Sentenza 17 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/06/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8707/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 17/06/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della trattazione orale ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI LELLA Parte_1 C.F._1
SO D ricorrente e
; Controparte_1
; Controparte_2
; Controparte_3 ro tempore;
difes_ come in atti. resistenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto1 depositato il 11/10/2024 adiva questa A.G. per Parte_1
l'accertamento del proprio diritto al ric e a fini giuridici dell'a.s. 2013, con progressione stipendiale e riconoscimento delle differenze retributive. Concludeva chiedendo previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini , dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto; Condannare il ad Controparte_4 effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
Condannare il al pagamento delle differenze Controparte_4 retributive maturate pari ad €5.12 ione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
Ordinare all'Amministrazione resistente
Allegando essere dipendente del resistente, assunta con contratto a tempo CP_4 indeterminato a fare data dal 1°-9 qualifica di direttore dei servizi generale ed amministrativi;
in precedenza avendo prestato attività lavorativa alle dipendenze dello stesso con reiterati incarichi secondo la sequenza indicata nell'atto introduttivo;
ancora CP_4 di non avere ottenuto riconoscimento dell''a.s. 2013 né a fini economici né giuridici, in ragione del disposto del DPR 122/2013.
SI costituiva il chiedendo il rigetto della domanda anche in ragione della recente CP_4 presa di posizione della S.C. sul punto.
La causa veniva decisa all'odierna udienza previo deposito di note di trattazione.
Osserva
Non pare superfluo trascrivere il contenuto delle note di trattazione depositate da parte ricorrente all'indomani del chiarimento giurisprudenziale della S.C:….. si rende necessario prendere posizione rispetto alle recentissime pronunce della Suprema Corte da ultimo intervenute in subiecta materia. Con sentenza nn, 13618 e 13619 del 21.05.2025, infatti, è stato affermato il principio secondo il quale la normativa relativa al cd. blocco delle progressioni stipendiali (ossia l'art. 9, commi 21 e 23 del d.l. n. 78/2010 conv. con L. n. 122/2010, poi prorogato per l'anno 2013 dall'art. 1 del d.P.R. n. 122/2013) vada interpretata nel senso di dichiarare il diritto «al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico», venendo così ad essere rigettata la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive. Il sopravvenuto chiarimento, invero, incide direttamente sulla disamina delle eccezioni sollevate dall'odierno ricorrente sicché va circoscritto l'impatto che esso determina nel presente giudizio.* * * * * I) In via preliminare, è necessario ribadire la sussistenza dell'interesse, concreto ed attuale, a ricorrere ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ, dal momento che la pronuncia richiesta è comunque suscettibile di produrre un'indubbia utilitas quanto meno pro parte e, quindi, in relazione al riconoscimento ai fini giuridici, previdenziali e di carriera dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013, siccome non valutato dal resistente nel decreto di CP_4 ricostruzione di carriera in contestazione e nei provvedim uenziali ed attuativi. Come dedotto nel ricorso, infatti, il resistente ha seguito un'erronea interpretazione CP_4 della normativa in parola a o alla totale esclusione dell'annualità in questione dal computo dell'anzianità complessiva, con una scelta che, tuttavia, ridonda su tutti gli aspetti del rapporto lavorativo e, conseguentemente, sulla carriera del docente.
L'atto introduttivo ha tuttavia rassegnato le seguenti conclusioni: previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini , dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto; Condannare il ad effettuare, sempre ai fini giuridici, Controparte_4 una nuova ricostruzione integrale della carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
Condannare il al pagamento delle differenze retributive maturate pari ad Controparte_4 ostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista…..
2 Tutto l'atto introduttivo fa riferimento esclusivo alle differenze stipendiali ed alla retribuzione dovuta. Nessun ulteriore profilo di interesse, in termini concreti ed attuali, viene invocato in ricorso.
Corte di Cassazione n. 13618 del 21 maggio 2025 ha, come noto, infatti stabilito che l'anno 2013 può essere riconosciuto esclusivamente ai fini dell'anzianità giuridica (ad esempio per la mobilità, la partecipazione a concorsi o la dichiarazione di soprannumerarietà nelle graduatorie), ma senza alcun effetto economico (e tale, si ribadisce, è quello che qualifica il petitum nella domanda al vaglio).
A tali profili di interesse l'atto introduttivo non fa espresso riferimento;
essendo noto che l'interesse ad agire va valutato su base assertiva e secondo il contenuto della domanda introduttiva;
non pure secondo gli ulteriori profili che il Giudicante possa individuare in aggiunta a quelli oggetto di formale allegazione.
Così qualificata la domanda, la stessa va rigettata per le ragioni condivisibilmente invocate dal
. CP_4
Spese di lite compensate in ragione dell'epoca del chiarimento giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
- compensa le spese.
Foggia, 17 giugno 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Che qui si abbia- in quanto noto nel contenuto alla parte resistente- integralmente richiamato, con particolare riferimento ai periodi di lavoro, ivi specificamente richiamati per ciascuno degli anni scolastici.
1