Art. 1660. Dipendenti di pubbliche amministrazioni 1. I dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti nei ruoli del personale della Croce rossa italiana, se prestano servizio con consenso della propria amministrazione, che deve essere dato per iscritto, anche se non hanno obblighi militari, in caso di guerra o di grave crisi internazionale, si considerano a ogni effetto come in congedo e se, sempre col consenso della propria amministrazione, prestano servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di pubblica necessita', usufruiscono del medesimo trattamento prescritto per i richiamati alle armi per servizio temporaneo. 2. Al personale della Croce rossa italiana chiamato comunque in servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di necessita' pubblica e per istruzioni, le pubbliche amministrazioni e le aziende private sono obbligati a conservare l'impiego, ai sensi dell'articolo 990. 3. Le chiamate si effettuano mediante precetti appositi, da presentarsi dagli interessati ai rispettivi datori di lavoro pubblici o privati.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 15/12/2025, n. 22622Provvedimento: […] - la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale considera questa tipologia di abrogazione meramente ricognitiva, cosicché la dichiarazione dell'avvenuta abrogazione dell'art. 14 del r.d.l. n. 2034 del 1928 vale come conferma dell'avvenuta sostituzione della relativa disciplina di rinvio con quella di cui all'art. 1660 del Codice dell'Ordinamento Militare, disciplina, del resto, quest'ultima, anch'essa emanata in forza di una delegazione finalizzata al consolidamento della disciplina vigente;Leggi di più...
- art. 1660 d.lgs. n. 66/2010·
- interesse a ricorrere·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 1 legge n. 653/1940·
- art. 990 d.lgs. n. 66/2010·
- rinvio normativo·
- indennità richiamati alle armi·
- abrogazione normativa·
- Corpo Militare Volontario CRI·
- art. 14 r.d.l. n. 2034/1928