Sentenza 1 febbraio 1999
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/1999, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 1999 |
Testo completo
C I T I V 1 3 O 2 2 # N I 1 L 1 - O 9 - Y 04 9 / 9 9 /S.U. 4 8 S E N 'N . S 9 8 1 REPUBBLICA IT ETAN 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Primo Presidente F.F. Dott. Francesco FAVARA R.G.N. 10470/97 Cron. 2530 Presidente di Sezione Dott. Antonio SENSALE - Presidente di Sezione Dott. Francesco AMIRANTE - Rep. Dott. Giovanni OLLA Consigliere Ud. 24/09/98 Consigliere Dott. Antonio VELLA RAVAGNANI Rel. Consigliere Dott. Erminio Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Ettore GIANNANTONIO UFFICIO COPIE Rilasciata copia studio ha pronunciato la seguente lal SIG. IL SOLE 24 ORE. per diritti L. 3000 SE N TENZA il sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona de CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -UFFICIO COPIE Richiesta copia legale Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI dul Sig. AVV. GEN, STATO PORTOGHESI 12, DELLO presso 1'AVVOCATURA GENERALE per diritti L. 11 MAR. 1999 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
IL CANCELLIERE ricorrente 00 contro 1998 PISCO CARMELA;
477 - intimata AU750631 AN058044 -1- di avverso la sentenza n. 2542/96 del Tribunale NAPOLI, depositata il 17/09/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica del 24/09/98 dal Consigliere Dott. Erminio udienza 1 RAVAGNANI;
CORTE SUPREMA CASSAZIONE UFFICIO COME udito l'Avvocato AIELLO per il ricorrente;
Richiesta soie studio udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore dal sig. fe per diritti L. 30000 Generale Dott. Paolo DETTORI che ha conclusoper 17 MDR was l'accoglimento del primo motivo del ricorso con IL CANCELLIERĘ assorbimento degli altri. LIRE 1000 CANCELL A344290£ LIRE 1000 CANCELLE AS442902 LIRE 1000 CANCELLERIA AS442903 -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Napoli, con sentenza del 13 gennaio 1994, accoglieva la domanda proposta dalla signora AR CO nei confronti del Ministero della Pubblica Istruzione, dichiarando il diritto dell'attrice al risarcimento del danno patrimoniale conseguente all'omessa tempestiva nomina in ruolo, determinando tale danno nella misura corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale insegnante con qualifica di maestro elementare dello Stato, ma non versate fino all'effettiva immissione in servizio, e condannando l'Amministrazione convenuta al pagamento delle somme dovute. Il Ministero soccombente interponeva gravame, lamentando anzitutto che il primo giudice non avesse accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sollevata sul rilievo che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende a tutte le controversie attinenti a situazioni di diritto soggettivo o interesse legittimo causalmente collegate con il rapporto di pubblico impiego, e ciò anche nell'ipotesi di pretesa fatta valere sotto il profilo risarcitorio, dovendosi dar rilievo al petitum sostanziale, consistente, nella specie, nella richiesta di anticipare gli effetti economici della nomina in ruolo al momento della decorrenza giuridica della stessa. Eccepiva, inoltre, l'incompetenza per materia del giudice del lavoro, una volta dato rilievo alla prospettazione risarcitoria avanzata dalla controparte, e lamentava, infine, l'erronea determinazione del quantum, non avendo il Pretore detratto dal dovuto quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi esibita dalla CO. Quest'ultima resisteva al gravame, chiedendo che fosse respinto. Il Tribunale di Napoli rigettava l'appello, osservando quanto segue. 3 Dalla già dichiarata illegittimità dell'atto amministrativo che aveva escluso la immissione in ruolo di taluni concorrenti, che, pure, si erano utilmente collocati nella graduatoria, discende, ai fini del riparto della giurisdizione, la configurabilità del diritto soggettivo di costoro e del correlativo obbligo dell'Amministrazione alla immissione in ruolo. D'altra parte, agli stessi fini, deve essere escluso un collegamento causale del diritto risarcitorio esercitato con il rapporto di pubblico impiego, posto che la PR ed altri concorrenti impugnarono davanti al giudice amministrativo il provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione con il quale era stata disposta la soppressione dei posti messi a concorso rimasti disponibili e relativi al 50% destinato al riassorbimento dei soprannumerari, con la conseguenza che la controversia instaurata davanti a quel giudice, che aveva accertato il diritto degli interessati all'immissione in ruolo dal primo settembre 1983, non aveva avuto per oggetto un rapporto di impiego già costituito, ma una posizione giuridica soggettiva attiva attinente a momenti storicamente anteriori alla costituzione del rapporto medesimo. Considerato, infine, che la CO ha agito in giudizio sotto il profilo risarcitorio, a tutela di un diritto sorto proprio a seguito dell'illecito comportamento dell'Amministrazione, che aveva causato la perdita definitiva delle retribuzioni, assunte soltanto come parametro ai fini della determinazione del quantum e non in se stesse come corrispettivo del rapporto, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste nella specie, trattandosi di diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di illegittimità del provvedimento amministrativo. E correttamente è stato adito il giudice del lavoro, essendo questo competente anche in ordine alle vicende relative alla fase della instaurazione dei rapporti di lavoro subordinato. 4 Avverso questa sentenza il Ministero soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura. La CO non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 97 Cost., 2043 cod. civ., 37 cod. proc. civ., e 7, terzo comma, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nonché contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, si assume che il rapporto di impiego sia stato "costituito con efficacia retroattiva, ossia relativa al periodo anteriore alla tardiva assunzione e sia pure con esclusione delle retribuzioni", e che la pretesa della CO sia collegata geneticamente all'instaurazione di detto rapporto, sicché la controversia avrebbe dovuto essere devoluta al giudice amministrativo, non rilevando al riguardo né l'obbligo di assunzione da parte dell'Amministrazione, posto che anche il correlativo diritto soggettivo è tutelabile davanti a detto giudice, né la prospettazione dell'azione come risarcitoria, non vertendosi neppure in materia di diritti patrimoniali conseguenziali. Il motivo è fondato. Con sentenza del 25 novembre 1993 n. 11649 queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di superare un precedente diverso orientamento, ed hanno affermato che alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è devoluta la cognizione delle controversie instaurate contro la pubblica amministrazione dal lavoratore dipendente ed intese ad ottenere il risarcimento del danno conseguito ad un comportamento illegittimo della datrice di lavoro: comportamento collegato anche indirettamente, ma non occasionalmente (come sarebbe, ad esempio, un comportamento che cagioni un infortunio sul lavoro, al di fuori delle ipotesi regolate dalla legge) al rapporto di lavoro, e perciò integrante un illecito di natura contrattuale. Attenendosi a questo recente orientamento nella presente controversia, la Corte ritiene di dover dichiarare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, posto che il diritto fatto valere in giudizio è relativo al rapporto di impiego costituito con efficacia retroattiva, con espresso riferimento cioè al periodo anteriore alla tardiva immissione in servizio, sia pure, come di regola, con esclusione degli effetti retributivi. E che poi l'azione giudiziaria trovi titolo nell'asserito diritto al risarcimento del danno, giacché di un danno ricollegabile al differimento del prodursi dei predetti effetti non è in astratto da escludere la configurabilità, non basta ad attribuire la lite al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 7 legge n. 1934 del 1971, poiché la "causa petendi” si collega pur sempre, e non occasionalmente, al pubblico impiego, con conseguente esclusione della possibilità di prospettare un diritto patrimoniale conseguenziale, ed il diritto soggettivo prospettato come inteso ad ottenere il risarcimento del danno, quantificato in una somma equivalente alle retribuzioni non ricevute, ben può essere fatto valere davanti al giudice amministrativo in sede esclusiva (conf. Cass. S.U. 10 maggio 1996 n. 4396). E' poi appena il caso di rilevare che nella specie non rileva lo “ius superveniens" rappresentato in tema di giurisdizione dall'art. 68 D.Lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 D.Lgs. n. 80 del 1998, attenendo il giudizio ad una fase del rapporto di pubblico impiego anteriore alla data del 30 giugno 1998, indicata come limite temporale per la devoluzione delle controversie sul pubblico impiego al giudice ordinario (Cass. S.U. 26 agosto 1998 n. 8451). 6 Il motivo ora esaminato deve essere dunque accolto, con la conseguenza che, attenendo ad una questione pregiudiziale risolta nei predetti sensi, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio. Quanto agli altri motivi, con i quali si assume che, anche se si ritenesse sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, dovrebbe ritenersi competente per valore il Tribunale di Napoli (secondo motivo ); e che la qualificazione della responsabilità dell'Amministrazione come contrattuale sia in contrasto con l'individuazione della causa petendi nel comportamento illecito dell'Amministrazione medesima, per il quale avrebbe dovuto ritenersi applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ., anziché quella decennale in concreto applicata dal Tribunale (terzo motivo ), se ne deve dichiarare l'assorbimento, in considerazione del contenuto delle questioni ivi proposte e della soluzione data alla questione pregiudiziale sopra esaminata. Quanto infine alle spese processuali, la Corte ritiene sussistenti giusti motivi per pronunciarne la compensazione per l'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, e dichiara assorbiti gli altri;
dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero giudizio. 4-8-11 35537 VT13 Così deciso in Roma, il 24 settembre 1998. $89 N 7 01 1 7 L'estensore Лишим. Покади тProvaquam" Il Primo Presidente The tow - Cancelleria Deportista Il Collaboratore di Cancellerto OLLADORATORE DI CANCELLERIA ✓ 1 FEB. 1999 Дашие Previe 7