Art. 421. Indennita' per aziende e stabilimenti 1. L'indennita' per la requisizione delle aziende o stabilimenti e' liquidata dalle commissioni di requisizione. Se alla requisizione ha proceduto un'autorita' civile, l'indennita' e' liquidata dall'amministrazione centrale nell'interesse della quale la requisizione e' stata effettuata ed e' stabilita in base a perizia di una commissione di cinque membri nominata dall'amministrazione interessata. Di tale commissione fa parte un tecnico dell'Agenzia del territorio e un rappresentante dell'associazione di categoria di cui l'azienda e lo stabilimento fa parte.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentario • 1
- 1. Fasi del processo del lavorohttps://www.studiocataldi.it/
Introduzione del rito del lavoro Il rito del lavoro si apre con il deposito del ricorso dell'interessato in cancelleria. Con tale atto vanno sin da subito specificati: il giudice e le parti; i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda; l'oggetto; i mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi (compresi i documenti che deve contestualmente produrre). Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il giudice fissa la data dell'udienza di discussione, da svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni dal deposito medesimo. Il ricorrente, a questo punto, è tenuto a notificare alla controparte il ricorso e il decreto di fissazione di udienza, entro dieci …
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