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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 02/05/2024, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1653/2024 del R.G.A.C.
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.04.1988 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Toro (c.f.: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, alla via IV Novembre n. 1,
-ricorrente-
Contro
(c.f.: ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._3
20.05.1956 residente in [...] 65124 Pescara (PE) cf
, rappresentato e difeso, in sostituzione del precedente C.F._3
Difensore avv. Raffaele Giammarino, dall'avv. Gianluca Di Feliciantonio, ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio sito ad Ascoli Piceno in Viale
Indipendenza n. 42/A, 63100 Ascoli Piceno (AP). RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/11/2023, premesso che Parte_1
- aveva contratto matrimonio con rito concordatario in Ascoli Piceno (AP) il 18
GIUGNO 2016, con atto trascritto in pari data presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno (AP) al n. 39 parte 2, serie A N. dopo una lunga convivenza more uxorio iniziata nel 2011 presso l'abitazione dello Spinelli, dove viveva anche l'anziana madre disabile del cui accudimento aveva iniziato ad occuparsi la ricorrente;
- dal matrimonio non erano nati figli;
- nei primi anni di convivenza, lo aveva iniziato a manifestare il suo carattere CP_1 autoritario, ma, anche a cagione della rilevante differenza di età (ben 32 anni), la non aveva attribuito adeguata importanza a tali tratti della personalità del Pt_1 convivente, tanto più che, all'epoca, aveva un'occupazione lavorativa che le consentiva di uscire dall'abitazione;
- nel 2012 lo l'aveva costretta a lasciare il lavoro perché le condizioni fisiche CP_1 della madre erano peggiorate e la necessità di accudimento costante dell'anziana donna erano accresciute;
- nel 2015 la madre dello era deceduta e nel 2016 essi avevano deciso di CP_1 contrarre matrimonio;
- in seguito, lo aveva relegato la moglie in una posizione di sudditanza CP_1 psicologica, al punto che la ricorrente non poteva più avere una vita autonoma, in quanto le veniva impedito persino d'intrattenere relazioni con parenti e familiari;
- nel periodo del lockdown, la situazione era ulteriormente peggiorata e lo stato d'ansia del quale la ricorrente aveva iniziato a soffrire da quando aveva conosciuto lo CP_1 era peggiorato;
- la convivenza era cessata il giorno 7.08.2023, quando la ricorrente aveva trovato il coraggio di chiamare i Carabinieri per denunciare lo stato di privazione delle più elementari libertà personali che si trovava a subire;
lo aveva tentato CP_1
d'interrompere la telefonata ed era intervenuto per sminuire la gravità dei fatti;
la a quel punto, “si era vista costretta” a procurarsi delle ferite per poter essere Pt_1 finalmente “liberata” dai Sanitari del Pronto Soccorso che sarebbero intervenuti per prestarle assistenza chiedeva il Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dal marito CP_1
con addebito di colpa a quest'ultimo; inoltre, essendo sprovvista di un reddito
[...] proprio, chiedeva che fosse stabilito in suo favore un assegno di mantenimento di € 600,00 mensili. Si riservava di formulare le istanze istruttorie “nel prefiggendo termine ex art. 709 cpc”. , costituitosi in giudizio, con memoria depositata in data 26/3/2024, Controparte_1 chiedeva a sua volta che fosse pronunciata la separazione giudiziale con addebito alla moglie;
asseriva che, dal 2011, egli aveva “ospitato saltuariamente” la Pt_1 nell'immobile di sua proprietà, precisando che la ricorrente non aveva mai assistito la sua anziana madre ed aggiungendo che la aveva poi deciso di trasferirsi presso Pt_1 di lui in quanto subiva maltrattamenti da parte dei suoi familiari;
dopo il matrimonio, proseguiva lo la moglie aveva mutato totalmente atteggiamento nei suoi CP_1 confronti e aveva trascurato del tutto i suoi doveri, impiegando tutto il tempo in attività varie sul telefono cellulare;
egli si era avveduto che alcuni suoi interlocutori le avevano chiesto di fotografare cose di valore detenute nell'abitazione ed aveva quindi consigliato alla cancellare la “chat” su “ ”, ma la donna si era Pt_1 Org_1 immediatamente dopo inserita su altra “chat” su “Telegram”.
Proprio i contatti con persone poco raccomandabili, che la stavano spingendo a compiere atti per lei dannosi, erano stati la causa del diverbio avvenuto in data
7/8/2023; la moglie, vistasi contrastata nel suo desiderio di continuare ad avere rapporti telefonici “a rischio” con persone sconosciute, aveva cominciato a dare in escandescenze: aveva spinto il marito contro un mobile della casa;
lo aveva percosso;
aveva manifestato la volontà di suicidarsi;
aveva minacciato di gettarsi dalla finestra e aveva chiamato i Carabinieri. Mentre egli stava parlando al telefono con i Carabinieri per chiarire cosa stesse accadendo, aveva udito forti rumori provenire dalla stanza da bagno, dove, poco dopo, si era avveduto che la moglie stava “raschiandosi” i polsi con la lama di un rasoio;
vista la situazione, il colloquio con i Carabinieri era stato immediatamente interrotto: poco dopo l'abitazione coniugale veniva raggiunta da una pattuglia e da un'autoambulanza e la veniva trasportata in ospedale. Pt_1
Lo dopo aver spiegato ai Carabinieri cosa era accaduto, si recava a sua volta CP_1 presso tale nosocomio per avere notizie della moglie ed apprendeva che la medesima era stata prelevata dai suoi familiari;
poiché la donna non aveva fatto più ritorno nell'abitazione coniugale, lo chiedeva che fosse dichiarata la separazione CP_1 giudiziale con addebito della colpa alla medesima, per aver abbandonato il domicilio coniugale. La domanda di addebito veniva spiegata anche perché, a suo dire, la donna aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con tale , provata da Persona_1 un messaggio che quest'ultimo aveva scritto alla moglie, avente il seguente, testuale tenore: “ Pensi di potermi bloccare a andartene così, non sai che ho ancora il tuo video di sesso e lo farò diventare virale adesso”.
Si opponeva, inoltre, al riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore della facendo rilevare anche che il matrimonio era durato solo sette Pt_1 anni e che la moglie non aveva mai lavorato a causa delle sue condizioni di salute e quindi non perché egli le avesse impedito di farlo. Si riservava di articolare le prove testimoniali “dopo l'adozione dei provvedimento provvisori e urgenti”.
All'udienza del 18/04/2024 il difensore dello avv. Raffaele Giammarino, CP_1 dichiarava di rinunciare al mandato e chiedeva, pertanto, un rinvio, per consentire al suo assistito di munirsi di altro legale di fiducia;
l'udienza veniva rinviata al 28/03/2024; a tale udienza, lo partecipava assistito da un nuovo difensore. CP_1
La ricorrente dichiarava che aveva simulato un tentativo di suicidio con un piccolo taglio ai polsi, perché non aveva altro modo per uscire di casa;
rispondendo a specifica domanda, affermava che la sua libertà era stata compressa al massimo grado perché il marito era sempre in casa e le impediva di uscire se non per andare a fare la spesa;
affermava, tuttavia, di non saper rispondere alla domanda relativa ai motivi che le avevano impedito di chiedere aiuto ai passanti o ad altre persone con le quali poteva entrare in contatto quando si recava a fare la spesa. Sempre rispondendo a specifica domanda, la ricorrente dichiarava che, in passato, aveva lavorato presso la Org_2
come segretaria;
in seguito, tuttavia, lo l'aveva convinta a lasciare il
[...] CP_1 lavoro, perché riteneva che i proprietari dell'attività, che erano i suoi zii, la sfruttassero.
La ha aggiunto che è in possesso del diploma rilasciato dall'istituto Pt_1 alberghiero e che attualmente non lavora, giustificando tale situazione con il fatto che
“deve sistemare la dentatura” prima di iniziare un rapporto di lavoro, per evitare assenze qualora fossero necessarie per terminare le cure.
La ha dichiarato che attualmente vive con i suoi genitori, mentre il suo Pt_1 difensore ha affermato che la giovane è stata riconosciuta invalida civile per lieve ritardo mentale e che percepirà un assegno d'invalidità dell'importo di circa € 250,00 mensili.
Il resistente in stato di grande agitazione, ribadiva, con fare logorroico anche CP_1 su fatti ininfluenti ai fini della decisione, di non aver mai tenuto segregata in casa la moglie e confermava che il loro rapporto era iniziato con una convivenza;
precisamente, egli aveva deciso di accogliere la giovane donna nella sua casa in quanto la medesima affermava di non riuscire più a vivere con la sua famiglia. Lo ha CP_1 aggiunto di ricordare che, all'inizio, a casa dei suoi familiari, la viveva in una Pt_1 stanzetta senza disponibilità di un telefono cellulare e che era letteralmente ricoperta di “croste”; al riguardo, la ha chiarito di essere affetta da psoriasi e di grattarsi Pt_1 per il prurito;
pertanto, le lesioni di cui parlava il marito erano riferibili a tale patologia.
Lo rispondendo a specifica domanda, ha comunque ammesso che, durante la CP_1 convivenza, sia pure sporadicamente, aveva avuto rapporti sessuali con la moglie;
infine, egli dichiarava di aver invano invitato la ad uscire di casa, perché era Pt_1 lei che si rifiutava.
Considerato che
la costituzione del resistente era tardiva e che nessuna delle parti aveva articolato mezzi di prova nel ricorso introduttivo e nella memoria di costituzione (oltre all'ulteriore termine di cui all'art. 473 bis.17 per le “ulteriori difese” che peraltro non poteva essere rispettato per la tardività della costituzione di parte resistente), si stabiliva di procedere alla discussione orale della causa, in quanto la medesima era matura per la decisione;
all'esito della discussione orale, la difesa della insisteva per la Pt_1 pronuncia della separazione con addebito della colpa al resistente e per il riconoscimento del diritto, da parte della di percepire l'assegno di Pt_1 mantenimento di euro 600 mensili;
inoltre, eccepiva la tardività della comparsa di costituzione della controparte, in quanto avvenuta solo in data 26/03/2024; la difesa dello si riportava alla comparsa di costituzione del precedente difensore e CP_1 chiedeva l'accoglimento delle relative istanze, facendo rilevare che il matrimonio era durato solo sette anni che era terminato per “comportamento unilaterale di abbandono del tetto coniugale ingiustificato” della Pt_1
Osserva il Collegio, innanzitutto, che il convenuto non si è costituito nei termini di legge;
infatti, la memoria di costituzione è stata depositata solo in data 26/3/2024, mentre la prima udienza di comparizione dei coniugi era stata fissata al 28/3/2024; la domanda di addebito di colpa è dunque inammissibile.
Tutto ciò premesso, il Collegio osserva che non sussistono elementi di prova sufficienti ad affermare che il rapporto matrimoniale sia fallito per colpa del resistente;
entrambi i coniugi, infatti, presentano profili problematici di personalità tali da determinare l'impossibilità di costituire una vera e propria comunione materiale e spirituale;
la coppia è caratterizzata da una notevole differenza di età e la relativa distanza non è stata superata da affinità che potessero avvicinare i due coniugi, i quali, in pratica, non sembrano aver condiviso nulla al di fuori della coabitazione, che è venuta meno a seguito dell'atto di autolesionismo della che, come può evincersi anche dalle Pt_1 Organ sue dichiarazioni rese nel corso della visita psichiatrica presso l di Teramo in data 14/9/2023, era finalizzata al superamento dello stato di isolamento nel quale viveva nella casa coniugale. E' difficile stabilire se davvero lo avesse impedito alla CP_1 di avere una vita sociale;
non è contestato (al di là della documentazione Pt_1 allegata agli atti dalla parte resistente che si è costituita tardivamente) che la donna fosse in contatto con vari interlocutori sui , ma si tratta, all'evidenza, di Org_4 rapporti che non potevano sostituire le vere e proprie amicizie e frequentazioni effettive. La come detto, non è stata in grado di riferire nulla in merito al fatto Pt_1 che, quando usciva per fare la spesa, non aveva chiesto aiuto alle persone con cui poteva entrare in contatto e, del resto, la disponibilità di un telefono cellulare le dava, in ogni caso, la possibilità di chiedere aiuto anche alle forze dell'ordine senza arrivare all'estremo gesto di simulare un tentativo di suicidio. Quanto al fatto che lo CP_1 impedisse alla di utilizzare liberamente il telefono cellulare, si deve osservare Pt_1 che non vi è prova sufficiente della vessatorietà di tali comportamenti, tanto più che la a cagione del ritardo mentale dal quale risulta essere affetta, poteva Pt_1 effettivamente essere vittima di ignoti interlocutori che avrebbero potuto abusare di lei in vario modo.
La domanda di addebito della colpa della separazione formulata dalla nei Pt_1 confronti dello deve essere, quindi, rigettata. CP_1
Date le condizioni psichiche della al momento del compimento di atti di Pt_1 autolesionismo, a parte la tardività con conseguente inammissibilità della relativa domanda di addebito di colpa, davvero non può configurarsi, nel suo successivo trasferimento a casa dei suoi genitori dopo il ricovero ospedaliero, la violazione dell'obbligo di coabitazione, apparendo più che giustificato il fatto che la giovane, essendo la convivenza con lo divenuta intollerabile, abbia cercato aiuto ai suoi CP_1 familiari per superare il grave stato di ansia e di depressione (di tipo reattivo) in cui si trovava e che è documentata dalla menzionata relazione del servizio psichiatrico Organ dell di Teramo.
Ritiene il Collegio che vada accolta l'istanza relativa all'assegno di mantenimento dal riconoscere in favore della valutate le condizioni economiche dello Pt_2 CP_1 che percepisce la pensione di euro 1600 mensili, considerato che il matrimonio è stato preceduto da una lunga convivenza e considerato che, a cagione delle condizioni mentali della ricorrente, le è stato riconosciuto il diritto di percepire una pensione di invalidità di € 250,00 mensili, l'assegno viene determinato in euro 400 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat vita e con decorrenza dalla data della domanda.
Data la natura della controversia e la soccombenza reciproca, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 1653 RGNR per l'anno 2023, introdotta da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
- Dichiara la separazione giudiziale fra i coniugi suddetti, unitisi in matrimonio in
Ascoli Piceno (AP) il 18 GIUGNO 2016, con atto trascritto in pari data presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno (AP) al n. 39 parte 2, serie A N, autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia trasmessa all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ascoli Piceno per le prescritte trascrizioni;
- Rigetta la domanda di addebito della colpa formulata da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1 - dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti Controparte_1 di;
Parte_1
- Pone a carico di , a titolo di mantenimento della moglie Controparte_1 separata la somma mensile di € 400,00 con rivalutazione Parte_1 annuale secondo gli indici Istat- vita, da versarsi alla entro i primi 5 Pt_1 giorni di ciascun mese;
- Compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 19/4/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. 1653/2024 del R.G.A.C.
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.04.1988 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Toro (c.f.: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Teramo, alla via IV Novembre n. 1,
-ricorrente-
Contro
(c.f.: ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._3
20.05.1956 residente in [...] 65124 Pescara (PE) cf
, rappresentato e difeso, in sostituzione del precedente C.F._3
Difensore avv. Raffaele Giammarino, dall'avv. Gianluca Di Feliciantonio, ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio sito ad Ascoli Piceno in Viale
Indipendenza n. 42/A, 63100 Ascoli Piceno (AP). RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/11/2023, premesso che Parte_1
- aveva contratto matrimonio con rito concordatario in Ascoli Piceno (AP) il 18
GIUGNO 2016, con atto trascritto in pari data presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Ascoli Piceno (AP) al n. 39 parte 2, serie A N. dopo una lunga convivenza more uxorio iniziata nel 2011 presso l'abitazione dello Spinelli, dove viveva anche l'anziana madre disabile del cui accudimento aveva iniziato ad occuparsi la ricorrente;
- dal matrimonio non erano nati figli;
- nei primi anni di convivenza, lo aveva iniziato a manifestare il suo carattere CP_1 autoritario, ma, anche a cagione della rilevante differenza di età (ben 32 anni), la non aveva attribuito adeguata importanza a tali tratti della personalità del Pt_1 convivente, tanto più che, all'epoca, aveva un'occupazione lavorativa che le consentiva di uscire dall'abitazione;
- nel 2012 lo l'aveva costretta a lasciare il lavoro perché le condizioni fisiche CP_1 della madre erano peggiorate e la necessità di accudimento costante dell'anziana donna erano accresciute;
- nel 2015 la madre dello era deceduta e nel 2016 essi avevano deciso di CP_1 contrarre matrimonio;
- in seguito, lo aveva relegato la moglie in una posizione di sudditanza CP_1 psicologica, al punto che la ricorrente non poteva più avere una vita autonoma, in quanto le veniva impedito persino d'intrattenere relazioni con parenti e familiari;
- nel periodo del lockdown, la situazione era ulteriormente peggiorata e lo stato d'ansia del quale la ricorrente aveva iniziato a soffrire da quando aveva conosciuto lo CP_1 era peggiorato;
- la convivenza era cessata il giorno 7.08.2023, quando la ricorrente aveva trovato il coraggio di chiamare i Carabinieri per denunciare lo stato di privazione delle più elementari libertà personali che si trovava a subire;
lo aveva tentato CP_1
d'interrompere la telefonata ed era intervenuto per sminuire la gravità dei fatti;
la a quel punto, “si era vista costretta” a procurarsi delle ferite per poter essere Pt_1 finalmente “liberata” dai Sanitari del Pronto Soccorso che sarebbero intervenuti per prestarle assistenza chiedeva il Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dal marito CP_1
con addebito di colpa a quest'ultimo; inoltre, essendo sprovvista di un reddito
[...] proprio, chiedeva che fosse stabilito in suo favore un assegno di mantenimento di € 600,00 mensili. Si riservava di formulare le istanze istruttorie “nel prefiggendo termine ex art. 709 cpc”. , costituitosi in giudizio, con memoria depositata in data 26/3/2024, Controparte_1 chiedeva a sua volta che fosse pronunciata la separazione giudiziale con addebito alla moglie;
asseriva che, dal 2011, egli aveva “ospitato saltuariamente” la Pt_1 nell'immobile di sua proprietà, precisando che la ricorrente non aveva mai assistito la sua anziana madre ed aggiungendo che la aveva poi deciso di trasferirsi presso Pt_1 di lui in quanto subiva maltrattamenti da parte dei suoi familiari;
dopo il matrimonio, proseguiva lo la moglie aveva mutato totalmente atteggiamento nei suoi CP_1 confronti e aveva trascurato del tutto i suoi doveri, impiegando tutto il tempo in attività varie sul telefono cellulare;
egli si era avveduto che alcuni suoi interlocutori le avevano chiesto di fotografare cose di valore detenute nell'abitazione ed aveva quindi consigliato alla cancellare la “chat” su “ ”, ma la donna si era Pt_1 Org_1 immediatamente dopo inserita su altra “chat” su “Telegram”.
Proprio i contatti con persone poco raccomandabili, che la stavano spingendo a compiere atti per lei dannosi, erano stati la causa del diverbio avvenuto in data
7/8/2023; la moglie, vistasi contrastata nel suo desiderio di continuare ad avere rapporti telefonici “a rischio” con persone sconosciute, aveva cominciato a dare in escandescenze: aveva spinto il marito contro un mobile della casa;
lo aveva percosso;
aveva manifestato la volontà di suicidarsi;
aveva minacciato di gettarsi dalla finestra e aveva chiamato i Carabinieri. Mentre egli stava parlando al telefono con i Carabinieri per chiarire cosa stesse accadendo, aveva udito forti rumori provenire dalla stanza da bagno, dove, poco dopo, si era avveduto che la moglie stava “raschiandosi” i polsi con la lama di un rasoio;
vista la situazione, il colloquio con i Carabinieri era stato immediatamente interrotto: poco dopo l'abitazione coniugale veniva raggiunta da una pattuglia e da un'autoambulanza e la veniva trasportata in ospedale. Pt_1
Lo dopo aver spiegato ai Carabinieri cosa era accaduto, si recava a sua volta CP_1 presso tale nosocomio per avere notizie della moglie ed apprendeva che la medesima era stata prelevata dai suoi familiari;
poiché la donna non aveva fatto più ritorno nell'abitazione coniugale, lo chiedeva che fosse dichiarata la separazione CP_1 giudiziale con addebito della colpa alla medesima, per aver abbandonato il domicilio coniugale. La domanda di addebito veniva spiegata anche perché, a suo dire, la donna aveva intrattenuto una relazione extraconiugale con tale , provata da Persona_1 un messaggio che quest'ultimo aveva scritto alla moglie, avente il seguente, testuale tenore: “ Pensi di potermi bloccare a andartene così, non sai che ho ancora il tuo video di sesso e lo farò diventare virale adesso”.
Si opponeva, inoltre, al riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore della facendo rilevare anche che il matrimonio era durato solo sette Pt_1 anni e che la moglie non aveva mai lavorato a causa delle sue condizioni di salute e quindi non perché egli le avesse impedito di farlo. Si riservava di articolare le prove testimoniali “dopo l'adozione dei provvedimento provvisori e urgenti”.
All'udienza del 18/04/2024 il difensore dello avv. Raffaele Giammarino, CP_1 dichiarava di rinunciare al mandato e chiedeva, pertanto, un rinvio, per consentire al suo assistito di munirsi di altro legale di fiducia;
l'udienza veniva rinviata al 28/03/2024; a tale udienza, lo partecipava assistito da un nuovo difensore. CP_1
La ricorrente dichiarava che aveva simulato un tentativo di suicidio con un piccolo taglio ai polsi, perché non aveva altro modo per uscire di casa;
rispondendo a specifica domanda, affermava che la sua libertà era stata compressa al massimo grado perché il marito era sempre in casa e le impediva di uscire se non per andare a fare la spesa;
affermava, tuttavia, di non saper rispondere alla domanda relativa ai motivi che le avevano impedito di chiedere aiuto ai passanti o ad altre persone con le quali poteva entrare in contatto quando si recava a fare la spesa. Sempre rispondendo a specifica domanda, la ricorrente dichiarava che, in passato, aveva lavorato presso la Org_2
come segretaria;
in seguito, tuttavia, lo l'aveva convinta a lasciare il
[...] CP_1 lavoro, perché riteneva che i proprietari dell'attività, che erano i suoi zii, la sfruttassero.
La ha aggiunto che è in possesso del diploma rilasciato dall'istituto Pt_1 alberghiero e che attualmente non lavora, giustificando tale situazione con il fatto che
“deve sistemare la dentatura” prima di iniziare un rapporto di lavoro, per evitare assenze qualora fossero necessarie per terminare le cure.
La ha dichiarato che attualmente vive con i suoi genitori, mentre il suo Pt_1 difensore ha affermato che la giovane è stata riconosciuta invalida civile per lieve ritardo mentale e che percepirà un assegno d'invalidità dell'importo di circa € 250,00 mensili.
Il resistente in stato di grande agitazione, ribadiva, con fare logorroico anche CP_1 su fatti ininfluenti ai fini della decisione, di non aver mai tenuto segregata in casa la moglie e confermava che il loro rapporto era iniziato con una convivenza;
precisamente, egli aveva deciso di accogliere la giovane donna nella sua casa in quanto la medesima affermava di non riuscire più a vivere con la sua famiglia. Lo ha CP_1 aggiunto di ricordare che, all'inizio, a casa dei suoi familiari, la viveva in una Pt_1 stanzetta senza disponibilità di un telefono cellulare e che era letteralmente ricoperta di “croste”; al riguardo, la ha chiarito di essere affetta da psoriasi e di grattarsi Pt_1 per il prurito;
pertanto, le lesioni di cui parlava il marito erano riferibili a tale patologia.
Lo rispondendo a specifica domanda, ha comunque ammesso che, durante la CP_1 convivenza, sia pure sporadicamente, aveva avuto rapporti sessuali con la moglie;
infine, egli dichiarava di aver invano invitato la ad uscire di casa, perché era Pt_1 lei che si rifiutava.
Considerato che
la costituzione del resistente era tardiva e che nessuna delle parti aveva articolato mezzi di prova nel ricorso introduttivo e nella memoria di costituzione (oltre all'ulteriore termine di cui all'art. 473 bis.17 per le “ulteriori difese” che peraltro non poteva essere rispettato per la tardività della costituzione di parte resistente), si stabiliva di procedere alla discussione orale della causa, in quanto la medesima era matura per la decisione;
all'esito della discussione orale, la difesa della insisteva per la Pt_1 pronuncia della separazione con addebito della colpa al resistente e per il riconoscimento del diritto, da parte della di percepire l'assegno di Pt_1 mantenimento di euro 600 mensili;
inoltre, eccepiva la tardività della comparsa di costituzione della controparte, in quanto avvenuta solo in data 26/03/2024; la difesa dello si riportava alla comparsa di costituzione del precedente difensore e CP_1 chiedeva l'accoglimento delle relative istanze, facendo rilevare che il matrimonio era durato solo sette anni che era terminato per “comportamento unilaterale di abbandono del tetto coniugale ingiustificato” della Pt_1
Osserva il Collegio, innanzitutto, che il convenuto non si è costituito nei termini di legge;
infatti, la memoria di costituzione è stata depositata solo in data 26/3/2024, mentre la prima udienza di comparizione dei coniugi era stata fissata al 28/3/2024; la domanda di addebito di colpa è dunque inammissibile.
Tutto ciò premesso, il Collegio osserva che non sussistono elementi di prova sufficienti ad affermare che il rapporto matrimoniale sia fallito per colpa del resistente;
entrambi i coniugi, infatti, presentano profili problematici di personalità tali da determinare l'impossibilità di costituire una vera e propria comunione materiale e spirituale;
la coppia è caratterizzata da una notevole differenza di età e la relativa distanza non è stata superata da affinità che potessero avvicinare i due coniugi, i quali, in pratica, non sembrano aver condiviso nulla al di fuori della coabitazione, che è venuta meno a seguito dell'atto di autolesionismo della che, come può evincersi anche dalle Pt_1 Organ sue dichiarazioni rese nel corso della visita psichiatrica presso l di Teramo in data 14/9/2023, era finalizzata al superamento dello stato di isolamento nel quale viveva nella casa coniugale. E' difficile stabilire se davvero lo avesse impedito alla CP_1 di avere una vita sociale;
non è contestato (al di là della documentazione Pt_1 allegata agli atti dalla parte resistente che si è costituita tardivamente) che la donna fosse in contatto con vari interlocutori sui , ma si tratta, all'evidenza, di Org_4 rapporti che non potevano sostituire le vere e proprie amicizie e frequentazioni effettive. La come detto, non è stata in grado di riferire nulla in merito al fatto Pt_1 che, quando usciva per fare la spesa, non aveva chiesto aiuto alle persone con cui poteva entrare in contatto e, del resto, la disponibilità di un telefono cellulare le dava, in ogni caso, la possibilità di chiedere aiuto anche alle forze dell'ordine senza arrivare all'estremo gesto di simulare un tentativo di suicidio. Quanto al fatto che lo CP_1 impedisse alla di utilizzare liberamente il telefono cellulare, si deve osservare Pt_1 che non vi è prova sufficiente della vessatorietà di tali comportamenti, tanto più che la a cagione del ritardo mentale dal quale risulta essere affetta, poteva Pt_1 effettivamente essere vittima di ignoti interlocutori che avrebbero potuto abusare di lei in vario modo.
La domanda di addebito della colpa della separazione formulata dalla nei Pt_1 confronti dello deve essere, quindi, rigettata. CP_1
Date le condizioni psichiche della al momento del compimento di atti di Pt_1 autolesionismo, a parte la tardività con conseguente inammissibilità della relativa domanda di addebito di colpa, davvero non può configurarsi, nel suo successivo trasferimento a casa dei suoi genitori dopo il ricovero ospedaliero, la violazione dell'obbligo di coabitazione, apparendo più che giustificato il fatto che la giovane, essendo la convivenza con lo divenuta intollerabile, abbia cercato aiuto ai suoi CP_1 familiari per superare il grave stato di ansia e di depressione (di tipo reattivo) in cui si trovava e che è documentata dalla menzionata relazione del servizio psichiatrico Organ dell di Teramo.
Ritiene il Collegio che vada accolta l'istanza relativa all'assegno di mantenimento dal riconoscere in favore della valutate le condizioni economiche dello Pt_2 CP_1 che percepisce la pensione di euro 1600 mensili, considerato che il matrimonio è stato preceduto da una lunga convivenza e considerato che, a cagione delle condizioni mentali della ricorrente, le è stato riconosciuto il diritto di percepire una pensione di invalidità di € 250,00 mensili, l'assegno viene determinato in euro 400 mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat vita e con decorrenza dalla data della domanda.
Data la natura della controversia e la soccombenza reciproca, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al numero 1653 RGNR per l'anno 2023, introdotta da nei confronti di Parte_1
, così provvede: Controparte_1
- Dichiara la separazione giudiziale fra i coniugi suddetti, unitisi in matrimonio in
Ascoli Piceno (AP) il 18 GIUGNO 2016, con atto trascritto in pari data presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno (AP) al n. 39 parte 2, serie A N, autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia trasmessa all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Ascoli Piceno per le prescritte trascrizioni;
- Rigetta la domanda di addebito della colpa formulata da nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1 - dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti Controparte_1 di;
Parte_1
- Pone a carico di , a titolo di mantenimento della moglie Controparte_1 separata la somma mensile di € 400,00 con rivalutazione Parte_1 annuale secondo gli indici Istat- vita, da versarsi alla entro i primi 5 Pt_1 giorni di ciascun mese;
- Compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 19/4/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo