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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 3381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3381 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5030/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5030/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONESI SIMONE Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONESI SIMONE
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. BERSELLI CP_1 C.F._2 OT ( , elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BERSELLI C.F._3 OT
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM l'8 aprile 2024
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, anche in via istruttoria, disattesa e reietta, NEL MERITO: IN VIA DEFINITIVA:
- confermare il collocamento del minore presso la madre e l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato” dello stesso in favore della Signora Parte_1
pagina 1 di 15 - confermare il mandato di vigilanza ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
- confermare la prosecuzione degli incontri padre-figlio esclusivamente in modalità protetta, con la durata e la periodicità attualmente seguite, sotto la vigilanza dei Servizi Sociali territorialmente competenti, disponendone l'interruzione laddove pregiudizievoli e/o disturbanti per il minore;
- confermare a carico del Signor un contributo mensile al mantenimento del figlio CP_1 minore pari ad €. 500,00 (cinquecento/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat (Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - Generale al netto dei tabacchi), ovvero del diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, da versare entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate intestate alla Signora oltre al 50% Parte_1 delle spese sostenute per il figlio minore, come identificate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna;
- confermare il percepimento dell'assegno unico, in via esclusiva, in favore della Signora Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi tutte le istanze istruttorie, anche testimoniali, così come declinate nel ricorso introduttivo ex artt. 337-bis e ss. c.c. e 473-bis e ss c.p.c., nelle memorie ex artt. 473-bis.17, commi primo e terzo,
c.p.c., nonché nei verbali di udienza del 15.7.2024, del 10.12.2024 e del 15.4.2025, ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Con ogni più ampia riserva consentita in rito e in merito, anche di chiedere l'adozione di ulteriori provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale paterna, nonché il rigetto di ogni domanda, deduzione, eccezione ed istanza, anche istruttoria, formulata dalla controparte.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite.”
CONVENUTO:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
A) Nel merito
1) Sull'affidamento: a) disporre l'affido condiviso del figlio minore nato a [...] Persona_1 il 2.12.2015 ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la casa della madre sita in
Pianoro, Via Morandi, n. 7/2; b) o, in subordine, nel denegato caso in cui venisse disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, attribuire congiuntamente ad entrambi i genitori l'adozione delle decisioni di maggiore interesse;
2) Sul diritto di visita: a) disporre che il padre possa tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati da sabato alle ore 11,00 o comunque dal termine delle attività scolastiche o sportive con onere pagina 2 di 15 della madre di portare a casa del padre ove resterà fin al lunedì mattina e portandolo il padre Per_1 direttamente a scuola il lunedì mattina;
- disporre che il padre, in occasione dei week end di spettanza della madre possa portare il figlio alle attività sportive esercitate al sabato mattina prelevandolo direttamente dalla casa della Per_1 madre e riportandolo al termine di tali attività sempre a casa della madre;
- disporre che il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi e salvo diversi accordi con la madre, possa portare due giorni della settimana alle ore 8,00 il figlio a scuola o ai campi estivi o in alternativa e sempre previo accordo con la madre, due giorni della settimana possa prelevare all'uscita da Per_1 scuola per portarlo poi a casa della madre;
- disporre che il padre, nel rispetto delle abitudini di vita del minore, oltre che nel rispetto reciproco delle parti, possa contattare mediante chiamata o videochiamata;
Per_1
- disporre che il padre possa trascorrere ad anni alterni o la Vigilia di Natale o il giorno di Natale e sempre ad anni alterni il Capodanno o il giorno dell'Epifania, portandolo la madre a casa del padre e riportandolo il padre, l'indomani, a casa della madre;
- disporre, seguendo il criterio dell'alternanza che, in occasione delle festività pasquali, il figlio trascorra con il padre, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, portandolo la madre a casa Per_1 del padre e riportandolo il padre la sera a casa della madre;
- disporre che qualora il compleanno di non ricorra in una delle giornate di spettanza del Per_1 padre, il padre venga informato del luogo ove verrà festeggiato il compleanno del figlio consentendogli di poterlo incontrare per un augurio personale e per la consegna dei regali direttamente;
b) In via subordinata, nel denegato caso di mantenimento dell'attuale regime di visite protette disporre che il S.S. implementi la frequentazione del figlio da parte del padre prevedendo un incontro a settimana e via via liberalizzi gli incontri;
3) disporre che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario del figlio CP_1 Per_1 mediante la corresponsione alla madre di una somma mensile non superiore ad € 400,00
(quattrocento/00) da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre e da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici
ISTAT;
4) disporre che l'assegno unico ed universale che viene erogato a favore di resti nella totale Per_1 disponibilità della madre concorrendo al mantenimento ordinario del figlio, con impegno del padre a fornire eventuale documentazione necessaria all'ottenimento del suddetto beneficio, come pure a sottoscrivere eventuale documentazione necessaria all'ottenimento di ulteriori benefici che dovessero essere erogati dallo Stato o da altri Enti, pubblici o privati;
pagina 3 di 15 5) disporre che le spese di carattere straordinario di cui al Protocollo del Tribunale di Bologna del
2017, da intendersi qui richiamato e trascritto, siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% e concordate come ivi indicato;
6) disporre che il padre possa trascorrere con il figlio due settimane di ferie, anche non consecutive accordandosi in ordine a tale periodo con la madre entro il giorno 31 maggio di ciascun anno, tenendosi le parti vicendevolmente informate sulla località di vacanza dove porteranno il figlio nonché indicando le date di partenza e ritorno;
7) disporre che i periodi di permanenza di con i nonni materni siano regolamentati e Per_1 concordati anche con l'accordo ed il consenso del padre;
8) disporre che la madre comunichi al padre il calendario dei colloqui scolastici condividendo l'agenda e/o registro elettronico riguardante consentendo anche al padre la partecipazione alla vita Per_1 scolastica del figlio quale ad esempio colloqui, recite o feste di fine anno;
9) disporre che la madre aggiorni periodicamente il padre in ordine agli sviluppi e progressi di Per_1 nel percorso di logopedia consentendo allo stesso padre di poter avere colloqui individuali con la equipe medica o comunque personale sanitario che ha in cura Per_1
10) disporre che le parti si prestino il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire nel proprio. Per_1
11) disporre che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
B) In via subordinata ed istruttoria:
Si insiste a) sull'ammissione dei mezzi istruttori articolati a prova diretta e contraria nella memoria di costituzione del 28/6/2024 e nella memoria del 10/7/2024 non ammessi e qui ritrascritti e b) sulle contestazioni relative ai mezzi di prova ex adverso articolati da intendersi tutte qui richiamate e trascritte.
Dalla memoria 28/6/2024:
- Chiede disporsi ed ammettersi CTU sulle capacità genitoriali del Sig. e della Signora CP_1 Pt_1 nonché sul minore al fine di stabilire quale sia il regime di affidamento più tutelante per lui e quali debbano essere i tempi di frequentazione con il padre al fine di garantire al minore di mantenere un rapporto significativo e proficuo con lui, accertando anche il pregiudizio patito da a causa Per_1 degli atteggiamenti tenuti dalla madre e dai nonni materni nonché del discredito gettato dai medesimi alla presenza del minore sulla figura paterna. pagina 4 di 15 - Chiede disporsi l'autorizzazione al deposito della chiavetta USB contenente i video ed i file audio a comprova di quanto argomentato a pag. 15, 21 e 22 della memoria di costituzione.
Si chiede altresì ammettersi prova testimoniale del sig. residente in [...] Tes_1
Bologna sulle seguenti circostanze di fatto :
1) “Vero che a seguito dell'episodio dell'11.11.2023 nel quale il sig. si recava presso la Vs. CP_1 abitazione per riprendere e portarlo in piscina, Lei due giorni dopo scrisse una mail di scuse Per_1 allo stesso, così come da documento n. 9 che Le si rammostra”;
2) “Vero che la strada che conduce alla Vs. abitazione sita in Via Cavallina è a carreggiata unica e senza uscita permettendo il transito di una sola auto”;
3) “Vero che in occasione dell'ultimo compleanno di (2.12.2023) mentre Lei unitamente a sua Per_1 moglie, alla sig.ra ed al piccolo vi trovavate nella vostra abitazione di Via Parte_1 Per_1
Cavallina, dopo avere ricevuto ripetute telefonate, ricevevate la visita del sig. che chiedeva di CP_1 potere fare gli auguri al figlio e di potergli consegnare i regali”;
4) Vero che al momento della consegna dei regali del sig. al figlio, la sig.ra venne a CP_1 Pt_1 proferire nei confronti del sig. frasi quali “sei uno scellerato, “drogato e vai drogato a CP_1 lavoro” e Lei venne a redarguire la sig.ra invitandola a moderare i termini”; Pt_1
5) “Vero che all'accaduto degli insulti della sig.ra rivolti al sig. assisteva anche il Pt_1 CP_1 piccolo;
Per_1
Chiede altresì ammettersi prova per testi dei sigg.ri e residenti in [...], Tes_2 Tes_3
Via del Castello sulle seguenti circostanze di fatto articolate in capitoli:
1) “Vero che da tempo Lei conosce e frequenta i sigg.ri e che avete CP_1 Parte_1 frequentato insieme al piccolo;
Per_1
2) “Vero che fin da piccolo frequenta Suo figlio con il quale è solito trascorrere intere Per_1 Per_2 giornate a giocare”;
3) “Vero che nella giornata di sabato 13 aprile 2024 il sig. insieme a vi raggiunse a CP_1 Per_1
Rioveggio presso il Camping Le Querce per trascorre insieme a Voi ed insieme ad altri amici la giornata”;
4) “Vero che le foto che Le si rammostrano contraddistinte come doc. 11 furono quelle scattate quello stesso giorno di sabato 13 aprile 2024”;
5) “Vero che quel giorno (13 aprile 2024) si mostrava sereno e tranquillo con il padre”; Per_1
6) “Vero che al termine della giornata, dopo avere cenato insieme agli amici, al momento del rientro a casa si mostrò tranquillo”; Per_1
pagina 5 di 15 7) “Vero che il giorno dopo il sig. Le riferì delle felicità di per avere trascorso CP_1 Per_1 insieme la giornata e che al rientro in auto da subito il bambino era crollato dal sonno”;
8) Descriva il teste quale fosse il modo di rapportarsi ed il comportamento del sig. nei CP_1 confronti della compagna e del figlio Pt_1 Per_1
Chiede altresì ammettersi prova per testi del sig. , residente in [...] della Bruciata, n. 6/8 sulle seguenti circostanze di fatto articolate in capitoli:
1) “Vero che da parecchi anni Lei conosce e frequenta i sigg.ri e ”; CP_1 Parte_1
2) “Vero la sig.ra e nell'agosto 2020 trascorsero 10 giorni al mare ospitati da Lei”; Pt_1 Per_1
3) “Vero che nell'occorso il sig. non era presente poiché impegnato al lavoro”; CP_1
4) “Vero che in occasione del fine settimana il sig. raggiunse la famiglia trascorrendo CP_1 felicemente il week end insieme a loro”;
5) Descriva il teste quale fosse il modo di rapportarsi ed il comportamento del sig. nei CP_1 confronti della compagna e del figlio Pt_1 Per_1
Chiede altresì ammettersi prova per testi della sig.ra , domiciliata in località Palau Testimone_5 sulle seguenti circostanze di fatto articolate in capitoli
1) “Vero che il giorno 31.07.2022 e 4.08.2022 Lei venne contattata telefonicamente dalla sig.ra che venne a porle domande circa il suo rapporto sentimentale passato con il sig. Parte_1
; CP_1
2) “Vero che sempre in occasione delle stesse telefonate la sig.ra Le pose domande riguardanti Pt_1
Per_ il rapporto del sig. con la figlia ”; CP_1
3) “Vero che in tali telefonate la sig.ra omise di precisarLe che il rapporto tra Lei ed il sig. Pt_1 si era concluso”; CP_1
4) “Vero che Lei era all'oscuro del fatto che le telefonate scambiate con la sig.ra venissero Pt_1 registrate”;
5) “Vero che Lei ricevette dalla sig.ra solo le telefonate del 31.07 e 4.08.2022” Pt_1
6) “Vero che Lei apprese solo tramite il sig. che la relazione con la sig.ra si era andata CP_1 Pt_1 ad interrompere”.
Chiede altresì ammettersi prova per testi del sig. residente in [...]
n.11 sulle seguenti circostanze di fatto articolate in capitoli:
1) Vero che il sig. dopo avere sottoscritto il contratto di locazione e dopo essersi trasferito CP_1 nell'immobile di proprietà di Sua moglie sito in Loiano, Via Roncobertolo, n.1, spesso riceveva visite della sig.ra insieme al figlio ed ai cani”. Pt_1
Dalla memoria 10/7/2024 pagina 6 di 15 Si chiede disporsi l'autorizzazione al deposito di supporto/chiavetta USB contenente i video di Per_1 alla guida del quod secondo quanto argomentato a pag. 8 della memoria 10/7/2024 oltre a chiavetta
USB contente le registrazioni di alcune delle telefonate scambiate tra e il padre e tra la sig.ra Per_1 ed il sig. relative al periodo successivo il provvedimento giudiziale. Pt_1 CP_1
Si chiede inoltre ammettersi prova testimoniale del sig. in ordine alle ulteriori circostanze Tes_1 di fatto articolate in capitoli oltre a quanto già indicato in precedenza:
“Vero che dinnanzi all'avv. Federica Calcaterra Lei chiese al sig. di togliere il suo CP_1 cognome per potere mettere quello dei Pt_1
“Vero che in tale sede, Lei affermò che avrebbe speso tutto il suo patrimonio per portare via Per_1 al padre”.
C) Con vittoria di spese e compensi legali, oltre 15% e accessori o, in subordine, con compensazione.
pagina 7 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si legge nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 27.7.2024: Dalla relazione di convivenza fra le parti è nato il [...] il figlio La convivenza, vissuta prima in un appartamento Acer in Per_1
Bologna assegnato al e poi nell'appartamento di proprietà esclusiva della attrice sito in CP_1
Pianoro, Via Morandi 7/2, terminava nell'agosto 2022 e le parti regolavano i reciproci rapporti con scrittura privata con la quale stabilivano l'affido condiviso del figlio, la sua collocazione prevalente presso la madre, l'impegno del padre a trasferire altrove la propria residenza, visite paterne a fine settimana alternati dalle 12 del sabato alle 18 della domenica, 5 giorni di vacanza tra luglio e settembre previo accordo con la madre sul periodo entro il 30 aprile di ogni anno, Vigilia di Natale o
Natale, Pasqua o Pasquetta ad anni alterni, euro 100 mensili a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario, 50% delle spese straordinarie, sottoscrizione da parte del padre alla madre di 3 procure speciali affinchè possa, in autonomia, procedere alla richiesta di passaporto e carta di identità per all'esecuzione di vaccinazioni o altre scelte mediche, a qualsiasi scelta Per_1 relativa al percorso scolastico. Le parti regolavano altresì le questioni patrimoniali.
La fine della convivenza era voluta dalla che si dichiarava stanca del carattere irascibile del Pt_1 compagno, delle minacce e insulti da lui ricevuti, del suo eccessivo consumo di alcol e del consumo e/o cessione di stupefacenti, dalla stessa almeno una volta personalmente constatato, all'interno della casa familiare.
IL dopo la fine della convivenza si trasferiva in un appartamento in locazione a Loiano, Via CP_1
Roncobertolo 1, pagando un canone mensile di euro 300.
All'udienza del 15-7-2024 la ha dichiarato che nei primi mesi dopo la cessazione della Pt_1 convivenza il rapporto padre-figlio andava bene, i tempi di permanenza presso il padre si erano ampliati, per accordo, sino a ricomprendere, su accordo di volta in volta preso fra le parti, in particolare nei mesi estivi in cui il lunedì mattina il bimbo non doveva andare a scuola, la cene della domenica e a volte il pernottamento tra domenica e lunedì; anche i periodi di vacanza trascorsi da col padre si erano svolti positivamente. Per_1
La attrice ha verbalizzato che: da aprile 2023 arrivava a casa nervoso, non mi raccontava nulla di quello che era successo Per_1 col padre, ho notato un comportamento nervoso a scuola, mi è stato segnalato dalle maestre che non seguiva le regole della classe, aveva smesso di chiedermi di poter chiamare il padre durante la settimana, era sempre il a chiamarlo 1-2 volte tra un weekend e l'altro, poi da aprile 2023 c'è CP_1 stato un crescendo di comportamenti offensivi del verso un po' me li ha raccontati CP_1 Per_1 lui, e un po' me li sono fatti raccontare io perché lo vedevo tornare arrabbiato e triste, in particolare pagina 8 di 15 una volta che si era impuntato che doveva usare la mini moto anche su una pista e non solo CP_1 intorno a casa, lui è caduto, il si è arrabbiato, e offendendo lui, me e i miei genitori, lo ha CP_1 caricato sulla macchina e mi ha riportato previa telefonata per sapere se ero a casa, verso
Per_1 ora di pranzo della domenica, senza le sue cose, vestito ancora da moto, e il giorno dopo mi ha riportato la roba del bimbo. In quella occasione era molto triste e arrabbiato, è stato lui a
Per_1 raccontarmi quello che era successo. Il me lo ha detto il giorno dopo perché ero arrabbiata CP_1 con lui, l'ho chiamato e il stesso mi ha raccontato confermando la versione di Da CP_1 Per_1 quella volta ha continuato ad andare dal padre, lo aveva preso come un dovere, l'estate è
Per_1 andata abbastanza bene, poi di nuovo da inizio scuola ho visto sempre più restio ad andare
Per_1 dal padre, io gli dicevo che ci doveva andare, lui mi chiedeva se poteva stare a casa, da inizio 2024 ha cominciato a rifiutarsi di andare nonostante che io gli dicessi che doveva andare. Ho cercato di capire le ragioni, e ha cominciato a parlare, soprattutto durante un altro weekend che è tornato a
Per_1 casa molto arrabbiato perché il padre lo aveva offeso. mi ha detto: sai perché papà è sempre
Per_1 arrabbiato? Perché non ha amici e quelli che ha ce li ha solo per i soldi. Gli ho chiesto in che senso e lui mi ha detto perché papà vende la droga.
Dalla relazione del Servizio Sociale del 24-6-2024 è emerso che stesso ha riferito al Servizio Per_1 dell'attività di spaccio svolta dal padre in sua presenza. Anche gli insegnanti di hanno Per_1 riportato al Servizio di analoghi racconti fatti loro da Per_1
Peraltro all'udienza del 15-7-2024 si è appreso che il è stato arrestato per reati in materia di CP_1 stupefacenti ed è attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del giudizio per direttissima. Egli ha partecipato all'udienza regolarmente autorizzato dal GIP.
Ha concordato che in questa fase l'unico modo per mantenere contatti col figlio sia attraverso incontri
e/o videochiamate protette: dà una versione diversa di quanto sarebbe accaduto tra lui e il figlio durante la permanenza presso di lui, riconducendo, in sostanza, le proprie arrabbiature nei riguardi di
a reazioni provocate da atteggiamenti “caparbi” del bambino”. Per_1
Nell'ordinanza del 27.7.2025 si dava conto, altresì, che dal profilo di personalità del padre era emersa una caratteristica di personalità di rilevanza clinica, cioè un carattere impulsivo e imprudente, difficoltà nel rispetto di regole e norme sociali e di assumere il punto di vista altrui, tendenza a reagire con rabbia alle frustrazioni;
quanto alla valutazione della madre, emergeva un atteggiamento difeso, volto a fornire di sé un'immagina positiva, minimizzando eventuali problematiche, ma emergeva anche la sua capacità di ascoltare e incoraggiare il figlio. Gli insegnanti di riferivano al Servizio Sociale che il Per_1
pagina 9 di 15 ragazzino aveva comunicato loro il motivo della sospensione dei suoi incontri col padre, vale a dire il commercio di stupefacenti che egli aveva visto a casa del genitore.
Alla luce di quanto sopra, era disposto l'affidamento del minore alla madre con facoltà per la stessa di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali, con indicazione esemplificativa e non esaustiva, quelle in materia di salute, educazione, istruzione, scelta della residenza abituale, richiesta e rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, disbrigo di tutte le pratiche amministrative di interesse per il minore;
il padre ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse. Era costituito l'obbligo di ciascun genitore comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
si avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto. Era disposto il collocamento prevalente del figlio presso la madre e incontri padre-figlio in forma protetta, da organizzarsi a cura del Servizio Sociale, indicativamente una volta ogni due settimane. Si conferiva mandato al Servizio Sociale territorialmente competente di continuare a monitorare la condizione psicologica del minore nato il [...], mantenendo i Persona_1 contatti con lo psicologo privato che lo ha in cura, con gli insegnanti e il pediatra di libera scelta, oltre che con i genitori e le altre figure familiari di riferimento;
si disponeva che come indicato dalla
Psicologa Dott.ssa fossero approfondite le capacità genitoriali, in particolare alla luce Per_4 dell'atteggiamento apparentemente molto chiuso della madre;
anche ai fini della valutazione il Servizio era incaricato di attivare eventuali interventi che ritenga necessari (ad esempio, educativa domiciliare, coinvolgimento in gruppi di aiuto compiti o altro) e all'esito di indicare eventuali percorsi di aiuto e sostegno alla genitorialità, ovvero percorsi di sostegno terapeutico personale, se ritenuti utili per una o entrambe le parti. Quanto alla situazione economica, si osservava che aveva un reddito netto CP_1 mensile risultante dalle dichiarazioni fiscali di circa euro 1.800, spendeva 300 euro al mese per la locazione dell'appartamento in cui viveva, aveva un contratto un finanziamento con rata mensile di euro 526 per l'acquisto di un auto, il totale della somma finanziata era pari a circa 40.000 euro;
non si riteneva di tenere conto di questa uscita mensile in quanto vista la ampia disponibilità di somme sul suo conto corrente (circa euro 100.000 al 31-12-2023), il fatto di pagare a rate, o in leasing, l'automezzo, si riteneva frutto di libera scelta. La si sottolineava che fosse proprietaria dell'appartamento in Pt_1 cui vive, per il quale paga una rata di mutuo di euro 600 mensili circa;
che poteva contare su uno stipendio mensile netto medio di circa 1.600 euro. Dalla data della domanda era dunque posto a carico del l'obbligo di versare alla entro il 5 di ogni mese la somma di euro 400, oltre CP_1 Pt_1
pagina 10 di 15 rivalutazione annuale istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie da definire secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna da intendersi qui integralmente trascritto. L'assegno unico era attribuito in via esclusiva alla in forza dell'affido Pt_1 esclusivo.
L'ordinanza non veniva reclamata, tuttavia, con successivo provvedimento dell'11.12.2024, era modificata. In particolare, si osservava che era emerso, successivamente all'ordinanza del 27.7.2024, che la madre percepisce integralmente – stante l'affido esclusivo – l'assegno unico che ammonta ad euro 223 mensili;
era altresì emerso che gli accrediti per emolumenti ricevuti dal erano CP_1 superiori allo stipendio base quale emergeva dalle dichiarazioni fiscali e quale era stato considerato nell'ordinanza 27-7-2024; infatti dalla somma degli accrediti per emolumenti di cui agli estratti conto dell'anno 2023 risultava un totale di euro 31.357 che corrispondeva a euro 2.613 mediamente al mese, considerando 12 mensilità; all'udienza del 10-12-24 peraltro il aveva ammesso di ricevere in CP_1 busta paga emolumenti non soggetti a tassazione, a titolo di indennità di trasferta, che non costituiscono dei rimborsi a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate, ma sono corrisposti in ragione del lavoro notturno, del chilometraggio percorso e simili. Stando a quanto dal medesimo dichiarato, considerando anche queste somme, la sua disponibilità mensile netta sarebbe di euro 2.400 a fronte dei
1.800 considerati nell'ordinanza 27-7-2024; d'altra parte la considerato l'assegno unico, ha Pt_1 introiti mensili per circa 1.830 euro, non 1.600 come considerato nell'ordinanza 27-7-2024; pertanto, dalla pubblicazione del provvedimento, si disponeva l'aumento ad euro 500 mensili del contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario del figlio. Si sottolineava, altresì, l'intrinseca coerenza delle relazioni del servizio Sociale e la conferma dalle stesse rappresentata dai fatti accertati in sede penale, laddove il processo a carico del si era concluso con una condanna in primo grado alla CP_1 pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa, per il reato di cui all'art. 73 dpr 309/90; nella motivazione della sentenza si dava atto che il decreto di perquisizione del PM a seguito del quale era stato eseguito l'arresto in flagranza del era stato disposto sulla scorta delle dichiarazioni fatte CP_1 dal figlio al Servizio Sociale, alla madre, al nonno e agli insegnanti, in relazione a ciò che aveva visto e vissuto mentre era col padre.
Si sottolineava che la circostanza che il Servizio Sociale fosse già attivo sul nucleo anche con l'ausilio di una psicologa e che il minore fosse già seguito da uno psicoterapeuta privato che stava collaborando col Servizio, rendeva inutile disporre una ctu sulla capacità genitoriale. SI sottolineava anche la superfluità delle istanze istruttorie formulate dalle parti, che in questa sede va ribadita.
pagina 11 di 15 Il giudizio era istruito con l'acquisizione di documentazione reddituale delle parti e di due ulteriori relazioni del Servizio Sociale, in data 28.3.2025 e in data 25.9.2025, nonché un'ulteriore relazione della
Psicologa del Servizio, in data 3.10.2025.
Da tali ultimi documenti, redatti sulla base dell'osservazione dell'andamento del rapporto padre-figlio durante gli incontri protetti, è emerso che ci sono stati degli episodi in cui il ha tenuto condotte CP_1 inadeguate (in particolare si tratta degli incontri del 9.1.2025, 23.1.2025, 6.3.2025; anche successivamente è stato riportato che “il sig. a volte tende ad essere un po' incalzante ed CP_1 insistente e a tratti risulta critico su quello che riporta di avere fatto con la mamma o con i Per_1 nonni. In altri momenti, invece, il padre assume un tono indagatorio e in quelle circostanze Per_1 tende a non rispondere o a cambiare argomento”); ha affermato di non sentire la necessità di Per_1 cambiamenti riguardo agli incontri con il padre;
il Servizio conclude che “il minore sembra aver trovato, allo stato attuale, un equilibrio come si evince dalla relazione della scuola e dal colloquio avuto con lo psicoterapeuta privato che segue il bambino da diverso tempo. Come riportato nelle relazioni precedenti, esiste un legame affettivo tra padre e figlio, ma si ritiene che il bambino vada ancora sostenuto nei momenti di incontro con il padre e pertanto si suggerisce di mantenere l'attuale assetto in merito alle modalità degli incontri padre-figlio”. Dalla relazione della psicologa, infine, emergeva che “si ritiene concluso con esito positivo il percorso di sostegno alla genitorialità della madre che ha mostrato continuità, disponibilità e progressiva capacità di riflessione su di sé e sulle proprie modalità relazionali. La signora ha espresso l'intenzione di proseguire nel percorso di sostegno psicologico intrapreso in ambito privato al fine di continuare il lavoro psicologico sugli aspetti post-traumatici e relazionali evidenziati nell'ambito della valutazione delle competenze genitoriali. Per quanto riguarda il padre non sono stati rilevato disturbi psichiatrici maggiori né indicazioni per una presa in carico clinica in quanto le sue caratteristiche temperamentali, presenti fin dalla giovinezza, non consentono l'avvio di percorsi psicologici individuali, o di sostegno alla genitorialità, né un cambiamento nel suo stile accuditivo o una evoluzione delle criticità rilevate in fase di valutazione delle competenze genitoriali. Si suggerisce pertanto in questa fase evolutiva di
di mantenere l'attuale assetto con incontri protetti e supporto educativo”; riguardo al minore Per_1 si affermava, peraltro, che:
pagina 12 di 15 Vero è che il padre produce attestazione di tale Parent Coach professionista, del Persona_5
17.10.2025, in cui si attesta che dall'agosto 2025 il ha intrapreso un percorso di Parent Pt_2
Coaching individuale con cadenza settimanale e durata di quattro mesi;
vi si afferma, peraltro, che non si tratta di un percorso terapeutico e comunque non risulta riscontrato alcun cambiamento nel contegno del da parte del Servizio Sociale nell'interazione con il figlio. CP_1
Alla luce delle conclusioni del Servizio Sociale, ampiamente e coerentemente argomentate e formulate all'esito di un percorso di osservazione molto approfondito, si ritiene di confermare l'attuale disciplina.
Vanno confermate anche le statuizioni economiche, sottolineandosi al riguardo che il figlio sta sempre presso la madre e che non è contestato che il percepisca emolumenti cospicui a titolo di CP_1 rimborso spese esenti da qualunque obbligo dichiarativo e fiscale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e compresi fra i minimi e i medi per la fase istruttoria e di trattazione, dal momento che si è limitata ad acquisizione di documenti e delle relazioni del Servizio Sociale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore nato il [...], alla madre;
ella potrà Per_1 assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore;
potrà chiedere e ottenere autonomamente documenti di identità per il minore anche validi per l'espatrio; potrà svolgere autonomamente tutte le pratiche amministrative di interesse per il minore;
il genitore cui il pagina 13 di 15 figlio non è affidato ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse;
2 – conferisce mandato al Servizio Sociale territorialmente competente, per la durata di 24 mesi, di continuare a organizzare incontri protetti padre-figlio, con i tempi e le modalità che risulteranno più idonei per il minore e con facoltà di sospenderli se disturbanti;
il Servizio Sociale vigilerà inoltre sullo stato psicologico del minore, sul percorso di sostegno psicologico intrapreso dalla madre e sull'evoluzione dei rapporti madre-figlio e padre-figlio;
3 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
5 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo quanto stabilito al punto 2;
6 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 500 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici. pagina 14 di 15 • Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico è percepito integralmente dalla madre in quanto affidataria esclusiva e collocataria di gran lunga prevalente;
8 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 30 per spese, € 7.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5030/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONESI SIMONE Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MONESI SIMONE
ATTORE/I contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. BERSELLI CP_1 C.F._2 OT ( , elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BERSELLI C.F._3 OT
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM – atti comunicati al PM l'8 aprile 2024
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
ATTRICE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna adito, ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione, anche in via istruttoria, disattesa e reietta, NEL MERITO: IN VIA DEFINITIVA:
- confermare il collocamento del minore presso la madre e l'affidamento esclusivo cd. “rafforzato” dello stesso in favore della Signora Parte_1
pagina 1 di 15 - confermare il mandato di vigilanza ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
- confermare la prosecuzione degli incontri padre-figlio esclusivamente in modalità protetta, con la durata e la periodicità attualmente seguite, sotto la vigilanza dei Servizi Sociali territorialmente competenti, disponendone l'interruzione laddove pregiudizievoli e/o disturbanti per il minore;
- confermare a carico del Signor un contributo mensile al mantenimento del figlio CP_1 minore pari ad €. 500,00 (cinquecento/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat (Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - Generale al netto dei tabacchi), ovvero del diverso importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, da versare entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico bancario alle coordinate intestate alla Signora oltre al 50% Parte_1 delle spese sostenute per il figlio minore, come identificate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna;
- confermare il percepimento dell'assegno unico, in via esclusiva, in favore della Signora Parte_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ammettersi tutte le istanze istruttorie, anche testimoniali, così come declinate nel ricorso introduttivo ex artt. 337-bis e ss. c.c. e 473-bis e ss c.p.c., nelle memorie ex artt. 473-bis.17, commi primo e terzo,
c.p.c., nonché nei verbali di udienza del 15.7.2024, del 10.12.2024 e del 15.4.2025, ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Con ogni più ampia riserva consentita in rito e in merito, anche di chiedere l'adozione di ulteriori provvedimenti limitativi e/o ablativi della responsabilità genitoriale paterna, nonché il rigetto di ogni domanda, deduzione, eccezione ed istanza, anche istruttoria, formulata dalla controparte.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite.”
CONVENUTO:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
A) Nel merito
1) Sull'affidamento: a) disporre l'affido condiviso del figlio minore nato a [...] Persona_1 il 2.12.2015 ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la casa della madre sita in
Pianoro, Via Morandi, n. 7/2; b) o, in subordine, nel denegato caso in cui venisse disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, attribuire congiuntamente ad entrambi i genitori l'adozione delle decisioni di maggiore interesse;
2) Sul diritto di visita: a) disporre che il padre possa tenere con sé il figlio minore a fine settimana alternati da sabato alle ore 11,00 o comunque dal termine delle attività scolastiche o sportive con onere pagina 2 di 15 della madre di portare a casa del padre ove resterà fin al lunedì mattina e portandolo il padre Per_1 direttamente a scuola il lunedì mattina;
- disporre che il padre, in occasione dei week end di spettanza della madre possa portare il figlio alle attività sportive esercitate al sabato mattina prelevandolo direttamente dalla casa della Per_1 madre e riportandolo al termine di tali attività sempre a casa della madre;
- disporre che il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi e salvo diversi accordi con la madre, possa portare due giorni della settimana alle ore 8,00 il figlio a scuola o ai campi estivi o in alternativa e sempre previo accordo con la madre, due giorni della settimana possa prelevare all'uscita da Per_1 scuola per portarlo poi a casa della madre;
- disporre che il padre, nel rispetto delle abitudini di vita del minore, oltre che nel rispetto reciproco delle parti, possa contattare mediante chiamata o videochiamata;
Per_1
- disporre che il padre possa trascorrere ad anni alterni o la Vigilia di Natale o il giorno di Natale e sempre ad anni alterni il Capodanno o il giorno dell'Epifania, portandolo la madre a casa del padre e riportandolo il padre, l'indomani, a casa della madre;
- disporre, seguendo il criterio dell'alternanza che, in occasione delle festività pasquali, il figlio trascorra con il padre, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, portandolo la madre a casa Per_1 del padre e riportandolo il padre la sera a casa della madre;
- disporre che qualora il compleanno di non ricorra in una delle giornate di spettanza del Per_1 padre, il padre venga informato del luogo ove verrà festeggiato il compleanno del figlio consentendogli di poterlo incontrare per un augurio personale e per la consegna dei regali direttamente;
b) In via subordinata, nel denegato caso di mantenimento dell'attuale regime di visite protette disporre che il S.S. implementi la frequentazione del figlio da parte del padre prevedendo un incontro a settimana e via via liberalizzi gli incontri;
3) disporre che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario del figlio CP_1 Per_1 mediante la corresponsione alla madre di una somma mensile non superiore ad € 400,00
(quattrocento/00) da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre e da rivalutarsi annualmente secondo la variazione degli indici
ISTAT;
4) disporre che l'assegno unico ed universale che viene erogato a favore di resti nella totale Per_1 disponibilità della madre concorrendo al mantenimento ordinario del figlio, con impegno del padre a fornire eventuale documentazione necessaria all'ottenimento del suddetto beneficio, come pure a sottoscrivere eventuale documentazione necessaria all'ottenimento di ulteriori benefici che dovessero essere erogati dallo Stato o da altri Enti, pubblici o privati;
pagina 3 di 15 5) disporre che le spese di carattere straordinario di cui al Protocollo del Tribunale di Bologna del
2017, da intendersi qui richiamato e trascritto, siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% e concordate come ivi indicato;
6) disporre che il padre possa trascorrere con il figlio due settimane di ferie, anche non consecutive accordandosi in ordine a tale periodo con la madre entro il giorno 31 maggio di ciascun anno, tenendosi le parti vicendevolmente informate sulla località di vacanza dove porteranno il figlio nonché indicando le date di partenza e ritorno;
7) disporre che i periodi di permanenza di con i nonni materni siano regolamentati e Per_1 concordati anche con l'accordo ed il consenso del padre;
8) disporre che la madre comunichi al padre il calendario dei colloqui scolastici condividendo l'agenda e/o registro elettronico riguardante consentendo anche al padre la partecipazione alla vita Per_1 scolastica del figlio quale ad esempio colloqui, recite o feste di fine anno;
9) disporre che la madre aggiorni periodicamente il padre in ordine agli sviluppi e progressi di Per_1 nel percorso di logopedia consentendo allo stesso padre di poter avere colloqui individuali con la equipe medica o comunque personale sanitario che ha in cura Per_1
10) disporre che le parti si prestino il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire nel proprio. Per_1
11) disporre che i genitori si impegnino reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
B) In via subordinata ed istruttoria:
Si insiste a) sull'ammissione dei mezzi istruttori articolati a prova diretta e contraria nella memoria di costituzione del 28/6/2024 e nella memoria del 10/7/2024 non ammessi e qui ritrascritti e b) sulle contestazioni relative ai mezzi di prova ex adverso articolati da intendersi tutte qui richiamate e trascritte.
Dalla memoria 28/6/2024:
- Chiede disporsi ed ammettersi CTU sulle capacità genitoriali del Sig. e della Signora CP_1 Pt_1 nonché sul minore al fine di stabilire quale sia il regime di affidamento più tutelante per lui e quali debbano essere i tempi di frequentazione con il padre al fine di garantire al minore di mantenere un rapporto significativo e proficuo con lui, accertando anche il pregiudizio patito da a causa Per_1 degli atteggiamenti tenuti dalla madre e dai nonni materni nonché del discredito gettato dai medesimi alla presenza del minore sulla figura paterna. pagina 4 di 15 - Chiede disporsi l'autorizzazione al deposito della chiavetta USB contenente i video ed i file audio a comprova di quanto argomentato a pag. 15, 21 e 22 della memoria di costituzione.
Si chiede altresì ammettersi prova testimoniale del sig. residente in [...] Tes_1
Bologna sulle seguenti circostanze di fatto :
1) “Vero che a seguito dell'episodio dell'11.11.2023 nel quale il sig. si recava presso la Vs. CP_1 abitazione per riprendere e portarlo in piscina, Lei due giorni dopo scrisse una mail di scuse Per_1 allo stesso, così come da documento n. 9 che Le si rammostra”;
2) “Vero che la strada che conduce alla Vs. abitazione sita in Via Cavallina è a carreggiata unica e senza uscita permettendo il transito di una sola auto”;
3) “Vero che in occasione dell'ultimo compleanno di (2.12.2023) mentre Lei unitamente a sua Per_1 moglie, alla sig.ra ed al piccolo vi trovavate nella vostra abitazione di Via Parte_1 Per_1
Cavallina, dopo avere ricevuto ripetute telefonate, ricevevate la visita del sig. che chiedeva di CP_1 potere fare gli auguri al figlio e di potergli consegnare i regali”;
4) Vero che al momento della consegna dei regali del sig. al figlio, la sig.ra venne a CP_1 Pt_1 proferire nei confronti del sig. frasi quali “sei uno scellerato, “drogato e vai drogato a CP_1 lavoro” e Lei venne a redarguire la sig.ra invitandola a moderare i termini”; Pt_1
5) “Vero che all'accaduto degli insulti della sig.ra rivolti al sig. assisteva anche il Pt_1 CP_1 piccolo;
Per_1
Chiede altresì ammettersi prova per testi dei sigg.ri e residenti in [...], Tes_2 Tes_3
Via del Castello sulle seguenti circostanze di fatto articolate in capitoli:
1) “Vero che da tempo Lei conosce e frequenta i sigg.ri e che avete CP_1 Parte_1 frequentato insieme al piccolo;
Per_1
2) “Vero che fin da piccolo frequenta Suo figlio con il quale è solito trascorrere intere Per_1 Per_2 giornate a giocare”;
3) “Vero che nella giornata di sabato 13 aprile 2024 il sig. insieme a vi raggiunse a CP_1 Per_1
Rioveggio presso il Camping Le Querce per trascorre insieme a Voi ed insieme ad altri amici la giornata”;
4) “Vero che le foto che Le si rammostrano contraddistinte come doc. 11 furono quelle scattate quello stesso giorno di sabato 13 aprile 2024”;
5) “Vero che quel giorno (13 aprile 2024) si mostrava sereno e tranquillo con il padre”; Per_1
6) “Vero che al termine della giornata, dopo avere cenato insieme agli amici, al momento del rientro a casa si mostrò tranquillo”; Per_1
pagina 5 di 15 7) “Vero che il giorno dopo il sig. Le riferì delle felicità di per avere trascorso CP_1 Per_1 insieme la giornata e che al rientro in auto da subito il bambino era crollato dal sonno”;
8) Descriva il teste quale fosse il modo di rapportarsi ed il comportamento del sig. nei CP_1 confronti della compagna e del figlio Pt_1 Per_1
Chiede altresì ammettersi prova per testi del sig. , residente in [...] della Bruciata, n. 6/8 sulle seguenti circostanze di fatto articolate in capitoli:
1) “Vero che da parecchi anni Lei conosce e frequenta i sigg.ri e ”; CP_1 Parte_1
2) “Vero la sig.ra e nell'agosto 2020 trascorsero 10 giorni al mare ospitati da Lei”; Pt_1 Per_1
3) “Vero che nell'occorso il sig. non era presente poiché impegnato al lavoro”; CP_1
4) “Vero che in occasione del fine settimana il sig. raggiunse la famiglia trascorrendo CP_1 felicemente il week end insieme a loro”;
5) Descriva il teste quale fosse il modo di rapportarsi ed il comportamento del sig. nei CP_1 confronti della compagna e del figlio Pt_1 Per_1
Chiede altresì ammettersi prova per testi della sig.ra , domiciliata in località Palau Testimone_5 sulle seguenti circostanze di fatto articolate in capitoli
1) “Vero che il giorno 31.07.2022 e 4.08.2022 Lei venne contattata telefonicamente dalla sig.ra che venne a porle domande circa il suo rapporto sentimentale passato con il sig. Parte_1
; CP_1
2) “Vero che sempre in occasione delle stesse telefonate la sig.ra Le pose domande riguardanti Pt_1
Per_ il rapporto del sig. con la figlia ”; CP_1
3) “Vero che in tali telefonate la sig.ra omise di precisarLe che il rapporto tra Lei ed il sig. Pt_1 si era concluso”; CP_1
4) “Vero che Lei era all'oscuro del fatto che le telefonate scambiate con la sig.ra venissero Pt_1 registrate”;
5) “Vero che Lei ricevette dalla sig.ra solo le telefonate del 31.07 e 4.08.2022” Pt_1
6) “Vero che Lei apprese solo tramite il sig. che la relazione con la sig.ra si era andata CP_1 Pt_1 ad interrompere”.
Chiede altresì ammettersi prova per testi del sig. residente in [...]
n.11 sulle seguenti circostanze di fatto articolate in capitoli:
1) Vero che il sig. dopo avere sottoscritto il contratto di locazione e dopo essersi trasferito CP_1 nell'immobile di proprietà di Sua moglie sito in Loiano, Via Roncobertolo, n.1, spesso riceveva visite della sig.ra insieme al figlio ed ai cani”. Pt_1
Dalla memoria 10/7/2024 pagina 6 di 15 Si chiede disporsi l'autorizzazione al deposito di supporto/chiavetta USB contenente i video di Per_1 alla guida del quod secondo quanto argomentato a pag. 8 della memoria 10/7/2024 oltre a chiavetta
USB contente le registrazioni di alcune delle telefonate scambiate tra e il padre e tra la sig.ra Per_1 ed il sig. relative al periodo successivo il provvedimento giudiziale. Pt_1 CP_1
Si chiede inoltre ammettersi prova testimoniale del sig. in ordine alle ulteriori circostanze Tes_1 di fatto articolate in capitoli oltre a quanto già indicato in precedenza:
“Vero che dinnanzi all'avv. Federica Calcaterra Lei chiese al sig. di togliere il suo CP_1 cognome per potere mettere quello dei Pt_1
“Vero che in tale sede, Lei affermò che avrebbe speso tutto il suo patrimonio per portare via Per_1 al padre”.
C) Con vittoria di spese e compensi legali, oltre 15% e accessori o, in subordine, con compensazione.
pagina 7 di 15 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si legge nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 27.7.2024: Dalla relazione di convivenza fra le parti è nato il [...] il figlio La convivenza, vissuta prima in un appartamento Acer in Per_1
Bologna assegnato al e poi nell'appartamento di proprietà esclusiva della attrice sito in CP_1
Pianoro, Via Morandi 7/2, terminava nell'agosto 2022 e le parti regolavano i reciproci rapporti con scrittura privata con la quale stabilivano l'affido condiviso del figlio, la sua collocazione prevalente presso la madre, l'impegno del padre a trasferire altrove la propria residenza, visite paterne a fine settimana alternati dalle 12 del sabato alle 18 della domenica, 5 giorni di vacanza tra luglio e settembre previo accordo con la madre sul periodo entro il 30 aprile di ogni anno, Vigilia di Natale o
Natale, Pasqua o Pasquetta ad anni alterni, euro 100 mensili a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento ordinario, 50% delle spese straordinarie, sottoscrizione da parte del padre alla madre di 3 procure speciali affinchè possa, in autonomia, procedere alla richiesta di passaporto e carta di identità per all'esecuzione di vaccinazioni o altre scelte mediche, a qualsiasi scelta Per_1 relativa al percorso scolastico. Le parti regolavano altresì le questioni patrimoniali.
La fine della convivenza era voluta dalla che si dichiarava stanca del carattere irascibile del Pt_1 compagno, delle minacce e insulti da lui ricevuti, del suo eccessivo consumo di alcol e del consumo e/o cessione di stupefacenti, dalla stessa almeno una volta personalmente constatato, all'interno della casa familiare.
IL dopo la fine della convivenza si trasferiva in un appartamento in locazione a Loiano, Via CP_1
Roncobertolo 1, pagando un canone mensile di euro 300.
All'udienza del 15-7-2024 la ha dichiarato che nei primi mesi dopo la cessazione della Pt_1 convivenza il rapporto padre-figlio andava bene, i tempi di permanenza presso il padre si erano ampliati, per accordo, sino a ricomprendere, su accordo di volta in volta preso fra le parti, in particolare nei mesi estivi in cui il lunedì mattina il bimbo non doveva andare a scuola, la cene della domenica e a volte il pernottamento tra domenica e lunedì; anche i periodi di vacanza trascorsi da col padre si erano svolti positivamente. Per_1
La attrice ha verbalizzato che: da aprile 2023 arrivava a casa nervoso, non mi raccontava nulla di quello che era successo Per_1 col padre, ho notato un comportamento nervoso a scuola, mi è stato segnalato dalle maestre che non seguiva le regole della classe, aveva smesso di chiedermi di poter chiamare il padre durante la settimana, era sempre il a chiamarlo 1-2 volte tra un weekend e l'altro, poi da aprile 2023 c'è CP_1 stato un crescendo di comportamenti offensivi del verso un po' me li ha raccontati CP_1 Per_1 lui, e un po' me li sono fatti raccontare io perché lo vedevo tornare arrabbiato e triste, in particolare pagina 8 di 15 una volta che si era impuntato che doveva usare la mini moto anche su una pista e non solo CP_1 intorno a casa, lui è caduto, il si è arrabbiato, e offendendo lui, me e i miei genitori, lo ha CP_1 caricato sulla macchina e mi ha riportato previa telefonata per sapere se ero a casa, verso
Per_1 ora di pranzo della domenica, senza le sue cose, vestito ancora da moto, e il giorno dopo mi ha riportato la roba del bimbo. In quella occasione era molto triste e arrabbiato, è stato lui a
Per_1 raccontarmi quello che era successo. Il me lo ha detto il giorno dopo perché ero arrabbiata CP_1 con lui, l'ho chiamato e il stesso mi ha raccontato confermando la versione di Da CP_1 Per_1 quella volta ha continuato ad andare dal padre, lo aveva preso come un dovere, l'estate è
Per_1 andata abbastanza bene, poi di nuovo da inizio scuola ho visto sempre più restio ad andare
Per_1 dal padre, io gli dicevo che ci doveva andare, lui mi chiedeva se poteva stare a casa, da inizio 2024 ha cominciato a rifiutarsi di andare nonostante che io gli dicessi che doveva andare. Ho cercato di capire le ragioni, e ha cominciato a parlare, soprattutto durante un altro weekend che è tornato a
Per_1 casa molto arrabbiato perché il padre lo aveva offeso. mi ha detto: sai perché papà è sempre
Per_1 arrabbiato? Perché non ha amici e quelli che ha ce li ha solo per i soldi. Gli ho chiesto in che senso e lui mi ha detto perché papà vende la droga.
Dalla relazione del Servizio Sociale del 24-6-2024 è emerso che stesso ha riferito al Servizio Per_1 dell'attività di spaccio svolta dal padre in sua presenza. Anche gli insegnanti di hanno Per_1 riportato al Servizio di analoghi racconti fatti loro da Per_1
Peraltro all'udienza del 15-7-2024 si è appreso che il è stato arrestato per reati in materia di CP_1 stupefacenti ed è attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del giudizio per direttissima. Egli ha partecipato all'udienza regolarmente autorizzato dal GIP.
Ha concordato che in questa fase l'unico modo per mantenere contatti col figlio sia attraverso incontri
e/o videochiamate protette: dà una versione diversa di quanto sarebbe accaduto tra lui e il figlio durante la permanenza presso di lui, riconducendo, in sostanza, le proprie arrabbiature nei riguardi di
a reazioni provocate da atteggiamenti “caparbi” del bambino”. Per_1
Nell'ordinanza del 27.7.2025 si dava conto, altresì, che dal profilo di personalità del padre era emersa una caratteristica di personalità di rilevanza clinica, cioè un carattere impulsivo e imprudente, difficoltà nel rispetto di regole e norme sociali e di assumere il punto di vista altrui, tendenza a reagire con rabbia alle frustrazioni;
quanto alla valutazione della madre, emergeva un atteggiamento difeso, volto a fornire di sé un'immagina positiva, minimizzando eventuali problematiche, ma emergeva anche la sua capacità di ascoltare e incoraggiare il figlio. Gli insegnanti di riferivano al Servizio Sociale che il Per_1
pagina 9 di 15 ragazzino aveva comunicato loro il motivo della sospensione dei suoi incontri col padre, vale a dire il commercio di stupefacenti che egli aveva visto a casa del genitore.
Alla luce di quanto sopra, era disposto l'affidamento del minore alla madre con facoltà per la stessa di assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali, con indicazione esemplificativa e non esaustiva, quelle in materia di salute, educazione, istruzione, scelta della residenza abituale, richiesta e rilascio di documenti di identità anche validi per l'espatrio, disbrigo di tutte le pratiche amministrative di interesse per il minore;
il padre ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse. Era costituito l'obbligo di ciascun genitore comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
si avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto. Era disposto il collocamento prevalente del figlio presso la madre e incontri padre-figlio in forma protetta, da organizzarsi a cura del Servizio Sociale, indicativamente una volta ogni due settimane. Si conferiva mandato al Servizio Sociale territorialmente competente di continuare a monitorare la condizione psicologica del minore nato il [...], mantenendo i Persona_1 contatti con lo psicologo privato che lo ha in cura, con gli insegnanti e il pediatra di libera scelta, oltre che con i genitori e le altre figure familiari di riferimento;
si disponeva che come indicato dalla
Psicologa Dott.ssa fossero approfondite le capacità genitoriali, in particolare alla luce Per_4 dell'atteggiamento apparentemente molto chiuso della madre;
anche ai fini della valutazione il Servizio era incaricato di attivare eventuali interventi che ritenga necessari (ad esempio, educativa domiciliare, coinvolgimento in gruppi di aiuto compiti o altro) e all'esito di indicare eventuali percorsi di aiuto e sostegno alla genitorialità, ovvero percorsi di sostegno terapeutico personale, se ritenuti utili per una o entrambe le parti. Quanto alla situazione economica, si osservava che aveva un reddito netto CP_1 mensile risultante dalle dichiarazioni fiscali di circa euro 1.800, spendeva 300 euro al mese per la locazione dell'appartamento in cui viveva, aveva un contratto un finanziamento con rata mensile di euro 526 per l'acquisto di un auto, il totale della somma finanziata era pari a circa 40.000 euro;
non si riteneva di tenere conto di questa uscita mensile in quanto vista la ampia disponibilità di somme sul suo conto corrente (circa euro 100.000 al 31-12-2023), il fatto di pagare a rate, o in leasing, l'automezzo, si riteneva frutto di libera scelta. La si sottolineava che fosse proprietaria dell'appartamento in Pt_1 cui vive, per il quale paga una rata di mutuo di euro 600 mensili circa;
che poteva contare su uno stipendio mensile netto medio di circa 1.600 euro. Dalla data della domanda era dunque posto a carico del l'obbligo di versare alla entro il 5 di ogni mese la somma di euro 400, oltre CP_1 Pt_1
pagina 10 di 15 rivalutazione annuale istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie da definire secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna da intendersi qui integralmente trascritto. L'assegno unico era attribuito in via esclusiva alla in forza dell'affido Pt_1 esclusivo.
L'ordinanza non veniva reclamata, tuttavia, con successivo provvedimento dell'11.12.2024, era modificata. In particolare, si osservava che era emerso, successivamente all'ordinanza del 27.7.2024, che la madre percepisce integralmente – stante l'affido esclusivo – l'assegno unico che ammonta ad euro 223 mensili;
era altresì emerso che gli accrediti per emolumenti ricevuti dal erano CP_1 superiori allo stipendio base quale emergeva dalle dichiarazioni fiscali e quale era stato considerato nell'ordinanza 27-7-2024; infatti dalla somma degli accrediti per emolumenti di cui agli estratti conto dell'anno 2023 risultava un totale di euro 31.357 che corrispondeva a euro 2.613 mediamente al mese, considerando 12 mensilità; all'udienza del 10-12-24 peraltro il aveva ammesso di ricevere in CP_1 busta paga emolumenti non soggetti a tassazione, a titolo di indennità di trasferta, che non costituiscono dei rimborsi a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate, ma sono corrisposti in ragione del lavoro notturno, del chilometraggio percorso e simili. Stando a quanto dal medesimo dichiarato, considerando anche queste somme, la sua disponibilità mensile netta sarebbe di euro 2.400 a fronte dei
1.800 considerati nell'ordinanza 27-7-2024; d'altra parte la considerato l'assegno unico, ha Pt_1 introiti mensili per circa 1.830 euro, non 1.600 come considerato nell'ordinanza 27-7-2024; pertanto, dalla pubblicazione del provvedimento, si disponeva l'aumento ad euro 500 mensili del contributo dovuto dal padre per il mantenimento ordinario del figlio. Si sottolineava, altresì, l'intrinseca coerenza delle relazioni del servizio Sociale e la conferma dalle stesse rappresentata dai fatti accertati in sede penale, laddove il processo a carico del si era concluso con una condanna in primo grado alla CP_1 pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000 di multa, per il reato di cui all'art. 73 dpr 309/90; nella motivazione della sentenza si dava atto che il decreto di perquisizione del PM a seguito del quale era stato eseguito l'arresto in flagranza del era stato disposto sulla scorta delle dichiarazioni fatte CP_1 dal figlio al Servizio Sociale, alla madre, al nonno e agli insegnanti, in relazione a ciò che aveva visto e vissuto mentre era col padre.
Si sottolineava che la circostanza che il Servizio Sociale fosse già attivo sul nucleo anche con l'ausilio di una psicologa e che il minore fosse già seguito da uno psicoterapeuta privato che stava collaborando col Servizio, rendeva inutile disporre una ctu sulla capacità genitoriale. SI sottolineava anche la superfluità delle istanze istruttorie formulate dalle parti, che in questa sede va ribadita.
pagina 11 di 15 Il giudizio era istruito con l'acquisizione di documentazione reddituale delle parti e di due ulteriori relazioni del Servizio Sociale, in data 28.3.2025 e in data 25.9.2025, nonché un'ulteriore relazione della
Psicologa del Servizio, in data 3.10.2025.
Da tali ultimi documenti, redatti sulla base dell'osservazione dell'andamento del rapporto padre-figlio durante gli incontri protetti, è emerso che ci sono stati degli episodi in cui il ha tenuto condotte CP_1 inadeguate (in particolare si tratta degli incontri del 9.1.2025, 23.1.2025, 6.3.2025; anche successivamente è stato riportato che “il sig. a volte tende ad essere un po' incalzante ed CP_1 insistente e a tratti risulta critico su quello che riporta di avere fatto con la mamma o con i Per_1 nonni. In altri momenti, invece, il padre assume un tono indagatorio e in quelle circostanze Per_1 tende a non rispondere o a cambiare argomento”); ha affermato di non sentire la necessità di Per_1 cambiamenti riguardo agli incontri con il padre;
il Servizio conclude che “il minore sembra aver trovato, allo stato attuale, un equilibrio come si evince dalla relazione della scuola e dal colloquio avuto con lo psicoterapeuta privato che segue il bambino da diverso tempo. Come riportato nelle relazioni precedenti, esiste un legame affettivo tra padre e figlio, ma si ritiene che il bambino vada ancora sostenuto nei momenti di incontro con il padre e pertanto si suggerisce di mantenere l'attuale assetto in merito alle modalità degli incontri padre-figlio”. Dalla relazione della psicologa, infine, emergeva che “si ritiene concluso con esito positivo il percorso di sostegno alla genitorialità della madre che ha mostrato continuità, disponibilità e progressiva capacità di riflessione su di sé e sulle proprie modalità relazionali. La signora ha espresso l'intenzione di proseguire nel percorso di sostegno psicologico intrapreso in ambito privato al fine di continuare il lavoro psicologico sugli aspetti post-traumatici e relazionali evidenziati nell'ambito della valutazione delle competenze genitoriali. Per quanto riguarda il padre non sono stati rilevato disturbi psichiatrici maggiori né indicazioni per una presa in carico clinica in quanto le sue caratteristiche temperamentali, presenti fin dalla giovinezza, non consentono l'avvio di percorsi psicologici individuali, o di sostegno alla genitorialità, né un cambiamento nel suo stile accuditivo o una evoluzione delle criticità rilevate in fase di valutazione delle competenze genitoriali. Si suggerisce pertanto in questa fase evolutiva di
di mantenere l'attuale assetto con incontri protetti e supporto educativo”; riguardo al minore Per_1 si affermava, peraltro, che:
pagina 12 di 15 Vero è che il padre produce attestazione di tale Parent Coach professionista, del Persona_5
17.10.2025, in cui si attesta che dall'agosto 2025 il ha intrapreso un percorso di Parent Pt_2
Coaching individuale con cadenza settimanale e durata di quattro mesi;
vi si afferma, peraltro, che non si tratta di un percorso terapeutico e comunque non risulta riscontrato alcun cambiamento nel contegno del da parte del Servizio Sociale nell'interazione con il figlio. CP_1
Alla luce delle conclusioni del Servizio Sociale, ampiamente e coerentemente argomentate e formulate all'esito di un percorso di osservazione molto approfondito, si ritiene di confermare l'attuale disciplina.
Vanno confermate anche le statuizioni economiche, sottolineandosi al riguardo che il figlio sta sempre presso la madre e che non è contestato che il percepisca emolumenti cospicui a titolo di CP_1 rimborso spese esenti da qualunque obbligo dichiarativo e fiscale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e compresi fra i minimi e i medi per la fase istruttoria e di trattazione, dal momento che si è limitata ad acquisizione di documenti e delle relazioni del Servizio Sociale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore nato il [...], alla madre;
ella potrà Per_1 assumere autonomamente anche le decisioni di maggior interesse per il figlio, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore;
potrà chiedere e ottenere autonomamente documenti di identità per il minore anche validi per l'espatrio; potrà svolgere autonomamente tutte le pratiche amministrative di interesse per il minore;
il genitore cui il pagina 13 di 15 figlio non è affidato ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla sua istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse;
2 – conferisce mandato al Servizio Sociale territorialmente competente, per la durata di 24 mesi, di continuare a organizzare incontri protetti padre-figlio, con i tempi e le modalità che risulteranno più idonei per il minore e con facoltà di sospenderli se disturbanti;
il Servizio Sociale vigilerà inoltre sullo stato psicologico del minore, sul percorso di sostegno psicologico intrapreso dalla madre e sull'evoluzione dei rapporti madre-figlio e padre-figlio;
3 - costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2
c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4 – dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre;
5 – dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo quanto stabilito al punto 2;
6 – dalla data della domanda, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 500 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento:
spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli : quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario
, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi , baby sitter , pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici. pagina 14 di 15 • Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità .
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto ( raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
L'assegno unico è percepito integralmente dalla madre in quanto affidataria esclusiva e collocataria di gran lunga prevalente;
8 - Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 30 per spese, € 7.000 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.
Si comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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