CA
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel.
3. dr. Arturo Avolio Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 20/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2373/2024 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. MARRA MICHELE e con lo stesso Parte_1
elettivamente domiciliato in CASERTA VIA GIUDO DORSO 16
Appellante
e
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to MARSILI CP_1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in AVERSA VIALE DELLA LIBERTÀ 112
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.08.2024, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 586/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 04.03.2024, non notificata, la quale rigettava la sua domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto allo svolgimento della prestazione di lavoro in misura pari all'orario minimo previsto dal CCNL di settore ed il conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate dal 17.07.2017 al
31.03.2018.
L'appellante censurava la sentenza nella parte in cui affermava l'inammissibilità della domanda e comunque, nel merito, riteneva non provato sia l'inquadramento contrattuale che l'orario di lavoro svolto;
circostanze che, invece, erano state adeguatamente provate attraverso i
1 documenti prodotti in giudizio. Per tali motivi, concludeva per la riforma della sentenza con pieno accoglimento delle pretese azionate, il tutto con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la che deduceva l'inammissibilità dell'appello, nonché Controparte_1
l'infondatezza dello stesso. Concludeva per il rigetto del gravame con vittoria di spese di lite.
La causa, trattata con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, veniva decisa come da dispositivo in atti.
***
L'appello proposto è infondato per i motivi che di seguito si espongono.
1. Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto all'inquadramento contrattuale secondo l'orario minimo di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva. Nello specifico,
l'odierno appellante chiedeva accertarsi l'inadempimento datoriale in merito all'orario di lavoro pattuito, in quanto inferiore a quello minimo pari a 14 ore settimanali come previsto dal
CCNL Multiservizi.
1. 1. Come correttamente evidenzia il Giudice di prime cure, deve rilevarsi sia una carenza di allegazione sia una carenza probatoria in ordine ai fatti da cui desumere la lamentata violazione.
Infatti, nel ricorso di primo grado, l'appellante si limitava a dedurre di essere dipendente della società la quale svolgeva servizi di pulizia in regime di appalto pubblico;
di Controparte_1 essere stata “Inquadrata con la qualifica di operaia di IV livello CCNL Pulizie, con contratto a tempo indeterminato, ha sempre svolto la propria attività lavorativa dalle ore 7 alle ore 8,30..”; di svolgere “la propria prestazione lavorativa rispettando il seguente orario di lavoro per soli tre giorni la settimana e per complessive ore 4.30 minuti, settimanali”.
È di tutta evidenza la carenza di allegazione del fatto primario posto a base della paventata violazione contrattuale: parte ricorrente non ha specificato quale fosse l'orario pattuito nel contratto individuale di lavoro, ma si è limitata a dedurre quelle che erano le ore di lavoro quotidianamente lavorate. Ebbene, un conto è l'orario di lavoro asseritamente pattuito in violazione dei limiti minimi garantiti dal CCNL;
tutt'altro conto, invece, è il numero di ore effettivamente lavorate che non coincide necessariamente con il primo.
1.2. Tale difetto di allegazione non è nemmeno colmato dal rinvio recettizio ad eventuali documenti depositati, quali il contratto individuale di lavoro o il modulo UNILAV o altro documento equivalente, da cui accertare che il formale inquadramento orario pattuito tra le parti violasse la soglia minima.
1.3. Nè, a differenza di quanto sostiene l'appellante, è possibile inferire il lamentato inadempimento dalle buste paga versate in atti, le quali nulla dicono in merito all'orario formale di inquadramento, limitandosi a riportare le ore retribuite.
2 2. Altresì tranciante è il difetto di prova del presupposto normativo su cui si fonda la domanda giudiziale.
Sul punto, va precisato che l'azione è fondata su un titolo giuridico specifico ovverosia sull'applicazione diretta del CCNL Multiservizi.
In particolare, il ricorrente ha invocato la disciplina pattizia del rapporto a tempo parziale secondo la quale: “Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 14 ore”; ed inoltre: “La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere inferiore a due ore”.
Ebbene, i contratti collettivi, com'è noto, sono negozi di diritto comune e, quindi, non trovano applicazione generalizzata.
Sul punto si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (da ultimo, v. Cass. SS.UU., 26.3.97, n. 2665)
In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso.
Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (Cass. lav., 1.9.95, n. 9231).
Tradizionalmente il recepimento è desunto dalla uniforme, costante e prolungata osservanza delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative (Cass. lav., 9.6.93, n. 6412; Cass. lav., 6.11.90, n. 10654; Cass. 11.11.88, n. 6114; Cass., 11.3.87, n.
2525; Cass., 17.10.85, n. 5122; Cass., 5.2.83, n. 986; Cass., 29.3.82, n. 1965).
Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita (Cass., 2.6.82, n. 3357).
In particolare, è noto che ove una della parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad un determinato contratto collettivo di lavoro, come tale non efficace erga omnes, in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si siano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a
3 ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva applicata (
Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza del 30 luglio 2001 n. 10375). In ogni caso, anche in difetto di prova dell'adesione implicita, è consentita al Giudice l'applicazione in via parametrica del CCNL, laddove vi sia esplicita domanda di determinazione ex art 36 Cost delle retribuzioni spettanti.
Se, come precisato innanzi, il CCNL Multiservizi è un negozio di diritto comune e soggiace alla relativa disciplina codicistica, è evidente che non potrà avere efficacia nei confronti dei terzi diversi dalle parti contraenti, salvo che si tratti di iscritti alle associazioni di categoria (per effetto del potere di rappresentanza derivante dal cd. mandato sindacale) o che siano i medesimi terzi a farne applicazione mediante recepimento della disciplina collettiva nei contratti individuali o per comportamenti concludenti.
Pertanto, sarebbe stato onere della in qualità di ricorrente, dimostrare in concreto una Pt_1
delle ragioni giuridiche testé illustrate, necessarie per poter ritenere che la società appellata fosse tenuta all'applicazione dell'invocato contratto collettivo.
Invece, non ha fornito alcuna prova dell'iscrizione della società appellata all'associazione datoriale stipulante, né dell'adesione diretta né di quella indiretta dell'azienda al detto CCNL.
Insomma, non vi sono in atti elementi dai quali desumere che il CCNL Multiservizi sia direttamente applicabile al rapporto e che, dunque, la avesse diritto a svolgere almeno Pt_1
14 ore settimanali.
3. La contumacia in I grado della ha, altresì, precluso la possibilità di fare CP_1
applicazione del principio di non contestazione, così rendendo irrimediabile la lacuna asseverativa.
4. Per i motivi esposti, dunque, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese del presente grado di giudizio, possono essere compensate tenuto conto delle ragioni della pronunzia che non si sostanziano nell'accertamento dell'infondatezza della pretesa azionata, ma si arrestano alla soglia preliminare del difetto di sufficiente allegazione/prova di elementi essenziali all'accertamento giudiziale.
PQM
La Corte così decide:
- rigetta l'appello;
- compensa le spese del grado.
4 Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Napoli 20/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosa Del Prete Dott.ssa Vincenza Totaro
5