Art. 5.
Salvo quanto gia' disposto in materia dai singoli enti di provenienza in forza dei rispettivi ordinamenti, il personale a rapporto d'impiego delle istituzioni sanitarie dell'INPS costituite in enti ospedalieri ha facolta' di chiedere di rimanere alle dipendenze dell'INPS medesimo in deroga all' articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di pubblicazione del decreto di costituzione degli enti ospedalieri.
Dall'esercizio della facolta' di cui al precedente comma - da effettuare con apposita domanda rivolta all'INPS tramite l'ente ospedaliero - sono esclusi coloro che, in relazione alla loro specializzazione, non possono essere adeguatamente impiegati nelle restanti attivita' dell'Istituto o per i quali il rapporto di impiego con l'INPS, per effetto di particolari disposizioni legislative, e' sorto in diretta connessione con le rispettive sedi di servizio.
I dipendenti a rapporto d'impiego assunti dall'INPS in forza di disposizioni a favore degli ex tbc possono esercitare la facolta' di opzione secondo le modalita' e nei termini previsti dal presente articolo.
Il numero delle domande da accogliere per le singole qualifiche, i criteri generali da adottare per l'accettazione delle domande stesse, le modalita' attinenti all'inquadramento ed al trattamento del personale ammesso all'esercizio della facolta' di rimanere in servizio presso l'INPS sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto da approvarsi dalle amministrazioni vigilanti.
Nei limiti dei posti di organico disponibili, da accertarsi mediante deliberazione dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri scorporati, il personale a rapporto di impiego dell'INAIL, in servizio presso le rispettive unita' ospedaliere alla data di pubblicazione del decreto di costituzione degli enti ospedalieri medesimi, ha facolta' di optare per questi enti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Salvo quanto gia' disposto in materia dai singoli enti di provenienza in forza dei rispettivi ordinamenti, il personale a rapporto d'impiego delle istituzioni sanitarie dell'INPS costituite in enti ospedalieri ha facolta' di chiedere di rimanere alle dipendenze dell'INPS medesimo in deroga all' articolo 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di pubblicazione del decreto di costituzione degli enti ospedalieri.
Dall'esercizio della facolta' di cui al precedente comma - da effettuare con apposita domanda rivolta all'INPS tramite l'ente ospedaliero - sono esclusi coloro che, in relazione alla loro specializzazione, non possono essere adeguatamente impiegati nelle restanti attivita' dell'Istituto o per i quali il rapporto di impiego con l'INPS, per effetto di particolari disposizioni legislative, e' sorto in diretta connessione con le rispettive sedi di servizio.
I dipendenti a rapporto d'impiego assunti dall'INPS in forza di disposizioni a favore degli ex tbc possono esercitare la facolta' di opzione secondo le modalita' e nei termini previsti dal presente articolo.
Il numero delle domande da accogliere per le singole qualifiche, i criteri generali da adottare per l'accettazione delle domande stesse, le modalita' attinenti all'inquadramento ed al trattamento del personale ammesso all'esercizio della facolta' di rimanere in servizio presso l'INPS sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto da approvarsi dalle amministrazioni vigilanti.
Nei limiti dei posti di organico disponibili, da accertarsi mediante deliberazione dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri scorporati, il personale a rapporto di impiego dell'INAIL, in servizio presso le rispettive unita' ospedaliere alla data di pubblicazione del decreto di costituzione degli enti ospedalieri medesimi, ha facolta' di optare per questi enti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.