Articolo 1660 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1659Articolo 1661
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9 ottobre 2010
Art. 1660. Dipendenti di pubbliche amministrazioni 1. I dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti nei ruoli del personale della Croce rossa italiana, se prestano servizio con consenso della propria amministrazione, che deve essere dato per iscritto, anche se non hanno obblighi militari, in caso di guerra o di grave crisi internazionale, si considerano a ogni effetto come in congedo e se, sempre col consenso della propria amministrazione, prestano servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di pubblica necessita', usufruiscono del medesimo trattamento prescritto per i richiamati alle armi per servizio temporaneo. 2. Al personale della Croce rossa italiana chiamato comunque in servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di necessita' pubblica e per istruzioni, le pubbliche amministrazioni e le aziende private sono obbligati a conservare l'impiego, ai sensi dell'articolo 990. 3. Le chiamate si effettuano mediante precetti appositi, da presentarsi dagli interessati ai rispettivi datori di lavoro pubblici o privati.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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