Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26.02.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1565 / 2024
promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MANGIONE SABRINA, giusta procura in atti,
-opponente-
contro
Controparte_1
c.f. e p.iva , in persona del legale
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MONTALBANO PATRIZIA,
giusta procura in atti,
-opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 15 maggio 2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 990/2024, emesso il 3.04.2024, con cui gli veniva ingiunto di pagare la complessiva somma di euro 68.752,88 per il mancato pagamento di
sanzioni dichiarative dall'anno 2005 all'anno 2018. Eccepiva che la procura ad litem sarebbe stata conferita da un organo non abilitato, che le somme non sarebbero dovute per mancato esercizio della professione dal 2006 e comunque sarebbero prescritte. Deduceva, infine,
l'errata quantificazione delle somme dovute. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la Controparte_2
argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Preliminarmente, occorre rilevare come non risulti meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata da parte opponente, atteso che se da un lato l'art. 19, comma 2,
della legge n. 773/1982 prevede che “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi
della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte CP_1
dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17”, dall'altro l'odierno opponente non ha allegato né tantomeno dimostrato in giudizio di aver presentato, negli anni di riferimento,
la suddetta dichiarazione alla . Parte_2
Viceversa, la ha prodotto gli atti interruttivi inviati all'opponente (cfr. Controparte_2
all. nn.14-28 alla memoria).
Nel merito, l'opponente ha asserito che le somme non sarebbero dovute stante che dal 2006
ad oggi egli non ha più esercitato la libera professione, neanche in modo discontinuo e non esclusivo, circostanza a suo dire riscontrabile dalla tramite i controlli Controparte_1
attivati dall'Agenzia delle Entrate in seguito ad apposita convenzione stipulata con la stessa sugli atti professionali espletati dai tecnici iscritti all'Albo professionale dei Geometri. CP_1
Tuttavia, giova rilevare che l'iscrizione all'Albo dei geometri, pacifica in causa, comporta non solo l'automatica iscrizione alla (già prevista dalle leggi n. 36/67 e n. 773/82), ma CP_1
anche l'obbligo di versare i contributi minimi a prescindere dalla produzione di reddito derivante dall'esercizio continuativo della libera professione e a prescindere dall'esercizio di altra attività soggetta al versamento della relativa contribuzione.
Invero, l'art. 5 dello Statuto prevede che “Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i Parte_3
geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza
carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si
presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità
che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione
dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 30/6/1994 n. 509”.
Dette modalità sono state fissate con delibera n. 2 del 23.1.2003 (pubblicata in G.U.R.I. n. 85
dell'11.4.2003), che – per quanto qui interessa – prevede che “le modalità idonee a fornire la
prova contraria per l'esercizio della libera professione ai sensi dell'art. 5 dello Statuto” sono costituite dall'“invio, anno per anno, da parte dell'interessato della dichiarazione fiscale
autocertificata attestante la mancata denuncia di redditi aventi natura professionale entro 30 giorni
dal termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, salvo in ogni caso il potere
della di effettuare gli opportuni controlli. Il mancato invio della suddetta dichiarazione entro i CP_1
termini indicati comporterà l'automatica iscrizione alla per l'anno di competenza.”. CP_1
Da quanto precede, risulta che il ricorrente avrebbe potuto beneficiare dell'esenzione dalla contribuzione obbligatoria alla condizione alternativa di cancellarsi dall'Albo professionale ovvero di presentare la dichiarazione dianzi menzionata nei termini previsti dalla citata delibera.
E' giusto il caso di precisare che contrari argomenti non potrebbero trarsi dalla circostanza che, così concludendo, si finirebbe col gravare la contribuzione previdenziale su un soggetto che non ha concretamente prodotto redditi ad essa assoggettabili: come statuito dalla Corte
di legittimità già nel vigore del precedente ordinamento, nel quadro solidaristico può
assumere rilievo il solo elemento oggettivo del potenziale esercizio dell'attività
professionale, connesso all'iscrizione nel relativo albo (Cass. n. 12668 del 2003).
Infine, non può accogliersi l'eccezione circa l'erroneità del calcolo delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, anche, di mora stante la genericità della contestazione.
Il ricorso, pertanto, va rigettato e il decreto ingiuntivo confermato.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo cui si conferisce esecutorietà ex art. 654
c.p.c.;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 3.291,00 oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 26/02/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo