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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/03/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 4691/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Donata di
Meo, presso il cui studio in Trani, alla via G. Bovio n. 49, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 26 marzo 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 14.06.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire la pensione e/o l'assegno di invalidità civile, escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per CP_1 genericità e l'infondatezza nel merito.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti e circostanze che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
2. Ancora in via preliminare, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l dovrà provvedere alla verifica del CP_1 possesso in capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
3. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte ricorrente ha chiesto ha chiesto il riconoscimento della pensione e/o dell'assegno di invalidità civile ex artt. 12 e 13 legge n. 118/71.
Com'è noto, la pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della
Legge 30 marzo 1971, n. 118, spetta agli invalidi civili nei confronti
2 dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Il beneficiario deve avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni di età, deve essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, dott.
[...]
, specializzato in medicina legale, le cui conclusioni appaiono condivisibili Per_1 perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico- legali di riferimento, ha ritenuto che parte ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetto, versa nelle condizioni sanitarie legittimanti la richiesta di assegno di invalidità civile (invalidità civile pari al 74%), riconoscendo, in particolare, la sussistenza della riduzione pari al 74% della capacità lavorativa richiesta ai fini dell'assegno di invalidità a far data “dal maggio 2024” in cui fu effettuata
“diagnosi di disturbo ansioso-depressivo reattivo” (cfr certificazione psichiatrica rilasciata dal CSM di Bisceglie in data 21.5.2024), data dalla quale il consulente d'ufficio ha fatto risalire il peggioramento della condizione psicofisica del ricorrente con conseguente riduzione della capacità lavorativa da tale data (cfr.
CTU in atti).
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio ha osservato che il ricorrente è affetto da: “DM tipo 2 in trattamento misto (cod. 9309); cardiopatia ipertensiva in II classe NYHA (cod. 6442); disturbo ansioso-depressivo reattivo (cod. 2205).”
Il consulente tecnico d'ufficio ha quindi proceduto a una quantificazione complessiva delle singole patologie, riconoscendo la sussistenza di una riduzione della capacità lavorativa pari al 74%.
Quanto alla decorrenza, il consulente d'ufficio ha ritenuto che tale quadro complessivo debba essere fatto decorrere dalla diagnosi di disturbo ansioso- depressivo reattivo del maggio 2024 (cfr. certificazione del 21 maggio 2024).
Le conclusioni raggiunte dal c.t.u., anche in ordine alla decorrenza, sono condivisibili, facendo riferimento a un elemento documentale certo che consente
3 di datare il pregiudizio per la sfera psichica ritenuto rilevante ai fini della determinazione dell'invalidità.
Pertanto, la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi la sussistenza del requisito sanitario in capo al ricorrente per percepire l'assegno di invalidità civile dal 21.05.2024, data dalla quale il CTU nominato nel presente procedimento ha fatto decorrere il complessivo peggioramento del quadro clinico sanitario della ricorrente che ha condotto al riconoscimento del requisito sanitario (cfr. c.t.u. in atti).
Spese processuali
In considerazione del fatto che il requisito sanitario non è stato accertato con decorrenza dalla proposizione della domanda amministrativa ma da epoca successiva, anche rispetto al deposito del ricorso per a.t.p., e sulla base di una situazione medica aggravatasi rispetto al momento della presentazione della domanda amministrativa e alla visita della commissione medica e anche rispetto al deposito del ricorso del presente giudizio di merito e di cui, quindi, la commissione medica per l'invalidità civile non ha potuto tener conto nel momento in cui ha espresso il giudizio di invalidità, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti, ad eccezione di quelle di CTU che, come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 4691/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. sussistenza del requisito sanitario in capo a per Parte_1 percepire l'assegno di invalidità civile dal 21.05.2024;
2. compensa le spese processuali tra le parti;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 26.03.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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