Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Taranto n. 1105 del 16.05.2023 Oggetto: benefici per le vittime del dovere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di assistenza, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Parte_1
Lecce
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Danilo Controparte_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 14.03.2022 in servizio presso il Comando Generale della Controparte_1
Guardia di ZA (“Sezione Aerea Manovra” di Grottaglie) -premesso che in data 30.5.2004, in licenza ordinaria a bordo della propria autovettura, si era trovato sul luogo di un incidente stradale occorso a una ragazza e, mentre si prodigava per soccorrere la vittima del sinistro, era stato travolto da altra autovettura che sopraggiungeva a forte velocità- esponeva che a seguito di tale evento aveva riportato lesioni fisiche (“frattura gamba dx pluriframmentata, frattura bimalleorale t.t. sx”) che erano state giudicate dipendenti da causa di servizio. Presentata, in data 29.11.2019, istanza per il riconoscimento dello status di vittima del dovere e/o soggetto equiparato, stante il rifiuto dell'amministrazione, chiedeva, ai sensi dell'art. 1, co. 563 e 564, legge n° 266/05, dichiararsi il proprio status di vittima del dovere e/o soggetto equiparato, nonché il conseguente diritto ai relativi
1
Si costituiva in giudizio il (da ora in poi ), eccependo Parte_1 Parte_1
preliminarmente la prescrizione del diritto o, in subordine, dei ratei degli assegni rivendicati. Nel merito, contestava gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso;
in subordine, formulava istanza di scomputo, dai benefici eventualmente riconosciuti, delle somme percepite a titolo di equo indennizzo dal ricorrente.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale -accertata a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio la sussistenza, in capo al ricorrente, di una percentuale di invalidità pari al 45%, conseguente dall'evento dedotto in giudizio- riconosceva il ricorrente vittima del dovere e condannava il Parte_1 al pagamento della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, l. n. 206/04, dell'assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, l. n. 407/98 e dell'assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004, nei limiti della prescrizione decennale. In particolare, dopo aver ricostruito la normativa di riferimento, il Tribunale riteneva che i fatti descritti in ricorso fossero riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1, comma
563, lett. d) l. n. 266/2005, ovvero all'ipotesi di un evento verificatosi in occasione di “operazioni di soccorso”, a ciò non ostando il fatto che il ricorrente, al momento dell'aggressione, fosse libero dal servizio, in quanto, ai sensi della norma citata, le attività di cui alle lettere da a) a f) potevano essere svolte sia “in attività di servizio” che “nell'espletamento delle funzioni di istituto”, in ragione del fatto che gli operatori possono e devono comunque intervenire, quand'anche non si trovino in servizio.
Riteneva, inoltre, fondata l'eccezione di prescrizione decennale formulata dal , ma solo Parte_1
limitatamente ai ratei degli assegni maturati anteriormente al decennio precedente la domanda amministrativa del 29.11.2019, ritenendo, invece, imprescrittibile lo status di vittima del dovere, conformemente a quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte. In ultimo, riteneva infondata la richiesta di scomputo delle somme erogate a titolo di equo indennizzo, stante la diversità dei presupposti costitutivi delle diverse prestazioni.
Avverso tale decisione ha proposto appello il , censurandola per i seguenti motivi: Parte_1
1) erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto imprescrittibile il diritto allo status di vittima del dovere, in mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso e sull'erroneo presupposto che si trattasse di un diritto assistenziale tutelato dall'art. 38 Cost., quindi imprescrittibile e non, invece, un diritto assistenziale sui generis che rientra nel perimetro normativo dell'art. 2935 c.c., quindi, soggetto alla prescrizione decennale dei diritti. Sul punto ha dedotto che la
2 Suprema Corte, nella sentenza n. 17440/2022, non aveva risolto le numerose e complesse questioni controverse in ordine al tema della prescrittibilità dello status in esame;
2) erroneità della sentenza nella parte in cui, pur ritenendo correttamente soggetti a prescrizione decennale i ratei degli assegni, aveva tuttavia condannato il MINISTERO al pagamento della speciale elargizione che, avendo natura unitaria, doveva intendersi integralmente prescritta;
3) insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, in quanto l'infortunio occorso all'appellato doveva ricondursi a causa fortuita e mera accidentalità, essendo egli libero dal servizio al momento dell'evento e non risultando che si fosse qualificato quale appartenente alle Forze dell'ordine, sicché egli si era trovato in una situazione in cui sarebbe potuto incorrere qualsiasi privato cittadino, senza che potesse assumere rilevanza il riconoscimento della causa di servizio in relazione all'evento occorso;
4) erronea quantificazione della percentuale di invalidità nella misura del 45%, da ritenersi incongrua in quanto la categoria a cui l'invalidità era stata ascritta prevedeva un indice compreso tra il 31% ed il 40%;
5) in subordine, la sentenza era errata nella parte in cui non aveva disposto lo scomputo delle somme percepite dal ricorrente a titolo di equo indennizzo, stante l'applicabilità dell'istituto della compensatio in relazione a prestazioni patrimoniali causalmente riconducibili a un medesimo evento.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto della domanda proposta con il ricorso di primo grado;
in subordine ha chiesto disporsi lo scomputo, dai benefici riconosciuti, delle somme percepite a titolo di equo indennizzo.
Si è costituita la parte appellata che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c. Nel merito ha ribadito le difese svolte nel giudizio di primo grado, precisando
-quanto all'eccezione di prescrizione- che nel giudizio di primo grado il aveva eccepito Parte_1
solo la prescrizione dei ratei mensili e non anche la prescrizione della speciale elargizione e che, in ogni caso, la prescrizione non poteva decorrere se non dal momento del riconoscimento dello status.
Ha richiamato, per il resto, le motivazioni sottese alla sentenza impugnata e ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 10.01.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da parte appellata per la ritenuta mancanza di specificità dei motivi, in violazione dell'art. 434 c.p.c.
Invero, la valutazione della specificità dei motivi di appello, ai sensi dell'art. 434 c.p.c., richiede che l'atto di appello consenta di individuare chiaramente il "quantum appellatum", evidenziando in modo
3 esauriente i capi della sentenza impugnata e le ragioni di dissenso rispetto alla decisione di primo grado. Nella specie il ha puntualmente indicato le parti della decisione impugnata, Parte_1
contrapponendo alle argomentazioni del giudice di prime cure le proprie argomentazioni critiche.
L'appello, dunque, è ammissibile.
Tanto premesso, l'appello è solo parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
***
Il primo motivo di appello, relativo alla ritenuta prescrizione dello status di vittima del dovere, è infondato.
Sul punto questa Corte aderisce al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari e ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n.
29204/2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dal d.p.r. n. 243/2006, art. 4.
La condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla l. n. 266/2005, art. 1, commi 563 e 564, ha quindi natura di status, cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (cfr. Cass. n. 17440/2022, e, tra le molte conformi, Cass. n.
11661/2023, n. 9449/2024, n. 15461/2024).
Da quanto detto consegue l'infondatezza del primo motivo di appello.
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È invece fondato e deve essere accolto il secondo motivo di appello, relativo alla intervenuta prescrizione del diritto alla speciale elargizione.
Sul punto il Tribunale ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale unicamente ai ratei degli assegni rivendicati e non anche alla speciale elargizione, che ha riconosciuto integralmente.
4 La decisione sul punto non è condivisibile.
In primo luogo, deve rilevarsi che -contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata nella memoria di costituzione in appello- nel giudizio di primo grado il ha formulato Parte_1
l'eccezione di prescrizione con riferimento a tutti i benefici connessi allo status di vittima del dovere
(cfr. pag. 3 della memoria di costituzione in primo grado) e, solo in via gradata, ha chiesto applicarsi la prescrizione quinquennale ai ratei degli assegni mensili
Ciò posto, vale precisare che la speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, l.n. 206/04 (“A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di euro 2.000 per ogni punto percentuale”), è una indennità corrisposta una tantum, la cui fruizione è stata estesa in favore delle vittime del dovere con d.l. n. 159 dell'1.10.2007 pubblicato nella G. U. il successivo 2.10.2007 (convertito con legge n. 222 del 29.11.2007), sicché è da tale data che ha cominciato a decorrere il diritto alla prestazione in questione.
Dalla documentazione in atti emerge, tuttavia, che il primo atto utile a interrompere la prescrizione è la domanda per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, presentata il 29.11.2019, quando il termine decennale di prescrizione era interamente decorso.
Né può condividersi quanto sostenuto da parte appellata, secondo cui la prescrizione non sarebbe maturata perché il riconoscimento di status di vittima del dovere è intervenuto in un momento successivo, l'unico a partire dal quale, a dire dell'appellato, comincerebbe a decorrere il termine prescrizionale. In proposito va detto che il momento generativo del diritto coincide con l'entrata in vigore della legge, in quanto è la norma di legge che prevede quali siano i presupposti per il suo riconoscimento: in presenza di questi non ha rilievo, ai fini del decorso del termine di prescrizione, la circostanza che l'autorità preposta ne abbia sancito o meno il riconoscimento.
La sentenza di primo grado va quindi riformata sul punto, con conseguente declaratoria di estinzione del diritto alla speciale elargizione per intervenuta prescrizione.
***
Il terzo motivo di appello, relativo alla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici per cui è causa, è infondato.
5 I fatti in ragione dei quali ha richiesto il riconoscimento della status di vittima del Controparte_1 dovere e i connessi benefici economici sono incontestati e sono quelli descritti nella “Relazione vittime del dovere” del 22.11.2019, a firma del comandante della sezione aerea di manovra, che di seguito si riportano: “In data 30 maggio 2004 alle ore 19,45 circa, il graduato in oggetto in licenza ordinaria presso la propria città natale (Taranto), circolando con la propria autovettura, si è trovato sul luogo di un incidente stradale appena verificatosi, nel quale una ragazza, dopo aver perso il controllo della propria autovettura, aveva impattato contro il guard rail, rimanendo bloccata di traverso nella corsia di destra. Il militare arrestava la propria autovettura e si prodigava immediatamente per soccorrere la ragazza ferita ancora bloccata all'interno dell'autovettura e in una posizione di estremo pericolo. Dopo aver indossato il giubbetto catarifrangente e posizionato il triangolo a circa 150 mt dall'auto incidentata, come previsto dalle normative vigenti, si dirigeva sul luogo e, una volta appurato che l'occupante non aveva riportato ferite gravi, l'aiutava
a scendere e a portarsi in una posizione di maggiore sicurezza sulla banchina di emergenza. Mentre il militare prestava i primi soccorsi, sopraggiungeva sulla corsia destra a forte velocità un'autovettura che eludendo la lunga fila di auto in movimento a passo d'uomo che si era formata sulla corsia di sorpasso, impattava contro il mezzo incidentato posto di traverso sulla carreggiata travolgendo nel contempo il militare, la ragazza vittima del primo incidente ed altre persone successivamente sopraggiunte (...)”
Il Tribunale ha ritenuto tali fatti riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 1, comma 563, lett. d)
l. n. 266/2005, ovvero all'ipotesi di un evento verificatosi “in operazioni di soccorso”, sostenendo che non fosse di ostacolo il fatto che, al momento dell'aggressione, fosse libero dal Controparte_1 servizio. Ciò perché l'art. 1, comma 563, cit., prevedendo che “Per vittime del dovere devono intendersi
i soggetti di cui alla legge n. 466/80, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto”, tiene conto del fatto che le attività di cui alle lettere da a) a f) possono essere svolte sia “in attività di servizio” che “nell'espletamento delle funzioni di istituto” in quanto gli operatori, anche quando non sono espressamente in attività di servizio, possono e debbono comunque intervenire.
Ritiene la Corte di condividere le valutazioni espresse dal Tribunale.
Si rileva, in particolare, che il d.p.r. n. 121/81 (contenente “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”), all'art. 68 (rubricato “Doveri fuori servizio per gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza”), prevede espressamente che “Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono comunque tenuti, anche fuori dal servizio, ad osservare i doveri inerenti alla loro funzione”, laddove il precedente art. 16 del medesimo d.p.r. (rubricato “Forze di polizia”) dispone che “Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. (…) Le forze di polizia possono essere utilizzate anche 6 per il servizio di pubblico soccorso”. Siffatte disposizioni hanno trovato conferma nel successivo d.lgs.
n. 68/2001 (recante “Adeguamento dei compiti della Guardia di ZA, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000 n. 78”) che, all'art. 6 (rubricato “Funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica), stabilisce che “Il Corpo della Guardia di finanza esercita funzioni di polizia giudiziaria secondo le leggi e i regolamenti vigenti e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, a titolo di concorso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Nell'espletamento di tale attività di concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro dell'interno”.
Sulla scorta della normativa sopra riportata, deve ritenersi che, nell'evento occorsogli, l'appellato abbia agito nello “espletamento di funzioni di istituto” per come previsto dall'art. 1, comma 563, l. n.
266/2005, cui egli era tenuto, “anche al di fuori del servizio”, in quanto appartenente alle “forze di polizia” (nei termini sopra indicati), deputate anche ad assicurare “il servizio di pubblico soccorso”.
Da tale premessa consegue che la condotta posta in essere da -che è intervenuto Controparte_1
nelle operazioni di soccorso in favore di una vittima di incidente stradale- deve essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 1 comma 563, lettera d) l.n. 266/2005 (“operazioni di soccorso”), laddove, secondo giurisprudenza costante, il riferimento alle “operazioni di soccorso” non può intendersi limitato al soccorso prestato nei casi di pubbliche calamità, ma deve estendersi a tutte le operazioni di soccorso in favore di chiunque versi in pericolo o abbisogni di aiuto -ivi incluse quelle relative al soccorso stradale- in quanto rientranti nelle funzioni di istituto (cfr. in fattispecie analoga Cass. n.
3824/2021).
Né in contrario avviso può indurre la circostanza che l'appellato non si sia qualificato, al momento dei fatti, come appartenente alle Forze dell'ordine.
Si rammenta, invero, che, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, le attività elencate nel comma 563 cit. sono ritenute dalla legge pericolose, in quanto tali, e possono automaticamente condurre all'attribuzione dei benefici quali vittime del dovere, qualora, nel loro espletamento, siano conseguiti eventi lesivi, non richiedendosi la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali (Cass. n. 10791/2017 e, tra le tante conformi, n. 8004/2021, n.
6214/2022), nella specie effettivamente espletate dall'appellato per le ragioni suddette.
Deve quindi ritenersi che correttamente il Tribunale abbia ritenuto i fatti per cui è causa riconducibili alla fattispecie prevista dall'art. 1, comma 563, lett. d) l. n. 266/2005, riconoscendo all'appellato lo status di soggetto equiparato alla vittima del dovere e il diritto ai benefici economici correlati (salvo quanto sopra precisato a proposito del beneficio della speciale elargizione).
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7 Il quarto motivo di appello -con cui il ha contestato la percentuale di invalidità del 45%, Parte_1
ritenendola incongrua rispetto alla categoria a cui l'invalidità è stata ascritta, che prevede un indice compreso tra il 31% ed il 40%- è infondato.
Gli argomenti di parte appellante non possono essere condivisi, in quanto il consulente incaricato - valutata la inabilità permanente nella misura del 40%, alla luce del “dato strumentale acquisito agli atti di causa” e della “obiettività clinica accertata in corso di visita medico legale”- ha individuato la percentuale di invalidità complessiva applicando la formula “IC= DB+DM+ (IP-DB)”, che nel caso di specie corrisponde a “I.C. = D.B. 15% + D.M. 5% + (I.P. 40% – D.B. 15%)= 45%”, per come previsto dall'art. 4 DPR n. 181/2009.
Il non ha mosso cesure specifiche in merito alle valutazioni tecniche operate dal Parte_1 consulente, sicché le generiche doglianze sul punto non possono essere accolte.
Ciò si deve ritenere ancor più ove si consideri che, ai fini del riconoscimento dei benefici dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 l. n. 407/98 e artt. 1 e 4 dpr n° 243/06 e dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, co. 3, l. n. 206/04 e art. 2, co. 105, l. n. 244/07 -unici benefici riconoscibili, stante l'accertata prescrizione del diritto alla speciale elargizione- è sufficiente una percentuale di invalidità non inferiore a un quarto, sicché il diritto dell'appellato ai benefici suddetti sussisterebbe anche con la percentuale di invalidità proposta dal . Parte_1
***
In ultimo, deve essere esaminato il quarto motivo di appello, relativo al richiesto scomputo, dai benefici riconosciuti, delle somme percepite dall'appellato a titolo di equo indennizzo.
Il motivo appare fondato.
Sul punto vale preliminarmente precisare che, per come emerge dalla documentazione in atti -ed è incontestato tra le parti- parte appellata ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio e l'erogazione dell'equo indennizzo in relazione alle patologie derivate dai fatti per cui è causa.
Il ha invocato il principio della c.d. compensatio -già espresso dal Consiglio di Stato nella Parte_1
Adunanza plenaria n. 1/2018, a proposito della incumulabilità delle somme dovute dallo stesso debitore a titolo di risarcimento del danno e di indennizzo, ove sia unico l'evento causativo di entrambi-, censurando la decisione del Tribunale che aveva negato la possibilità di scomputo dell'equo indennizzo in ragione della diversità degli elementi costitutivi delle due prestazioni
Deve ritenersi che il principio invocato dall'appellante debba trovare applicazione nel caso che occupa, sebbene non venga dedotta una responsabilità risarcitoria del . Parte_1
8 Invero, anche nella specie, l'incumulabilità dell'equo indennizzo con gli assegni spettanti all'appellato in relazione al riconosciuto status di vittima del dovere risponde alla necessità di impedire che, a causa di un medesimo fatto genetico, l'interessato possa percepire più provvidenze, anche se con finalità diverse e a prescindere dalle modalità -in forma periodica o in somma capitale- di erogazione delle prestazioni (si vede per l'affermazione di siffatto principio, sia pure in fattispecie differente, relativa alla incumulabilità dell'equo indennizzo con la rendita erogata dall' , Cass. CP_2
n. 15637/2016, n. 2754/2003 e altre conformi).
Ne consegue che le somme liquidate a parte appellata a titolo di equo indennizzo devono essere scomputate dai benefici economici (assegno vitalizio ex art. 2, comma 1, l. n. 407/98 e assegno vitalizio ex art. 5, commi 3 e 4, l. n. 206/2004) spettanti in ragione del riconosciuto status di vittima del dovere.
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo e quinto motivo di appello, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, con conseguente dichiarazione di estinzione del diritto alla speciale elargizione per intervenuta prescrizione, e riconoscimento dello scomputo, dalle somme liquidate a titolo di benefici riconosciuti all'appellato, delle somme percepite a titolo di equo indennizzo.
La sentenza appellata deve essere confermata nella restante parte.
Stante il parziale accoglimento dell'appello, appare equo compensare le spese di questo grado nella misura di ½, mentre la parte residua va posta a carico del appellante, secondo il Parte_1 principio della soccombenza.
Si richiama, in proposito, il pacifico orientamento della Suprema Corte, secondo cui, in tema di liquidazione delle spese giudiziali, il criterio della soccombenza non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi, bensì dev'essere considerato unitariamente ex post, ossia all'esito della lite nel momento in cui viene decisa dal giudice d'appello che regola le spese del giudizio, senza che rilevi il fatto che in qualche segmento (grado o fase) del processo la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole. Infatti, è unitario e globale il criterio di individuazione della soccombenza, e violerebbe il principio di cui all'art. 91 c.p.c il giudice di merito che ritenesse la parte come soccombente, in un grado di giudizio ed invece come vincitrice, in altro grado (cfr. Cass. n. 23639/2024, n. 974/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 16.06.2023 da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
9 del 16.05.2023 n. 1105 del Tribunale di Taranto, così provvede:
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
-dichiara estinto il diritto alla speciale elargizione;
-dichiara che dalle somme liquidate a titolo di benefici riconosciuti all'appellato devono essere detratte le somme percepite a titolo di equo indennizzo.
Conferma nel resto la impugnata sentenza.
Compensa per ½ le spese di questo grado e condanna il al pagamento Parte_1 della parte residua di spese processuali, liquidata in € 3.473,00, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Lorenzo Danilo
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 10.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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