia della decisione in quanto fondata sul solo fatto di avere l'attore ed odierno appellante prodotto una fotocopia della scrittura privata o tardivamente alcuni documenti. Invero, la sentenza di primo grado ha evidenziato, in primo luogo, la circostanza per cui l'attore ha attivato un giudizio sulla scorta di un atto (la scrittura privata) ictu oculi fotocopiato e, in secondo luogo, che lo stesso attore ha allegato al proprio fascicolo atti e documenti, alcuni dei quali rilevanti a controprova delle deduzioni avversarie, mai menzionati prima della comparsa conclusionale e che avrebbe ben potuto, oltreché dovuto, allegare nei termini di legge.
Tale passaggio motivazione va posto in collegamento con un passaggio precedente, nel quale la stessa sentenza aveva affermato che, anche se la data apposta sulla scrittura privata mediante timbro postale fosse stata certa, i presunti diritti dell'attore sarebbero pag. 8/10 prescritti, essendo stata l'azione giudiziale promossa solo nel 2006 e non potendo essere considerata ai fini della decisione la lettera con la quale l'attore, nel giugno del 1997, avrebbe richiesto al sig. di regolarizzare la scrittura privata, prodotta agli atti CP_2
solo in sede di comparsa conclusionale e quindi tardivamente e non valutabile. A tali condivisibili considerazioni si aggiunge l'evidente temerarietà dell'azione nei confronti del , al quale, peraltro, l'attore non aveva neppure Controparte_3
notificato l'avvenuta cessione del credito asseritamente vantato.
§
5) Regolamento delle spese. La declaratoria di cessazione della materia del contendere impone al giudice di liquidare le spese giudiziarie secondo il criterio della “soccombenza virtuale”. Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni. (Cass. Civ., sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234).
Nel caso di specie le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto dell'espresso accordo in tal senso pattuito mediante il Controparte_4
verbale di negoziazione assistita e ribadito nelle conclusioni dalle parti.
Nei rapporti tra gli e il di , le spese del CP_6 CP_3 Controparte_3
presente grado seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico di parte appellante. Alla liquidazione si procede ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, considerato il valore della causa, ricompreso nello scaglione da €
1.101,00 a € 5.200,00, e facendo riferimento ai parametri medi, in ragione del correlato grado di complessità della causa e dell'impegno richiesto e non sussistendo validi motivi per discostarsene, salvo che per la fase istruttoria e/o di trattazione in appello, liquidata nella misura minima, non essendosi proceduto ad istruzione in appello. Le spese del presente grado sono quindi liquidate come segue: fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00; fase pag. 9/10 istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 496,00; fase decisionale, valore medio: €
851,00; e quindi in complessivi € 2.419,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in atti da e proseguito dai suoi eredi, così Persona_1
provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra gli Eredi dell'appellante e Persona_1
, compensando integralmente tra le stesse parti le spese di lite;
Controparte_1
2) rigetta l'appello proposto nei confronti del e conferma Controparte_3
in parte qua la sentenza appellata;
3) condanna parte appellante al rimborso, in favore dell'appellato Controparte_3
, anche delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi
[...]
€ 2.419,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 19.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Alessandro Liprino Dott. Natalino Sapone
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