CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI BISCEGLIE GENNARO, Presidente
FEGGI SS, OR
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 115/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiscaglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 204 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso e condanna della controparte alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento n. 204/2025, in epigrafe meglio specificato, il Comune di Fiscaglia chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 10.895 a titolo di IMU per l'anno di imposta 2019 con riferimento ad una serie di terreni, oggetto del contratto di compravendita a rogito del Notaio Nominativo_1 del 22.7.2019. La difesa del contribuente chiedeva l'annullamento dell'atto opposto sulla base delle seguenti motivazioni ed argomentazioni:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della legge n. 2012 e violazione del principio del contraddittorio;
- violazione dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 504/92 atteso che l'istituto ricorrente era un ente pubblico economico nazionale istituito con Decreto del Presidente della Repubblica n. 278/1987, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali, come stabilito dal proprio Statuto approvato con
Decreto Interministeriale n. 13823/2016;
- si trattava pertanto di un Ente equiparato ad una Amministrazione dello Stato che interveniva nel settore agricolo esclusivamente nell'interesse pubblico. Esercitava come tale funzioni statali e ben poteva essere annoverato nell'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 504/92. I beni in questione erano stati acquistati per essere ceduti ad un soggetto dotato di appositi requisiti per la realizzazione diretta, immediata ed esclusiva di finalità istituzionali. La cessione avveniva attraverso procedure di evidenza pubblica ed in particolare mediante assegnazione con patto di riservato dominio.
Si costituiva il Comune per affermare la legittimità del proprio operato. Quanto al primo motivo di ricorso, sosteneva che si trattava di atto escluso dall'obbligo del contraddittorio preventivo e che l'ente ricorrente pur avendo finalità pubbliche non rientrava tra quelli esclusi dal pagamento dell'IMU. Inoltre non era mai stata presentata l'apposita dichiarazione prevista per legge ai fini dell'esenzione invocata.
Il ricorso era trattato in pubblica udienza. Assente il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria osserva che il ricorso appare infondato e come tale va respinto.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, si rileva che l'art.
6-bis, comma 1, della L. n. 212/2000 stabilisce: “Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.
La procedura sopra indicata esclude però gli atti individuati dal comma 2, ossia gli “atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.
Al riguardo il Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 24.4.2024 ha previsto che non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dell'Ente impositore e per quelli di pronta liquidazione emessi a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa
Amministrazione finanziaria.
Tali disposizioni valgono anche per gli enti locali come stabilito dai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 1 della Legge
n. 212/2000. In particolare si afferma che le regioni e gli enti locali nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza non possono introdurre garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
Con propria deliberazione n. 28 del 5.9.2024 il Comune ha approvato il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie che riporta gli atti impositivi esclusi dal contraddittorio ed ha azionato la pretesa impositiva in forza dei dati certi e noti ala ricorrente esistenti in catasto, per cui l'atto opposto si configura come atto di mera liquidazione, risolvendosi in pratica in un semplice calcolo, escluso pertanto, a maggior ragione, dall'obbligo del contraddittorio preventivo.
Il secondo motivo di ricorso si fonda sulla supposta illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 504/1992, essendo ISMEA un Ente Pubblico Economico, istituito con D.P.R. n. 278/1987 e sottoposto alla Vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, competente ad esercitare funzioni statali di riordino fondiario. Per tale ragione assume di essere equiparata ad una Amministrazione dello Stato con la conseguenza che i beni oggetto di accertamento IMU sarebbero esenti dal pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 504/1992, poiché destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
La Corte osserva che, come da costante giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata dall'ente impositore, le norme agevolative ed esentive sono derogatorie rispetto al sistema impositivo generale e sono state introdotte per salvaguardare interessi ritenuti meritevoli di tutela.
Ne consegue un'interpretazione necessariamente restrittiva.
Ai fini dell'esenzione dall'IMU, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 – che peraltro ha confermato l'esenzione ICI di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 504/1992 - deve essere obbligatoriamente presentata l'apposita dichiarazione prevista dalla legge e in assenza non può essere invocata nessuna esenzione, specie a posteriori. E' dato certo che la dichiarazione in questione non è stata presentata dalla società ricorrente.
Trattandosi inoltre –e soprattutto - di norme di maggior favore, le stesse non sono applicabili in via analogica.
Si richiama altresì l'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 secondo cui: “Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali…”. La disposizione indica espressamente i soggetti ai quali è applicabile l'esenzione e, tra essi, non figurano gli Enti Pubblici Economici, qual e appuntò l'ISMEA.
L'elenco è necessariamente tassativo e non estensibile ad altre fattispecie non espressamente indicate, stante il divieto sopra richiamato di interpretazione estensiva delle norme fiscali agevolatrici.
Al riguardo, il Comune ha prodotto giurisprudenza di merito relativa proprio a ISMEA che ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati, giurisprudenza pienamente condivisa.
Si aggiunga che il trasferimento immediato del godimento dei terreni a privati acquirenti per effetto della vendita con patto di riservato dominio impedisce lo svolgimento esclusivo e diretto nei terreni stessi di attività istituzionali e, con riferimento al connotato soggettivo, l'ISMEA quale Ente Pubblico Economico, dotato di autonomia gestionale ed economica, non è organicamente inserito nell'apparato amministrativo statale.
La ricorrente, in conclusione, difetta dei requisiti previsti dalle norme.
Le spese seguono alla soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo le disposizioni di cui al
DM 10.3.2014, n. 55 e DM n. 147 del 13.8.2022, con la riduzione del 20% effettuata ai sensi dell'art. 15, comma 2 – sexies, del D.Lgs n. 546/92, atteso che l'Ufficio è costituito in giudizio tramite propri funzionari, oltre a spese forfettarie al 15% ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando - ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o da considerarsi assorbita - respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Fiscaglia che liquida in euro 1800,00 , oltre ad accessori di legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DI BISCEGLIE GENNARO, Presidente
FEGGI SS, OR
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 115/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiscaglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 204 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 206/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso. Vinte le spese.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso e condanna della controparte alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'avviso di accertamento n. 204/2025, in epigrafe meglio specificato, il Comune di Fiscaglia chiedeva il pagamento dell'importo complessivo di € 10.895 a titolo di IMU per l'anno di imposta 2019 con riferimento ad una serie di terreni, oggetto del contratto di compravendita a rogito del Notaio Nominativo_1 del 22.7.2019. La difesa del contribuente chiedeva l'annullamento dell'atto opposto sulla base delle seguenti motivazioni ed argomentazioni:
- violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della legge n. 2012 e violazione del principio del contraddittorio;
- violazione dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 504/92 atteso che l'istituto ricorrente era un ente pubblico economico nazionale istituito con Decreto del Presidente della Repubblica n. 278/1987, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali, come stabilito dal proprio Statuto approvato con
Decreto Interministeriale n. 13823/2016;
- si trattava pertanto di un Ente equiparato ad una Amministrazione dello Stato che interveniva nel settore agricolo esclusivamente nell'interesse pubblico. Esercitava come tale funzioni statali e ben poteva essere annoverato nell'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 504/92. I beni in questione erano stati acquistati per essere ceduti ad un soggetto dotato di appositi requisiti per la realizzazione diretta, immediata ed esclusiva di finalità istituzionali. La cessione avveniva attraverso procedure di evidenza pubblica ed in particolare mediante assegnazione con patto di riservato dominio.
Si costituiva il Comune per affermare la legittimità del proprio operato. Quanto al primo motivo di ricorso, sosteneva che si trattava di atto escluso dall'obbligo del contraddittorio preventivo e che l'ente ricorrente pur avendo finalità pubbliche non rientrava tra quelli esclusi dal pagamento dell'IMU. Inoltre non era mai stata presentata l'apposita dichiarazione prevista per legge ai fini dell'esenzione invocata.
Il ricorso era trattato in pubblica udienza. Assente il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria osserva che il ricorso appare infondato e come tale va respinto.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, si rileva che l'art.
6-bis, comma 1, della L. n. 212/2000 stabilisce: “Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.
La procedura sopra indicata esclude però gli atti individuati dal comma 2, ossia gli “atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.
Al riguardo il Ministro dell'Economia e delle Finanze con decreto del 24.4.2024 ha previsto che non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati riguardanti esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dell'Ente impositore e per quelli di pronta liquidazione emessi a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa
Amministrazione finanziaria.
Tali disposizioni valgono anche per gli enti locali come stabilito dai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 1 della Legge
n. 212/2000. In particolare si afferma che le regioni e gli enti locali nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza non possono introdurre garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
Con propria deliberazione n. 28 del 5.9.2024 il Comune ha approvato il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie che riporta gli atti impositivi esclusi dal contraddittorio ed ha azionato la pretesa impositiva in forza dei dati certi e noti ala ricorrente esistenti in catasto, per cui l'atto opposto si configura come atto di mera liquidazione, risolvendosi in pratica in un semplice calcolo, escluso pertanto, a maggior ragione, dall'obbligo del contraddittorio preventivo.
Il secondo motivo di ricorso si fonda sulla supposta illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 504/1992, essendo ISMEA un Ente Pubblico Economico, istituito con D.P.R. n. 278/1987 e sottoposto alla Vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, competente ad esercitare funzioni statali di riordino fondiario. Per tale ragione assume di essere equiparata ad una Amministrazione dello Stato con la conseguenza che i beni oggetto di accertamento IMU sarebbero esenti dal pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 504/1992, poiché destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
La Corte osserva che, come da costante giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata dall'ente impositore, le norme agevolative ed esentive sono derogatorie rispetto al sistema impositivo generale e sono state introdotte per salvaguardare interessi ritenuti meritevoli di tutela.
Ne consegue un'interpretazione necessariamente restrittiva.
Ai fini dell'esenzione dall'IMU, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 – che peraltro ha confermato l'esenzione ICI di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 504/1992 - deve essere obbligatoriamente presentata l'apposita dichiarazione prevista dalla legge e in assenza non può essere invocata nessuna esenzione, specie a posteriori. E' dato certo che la dichiarazione in questione non è stata presentata dalla società ricorrente.
Trattandosi inoltre –e soprattutto - di norme di maggior favore, le stesse non sono applicabili in via analogica.
Si richiama altresì l'art. 9, comma 8, del D. Lgs. n. 23/2011 secondo cui: “Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali…”. La disposizione indica espressamente i soggetti ai quali è applicabile l'esenzione e, tra essi, non figurano gli Enti Pubblici Economici, qual e appuntò l'ISMEA.
L'elenco è necessariamente tassativo e non estensibile ad altre fattispecie non espressamente indicate, stante il divieto sopra richiamato di interpretazione estensiva delle norme fiscali agevolatrici.
Al riguardo, il Comune ha prodotto giurisprudenza di merito relativa proprio a ISMEA che ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati, giurisprudenza pienamente condivisa.
Si aggiunga che il trasferimento immediato del godimento dei terreni a privati acquirenti per effetto della vendita con patto di riservato dominio impedisce lo svolgimento esclusivo e diretto nei terreni stessi di attività istituzionali e, con riferimento al connotato soggettivo, l'ISMEA quale Ente Pubblico Economico, dotato di autonomia gestionale ed economica, non è organicamente inserito nell'apparato amministrativo statale.
La ricorrente, in conclusione, difetta dei requisiti previsti dalle norme.
Le spese seguono alla soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo le disposizioni di cui al
DM 10.3.2014, n. 55 e DM n. 147 del 13.8.2022, con la riduzione del 20% effettuata ai sensi dell'art. 15, comma 2 – sexies, del D.Lgs n. 546/92, atteso che l'Ufficio è costituito in giudizio tramite propri funzionari, oltre a spese forfettarie al 15% ed accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando - ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o da considerarsi assorbita - respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore del Comune di Fiscaglia che liquida in euro 1800,00 , oltre ad accessori di legge.