Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/04/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DISIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 04/04/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 3158 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. SEMINARA GIORGIO che insiste in atti e rappresenta che l'CP 1 aveva già prestato acquiescenza alla sentenza di annullamento dell'avviso di addebito oggetto del fermo amministrativo e dunque si associa alla richiesta di cessazione della materia del contendere rilevando di aver avanzato prima del deposito del ricorso istanza di annullamento in autotutela dell'atto impugnato al Concessionario ma che ha rigettato l'istanza e insiste nella condanna alle spese di lite Perl' CP 1 è presente l'Avv. Elena Amato in sostituzione dell'Avv. Marcedone che insite nella richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione della spese di lite.
Per il Concessionario nessuno è comparso
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DISIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 04/04/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 3158/2024 R.G. promossa da
Parte 1 rappresentata e difesa dall' Avv. Giorgio Seminara giusta procura in atti;
Controparte_2 persona del legale rappresentante p.tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procure in atti
Opposta in persona del legale rappresentante p.tempore Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatori Gabriele giusta procura in atti
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato il 29.07.2024 l'istante opponeva il preavviso di fermo amministrativo n. 29880202400000119000 inerente l'autovettura tg. FC931AA di proprietà dell'opponente; esponeva che il CP 4 aveva comunicato il provvedimento impugnato fondato su asseriti carichi iscritti a ruolo di cui all'avviso di addebito n. 59820220001750329000 relativo
CP a contributi per l'anno 2021 e su accertamento relativo ad imposta IMU;
eccepiva la nullità del atto impugnato, limitatamente al sotteso avviso di addebito emesso dall' CP_1, per insussistenza della pretesa contributiva atteso che il richiamato avviso di addebito era stata annullato a seguito di sentenza resa dal Tribunale di Siracusa n. 128/2024; eccepiva, inoltre, la nullità del preavviso di fermo per omessa notifica dell'intimazione di pagamento. Insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l'CP_1 che esponeva di aver prestato acquiescenza alla sentenza n. 128/2024, resa il 21.02.2024 nel procedimento n. 103/23 RG, e di aver quindi provveduto alla cancellazione della posizione contributiva a far data della originaria imposizione e pertanto chiedeva la dichiararsi cessata della materia del contendere.
Il Concessionario costituendosi in giudizio contestava le difese avversarie limitatamente alle eccezioni attoree relative all'accertamento dell'imposta IMU sottesa all'atto impugnato per incompetenza del Giudice adito mentre si associava alla chiesta declaratoria in ordine all'avviso di addebito sotto al preavviso di fermo posto l'intervenuto annullamento con sentenza e successivo sgravio ad opera dell' CP_1.
All'udienza odierna il procuratore di parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma con condanna dei convenuti al pagamento alle spese di lite rappresentando che, prima del deposito del ricorso, era stata presentata istanza di annullamento in autotutela dell'atto impugnato al Concessionario che aveva rigettato l'istanza.
Alla luce dell'avvenuto annullamento del sotteso avviso di addebito, a seguito di sentenza resa dal Tribunale di Siracusa, e della cancellazione della posizione contributiva ad opera dell' CP 1 a far data della originaria imposizione e, dunque, del conseguente sgravio dell'avviso di addebito sulla cui scorta era stato iscritto fermo amministrativo impugnato, assorbita ogni ulteriore questione, va dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte, con sentenza n. 23618/2017 premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, "laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito", o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
Nella fattispecie che ci occupa, l'istante ha documentato di aver, preventivamente, inoltrato domanda di sospensione legale dell'atto impugnato al Concessionario posto l'annullamento dell'Ente impositore e che l'istanza è stata rigettata.
E', altresì, pacifico l'intervenuta cancellazione della posizione contributiva dell'istante a seguito della sentenza n. 128/2024 che ha annullato l'avviso di addebito sotteso al preavviso di fermo impugnato, dunque deve dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna del Concessionario al pagamento delle spese di lite tenuto conto che l' Controparte_3
[...] in fase amministrativa, non ha sospeso il preavviso di fermo alla luce dell'annullamento del sotteso avviso di addebito, e si liquidano come d dispositivo in ragione del valore della causa, delle questioni giuridiche trattate e dalle difese svolte dalle parti (fase studio e fase introduttiva ) da distrarsi in favore dell' Avv. Giorgio Seminara.
Spese compensate tra l'opponente e l'CP_1
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Condanna Controparte_5 persona del legale rappresentante p.tempore- al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 850,00 per compensi professionali oltre esborsi, oltre accessori di legge da distrarsi in favore dell'Avv. Giorgio Seminara
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa 4.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna