Ordinanza collegiale 26 marzo 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 22/12/2025, n. 23569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23569 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23569/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05817/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5817 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SE Tor di Valle S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ciaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Sbragaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo :
- della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 dell'8 aprile 2019, conosciuta in data 18 marzo 2021, a seguito della sua trasmissione – a mezzo pec – in allegato alla nota prot. n. 21855, avente ad oggetto il “Ritiro del Programma Integrato di Intervento “Bellosguardo” in località Fiumaretta, già adottato ai sensi della L.R. 22/97 con deliberazione di C.C. 20 del 5.3.2012”;
- di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non cognito, se e in quanto illegittimo e lesivo, ivi compresa la succitata nota prot. n. 21855 del 18 marzo 2021.
quanto ai motivi aggiunti:
- della Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 dell’11 febbraio 2025, pubblicata in data 26 febbraio 2025, avente ad oggetto “Programmi integrati di intervento L. n. 179/92 e L.R. n. 22/97 – presa d’atto – indirizzi in merito”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitavecchia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 il dott. NI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto notificato il 17.5.2021 e depositato il 3.6.2021 la SE Tor di Valle S.p.A., ha esposto quanto segue:
-) essa è proprietaria di un’area di circa 100.808 mq., sita nel Comune di Civitavecchia, loc. “Fiumaretta” , meglio distinta in catasto al Foglio 13 particelle nn.373, 392, 567, 568 e Foglio 16 particelle nn.272, 287, 1585, 1362, 1360, 1545, 1555, 1556, 1559, 1562, 1563, 1565, 1542, 1561, in relazione alla quale venne presentata, il 9.12.2008, dalla costituenda ATI - di cui faceva parte la sua dante causa - una proposta di Programma Integrato di Intervento (c.d. PRINT) ex L. n. 179/1992 e L.R. Lazio n. 22/1997, in adesione all’Avviso pubblico approvato dal Comune di Civitavecchia con determina del Commissario Straordinario n. 182/2006 e successive deliberazioni del C.C. n. 25/2008 e n. 80/2008, poi trasferita alla Bellosguardo 2009 S.r.l., società appositamente costituita dalle partecipanti all’ATI oltre a SAISEB S.p.A. in data 6 marzo 2009 e quindi acquistata dal soggetto proponente con atti di compravendita stipulati il 31.3.2009 e 27.10.2009;
-) a seguito di interlocuzioni con l’Amministrazione comunale, con deliberazione n. 36 del 20.5.2010, il Consiglio Comunale di Civitavecchia “approva [va] i verbali (dal n. 1 al n. 18) e il documento finale (verbale n. 19) della Commissione tecnica incaricata per la verifica di ammissibilità e valutazione delle proposte di manifestazione di interesse di Programmi Integrati di Intervento e, per l’effetto, dichiara [va] l’ammissibilità delle proposte come di seguito: … omissis…15- SOC. BELLOSGUARDO 2009 – Proposta ammissibile (con prescrizioni) – (verbale n. 17 del 23.02.2010) ” e con la medesima deliberazione il Comune stabiliva che i titolari delle “proposte dichiarate ammissibili, tenuto conto di quanto previsto dall’Avviso Pubblico emanato, dovranno predisporre e presentare le proposte definitive dei Programmi Integrati di Intervento, da redigersi in conformità a quanto previsto all’art. 3 della L.R. n° 22/97” ;
-) seguiva la presentazione il 6.7.2011, da parte della Bellosguardo 2009 s.r.l., della proposta definitiva di Programma integrato;
-) con deliberazione consiliare n. 20 del 5.3.2012, l’Amministrazione resistente ha preso atto che “l’interesse pubblico del Programma presentato, oltre ad essere supportato dalla rispondenza dello stesso a quanto previsto all’art. 2, comma 1 della L.R. n° 22/97, è da ricondurre ai benefici che il Comune ricava dall’attuazione dello stesso sia in termini di entità di opere da realizzarsi a carico del proponente e di quelle di cui ne è prevista la cessione gratuita al Comune, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sia in termini di riqualificazione ambientale, miglioramento qualitativo dello spazio urbano e di benefici alla vivibilità della zona” e ha, quindi, adottato – ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della L.R. Lazio n. 22/1997 – la proposta di PRINT presentata dalla Bellosguardo 2009 S.r.l. in data 9 dicembre 2008; e con distinte deliberazioni consiliari assunte nella medesima seduta del 5 marzo 2012, l’Amministrazione adottava altri 11 Programmi integrati d’intervento proposti, in variante al P.R.G. comunale, in adesione all’Avviso pubblico approvato con Det. del Commissario Straordinario n. 182/2006 e successive Deliberazioni del C.C. n. 25/2008 e n. 80/2008;
-) il 29.1.2021 la società ricorrente, succeduta medio tempore alla Bellosguardo 2009 S.r.l. nella titolarità delle aree oggetto del PRINT adottato, ha chiesto all’Amministrazione comunale di “conoscere lo stato dell’iter di trasmissione in Regione Lazio del suddetto Piano e le attività messe in atto…per addivenire ad una pronta attuazione del programma” e in riscontro a tale richiesta l’Amministrazione resistente ha trasmesso alla SE Tor di Valle S.p.A.– con nota prot. n. 21855 del 18 marzo 2021 – l’impugnata deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 dell’8 aprile 2019 con cui si era disposto il “ritiro del Programma Integrato di Intervento “Bellosguardo” in località Fiumaretta, già adottato ai sensi della L.R. 22/97 con deliberazione di C.C. 20 del 5.3.2012” .
1.1- Ritenendo illegittima tale deliberazione la si impugna per i seguenti motivi:
I) OMISSIONE DI OGNI GARANZIA PARTECIPATIVA DELL’INTERESSATO, TITOLARE DI INTERESSE QUALIFICATO, IN SEDE PROCEDIMENTALE, ESSENDO STATA TRASMESSA LA OMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO AD UN INDIRIZZO DIVERSO DA QUELLO DELLA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ, CON CONSEGUENTE MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA STESSA.
II) VIOLAZIONE PER FALSA OD OMESSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 ED IN ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE ED ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO.
III) VIOLAZIONE PER FALSA E/O OMESSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990, DELL’ART. 16, COMMI 1 E 2 DELLA L. N. 179/1992, DELL’ART. 16, COMMA 4 LETT. D-TER DEL D.P.R. N. 380/2001, NONCHE’ IN ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ERRONEA PRESUPPOSIZIONE DI FATTO, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGITA’ MANIFESTA.
2- In data 22.6.2021 si costituiva il Comune di Civitavecchia per resistere al ricorso.
3- In vista della trattazione della controversia, con istanza depositata il 27.2.2025 la ricorrente, allegando la sopravvenienza costituita dalle delibere di Giunta Comunale di Civitavecchia n. 72 dell’11.4.2024 e n. 15 dell’11.2.2025, ha osservato che dette delibere farebbero riferimento, tra l’altro, ai medesimi Piani integrati di intervento gravati con il ricorso principale, per cui chiedeva un rinvio della trattazione del ricorso al fine di valutare la proposizione nei termini di legge di motivi aggiunti riservandosi in alternativa di valutare la rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
4- Con nota depositata il 3.5.2025 il Comune resistente, nel prendere atto di detta istanza, ha dichiarato di non opporsi al differimento dell’udienza.
5- All’udienza pubblica di smaltimento del 7.3.2025, con ordinanza collegiale n. 6166 depositata il 26.3.2025, il Collegio, ritenuto che le motivazioni a base dell’istanza, attenendo direttamente all’esercizio del diritto di difesa processuale, inverassero i presupposti di eccezionalità previsti cui all’art. 73, comma 1-bis c.p.a., ha rinviato la trattazione della controversia all’udienza pubblica di smaltimento del 10.10.2025.
6- Con atto notificato il 10.4.2025 e depositato il 18.4.2025 la ricorrente ha pertanto interposto motivi aggiunti avverso la precitata deliberazione della Giunta Comunale n. 15 dell’11 febbraio 2025, ad oggetto “ Programmi integrati di intervento L. n. 179/92 e L.R. n. 22/97 – presa d’atto – indirizzi in merito ” con la quale è stato deliberato di “ approvare, come ad ogni effetto approva, la proposta di deliberazione n. 17 del 28/01/2025 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento con il seguente indirizzo : “Dopo un’attenta analisi si ritengono meritevoli di rivalutazione i seguenti programmi con le relative motivazioni che seguono: - Programma n. 5 (omissis) – Il programma risulta topograficamente attiguo all’area Italcementi recentemente acquisita al patrimonio comunale, la necessità di valutare il piano è determinata dalle esigenze connesse alle interconnessioni viarie da realizzare e al potenziamento di via Braccianese Claudia che diventerà un tracciato stradale strategico di collegamento con la bretella Porto – Interporto e l’autostrada, Oltre a ciò le edificazioni sia pubbliche che private potranno essere complementari alle progettazioni previste nell’area Italcementi…”. .
6.1- In particolare, la ricorrente ha affermato che:
-) dalla lettura congiunta di detta delibera e della tavola di “ ricognizione programmi integrati di intervento di cui alla Delibera di G.M.N. n. 72 del 11.04.2024 ” emerge che il P.P.I. “ Bellosguardo ” - presentato dalla società odierna ricorrente e successivamente ritirato con il provvedimento impugnato con il ricorso - corrisponde esattamente al richiamato “ Programma n. 5 ” (rappresentato graficamente in viola) che è stato oggetto, insieme ad altri, di rivalutazione con la D.G.C. n. 15/2025;
-) il preannunciato “nuovo” processo valutativo potrebbe, in ipotesi, anche esitare nell’approvazione del P.P.I. “ Bellosguardo ”; tale circostanza renderebbe, evidentemente, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento dispiegata con i presenti motivi aggiunti. Non di meno, allo stato attuale un tale esito è meramente ipotetico e tutt’altro che certo;
-) pertanto, non potendosi prevedere – sin d’ora – quali determinazioni assumerà l’Amministrazione all’esito della nuova, paventata valutazione del P.P.I. “ Bellosguardo ”, sussiste l’interesse concreto ed attuale della soc. SE Tor di Valle S.p.a. ad impugnare la D.G.C. n. 15/2025, in quanto sconta, in via derivata, i medesimi profili di illegittimità, ingiustizia e lesività da cui è già affetta la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 dell’8 aprile 2019 impugnata, in via principale, con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
7- In data 28.7.2025 la ricorrente ha depositato la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 22.5.2025 recante “ APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEL PIANO DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DI CIVITAVECCHIA - P.S.S.E. “CIVITAS FUTURA CIVITAVECCHIA IL PORTO DI ROMA 2025-2030 ”.
8- In data 9.9.2025 il Comune di Civitavecchia ha depositato memoria per resistere all’atto di motivi aggiunti.
9- In data 9.9.2025 la ricorrente ha depositato un’istanza nella quale, alla luce dell’evolversi della situazione amministrativa caratterizzata dall’adozione di atti amministrativi di segno favorevole alla ricorrente (nello specifico la suddetta deliberazione n. 49 del 22.5.2025), osserva che:
il Comune ha incluso, tra l’altro, la realizzazione di interventi anche nell’area oggetto degli interventi individuati nel P.P.I. “Bellosguardo”;
nonostante tali elementi positivi, permane una situazione di incertezza quanto all’effettiva positiva definizione dell’ iter amministrativo di rivalutazione del suddetto P.P.I. da parte degli organi preposti.
Alla luce di quanto sopra, chiede un ulteriore differimento dell’udienza di discussione per almeno sei mesi onde consentire all’Amministrazione di definire il procedimento valutativo avviato.
In subordine, dichiara di non aver più concreto interesse alla prosecuzione del giudizio posto che, seppure in corso di svolgimento, l’ iter amministrativo di rivalutazione del P.P.I. sta evolvendosi in senso favorevole alla ricorrente, conclude per la declaratoria della propria sopravvenuta carenza di interesse ex art. 84 c.p.a. e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
10- Con atto depositato il 24.9.2025 il Comune di Civitavecchia ha dichiarato di non opporsi all’ulteriore istanza di rinvio.
11- All’udienza di smaltimento del 10.10.2025 le parti hanno ribadito le proprie posizioni concordando, nel caso di pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, per la compensazione delle spese e, quindi il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
12- Deve anzitutto disattendersi l’istanza di rinvio della controversia.
12.1- Sul punto si osserva che “ Ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. la domanda di rinvio della trattazione dell'udienza deve fondarsi su 'situazioni eccezionali', che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite; la decisione spetta al giudice, che ha la disponibilità dell'organizzazione e dei tempi del processo, dovendo rispettare il principio del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, tanto più nel processo amministrativo, in cui non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti ” (Consiglio di Stato, Sez. II, 08/07/2025, n.5911).
12.2- Nella fattispecie, parte ricorrente non ha evidenziato, a base dell’istanza di rinvio, l’esigenza di proporre ulteriori motivi aggiunti –come invece specificamente affermato nella precedente istanza del 27.2.2025 – o ulteriori esigenze difensive, bensì solo l’opportunità di attendere la conclusione dell’ iter amministrativo di rivalutazione a seguito della sopravvenienza costituita dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 49/2025, peraltro di dichiarato segno favorevole e dunque utile al conseguimento del bene della vita anelato.
12.3- In tale ottica, le ragioni a base dell’istanza di differimento nonché la risalenza temporale della vicenda e la provenienza della trattazione della stessa da un precedente rinvio, sempre nell’ambito delle udienze specificamente destinate alla riduzione dell’arretrato, lette alla luce della giurisprudenza dianzi richiamata, non consentono al Collegio di disporre un ulteriore differimento della trattazione dell’udienza.
13- La suddetta conclusione autorizza il Collegio ad esaminare l’istanza subordinata con la quale parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
13.1 Come è noto, “ Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 18.3.2025, n.2235).
13.2- Nella fattispecie, l’espressa dichiarazione di parte ricorrente contenuta nella memoria depositata il 9.9.2025 e ribadita in sede di discussione palesa la carenza di un suo interesse alla coltivazione del ricorso, circostanza che, per il principio dispositivo della domanda cui il processo amministrativo si informa, rende il gravame improcedibile.
13.3- Né, si soggiunge per completezza, tale esito lede il ricorrente, sia in quanto conforme a specifica richiesta da questi formulata e subordinata al solo rinvio, sia in quanto comunque ben potrebbe lo stesso reagire in separato giudizio avverso eventuali sopravvenienze che siano idonee a compromettere i propri interessi.
14- La definizione in rito controversia, unitamente alla non opposizione di parte resistente, giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA TE, Presidente FF
NI IO, Primo Referendario, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IO | LA TE |
IL SEGRETARIO