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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/07/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 481/2024 r.g. promossa da
(P.IVA Parte_1
) con sede a Villorba (TV), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Venzo per mandato e Parte_1
domiciliata come in atti – appellante –
contro con sede in EB (TV) (P.IVA Controparte_1
) in persona del proprio legale rappresentante P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Rizzi e Monica Pulieri per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
o 0 o
appello sentenza del tribunale di Treviso
1 o 0 o
Conclusioni per gli appellanti
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione: Nel merito in via principale:
− accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 40/2024 emessa dal Tribunale di
Treviso, Sezione Civile, Giudice dott.ssa Clarice Di Tullio, nell'ambito del giudizio R.G. 6834/2021, depositata in data 10.01.2024 e notificata in data
13.02.2024, accertata e dichiarata la totale infondatezza dell'opposizione proposta da e la fondatezza delle ragioni di credito Controparte_1
di condannare Parte_1
al pagamento in favore dell'appellante della somma Controparte_1
di cui al decreto ingiuntivo opposto, detratto l'importo di €. 11.766,00 già
versato dalla debitrice in data 05.09.2021, e così per totali € 22.404,00, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, dal dì del dovuto al saldo effettivo;
− disporre altresì che provveda senza indugio alla Controparte_1
restituzione della somma che l'appellante ha versato in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
in subordine:
− accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 40/2024 emessa dal Tribunale di
Treviso, Sezione Civile, Giudice dott.ssa Clarice Di Tullio, nell'ambito del giudizio R.G. 6834/2021, depositata in data 10.01.2024 e notificata in data
13.02.2024, condannare al pagamento del credito Controparte_1
2 di portato dal Parte_1
decreto ingiuntivo opposto (detratta la somma di €11.766,00 già versata dalla debitrice in data 05.09.2021), nella misura che risulta provata all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, dal dì
del dovuto al saldo effettivo;
− disporre altresì che provveda senza indugio alla Controparte_1
restituzione della somma che l'appellante ha versato in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
in via ulteriormente subordinata;
− in accoglimento del quarto motivo di appello, riformare il capo relativo alla liquidazione alle spese della sentenza n. 40/2024 emessa dal Tribunale di
Treviso, Sezione Civile, Giudice dott.ssa Clarice Di Tullio, nell'ambito del giudizio R.G. 6834/2021, depositata in data 10.01.2024 e notificata in data
13.02.2024, e per l'effetto, ricalcolare le spese processuali liquidate e, di conseguenza, condannare a restituire a Controparte_1 [...]
senza indugio, la Parte_1
differenza già versata in esecuzione della sentenza di primo grado,
maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
In ogni caso: − con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre 15% spese generali e CPA, con distrazione degli stessi ex art. 93, comma 1, c.p.c., a favore dell'avv. Ivan Venzo che si dichiara antistatario.
In via istruttoria: − Senza acconsentire ad alcuna inversione dell'onere della prova, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata in data 18.07.2022
3 (con particolare riferimento a tutti i capitoli di prova testimoniali formulati da
1) a 24) e con escussione dei testimoni ivi indicati), nonché per il rigetto di quelle avversarie per i motivi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma,
n. 3 c.p.c. depositata in data 06.09.2022, nonché nel verbale d'udienza del
13.10.2022.
Conclusioni per l'appellata
ut supra rappresentata e difesa confida Controparte_1
nell'accoglimento delle seguenti conclusioni a. in via istruttoria, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse istanze istruttorie, ammettersi i capitoli non ammessi in primo grado ed abilitarsi l'esponente alla riprova con i medesimi testi ammessi in primo grado;
b. rigettarsi l'appello proposta da e confermarsi la sentenza del Tribunale di Treviso Parte_1
del 10 gennaio 2024 n. 40 con vittoria di spese;
c. Vittoria di spese per ambo i gradi di giudizio
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 13 marzo 2024 Parte_1
evocava avanti la
[...] Controparte_1
Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 40/2024 del Tribunale
di Treviso (pubblicata il 10 gennaio e notificata il 13 febbraio 2024) che accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2278/2021, chiesto ed ottenuto, su fatture, inizialmente per € 34.170,00 ed accessori poi ridotto ad
€. 22.404 (per il pagamento di un acconto di €. 11.766 il 5 settembre 2021,
dopo il deposito del ricorso) quale corrispettivo ancora dovuto per i servizi di vitto e alloggio ai dipendenti, dal novembre 2020 al luglio 2021, aveva revocato il decreto condannandola alle spese. Con il primo motivo si doleva
4 del mancato riconoscimento del corrispettivo di €. 21 iva inclusa per pernotto,
risultante dalle fatture emesse, annotate, pagate e non contestate con errata valutazione delle prove anche in relazione alla dimostrazione del contratto per il compenso pattuito;
con il secondo motivo si doleva del mancato riconoscimento del corrispettivo per le prestazioni di vitto e alloggio per i dipendenti dell'appellata, con errata valutazione delle risultanze istruttorie riguardo, in particolare, ai servizi resi per il numero dei lavoratori;
con il terzo motivo censurava l'errata valutazione sulla durata del rapporto contrattuale con violazione delle regole sulle prove e con il quarto motivo lamentava l'addebito delle spese.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone Controparte_1
la reiezione.
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 30 giugno
2025, con modalità telematiche non in presenza con la concessione, a ritroso,
dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello principale è fondato e la sentenza va integralmente riformata con l'accoglimento della domanda dell'appellante per quanto di seguito.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore dell'appellante, in relazione all'importo di €. 22.404, con distrazione al procuratore. La sentenza costituirà titolo per le restituzioni, ove dovute, con interessi come da domanda.
3.1.- Il Tribunale accolse l'opposizione a decreto ingiuntivo che revocò
ritenendo indimostrato il credito e regolando le spese, osservando che:
5 -) tra le parti era stato stipulato un contratto con il quale l' Parte_1
si era obbligata a fornire, dietro corrispettivo, i servizi di vitto e alloggio per i dipendenti di impegnati nell'esecuzione di lavori Controparte_1
edili. Il corrispettivo era stato convenuto in €. 12,00 (iva inclusa) per ogni pasto somministrato mentre per l'alloggio era stato parametrato ai posti effettivamente occupati dagli operai;
-) era controverso l'importo del corrispettivo del servizio di pernottamento che, per sarebbe pari ad euro 18,00 iva inclusa per ogni Controparte_1
posto letto occupato e per sarebbe stato pari ad €. 21,00 iva Parte_1
inclusa; era anche controverse l'entità delle prestazioni effettivamente rese in relazione al numero dei dipendenti e la durata del rapporto;
-) la creditrice non aveva assolto l'onere probatorio in quanto nessun accordo scritto era stato dimesso a documentare il prezzo dedotto (€. 21,00 iva inclusa per ogni posto letto occupato) e nessuno dei testimoni escussi aveva confermato questo;
--) le dichiarazioni di impiegata amministrativa, Tes_1 Parte_2
attenevano a fatti riferiti dal legale rappresentante dell'opposta CP_3
ed erano prive di valenza probatoria;
quelle di , cameriera alle Persona_1
dipendenze di , non erano rilevanti in quanto aveva precisato di Parte_1
non conoscere “i dettagli degli accordi tra le parti”; per contro
[...]
, responsabile amministrativo di ed in quanto Tes_2 Controparte_1
tale in prima persona coinvolto nel rapporto con , aveva negato Parte_1
di avere accettato la proposta del di “rivedere i prezzi già concordati” Pt_1
e di “elevare a 21,00 euro (iva inclusa) il prezzo del pernotto dei dipendenti”
ed aveva dichiarato che questo prezzo non sarebbe stato ipotizzabile “specie
6 se rapportato al prezzo di 15,00 euro che in precedenza … era stato praticato dalla [stazione] appaltante”;
-) le risultanze dell'istruttoria non avevano consentito di stabilire per quanti lavoratori ed in quali occasioni era stato erogato il servizio di pernottamento;
--) se la testimone aveva confermato che: - i dipendenti di P.C. Parte_2
sottoscrivevano la scheda presenze in atti “una volta consumati i pasti in trattoria” e che “i dipendenti che cenavano presso la trattoria dormivano anche, senza che venisse sottoscritta anche una scheda di presenza per la notte” e che sulla base di questa scheda presenze ella redigeva le fatture di
[...]
, che venivano inoltrate a nondimeno era da Parte_1 Controparte_1
considerare che la testimone, sentita a prova contraria sul capitolo n. 7 della memoria istruttoria attorea, aveva anche riferito che “capitava che qualche impiegato di pranzasse in trattoria e poi dormisse Controparte_1
altrove”;
--) il testimone capocantiere di aveva Testimone_3 Controparte_1
poi dichiarato che la scheda presenza di cui al doc. n. 8 veniva firmata dai lavoratori quando mangiavano e cenavano in trattoria e che “a volte chi cenava dormiva altrove”; il testimone aveva riferito di avere Tes_2
riscontrato in corso di rapporto l'addebito anche del “costo di pernotti che non avvenivano” e che, all'esito di un incontro nell'aprile 2021, il aveva Pt_1
emesso una nota di accredito “per i pernotti mai avvenuti”;
-) non era possibile desumere sic et simpliciter dalle sottoscrizioni presenti sul documento n. 8 (sicuramente riferite ai pasti somministrati da
[...]
) la prova del numero dei pernottamenti ed era mancate l'univoca Parte_1
prova del fatto che i lavoratori che firmavano la scheda presenze dopo avere
7 consumato i pasti si trattenessero sempre e comunque anche per la notte ed anzi tale circostanza era stata smentita dal fatto che, perlomeno in una circostanza, aveva emesso una nota di accredito per stornare il Parte_1
prezzo dei pernottamenti non avvenuti e ciononostante addebitati a
[...]
con le fatture che la teste aveva dichiarato di avere CP_1 Parte_2
redatto proprio sulla base del documento n. 8;
-) quanto alla durata del rapporto, nulla era stato riferito dalle testimoni
[...]
Pers e mentre il aveva dichiarato che il rapporto si era Pt_2 Tes_2
concluso nel giugno 2021: sicché, anche sotto questo aspetto, mancava la dimostrazione degli assunti dell'attrice sostanziale;
-) l'opposizione era da accogliere con la condanna dell'opposta alle spese.
3.2.- La motivazione non regge alle censure.
3.3.- Preliminarmente si rileva che le parti non hanno indicato le prove costituende con il preciso riferimento ai capitoli e nemmeno hanno indicato le ragioni per le quali le prove, ove ammesse, avrebbero o potrebbero ora consentire l'accoglimento delle rispettive pretese.
4.1.- Con il primo motivo si lamenta la mancata considerazione dell'accordo sul corrispettivo del pernottamento in €. 21 (iva inclusa) invece indicato in sentenza in €. 18 (iva inclusa) e riconosciuto da si Controparte_1
lamenta la mancata valutazione del contratto del 16 dicembre 2020
confermato dal testimone;
si deduce che non erano stato Tes_2
considerato che le fatture da gennaio 2021 che recepivano le condizioni del contratto e che non aveva contestato il prezzo unitario;
Controparte_1
si assume che aveva pagato le fatture numero 70, 71, Controparte_1
8 Il motivo è fondato.
4.2.1.- Tra le parti è stato stipulato un contratto avente ad oggetto la somministrazione di pasti e, per quanto qui rileva, il pernotto dei dipendenti della presso La Controparte_1 Parte_1
questione controversa attiene al corrispettivo che per Parte_1
era stato convenuto in €. 21 (iva inclusa) nel dicembre del 2020 e
[...]
per in €. 18 (iva inclusa) per singolo lavoratore e Controparte_1
pernotto come poi ritenuto dal tribunale;
ma in termini errati e per plurime ragioni.
4.2.2.- Innanzi tutto in quanto dai documenti 1.4. e 4 (dicembre 2020) di parte appellata risulta lo scambio del testo di un contratto (non sottoscritto)
indicante, per singolo pernotto, il corrispettivo di €. 19 oltre ad iva (quindi €.
21) per pernotto. L'invio ad del contratto rivisto, da parte Parte_1
della risulta avvenuto su precisa indicazione dell'arch. Controparte_1
(responsabile amministrativo e delegato dunque per la questione Tes_2
di causa: “Dal novembre 2015 sono dipendente amministrativo della
[...]
sono il responsabile amministrativo. Ho avuto diversi incontri CP_1
con ”) come dallo stesso ammesso in sede testimoniale e che Parte_1
avrebbe dovuto sottoscrivere il testo negoziale lo stesso giorno indicato nella propria mail (16 dicembre 2020) alle ore 13, sottoscrizione non avvenuta.
Le difese dell'appellata (prima memoria istruttoria) ---- “il doc. 4 avverso
(corrispondente al doc.
1.4 di Progetto) dimostra quanto sopra, almeno per quanto riguarda la contabilizzazione delle prestazioni, dato che il contratto allegato alla mail del 16 dicembre riporta una tariffa di euro 19.00 per persona giorno e quindi una tariffa basata sull'effettiva occupazione e non sul “vuoto
9 per pieno”. L'ultima clausola (preavviso per la disdetta) sicuramente compatibile con un contratto a tempo indeterminato, non è per contro in nessun modo compatibile con la fissazione di una tariffa basata sui giorni di effettiva occupazione. In ogni caso neanche il doc. 4 risulta esser stato firmato né da né tanto meno dall'opposta. D'altra parte, la Controparte_1
stessa opposta a pag.
4. ammette che dopo la mail del 16 dicembre 2020, in un incontro, si era convenuto che il pagamento avvenisse in base all'effettivo utilizzo dei “posti letto”. La stessa descrizione delle fatture oggetto di ingiunzione, a conferma di quanto sopra, indicava nelle linee di dettaglio la voce “posti letto” la quantificazione per letto/giorno” --- comprovano la corrispondenza dei documenti ed il fatto che sia stato allegato il contratto con il corrispettivo di €. 19 per pernotto oltre ad iva.
Il tutto, quindi il riconoscimento del contratto – non sottoscritto – ai fini della prova del rapporto negoziale, deve essere considerato anche alla luce di quanto sotto.
4.2.3.- Alcune fatture (nn. 70, 71, e 115 e 448 del 2021) emesse da
[...]
e pagate a questa, non oggetto di ingiunzione ma riferite Parte_1
all'adempimento del contratto, riportano il corrispettivo per pernotto pari ad
€. 19 oltre ad iva (€. 21) e risultano registrate nella contabilità di
[...]
come incontestabilmente rilevato dall'appellante; tali fatture non CP_1
risultano contestate. Opera dunque la regola per la quale (Cass. sentenza n.
3581 del 8 febbraio 2024) la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal
10 contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
E' vero che l'ingiunzione attiene a fatture diverse (riferite anche allo stesso anno) nondimeno la natura confessoria ex art. 2270 Cod. Civ. afferente le quattro fatture indicate, attiene al medesimo rapporto obbligatorio che occupa
– l'erogazione dei servizi di pernotto a pagamento in struttura alberghiera – e risultano riferite allo stesso periodo di tempo relativo ad altre fatture impagate;
le stesse risultano ricognitive, in quanto annotate nella contabilità
di oltre che non contestate, dell'importo di €. 19 oltre Controparte_1
ad iva per ogni pernotto;
se si considera poi (così le dichiarazioni del
: “io confrontavo i miei rapportini interni con le schede che la Tes_2
mi trasmetteva insieme alle fatture;
questo inoltro è regolarmente Pt_1
avvenuto fino a marzo aprile 2021”) che le fatture erano state fatte oggetto di attento esame, il valore ricognitivo e confessorio non può esser escluso rilevandosi per di più la mancata contestazione, prima del giudizio, della avversa pretesa. La confessione (Cass. sentenza n. 16669 del 2024) con l'effetto sfavorevole per la parte che l'ha rea opera chiaramente nell'ambito dello stesso rapporto obbligatorio intercorrente con il destinatario.
4.2.4.- Poco importa che il contratto non sia stato formalmente sottoscritto dalla committente in quanto l'intesa era stata Controparte_1
effettivamente raggiunta tra le parti su tutti i profili del rapporto e dunque anche sul corrispettivo rappresentato da tanto Parte_1
che gli accordi del dicembre 2020 (ut supra) non erano affatto prodromici ad ulteriori accordi e tanto che il contratto poteva dirsi concluso posto l'indubbio contegno processuale successivamente tenuto ed integratosi nel consapevole
11 e volontario pagamento delle fatture, annotate in contabilità, con gli importi pretesi dall'appellante e dunque riconosciuti (in generale Cass. 14006 del
2017).
4.2.5.- Le contrarie affermazioni rese dal e dal (ove Tes_2 Tes_3
riferite al caso) non possono prevalere sul chiaro comportamento ricognitivo contrario anche giustificato documentalmente dalla proposta contrattuale inviata con l'importo preteso dalla appellante (€. 19 oltre ad iva per pernotto).
5.1.- Con il secondo motivo si censura l'esclusione della entità delle prestazioni di alloggio e ciò, dunque, criticandosi le conclusioni della pronuncia secondo cui non sarebbe stato possibile individuare esattamente il numero dei dipendenti fruitori del servizio. Si lamenta il mancato esame delle dichiarazioni testimoniali, la mancata valutazione dell'annotazione delle fatture richiamandosi ulteriori elementi di prova anche documentali.
Il motivo è fondato.
5.2.- Premesso che alcune fatture (nn. 70, 71, 448 e 115 del 2021 fino al mese di febbraio) afferenti anche al pernotto presso la struttura albeghiera risultano pagate dalla committente e annotate nei registri contabili senza contestazione,
con pieno valore confessorio del rapporto anche a contrastare le avverse deduzioni di che assume l'erronea indicazione del Controparte_1
numero dei pernotti, si osserva.
5.3.1.- Le prove costituende, di seguito richiamate, avrebbero dovuto essere diversamente considerare dal Tribunale anche in relazione al documento n. 8
sottoscritto, per i pasti e per le cene dei dipendenti della Controparte_1
documento indicante i giorni, le settimane ed i mesi dell'anno ed anche in
12 relazione al documento 9 riportante dichiarazioni dei dipendenti – con valore indiziario – comprovanti la fruizione dei pernotti.
La testimone ha riferito “riconosco il doc. n. 8 che mi Testimone_4
viene esibito: è la scheda sulla quale i dipendenti della Controparte_1
apponevano le loro firme una volta consumati i pasti in trattoria e sulla base della quale io poi redigevo le fatture a nome della società. Ho trasmesso tutte le fatture. So che la scheda veniva controllata dal sig. con una Pt_1
persona delegata da che mi pare si chiamasse Controparte_1 Pt_3
il quale approvava la scheda: tanto so in quanto riferitomi dal sig.
[...]
e perché talvolta presente agli incontri con I dipendenti Pt_1 Pt_3
apponevano la firma sulla colonna pranzo quando pranzavano e sulla colonna cena quando cenavano” “capitava che qualche impiegato di
[...]
pranzasse in trattoria e poi dormisse altrove”. CP_1
ha esposto “riconosco il doc. 8: ero io che facevo firmare questa Per_1
scheda dai dipendenti della dopo che avevano finito di Controparte_1
cenare. Preciso che io lavoro solo di sera nel ristorante e solo eccezionalmente a pranzo. Mettevo a disposizione le schede alla segretaria che poi redigeva le fatture.” “Poteva capitare che quelli che firmavano per la cena dormivano altrove. Mettevo a disposizione le schede alla segretaria che poi redigeva le fatture. Non so come fossero segnate le presenze per le notti io mi occupavo delle cene”.
di ha riferito “Riconosco il doc. n. 8; io Testimone_3 Controparte_1
e i lavoratori firmavamo la scheda quando mangiavamo e cenavamo in trattoria. A volte chi cenava dormiva altrove: a dormire eravamo io e chi come me proveniva dalla provincia di Brescia, anche se non tutti i giorni capitava e
13 quelli anche provenienti da Brescia cambiavano giorno per giorno. Io ogni giorno comunicavo all'azienda le persone che si fermavano per dormire”.
ha riferito “Il doc. n. 8 che mi viene esibito è redatto su uno Testimone_2
schema che abbiamo fornito noi e che usiamo in tutti i nostri cantieri. Io tengo un rapportino interno dove segno tutte le presenze giornaliere dei miei dipendenti e i loro pranzi e cene e pernotti: a sua volta la trattoria teneva questa scheda di presenze dove i nostri dipendenti apponevano la firma per il pranzo e cena. Io confrontavo i miei rapportini interni con le schede che la mi trametteva insieme alle fatture;
questo inoltro è regolarmente Pt_1
avvenuto fino a marzo aprile 2021. Nel riscontrare gli uni e le altre non ho trovato molte differenze per quanto riguarda i pranzi: anzi ho constatato che alcuni pranzi non erano stati segnati e ne ho indicati io in più rispetto a quello che risultava dalle schede trasmesse da . Ho invece notato delle Pt_1
divergenze per i pernotti: perché il addebitava anche il costo di Pt_1
pernotti che non avvenivano. Quando l'ho riscontrato ho avuto un incontro a gennaio/febbraio 2021 con in presenza della sorella e del dott. Pt_1 [...]
dopo il nostro incontro ad aprile il ha emesso una nota di Per_2 Pt_1
accredito per i pernotti mai avvenuti. Nonostante questo hanno continuato ad addebitare il costo del pernotto anche per personale magari assente per malattia o per ferie o che comunque non pernottava lì. Non tutti i dipendenti che mangiavano lì pernottavano: alcune squadre per esempio, pur cenando lì,
dormiva altrove. Io stesso ho pranzato ma non ho mai dormito. Adr: non ho mai cenato ed escludo che sia mia la sigla apposta sotto le giornate 22, 23, 24
gennaio. Dal maggio 2021 il nostro capocantiere Clodian
14 Shehi si è trasferito altrove e da allora fino a giugno 2021 c'era come capocantiere e solo per questo breve periodo può avere visto Parte_3
le schede, ma non lo so con certezza. Da marzo/aprile 2021 peraltro non ho mai ricevuto nemmeno la trasmissione delle schede di presenza né delle fatture, che venivano trasmesse direttamente al commercialista attraverso il sistema della fatturazione elettronica. Adr: il rapporto con si è Pt_1
protratto da novembre 2020 al 17 giugno 2021. Anche prima di maggio 2021
era presente ma non aveva il titolo per rappresentare la società. Non Pt_3
mi risulta se nonostante questo abbia approvato le schede Cendron. Adr: la mail che mi viene mostrata (doc. n. 4 del fascicolo dell'opposta) è stata trasmessa dal mio ufficio, ma io confermo che l'accordo che infine era stato raggiunto con il era per euro 19,00 iva inclusa. Il geom. non Pt_1 CP_4
ha pernottato presso la , forse vi avrà cenato o pranzato ma Parte_1
non pernottato. Il capocantiere visionava le schede di presenza” Tes_3
5.3.2.-- Innanzi tutto si rileva che dai documenti dimessi (1.5 di parte appellata) emerge che , per due mesi, aveva rilevato e Parte_1
comunicato una discrasia tra i posti letto accordati e quelli utilizzati e che in forza di questo l'appellante aveva riconosciuto delle facilitazioni economiche a controparte (per posti letto richiesti e non utilizzati). Il tutto sta a significare che aveva rilevato e comunicato, in buona fede, la mancata Parte_1
utilizzazione di posti letto e dall'altro che in base a questo aveva riconosciuto a controparte delle utilità.
5.3.3.- Detto questo si rileva che (Cass. S.U. n. 13533 del 30 ottobre 2001) la parte che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
15 mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Il tutto, nel caso, sta a significare che
[...]
aveva dimostrato il contratto con il costo per pernotto (ut supra) Parte_1
allegando l'avverso inadempimento nel pagamento del corrispettivo tanto che sarebbe stato preciso onere della committente indicare Controparte_1
esattamente, a fronte delle schede dimesse (doc. 8 con le presenze e le conseguenti fatture) quali e quanti lavoratori non avevano fruito, come di regola, del pernotto. La circostanza estintiva della mancata fruizione del pernotto, avrebbe dovuto essere allegata chiaramente e poi dimostrata dal debitore che non l'ha osservata per le seguenti ragioni: innanzi tutto in quanto ha genericamente addotto l'eccezione, senza alcuna Controparte_1
precisazione posto che per le regole della vicinanza della prova sarebbe stato più agevole per la committente indicare (e poi provare) i dipendenti che non avevano fruito del pernotto;
in secondo luogo in quanto, per regolarità
(desumibile dalle dichiarazioni dei testimoni di cui sopra) chi fruiva della cena si avvaleva anche del pernotto trattandosi nella specie di operai evidentemente spesati dalla datrice di lavoro;
in terzo luogo in quanto lo stesso testimone di Progetto Costruzioni ha precisato che “ogni Testimone_3
giorno comunicavo all'azienda le persone che si fermavano per dormire”
rendendo con questo maggiormente evidente l'onere della prova della relativa eccezione estintiva;
in quarto luogo perché (così la testimone che Parte_2
ha esposto circostanze anche osservate personalmente) le schede venivano controllate dal con una persona delegata da Pt_1 Controparte_1
( ) che apportava anche alcune variazioni sicché, se ne deduce, Parte_3
16 sarebbe stato preciso onere dell'appellata indicare in dissenso il personale che non aveva fruito del pernotto e l'errore di annotazione;
risulta del tutto plausibile ritenere che gli operai, dopo la giornata di lavoro e dopo la cena, si fermassero presso l' anche per dormire non essendo stata Parte_1
allegata la messa a disposizione di costoro di altro alloggio pagato dal datore di lavoro e non essendo state allegate, specificatamente, situazioni di mancato utilizzo, per lavoratore, di alloggio presso l' ridetto. Pt_1
Il comportamento di integratosi dapprima Controparte_1
nell'utilizzazione, per i propri dipendenti, di alloggio presso l'
[...]
; nella preventiva verifica, con il dipendente dell'utilizzo del Parte_1 Pt_4
pernotto e nel successivo rifiuto di pagamento, senza indicare chi e quali dipendenti, in violazione dei canoni fattuali di cui sopra, non avrebbe fruito di un tanto, si pone in termini contrari alle regole della buona fede (Cass. sez.
3^ sentenza n. 8277 del 27 marzo 2024) in ambito contrattuale. Infatti la buona fede oggettiva - che, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, è il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri.
6.- Con il terzo motivo si pone censura, anche in tal caso fondata, sulla durata del rapporto negoziale che per il Tribunale, sulla scorta delle dichiarazioni del
, sarebbe terminato a decorrere dal 21giugno del 2021. Ed invero, Tes_2
il recesso operato da per il tramite di Controparte_1 Parte_3
(doc 2.1.di parte appellata) con messaggio telefonico, non appare
17 condivisibile risultando errata la pronuncia, in quanto dal documento 8
risultano le schede pasto anche sottoscritte dai dipendenti di
[...]
(pranzi e cene e quindi pernotti) fino al mese di luglio del 2021 e CP_1
questo in considerazione della plausibile allegazione di Parte_1
giusta la quale aveva chiesto la proroga del rapporto. Parte_3
Altrimenti non risulterebbe la spiegazione, né l'appellata committente ha svolto ragionevoli osservazioni sul punto, per la quale le schede rechino la sottoscrizione in sigla dei dipendenti presso la struttura Alberghiera anche in tale periodo di asserita cessazione del rapporto. I documenti richiamati dall'appellata (2.1 e 2.2.) non convincono in quanto contrastanti con i chiari dati di fatti di cui sopra (le incontestate sottoscrizioni dei moduli). Ne
consegue che, anche qui, posto il contratto e allegato l'avverso inadempimento, sarebbe spettato a dapprima allegare e Controparte_1
poi dimostrare, cosa non fatta, le proprie eccezioni estintive.
Si evidenzia la contraddittorietà della posizione di e per Controparte_1
la quale (così il ) , che per quanto sopra detto aveva Tes_2 Parte_3
l'incarico di controllare in contraddittorio con Parte_1
le presenze del personale per il pernotto, con trasfusione della verifica nelle fatture, non avrebbe avuto i poteri di rappresentare la società cionondimeno avendo il potere di risolvere il contratto.
7.- Dato la prova del contratto e della sua decorrenza con termine a luglio del
2021 per la somministrazione di pasti e dell'alloggio alberghiero per dipendenti della allegato l'inadempimento nel Controparte_1
pagamento del corrispettivo, in assenza di diversa eccezione estintiva
18 formulata in termini chiari, la domanda ingiuntiva avrebbe dovuto essere accolta detratto l'acconto versato.
La sentenza va riformata con l'accoglimento della domanda e con la condanna di al pagamento di €. 22.404 (già operata la Controparte_1
detrazione di quanto corrisposto il 5 settembre 2021) oltre agli interessi ex
D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo.
La sentenza costituirà titolo per le restituzioni.
8.- Le spese processuali vanno addebitate a per Controparte_1
effetto della soccombenza nei due gradi e vanno liquidate in bose del quantum
sopra riconosciuto. Infatti (Cass. ordinanza n. 27234 del 16 novembre 2017)
la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali dovendosi dunque considerare non il momento del deposito del ricorso ma quello della notificazione. E poiché, prima della notificazione del ricorso con decreto,
risulta pagato l'acconto, la piena soccombenza dell'appellata
[...]
implicherà la condanna della stessa, per entrambe le fasi, ma in CP_1
relazione al quantum di €. 22.404 oltre ad interessi moratori.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro Parte_1
così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza del Tribunale di
Treviso;
19 - in accoglimento della domanda, dato atto del parziale pagamento, condanna a pagare ad €. 22.404 Controparte_1 Parte_1
oltre ad interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
- condanna alle spese dei due gradi di giudizio che Controparte_1
si liquidano in € 5.077 per compensi per il primo grado ed in €.
5.809 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%
con distrazione al procuratore antistatario;
- la sentenza costituirà titolo per le restituzioni.
Venezia lì 1^ luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
115 e 448 del 2021 annotandole nella propria contabilità.
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 481/2024 r.g. promossa da
(P.IVA Parte_1
) con sede a Villorba (TV), in persona del legale rappresentante P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Venzo per mandato e Parte_1
domiciliata come in atti – appellante –
contro con sede in EB (TV) (P.IVA Controparte_1
) in persona del proprio legale rappresentante P.IVA_2 CP_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Rizzi e Monica Pulieri per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
o 0 o
appello sentenza del tribunale di Treviso
1 o 0 o
Conclusioni per gli appellanti
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione: Nel merito in via principale:
− accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 40/2024 emessa dal Tribunale di
Treviso, Sezione Civile, Giudice dott.ssa Clarice Di Tullio, nell'ambito del giudizio R.G. 6834/2021, depositata in data 10.01.2024 e notificata in data
13.02.2024, accertata e dichiarata la totale infondatezza dell'opposizione proposta da e la fondatezza delle ragioni di credito Controparte_1
di condannare Parte_1
al pagamento in favore dell'appellante della somma Controparte_1
di cui al decreto ingiuntivo opposto, detratto l'importo di €. 11.766,00 già
versato dalla debitrice in data 05.09.2021, e così per totali € 22.404,00, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, dal dì del dovuto al saldo effettivo;
− disporre altresì che provveda senza indugio alla Controparte_1
restituzione della somma che l'appellante ha versato in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
in subordine:
− accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 40/2024 emessa dal Tribunale di
Treviso, Sezione Civile, Giudice dott.ssa Clarice Di Tullio, nell'ambito del giudizio R.G. 6834/2021, depositata in data 10.01.2024 e notificata in data
13.02.2024, condannare al pagamento del credito Controparte_1
2 di portato dal Parte_1
decreto ingiuntivo opposto (detratta la somma di €11.766,00 già versata dalla debitrice in data 05.09.2021), nella misura che risulta provata all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, dal dì
del dovuto al saldo effettivo;
− disporre altresì che provveda senza indugio alla Controparte_1
restituzione della somma che l'appellante ha versato in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
in via ulteriormente subordinata;
− in accoglimento del quarto motivo di appello, riformare il capo relativo alla liquidazione alle spese della sentenza n. 40/2024 emessa dal Tribunale di
Treviso, Sezione Civile, Giudice dott.ssa Clarice Di Tullio, nell'ambito del giudizio R.G. 6834/2021, depositata in data 10.01.2024 e notificata in data
13.02.2024, e per l'effetto, ricalcolare le spese processuali liquidate e, di conseguenza, condannare a restituire a Controparte_1 [...]
senza indugio, la Parte_1
differenza già versata in esecuzione della sentenza di primo grado,
maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
In ogni caso: − con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre 15% spese generali e CPA, con distrazione degli stessi ex art. 93, comma 1, c.p.c., a favore dell'avv. Ivan Venzo che si dichiara antistatario.
In via istruttoria: − Senza acconsentire ad alcuna inversione dell'onere della prova, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. depositata in data 18.07.2022
3 (con particolare riferimento a tutti i capitoli di prova testimoniali formulati da
1) a 24) e con escussione dei testimoni ivi indicati), nonché per il rigetto di quelle avversarie per i motivi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma,
n. 3 c.p.c. depositata in data 06.09.2022, nonché nel verbale d'udienza del
13.10.2022.
Conclusioni per l'appellata
ut supra rappresentata e difesa confida Controparte_1
nell'accoglimento delle seguenti conclusioni a. in via istruttoria, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse istanze istruttorie, ammettersi i capitoli non ammessi in primo grado ed abilitarsi l'esponente alla riprova con i medesimi testi ammessi in primo grado;
b. rigettarsi l'appello proposta da e confermarsi la sentenza del Tribunale di Treviso Parte_1
del 10 gennaio 2024 n. 40 con vittoria di spese;
c. Vittoria di spese per ambo i gradi di giudizio
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 13 marzo 2024 Parte_1
evocava avanti la
[...] Controparte_1
Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 40/2024 del Tribunale
di Treviso (pubblicata il 10 gennaio e notificata il 13 febbraio 2024) che accogliendo l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 2278/2021, chiesto ed ottenuto, su fatture, inizialmente per € 34.170,00 ed accessori poi ridotto ad
€. 22.404 (per il pagamento di un acconto di €. 11.766 il 5 settembre 2021,
dopo il deposito del ricorso) quale corrispettivo ancora dovuto per i servizi di vitto e alloggio ai dipendenti, dal novembre 2020 al luglio 2021, aveva revocato il decreto condannandola alle spese. Con il primo motivo si doleva
4 del mancato riconoscimento del corrispettivo di €. 21 iva inclusa per pernotto,
risultante dalle fatture emesse, annotate, pagate e non contestate con errata valutazione delle prove anche in relazione alla dimostrazione del contratto per il compenso pattuito;
con il secondo motivo si doleva del mancato riconoscimento del corrispettivo per le prestazioni di vitto e alloggio per i dipendenti dell'appellata, con errata valutazione delle risultanze istruttorie riguardo, in particolare, ai servizi resi per il numero dei lavoratori;
con il terzo motivo censurava l'errata valutazione sulla durata del rapporto contrattuale con violazione delle regole sulle prove e con il quarto motivo lamentava l'addebito delle spese.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendone Controparte_1
la reiezione.
La causa veniva rimessa alla decisione all'esito dell'udienza del 30 giugno
2025, con modalità telematiche non in presenza con la concessione, a ritroso,
dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello principale è fondato e la sentenza va integralmente riformata con l'accoglimento della domanda dell'appellante per quanto di seguito.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore dell'appellante, in relazione all'importo di €. 22.404, con distrazione al procuratore. La sentenza costituirà titolo per le restituzioni, ove dovute, con interessi come da domanda.
3.1.- Il Tribunale accolse l'opposizione a decreto ingiuntivo che revocò
ritenendo indimostrato il credito e regolando le spese, osservando che:
5 -) tra le parti era stato stipulato un contratto con il quale l' Parte_1
si era obbligata a fornire, dietro corrispettivo, i servizi di vitto e alloggio per i dipendenti di impegnati nell'esecuzione di lavori Controparte_1
edili. Il corrispettivo era stato convenuto in €. 12,00 (iva inclusa) per ogni pasto somministrato mentre per l'alloggio era stato parametrato ai posti effettivamente occupati dagli operai;
-) era controverso l'importo del corrispettivo del servizio di pernottamento che, per sarebbe pari ad euro 18,00 iva inclusa per ogni Controparte_1
posto letto occupato e per sarebbe stato pari ad €. 21,00 iva Parte_1
inclusa; era anche controverse l'entità delle prestazioni effettivamente rese in relazione al numero dei dipendenti e la durata del rapporto;
-) la creditrice non aveva assolto l'onere probatorio in quanto nessun accordo scritto era stato dimesso a documentare il prezzo dedotto (€. 21,00 iva inclusa per ogni posto letto occupato) e nessuno dei testimoni escussi aveva confermato questo;
--) le dichiarazioni di impiegata amministrativa, Tes_1 Parte_2
attenevano a fatti riferiti dal legale rappresentante dell'opposta CP_3
ed erano prive di valenza probatoria;
quelle di , cameriera alle Persona_1
dipendenze di , non erano rilevanti in quanto aveva precisato di Parte_1
non conoscere “i dettagli degli accordi tra le parti”; per contro
[...]
, responsabile amministrativo di ed in quanto Tes_2 Controparte_1
tale in prima persona coinvolto nel rapporto con , aveva negato Parte_1
di avere accettato la proposta del di “rivedere i prezzi già concordati” Pt_1
e di “elevare a 21,00 euro (iva inclusa) il prezzo del pernotto dei dipendenti”
ed aveva dichiarato che questo prezzo non sarebbe stato ipotizzabile “specie
6 se rapportato al prezzo di 15,00 euro che in precedenza … era stato praticato dalla [stazione] appaltante”;
-) le risultanze dell'istruttoria non avevano consentito di stabilire per quanti lavoratori ed in quali occasioni era stato erogato il servizio di pernottamento;
--) se la testimone aveva confermato che: - i dipendenti di P.C. Parte_2
sottoscrivevano la scheda presenze in atti “una volta consumati i pasti in trattoria” e che “i dipendenti che cenavano presso la trattoria dormivano anche, senza che venisse sottoscritta anche una scheda di presenza per la notte” e che sulla base di questa scheda presenze ella redigeva le fatture di
[...]
, che venivano inoltrate a nondimeno era da Parte_1 Controparte_1
considerare che la testimone, sentita a prova contraria sul capitolo n. 7 della memoria istruttoria attorea, aveva anche riferito che “capitava che qualche impiegato di pranzasse in trattoria e poi dormisse Controparte_1
altrove”;
--) il testimone capocantiere di aveva Testimone_3 Controparte_1
poi dichiarato che la scheda presenza di cui al doc. n. 8 veniva firmata dai lavoratori quando mangiavano e cenavano in trattoria e che “a volte chi cenava dormiva altrove”; il testimone aveva riferito di avere Tes_2
riscontrato in corso di rapporto l'addebito anche del “costo di pernotti che non avvenivano” e che, all'esito di un incontro nell'aprile 2021, il aveva Pt_1
emesso una nota di accredito “per i pernotti mai avvenuti”;
-) non era possibile desumere sic et simpliciter dalle sottoscrizioni presenti sul documento n. 8 (sicuramente riferite ai pasti somministrati da
[...]
) la prova del numero dei pernottamenti ed era mancate l'univoca Parte_1
prova del fatto che i lavoratori che firmavano la scheda presenze dopo avere
7 consumato i pasti si trattenessero sempre e comunque anche per la notte ed anzi tale circostanza era stata smentita dal fatto che, perlomeno in una circostanza, aveva emesso una nota di accredito per stornare il Parte_1
prezzo dei pernottamenti non avvenuti e ciononostante addebitati a
[...]
con le fatture che la teste aveva dichiarato di avere CP_1 Parte_2
redatto proprio sulla base del documento n. 8;
-) quanto alla durata del rapporto, nulla era stato riferito dalle testimoni
[...]
Pers e mentre il aveva dichiarato che il rapporto si era Pt_2 Tes_2
concluso nel giugno 2021: sicché, anche sotto questo aspetto, mancava la dimostrazione degli assunti dell'attrice sostanziale;
-) l'opposizione era da accogliere con la condanna dell'opposta alle spese.
3.2.- La motivazione non regge alle censure.
3.3.- Preliminarmente si rileva che le parti non hanno indicato le prove costituende con il preciso riferimento ai capitoli e nemmeno hanno indicato le ragioni per le quali le prove, ove ammesse, avrebbero o potrebbero ora consentire l'accoglimento delle rispettive pretese.
4.1.- Con il primo motivo si lamenta la mancata considerazione dell'accordo sul corrispettivo del pernottamento in €. 21 (iva inclusa) invece indicato in sentenza in €. 18 (iva inclusa) e riconosciuto da si Controparte_1
lamenta la mancata valutazione del contratto del 16 dicembre 2020
confermato dal testimone;
si deduce che non erano stato Tes_2
considerato che le fatture da gennaio 2021 che recepivano le condizioni del contratto e che non aveva contestato il prezzo unitario;
Controparte_1
si assume che aveva pagato le fatture numero 70, 71, Controparte_1
8 Il motivo è fondato.
4.2.1.- Tra le parti è stato stipulato un contratto avente ad oggetto la somministrazione di pasti e, per quanto qui rileva, il pernotto dei dipendenti della presso La Controparte_1 Parte_1
questione controversa attiene al corrispettivo che per Parte_1
era stato convenuto in €. 21 (iva inclusa) nel dicembre del 2020 e
[...]
per in €. 18 (iva inclusa) per singolo lavoratore e Controparte_1
pernotto come poi ritenuto dal tribunale;
ma in termini errati e per plurime ragioni.
4.2.2.- Innanzi tutto in quanto dai documenti 1.4. e 4 (dicembre 2020) di parte appellata risulta lo scambio del testo di un contratto (non sottoscritto)
indicante, per singolo pernotto, il corrispettivo di €. 19 oltre ad iva (quindi €.
21) per pernotto. L'invio ad del contratto rivisto, da parte Parte_1
della risulta avvenuto su precisa indicazione dell'arch. Controparte_1
(responsabile amministrativo e delegato dunque per la questione Tes_2
di causa: “Dal novembre 2015 sono dipendente amministrativo della
[...]
sono il responsabile amministrativo. Ho avuto diversi incontri CP_1
con ”) come dallo stesso ammesso in sede testimoniale e che Parte_1
avrebbe dovuto sottoscrivere il testo negoziale lo stesso giorno indicato nella propria mail (16 dicembre 2020) alle ore 13, sottoscrizione non avvenuta.
Le difese dell'appellata (prima memoria istruttoria) ---- “il doc. 4 avverso
(corrispondente al doc.
1.4 di Progetto) dimostra quanto sopra, almeno per quanto riguarda la contabilizzazione delle prestazioni, dato che il contratto allegato alla mail del 16 dicembre riporta una tariffa di euro 19.00 per persona giorno e quindi una tariffa basata sull'effettiva occupazione e non sul “vuoto
9 per pieno”. L'ultima clausola (preavviso per la disdetta) sicuramente compatibile con un contratto a tempo indeterminato, non è per contro in nessun modo compatibile con la fissazione di una tariffa basata sui giorni di effettiva occupazione. In ogni caso neanche il doc. 4 risulta esser stato firmato né da né tanto meno dall'opposta. D'altra parte, la Controparte_1
stessa opposta a pag.
4. ammette che dopo la mail del 16 dicembre 2020, in un incontro, si era convenuto che il pagamento avvenisse in base all'effettivo utilizzo dei “posti letto”. La stessa descrizione delle fatture oggetto di ingiunzione, a conferma di quanto sopra, indicava nelle linee di dettaglio la voce “posti letto” la quantificazione per letto/giorno” --- comprovano la corrispondenza dei documenti ed il fatto che sia stato allegato il contratto con il corrispettivo di €. 19 per pernotto oltre ad iva.
Il tutto, quindi il riconoscimento del contratto – non sottoscritto – ai fini della prova del rapporto negoziale, deve essere considerato anche alla luce di quanto sotto.
4.2.3.- Alcune fatture (nn. 70, 71, e 115 e 448 del 2021) emesse da
[...]
e pagate a questa, non oggetto di ingiunzione ma riferite Parte_1
all'adempimento del contratto, riportano il corrispettivo per pernotto pari ad
€. 19 oltre ad iva (€. 21) e risultano registrate nella contabilità di
[...]
come incontestabilmente rilevato dall'appellante; tali fatture non CP_1
risultano contestate. Opera dunque la regola per la quale (Cass. sentenza n.
3581 del 8 febbraio 2024) la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal
10 contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
E' vero che l'ingiunzione attiene a fatture diverse (riferite anche allo stesso anno) nondimeno la natura confessoria ex art. 2270 Cod. Civ. afferente le quattro fatture indicate, attiene al medesimo rapporto obbligatorio che occupa
– l'erogazione dei servizi di pernotto a pagamento in struttura alberghiera – e risultano riferite allo stesso periodo di tempo relativo ad altre fatture impagate;
le stesse risultano ricognitive, in quanto annotate nella contabilità
di oltre che non contestate, dell'importo di €. 19 oltre Controparte_1
ad iva per ogni pernotto;
se si considera poi (così le dichiarazioni del
: “io confrontavo i miei rapportini interni con le schede che la Tes_2
mi trasmetteva insieme alle fatture;
questo inoltro è regolarmente Pt_1
avvenuto fino a marzo aprile 2021”) che le fatture erano state fatte oggetto di attento esame, il valore ricognitivo e confessorio non può esser escluso rilevandosi per di più la mancata contestazione, prima del giudizio, della avversa pretesa. La confessione (Cass. sentenza n. 16669 del 2024) con l'effetto sfavorevole per la parte che l'ha rea opera chiaramente nell'ambito dello stesso rapporto obbligatorio intercorrente con il destinatario.
4.2.4.- Poco importa che il contratto non sia stato formalmente sottoscritto dalla committente in quanto l'intesa era stata Controparte_1
effettivamente raggiunta tra le parti su tutti i profili del rapporto e dunque anche sul corrispettivo rappresentato da tanto Parte_1
che gli accordi del dicembre 2020 (ut supra) non erano affatto prodromici ad ulteriori accordi e tanto che il contratto poteva dirsi concluso posto l'indubbio contegno processuale successivamente tenuto ed integratosi nel consapevole
11 e volontario pagamento delle fatture, annotate in contabilità, con gli importi pretesi dall'appellante e dunque riconosciuti (in generale Cass. 14006 del
2017).
4.2.5.- Le contrarie affermazioni rese dal e dal (ove Tes_2 Tes_3
riferite al caso) non possono prevalere sul chiaro comportamento ricognitivo contrario anche giustificato documentalmente dalla proposta contrattuale inviata con l'importo preteso dalla appellante (€. 19 oltre ad iva per pernotto).
5.1.- Con il secondo motivo si censura l'esclusione della entità delle prestazioni di alloggio e ciò, dunque, criticandosi le conclusioni della pronuncia secondo cui non sarebbe stato possibile individuare esattamente il numero dei dipendenti fruitori del servizio. Si lamenta il mancato esame delle dichiarazioni testimoniali, la mancata valutazione dell'annotazione delle fatture richiamandosi ulteriori elementi di prova anche documentali.
Il motivo è fondato.
5.2.- Premesso che alcune fatture (nn. 70, 71, 448 e 115 del 2021 fino al mese di febbraio) afferenti anche al pernotto presso la struttura albeghiera risultano pagate dalla committente e annotate nei registri contabili senza contestazione,
con pieno valore confessorio del rapporto anche a contrastare le avverse deduzioni di che assume l'erronea indicazione del Controparte_1
numero dei pernotti, si osserva.
5.3.1.- Le prove costituende, di seguito richiamate, avrebbero dovuto essere diversamente considerare dal Tribunale anche in relazione al documento n. 8
sottoscritto, per i pasti e per le cene dei dipendenti della Controparte_1
documento indicante i giorni, le settimane ed i mesi dell'anno ed anche in
12 relazione al documento 9 riportante dichiarazioni dei dipendenti – con valore indiziario – comprovanti la fruizione dei pernotti.
La testimone ha riferito “riconosco il doc. n. 8 che mi Testimone_4
viene esibito: è la scheda sulla quale i dipendenti della Controparte_1
apponevano le loro firme una volta consumati i pasti in trattoria e sulla base della quale io poi redigevo le fatture a nome della società. Ho trasmesso tutte le fatture. So che la scheda veniva controllata dal sig. con una Pt_1
persona delegata da che mi pare si chiamasse Controparte_1 Pt_3
il quale approvava la scheda: tanto so in quanto riferitomi dal sig.
[...]
e perché talvolta presente agli incontri con I dipendenti Pt_1 Pt_3
apponevano la firma sulla colonna pranzo quando pranzavano e sulla colonna cena quando cenavano” “capitava che qualche impiegato di
[...]
pranzasse in trattoria e poi dormisse altrove”. CP_1
ha esposto “riconosco il doc. 8: ero io che facevo firmare questa Per_1
scheda dai dipendenti della dopo che avevano finito di Controparte_1
cenare. Preciso che io lavoro solo di sera nel ristorante e solo eccezionalmente a pranzo. Mettevo a disposizione le schede alla segretaria che poi redigeva le fatture.” “Poteva capitare che quelli che firmavano per la cena dormivano altrove. Mettevo a disposizione le schede alla segretaria che poi redigeva le fatture. Non so come fossero segnate le presenze per le notti io mi occupavo delle cene”.
di ha riferito “Riconosco il doc. n. 8; io Testimone_3 Controparte_1
e i lavoratori firmavamo la scheda quando mangiavamo e cenavamo in trattoria. A volte chi cenava dormiva altrove: a dormire eravamo io e chi come me proveniva dalla provincia di Brescia, anche se non tutti i giorni capitava e
13 quelli anche provenienti da Brescia cambiavano giorno per giorno. Io ogni giorno comunicavo all'azienda le persone che si fermavano per dormire”.
ha riferito “Il doc. n. 8 che mi viene esibito è redatto su uno Testimone_2
schema che abbiamo fornito noi e che usiamo in tutti i nostri cantieri. Io tengo un rapportino interno dove segno tutte le presenze giornaliere dei miei dipendenti e i loro pranzi e cene e pernotti: a sua volta la trattoria teneva questa scheda di presenze dove i nostri dipendenti apponevano la firma per il pranzo e cena. Io confrontavo i miei rapportini interni con le schede che la mi trametteva insieme alle fatture;
questo inoltro è regolarmente Pt_1
avvenuto fino a marzo aprile 2021. Nel riscontrare gli uni e le altre non ho trovato molte differenze per quanto riguarda i pranzi: anzi ho constatato che alcuni pranzi non erano stati segnati e ne ho indicati io in più rispetto a quello che risultava dalle schede trasmesse da . Ho invece notato delle Pt_1
divergenze per i pernotti: perché il addebitava anche il costo di Pt_1
pernotti che non avvenivano. Quando l'ho riscontrato ho avuto un incontro a gennaio/febbraio 2021 con in presenza della sorella e del dott. Pt_1 [...]
dopo il nostro incontro ad aprile il ha emesso una nota di Per_2 Pt_1
accredito per i pernotti mai avvenuti. Nonostante questo hanno continuato ad addebitare il costo del pernotto anche per personale magari assente per malattia o per ferie o che comunque non pernottava lì. Non tutti i dipendenti che mangiavano lì pernottavano: alcune squadre per esempio, pur cenando lì,
dormiva altrove. Io stesso ho pranzato ma non ho mai dormito. Adr: non ho mai cenato ed escludo che sia mia la sigla apposta sotto le giornate 22, 23, 24
gennaio. Dal maggio 2021 il nostro capocantiere Clodian
14 Shehi si è trasferito altrove e da allora fino a giugno 2021 c'era come capocantiere e solo per questo breve periodo può avere visto Parte_3
le schede, ma non lo so con certezza. Da marzo/aprile 2021 peraltro non ho mai ricevuto nemmeno la trasmissione delle schede di presenza né delle fatture, che venivano trasmesse direttamente al commercialista attraverso il sistema della fatturazione elettronica. Adr: il rapporto con si è Pt_1
protratto da novembre 2020 al 17 giugno 2021. Anche prima di maggio 2021
era presente ma non aveva il titolo per rappresentare la società. Non Pt_3
mi risulta se nonostante questo abbia approvato le schede Cendron. Adr: la mail che mi viene mostrata (doc. n. 4 del fascicolo dell'opposta) è stata trasmessa dal mio ufficio, ma io confermo che l'accordo che infine era stato raggiunto con il era per euro 19,00 iva inclusa. Il geom. non Pt_1 CP_4
ha pernottato presso la , forse vi avrà cenato o pranzato ma Parte_1
non pernottato. Il capocantiere visionava le schede di presenza” Tes_3
5.3.2.-- Innanzi tutto si rileva che dai documenti dimessi (1.5 di parte appellata) emerge che , per due mesi, aveva rilevato e Parte_1
comunicato una discrasia tra i posti letto accordati e quelli utilizzati e che in forza di questo l'appellante aveva riconosciuto delle facilitazioni economiche a controparte (per posti letto richiesti e non utilizzati). Il tutto sta a significare che aveva rilevato e comunicato, in buona fede, la mancata Parte_1
utilizzazione di posti letto e dall'altro che in base a questo aveva riconosciuto a controparte delle utilità.
5.3.3.- Detto questo si rileva che (Cass. S.U. n. 13533 del 30 ottobre 2001) la parte che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
15 mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Il tutto, nel caso, sta a significare che
[...]
aveva dimostrato il contratto con il costo per pernotto (ut supra) Parte_1
allegando l'avverso inadempimento nel pagamento del corrispettivo tanto che sarebbe stato preciso onere della committente indicare Controparte_1
esattamente, a fronte delle schede dimesse (doc. 8 con le presenze e le conseguenti fatture) quali e quanti lavoratori non avevano fruito, come di regola, del pernotto. La circostanza estintiva della mancata fruizione del pernotto, avrebbe dovuto essere allegata chiaramente e poi dimostrata dal debitore che non l'ha osservata per le seguenti ragioni: innanzi tutto in quanto ha genericamente addotto l'eccezione, senza alcuna Controparte_1
precisazione posto che per le regole della vicinanza della prova sarebbe stato più agevole per la committente indicare (e poi provare) i dipendenti che non avevano fruito del pernotto;
in secondo luogo in quanto, per regolarità
(desumibile dalle dichiarazioni dei testimoni di cui sopra) chi fruiva della cena si avvaleva anche del pernotto trattandosi nella specie di operai evidentemente spesati dalla datrice di lavoro;
in terzo luogo in quanto lo stesso testimone di Progetto Costruzioni ha precisato che “ogni Testimone_3
giorno comunicavo all'azienda le persone che si fermavano per dormire”
rendendo con questo maggiormente evidente l'onere della prova della relativa eccezione estintiva;
in quarto luogo perché (così la testimone che Parte_2
ha esposto circostanze anche osservate personalmente) le schede venivano controllate dal con una persona delegata da Pt_1 Controparte_1
( ) che apportava anche alcune variazioni sicché, se ne deduce, Parte_3
16 sarebbe stato preciso onere dell'appellata indicare in dissenso il personale che non aveva fruito del pernotto e l'errore di annotazione;
risulta del tutto plausibile ritenere che gli operai, dopo la giornata di lavoro e dopo la cena, si fermassero presso l' anche per dormire non essendo stata Parte_1
allegata la messa a disposizione di costoro di altro alloggio pagato dal datore di lavoro e non essendo state allegate, specificatamente, situazioni di mancato utilizzo, per lavoratore, di alloggio presso l' ridetto. Pt_1
Il comportamento di integratosi dapprima Controparte_1
nell'utilizzazione, per i propri dipendenti, di alloggio presso l'
[...]
; nella preventiva verifica, con il dipendente dell'utilizzo del Parte_1 Pt_4
pernotto e nel successivo rifiuto di pagamento, senza indicare chi e quali dipendenti, in violazione dei canoni fattuali di cui sopra, non avrebbe fruito di un tanto, si pone in termini contrari alle regole della buona fede (Cass. sez.
3^ sentenza n. 8277 del 27 marzo 2024) in ambito contrattuale. Infatti la buona fede oggettiva - che, nell'esecuzione del rapporto contrattuale, è il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l'adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri.
6.- Con il terzo motivo si pone censura, anche in tal caso fondata, sulla durata del rapporto negoziale che per il Tribunale, sulla scorta delle dichiarazioni del
, sarebbe terminato a decorrere dal 21giugno del 2021. Ed invero, Tes_2
il recesso operato da per il tramite di Controparte_1 Parte_3
(doc 2.1.di parte appellata) con messaggio telefonico, non appare
17 condivisibile risultando errata la pronuncia, in quanto dal documento 8
risultano le schede pasto anche sottoscritte dai dipendenti di
[...]
(pranzi e cene e quindi pernotti) fino al mese di luglio del 2021 e CP_1
questo in considerazione della plausibile allegazione di Parte_1
giusta la quale aveva chiesto la proroga del rapporto. Parte_3
Altrimenti non risulterebbe la spiegazione, né l'appellata committente ha svolto ragionevoli osservazioni sul punto, per la quale le schede rechino la sottoscrizione in sigla dei dipendenti presso la struttura Alberghiera anche in tale periodo di asserita cessazione del rapporto. I documenti richiamati dall'appellata (2.1 e 2.2.) non convincono in quanto contrastanti con i chiari dati di fatti di cui sopra (le incontestate sottoscrizioni dei moduli). Ne
consegue che, anche qui, posto il contratto e allegato l'avverso inadempimento, sarebbe spettato a dapprima allegare e Controparte_1
poi dimostrare, cosa non fatta, le proprie eccezioni estintive.
Si evidenzia la contraddittorietà della posizione di e per Controparte_1
la quale (così il ) , che per quanto sopra detto aveva Tes_2 Parte_3
l'incarico di controllare in contraddittorio con Parte_1
le presenze del personale per il pernotto, con trasfusione della verifica nelle fatture, non avrebbe avuto i poteri di rappresentare la società cionondimeno avendo il potere di risolvere il contratto.
7.- Dato la prova del contratto e della sua decorrenza con termine a luglio del
2021 per la somministrazione di pasti e dell'alloggio alberghiero per dipendenti della allegato l'inadempimento nel Controparte_1
pagamento del corrispettivo, in assenza di diversa eccezione estintiva
18 formulata in termini chiari, la domanda ingiuntiva avrebbe dovuto essere accolta detratto l'acconto versato.
La sentenza va riformata con l'accoglimento della domanda e con la condanna di al pagamento di €. 22.404 (già operata la Controparte_1
detrazione di quanto corrisposto il 5 settembre 2021) oltre agli interessi ex
D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo.
La sentenza costituirà titolo per le restituzioni.
8.- Le spese processuali vanno addebitate a per Controparte_1
effetto della soccombenza nei due gradi e vanno liquidate in bose del quantum
sopra riconosciuto. Infatti (Cass. ordinanza n. 27234 del 16 novembre 2017)
la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali dovendosi dunque considerare non il momento del deposito del ricorso ma quello della notificazione. E poiché, prima della notificazione del ricorso con decreto,
risulta pagato l'acconto, la piena soccombenza dell'appellata
[...]
implicherà la condanna della stessa, per entrambe le fasi, ma in CP_1
relazione al quantum di €. 22.404 oltre ad interessi moratori.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro Parte_1
così provvede: Controparte_1
- accoglie l'appello e riforma integralmente la sentenza del Tribunale di
Treviso;
19 - in accoglimento della domanda, dato atto del parziale pagamento, condanna a pagare ad €. 22.404 Controparte_1 Parte_1
oltre ad interessi ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
- condanna alle spese dei due gradi di giudizio che Controparte_1
si liquidano in € 5.077 per compensi per il primo grado ed in €.
5.809 per compensi per l'appello oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%
con distrazione al procuratore antistatario;
- la sentenza costituirà titolo per le restituzioni.
Venezia lì 1^ luglio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
115 e 448 del 2021 annotandole nella propria contabilità.