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Decreto 10 aprile 2025
Decreto 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, decreto 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1777/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza;
rilevato che ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato il quale deve emergere in modo diretto nel suo determinato ammontare;
che ulteriori condizioni di ammissibilità sono l'esistenza di un credito liquido ed esigibile;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile, solo per le mensilità di settembre, novembre, dicembre 2024 e 13^ mensilità anno 2024 per le quali risultano le buste paga;
che analoghe condizioni non sussistono per la pur richiesta mensilità di ottobre 2024, in assenza della relativa busta paga, e per il Tfr indicato nel prospetto di “dicembre – aggiuntivo 2024” dal quale invero risulta un netto di euro 218,66 in presenza di una trattenuta quale “indennità di mancato preavviso” pari ad euro 10.113,60; che detta busta paga, riportando, tra le voci delle ritenute (oltre quelle ordinarie di natura fiscale) il credito vantato dal datore di lavoro per indennità di mancato preavviso, non può costituire prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c. delle somme maturate a titolo di TFR, trattandosi evidentemente di credito contestato in ordine ai quali la suddetta documentazione non può ritenersi espressione di un riconoscimento di debito, come peraltro affermato dalla stessa giurisprudenza di Cassazione (si veda in proposito Cass. Sent. 2239 del 30/01/2017, ove si legge: “La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite
(articolo 2) (Cass 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n.
364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cc., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice. Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e
Cass. 27 settembre 2000 n. 12803). La busta paga, dunque, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento. La Corte di merito nel frazionare il contenuto della confessione, riconoscendole il valore di prova legale per la (sola) parte relativa al credito del lavoratore ha violato la norma dell'articolo 2734 cc, richiamata dall'articolo 2735 cc, nella parte in cui prescrive che se l'altra parte contesta la verità dei fatti o circostanze aggiunte alla confessione è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni”); considerato dunque che l'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti della trattenuta indennità di mancato preavviso necessita del contraddittorio tra le parti nell'ambito di un giudizio a cognizione piena;
INGIUNGE A
in persona del legale rapp. te pt di pagare in favore di Controparte_1 Pt_1
a titolo di mensilità di settembre, novembre, dicembre 2024 e 13^ mensilità anno
[...]
2024, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 13.605,43 ;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 284,00 per compenso professionale, oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.n.a.p. come per legge, con attribuzione ai procuratori per dichiarato anticipo
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Salerno, 09/04/2025
Il Giudice
dott. ssa Caterina Petrosino
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza;
rilevato che ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato il quale deve emergere in modo diretto nel suo determinato ammontare;
che ulteriori condizioni di ammissibilità sono l'esistenza di un credito liquido ed esigibile;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile, solo per le mensilità di settembre, novembre, dicembre 2024 e 13^ mensilità anno 2024 per le quali risultano le buste paga;
che analoghe condizioni non sussistono per la pur richiesta mensilità di ottobre 2024, in assenza della relativa busta paga, e per il Tfr indicato nel prospetto di “dicembre – aggiuntivo 2024” dal quale invero risulta un netto di euro 218,66 in presenza di una trattenuta quale “indennità di mancato preavviso” pari ad euro 10.113,60; che detta busta paga, riportando, tra le voci delle ritenute (oltre quelle ordinarie di natura fiscale) il credito vantato dal datore di lavoro per indennità di mancato preavviso, non può costituire prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c. delle somme maturate a titolo di TFR, trattandosi evidentemente di credito contestato in ordine ai quali la suddetta documentazione non può ritenersi espressione di un riconoscimento di debito, come peraltro affermato dalla stessa giurisprudenza di Cassazione (si veda in proposito Cass. Sent. 2239 del 30/01/2017, ove si legge: “La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (legge nr. 4/1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite
(articolo 2) (Cass 20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n.
364; n. 5807/1981; n. 1074/1986). Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cc., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice. Diversamente, in mancanza di siffatte connotazioni, il giudice deve apprezzare liberamente la dichiarazione, nel quadro della valutazione degli altri fatti e circostanze tendenti ad infirmare, modificare od estinguere la efficacia dell'evento confessato (Cass. 2 settembre 2003, n. 12769; Cass. 17 marzo 1994 n. 2574, in riferimento alla confessione giudiziale e
Cass. 27 settembre 2000 n. 12803). La busta paga, dunque, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria;
diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento. La Corte di merito nel frazionare il contenuto della confessione, riconoscendole il valore di prova legale per la (sola) parte relativa al credito del lavoratore ha violato la norma dell'articolo 2734 cc, richiamata dall'articolo 2735 cc, nella parte in cui prescrive che se l'altra parte contesta la verità dei fatti o circostanze aggiunte alla confessione è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni”); considerato dunque che l'accertamento della sussistenza o meno dei presupposti della trattenuta indennità di mancato preavviso necessita del contraddittorio tra le parti nell'ambito di un giudizio a cognizione piena;
INGIUNGE A
in persona del legale rapp. te pt di pagare in favore di Controparte_1 Pt_1
a titolo di mensilità di settembre, novembre, dicembre 2024 e 13^ mensilità anno
[...]
2024, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 13.605,43 ;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 284,00 per compenso professionale, oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.n.a.p. come per legge, con attribuzione ai procuratori per dichiarato anticipo
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.
Salerno, 09/04/2025
Il Giudice
dott. ssa Caterina Petrosino