Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4362/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
( ), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Vincenzo Coluccia;
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Antonio Vincenzo Coluccia;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta sentenza n. 4026 pronunciata dal Tribunale di
Lecce e pubblicata in data 06/11/2017, passata in giudicato. Hanno precisato che dalla loro unione sono nati (Lecce, Persona_1
10/06/1990), (Lecce, 05/04/1993) e Persona_2 Persona_3
(Galatina, 26/01/2001). Hanno allegato, altresì, che il primogenito
è persona con disabilità ed è stato interdetto con sentenza Per_1 del Tribunale per i Minorenni di Lecce n. 20/2008.
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e
riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data
17/10/2024). In particolare, hanno convenuto che:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra di loro contratto in data 16 settembre del 1989 in Martano [segue indicazione degli estremi di trascrizione dell'atto];
2) ordinare al Comune di Martano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) dichiarare che nulla sarà dovuto da un coniuge nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento personale e per i figli, economicamente indipendenti;
4) dichiarare che il figlio starà con il padre e Persona_1 con la madre secondo le modalità sopra esposta;
5) la casa coniugale resta assegnata al sig. Parte_1
6) entrambi i coniugi si danno reciproco consenso all'espatrio.
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere, il quale nulla ha opposto (parere del 26/11/2024).
I.3.- All'udienza del 31/01/2025, il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4362/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 17/10/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Martano in data 16/09/1989 tra Parte_1
(Carpignano Salentino (LE), 24/11/1968) e (Martano CP_1
(LE), 07/06/1969) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 47, parte II, serie A, anno
1989;
2 R.G.V.G. 4362/2024
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Martano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 07/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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