Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 2
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio del contraddittorio

    L'atto di accertamento è considerato di mera liquidazione e basato su dati certi già in possesso del contribuente e dell'ente impositore, rientrando tra gli atti esclusi dall'obbligo del contraddittorio preventivo secondo la normativa vigente e il regolamento comunale.

  • Rigettato
    Violazione dell'esenzione IMU per enti pubblici

    L'esenzione IMU prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 504/1992 (confermato dall'art. 9, comma 8 del D.Lgs. 23/2011) è di stretta interpretazione e tassativa. Gli Enti Pubblici Economici come ISMEA non sono inclusi nell'elenco dei soggetti esenti. Inoltre, non è stata presentata la dichiarazione necessaria per invocare l'esenzione, e il trasferimento del godimento dei beni a privati impedisce lo svolgimento esclusivo di attività istituzionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara
    Numero : 2
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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