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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 415 /2025 rg. avente ad oggetto separazione consensuale promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Napolitano
e
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Annamaria Marino
-ricorrenti-
Nonché Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 18.03.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.02.2025 i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Saviano (NA) il 15.09.2010, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n.42, parte II, serie A, anno 2010), dalla cui unione non nascevano figli, assumevano che la comunione spirituale e materiale era fallita a causa di incomprensioni ed incompatibilità caratteriali;
chiedevano quindi che venisse pronunciata la separazione consensuale secondo gli accordi riportati in ricorso.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 16.03.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“-I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già regolato ogni rapporto di natura patrimoniale comunque discendente dal matrimonio, a tacitazione di ogni pretesa di dare e avere con dichiarazione reciproca di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo, ragione o causa;
-I coniugi rinunciano ciascuno nei confronti dell'altro a richiedere l'assegno di mantenimento.”
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale dà atto che le parti si sono dichiarate economicamente autonome;
motivo per cui la presente statuizione riguarda solo la pronuncia di stato.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di Cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del
1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Pronunzia a tutti gli effetti di legge la separazione consensuale dei coniugi Pt_1
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e
[...] C.F._1 CP_1
[...] [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ) che hanno contratto
[...] C.F._2
matrimonio concordatario in Saviano (NA) il 15.09.2010, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n.42, parte II, serie A, anno 2010):
2) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88
n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile);
4) compensa le spese integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola il 18.03.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca