TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/02/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5579/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Maiorano, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Controparte_1
Ferrecchia e Massimiliano Silvestri, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato faceva Parte_1 opposizione la decreto ingiuntivo n. 1615/2017 notificatogli dalla
[...] per il pagamento dell'importo di euro 22.772,30 quale residuo CP_1 debito non restituito sulla base: 1) della linea di credito numero 012277479.7 concessa in data 27.12.2006 con affidamento dell'importo originario di euro
600,00 poi aumentato ad euro 6.900,00 con decorrenza dal 31.12.2015; 2) del finanziamento personale n. PRS/045113700.4 di originari euro 21.706,00.
L'opponente deduceva a motivi che il credito azionato non era dovuto, o quanto meno non era dovuto nella somma ingiunta, in quanto ai rapporti bancari erano stati applicati indebitamente interessi anatocistici ed usurari i violazione, vietati ai sensi degli art. 1283 c.c. e 644 c.p. e legge 108/1996. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi la in ordine alla asserita pratica Controparte_1 anatocistica deduceva che il piano di ammortamento alla francese del finanziamento non produce anatocismo in quanto, nella sua struttura matematica e finanziaria – non generava interessi composti. Allo stesso
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 modo, con riferimento alla linea di credito utilizzata con carta revolving, da un esame di tutti gli estratti conto versati in atti, rilevava come mai fossero stati calcolati gli interessi su ulteriori interessi, ma esclusivamente sul capitale di volta in volta generato dalle operazioni del cliente. Riguardo agli asseriti interessi usurari, contestava che vi fosse stato superamento del tasso soglia per entrambe le operazioni di credito, evidenziando la genericità della doglianza dell'opponente, non argomentata né provata. Ad ogni buon conto rilevava che il TAEG del contratto di finanziamento personale era indicato correttamente nella misura del 7.72%, laddove il tasso soglia usurario nel dicembre 2011 era pari al 18,0125%. In relazione alla carta di credito revolving accesa nel dicembre 2006 il tasso soglia era pari al 25,11%, laddove il TAEG indicato in contratto era pari al 14,37%. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettata le richiesta di ctu contabile in quanto meramente esplorativa, la causa passava in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero dalla documentazione contrattuale e contabile prodotta dall'opposta a fondamento della propria pretesa creditoria, si desume che nessuno dei due rapporti bancari dedotti in giudizio prevedeva interessi anatocistici e interessi ultralegali superiori al tasso soglia vigente all'epoca del perfezionamento dei contratti. In verità gli interessi risultano calcolati solo sul capitale senza capitalizzazione periodica e mai risultano addebitati interessi usurari, nemmeno sopravvenuti.
Venuti meno i due motivi di opposizione, l'opponente per il resto nulla ha contestato in ordine allo svolgimento dei rapporti e alla mancata restituzione delle somme come richieste dall'opposta. Spettava all'opponente,
a fronte delle documentate obbligazioni contrattuali di restituzione, provare fatti estintivi o modificativi del credito residuo richiesto in pagamento. Per cui, mentre l'opposta ha adeguatamente assolto all'onus probandi incombente sulla medesima, ex art. 2697 c.c., l'opponente nulla ha provato in ordine ai pagamenti estintivi del credito.
Il contratto di finanziamento appare correttamente stipulato in forma scritta e con contenuto e condizioni determinate. D'altra parte il sistema c.d. alla francese è stato riconosciuto come legittimo anche da Cass. S.U. N.
15340 depositata in data 29/5/2024, escludendo che in esso vi sia anatocismo e indeterminatezza delle condizioni.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 L'opposta ha dimostrato che non sussiste usura originaria del contratto di finanziamento e che anche il taeg indicato è conforme a quello reale, calcolato sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 3.02.2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5579/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Maiorano, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Controparte_1
Ferrecchia e Massimiliano Silvestri, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024, qui da intendersi richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato faceva Parte_1 opposizione la decreto ingiuntivo n. 1615/2017 notificatogli dalla
[...] per il pagamento dell'importo di euro 22.772,30 quale residuo CP_1 debito non restituito sulla base: 1) della linea di credito numero 012277479.7 concessa in data 27.12.2006 con affidamento dell'importo originario di euro
600,00 poi aumentato ad euro 6.900,00 con decorrenza dal 31.12.2015; 2) del finanziamento personale n. PRS/045113700.4 di originari euro 21.706,00.
L'opponente deduceva a motivi che il credito azionato non era dovuto, o quanto meno non era dovuto nella somma ingiunta, in quanto ai rapporti bancari erano stati applicati indebitamente interessi anatocistici ed usurari i violazione, vietati ai sensi degli art. 1283 c.c. e 644 c.p. e legge 108/1996. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi la in ordine alla asserita pratica Controparte_1 anatocistica deduceva che il piano di ammortamento alla francese del finanziamento non produce anatocismo in quanto, nella sua struttura matematica e finanziaria – non generava interessi composti. Allo stesso
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 modo, con riferimento alla linea di credito utilizzata con carta revolving, da un esame di tutti gli estratti conto versati in atti, rilevava come mai fossero stati calcolati gli interessi su ulteriori interessi, ma esclusivamente sul capitale di volta in volta generato dalle operazioni del cliente. Riguardo agli asseriti interessi usurari, contestava che vi fosse stato superamento del tasso soglia per entrambe le operazioni di credito, evidenziando la genericità della doglianza dell'opponente, non argomentata né provata. Ad ogni buon conto rilevava che il TAEG del contratto di finanziamento personale era indicato correttamente nella misura del 7.72%, laddove il tasso soglia usurario nel dicembre 2011 era pari al 18,0125%. In relazione alla carta di credito revolving accesa nel dicembre 2006 il tasso soglia era pari al 25,11%, laddove il TAEG indicato in contratto era pari al 14,37%. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rigettata le richiesta di ctu contabile in quanto meramente esplorativa, la causa passava in decisione, con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata.
Invero dalla documentazione contrattuale e contabile prodotta dall'opposta a fondamento della propria pretesa creditoria, si desume che nessuno dei due rapporti bancari dedotti in giudizio prevedeva interessi anatocistici e interessi ultralegali superiori al tasso soglia vigente all'epoca del perfezionamento dei contratti. In verità gli interessi risultano calcolati solo sul capitale senza capitalizzazione periodica e mai risultano addebitati interessi usurari, nemmeno sopravvenuti.
Venuti meno i due motivi di opposizione, l'opponente per il resto nulla ha contestato in ordine allo svolgimento dei rapporti e alla mancata restituzione delle somme come richieste dall'opposta. Spettava all'opponente,
a fronte delle documentate obbligazioni contrattuali di restituzione, provare fatti estintivi o modificativi del credito residuo richiesto in pagamento. Per cui, mentre l'opposta ha adeguatamente assolto all'onus probandi incombente sulla medesima, ex art. 2697 c.c., l'opponente nulla ha provato in ordine ai pagamenti estintivi del credito.
Il contratto di finanziamento appare correttamente stipulato in forma scritta e con contenuto e condizioni determinate. D'altra parte il sistema c.d. alla francese è stato riconosciuto come legittimo anche da Cass. S.U. N.
15340 depositata in data 29/5/2024, escludendo che in esso vi sia anatocismo e indeterminatezza delle condizioni.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 L'opposta ha dimostrato che non sussiste usura originaria del contratto di finanziamento e che anche il taeg indicato è conforme a quello reale, calcolato sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia.
Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara definitivamente esecutivo
2) Rigetta ogni altra domanda
3) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 3.02.2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3