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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 31/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 1756/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 22/03/2025
Da: , Parte_1 con l'avv. GREGGIO GIANMARCO
e: , Parte_2 con l'avv. BEGHETTO ALESSIA
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 09/04/2020 emesso dal Tribunale di Treviso nel procedimento avente n. R.G. 2121/2019, secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso.
_______________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1756/2025 Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse del figlio
NM e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero emesso in data 25/03/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 09/04/2020 emesso dal codesto Tribunale nel procedimento avente n. R.G. 2121/2019, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
1. Il sig. si impegna a versare un contributo ordinario al mantenimento per il minore Pt_2 [...]
dell'importo di euro 375,00 mensili, entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese Per_1 di aprile 2025; l'assegno si rivaluterà annualmente, secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di maggio 2026.
2. La sig.ra si impegna a rinunciare all'assegno unico entro il 1.04.2025, acconsentendo Parte_1 sin d'ora affinché l'intero importo sia percepito dal sig. , che all'uopo presenterà domanda a Pt_2
proprio nome.
3. Durante il periodo non scolastico ovvero in caso di malattia del minore o di chiusura della scuola nel periodo scolastico, il turno di competenza del sig. , secondo il calendario concordato, Pt_2 inizierà alle ore 7.45; qualora il padre non possa recarsi a prelevare il minore entro l'orario indicato e lo richieda espressamente, la sera precedente NM pernotterà presso l'abitazione del sig.
, con onere per la madre di accompagnarlo a casa del papà entro le ore 20.30 e per quest'ultimo Pt_2
di riaccompagnarlo, al termine del proprio turno di competenza, a casa della madre.
Nelle circostanze di cui sopra, qualora il padre non possa recarsi a prelevare il minore alle ore 7.45 e nemmeno sia disponibile a garantire il pernotto dalla sera precedente, la sig.ra potrà ricorrere, Pt_1
in assenza di altre disponibilità di terzi, alla baby-sitter, sino alle ore 9, quando il padre provvederà al prelievo del minore. La spesa per la baby-sitter sarà suddivisa al 50% tra i genitori.
4. Nel corso delle chiamate o videochiamate con l'altro genitore, il genitore di competenza provvederà ad allontanarsi dal luogo ove si trova al minore, al fine di garantirgli la riservatezza necessaria.
5. Le parti concordano di compensare integralmente, senza conguagli, quanto rispettivamente dovuto all'altro genitore per l'adeguamento all'ISTAT dell'assegno di mantenimento sino alla data odierna, per il 50% dell'assegno unico percepito unicamente dalla sig.ra sino al mese di dicembre Parte_1
2024 e per gli importi versati dal sig. per la mensa scolastica sino al mese di febbraio 2025. Pt_2
_______________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1756/2025 6. Resta fermo il restante contenuto del provvedimento di regolamentazione della responsabilità genitoriale, ivi compresa la richiamata CTU e il Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di
Treviso, per quanto non espressamente modificato con il presente ricorso. Le Parti danno atto di aver modificato il giorno del pernotto del figlio presso il padre, nella settimana in cui quest'ultimo non ha il week end, anticipandolo, di comune accordo, alla notte fra il mercoledì e il giovedì, anziché tra il giovedì e il venerdì. Il compleanno del figlio sarà festeggiato da ciascun genitore per conto proprio, alternando di anno in anno l'organizzazione della festa con i compagni di scuola (per l'anno 2025 sarà di competenza della madre).
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, 27/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
_______________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1756/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 1756/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 22/03/2025
Da: , Parte_1 con l'avv. GREGGIO GIANMARCO
e: , Parte_2 con l'avv. BEGHETTO ALESSIA
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 09/04/2020 emesso dal Tribunale di Treviso nel procedimento avente n. R.G. 2121/2019, secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso.
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1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1756/2025 Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse del figlio
NM e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero emesso in data 25/03/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con decreto del 09/04/2020 emesso dal codesto Tribunale nel procedimento avente n. R.G. 2121/2019, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
1. Il sig. si impegna a versare un contributo ordinario al mantenimento per il minore Pt_2 [...]
dell'importo di euro 375,00 mensili, entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese Per_1 di aprile 2025; l'assegno si rivaluterà annualmente, secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di maggio 2026.
2. La sig.ra si impegna a rinunciare all'assegno unico entro il 1.04.2025, acconsentendo Parte_1 sin d'ora affinché l'intero importo sia percepito dal sig. , che all'uopo presenterà domanda a Pt_2
proprio nome.
3. Durante il periodo non scolastico ovvero in caso di malattia del minore o di chiusura della scuola nel periodo scolastico, il turno di competenza del sig. , secondo il calendario concordato, Pt_2 inizierà alle ore 7.45; qualora il padre non possa recarsi a prelevare il minore entro l'orario indicato e lo richieda espressamente, la sera precedente NM pernotterà presso l'abitazione del sig.
, con onere per la madre di accompagnarlo a casa del papà entro le ore 20.30 e per quest'ultimo Pt_2
di riaccompagnarlo, al termine del proprio turno di competenza, a casa della madre.
Nelle circostanze di cui sopra, qualora il padre non possa recarsi a prelevare il minore alle ore 7.45 e nemmeno sia disponibile a garantire il pernotto dalla sera precedente, la sig.ra potrà ricorrere, Pt_1
in assenza di altre disponibilità di terzi, alla baby-sitter, sino alle ore 9, quando il padre provvederà al prelievo del minore. La spesa per la baby-sitter sarà suddivisa al 50% tra i genitori.
4. Nel corso delle chiamate o videochiamate con l'altro genitore, il genitore di competenza provvederà ad allontanarsi dal luogo ove si trova al minore, al fine di garantirgli la riservatezza necessaria.
5. Le parti concordano di compensare integralmente, senza conguagli, quanto rispettivamente dovuto all'altro genitore per l'adeguamento all'ISTAT dell'assegno di mantenimento sino alla data odierna, per il 50% dell'assegno unico percepito unicamente dalla sig.ra sino al mese di dicembre Parte_1
2024 e per gli importi versati dal sig. per la mensa scolastica sino al mese di febbraio 2025. Pt_2
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1756/2025 6. Resta fermo il restante contenuto del provvedimento di regolamentazione della responsabilità genitoriale, ivi compresa la richiamata CTU e il Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di
Treviso, per quanto non espressamente modificato con il presente ricorso. Le Parti danno atto di aver modificato il giorno del pernotto del figlio presso il padre, nella settimana in cui quest'ultimo non ha il week end, anticipandolo, di comune accordo, alla notte fra il mercoledì e il giovedì, anziché tra il giovedì e il venerdì. Il compleanno del figlio sarà festeggiato da ciascun genitore per conto proprio, alternando di anno in anno l'organizzazione della festa con i compagni di scuola (per l'anno 2025 sarà di competenza della madre).
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, 27/03/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
_______________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 1756/2025