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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 31/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 1122/2024 del ruolo generale e promossa
DA
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore (c.f. ), e nato in [...] il [...] P.IVA_1 Parte_1
(c.f. , elettivamente domiciliati in Jesi via Pasquinelli 2/A, sc. 5, presso lo studio C.F._1
dell'avv. Andrea Rosati, che li rappresenta e difende come da mandato allegato al reclamo;
- reclamanti-
CONTRO
(c.f . , contumace;
Controparte_1 C.F._2
n. 56/2024 CCI Controparte_2 Parte_1
in persona del curatore pro tempore, contumace;
[...]
pagina 1 di 5 - reclamati-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 94 del 8/10/2024 pronunciata dal Tribunale di Ancona
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i reclamanti: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona,
In via preliminare ed urgente
Sospendere in via d'urgenza ed inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Nel merito
Revocare la sentenza n. 94/2024 pronunciata dal Tribunale di Ancona nel procedimento N. R.G. PU
107-1/2024 di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei qui reclamanti, per tutte le causali in fatto ed in diritto indicate in premessa, con ogni conseguente statuizione di legge ex art. 53 CCII
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite per entrambe le domande
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale CP_3
a carico degli odierni reclamanti, sul rilievo della sussistenza dello stato di insolvenza, del superamento dei limiti previsti dall'art. 49 ccii (in considerazione dei debiti ulteriori rispetto a quello vantato dall'istante risultanti dalle certificazioni ex artt. 41, comma 6, e 367, comma 6, ccii) e del mancato svolgimento da parte dei debitori di specifiche difese in relazione alla sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) ccii.
e il socio illimitatamente responsabile Parte_1
hanno proposto reclamo, deducendo che “nel caso di specie non sussistono in capo Parte_1
ai qui reclamanti, i … presupposti congiunti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale” previst1
dall'art. 2 comma 1 lettera d) ccii.
Parti reclamate, ritualmente citate, sono rimaste contumaci.
pagina 2 di 5 Ritiene questa Corte che il reclamo sia infondato per le ragioni di seguito precisate.
Prendendo le mosse dal motivo di reclamo concernente i requisiti di non fallibilità previsti dall'invocato art. 2, comma 1 lett. d), ccii, va anzitutto rilevato che della relativa allegazione e prova è
onerato il debitore che eccepisca di essere esentato dalla procedura concorsuale come ritenuto dalla pacifica e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. sent. n. 17281 del
23/7/2010; n. 8769 del 31/5/2012; n. 24721 del 4/12/2015; n. 625 del 15/1/2016; ord. n. 25188 del
24/10/2017; n. 8965 del 29/3/2017). Ne consegue che, nel caso in cui gli elementi probatori messi a disposizione dal debitore stesso, integrati da quelli eventualmente acquisiti per iniziativa officiosa
(esercitabile, comunque, nei limiti delle allegazioni fattuali delle parti), non consentano di pervenire all'accertamento rigoroso dei requisiti in parola, non potrà che farsi applicazione del criterio di giudizio ricavabile dall'art. 2697 c.c. ed escludere, quindi, l'operatività della esenzione.
Il suddetto accertamento richiede la determinazione quantitativa dell'entità dell'attivo patrimoniale
(costituito, quanto meno, da immobilizzazioni, crediti e cassa) e dei ricavi lordi nei tre esercizi precedenti la data di instaurazione del procedimento prefallimentare (cfr. Cass. sent. n. 501 del
14/1/2016; n. 12963 del 24/5/2018), nonché dei debiti complessivi anche non scaduti esistenti – a prescindere dall'epoca di insorgenza - al momento in cui il Tribunale decide sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (Cass. sent. n. 10952 del 27/5/2015; 17951del 13/9/2016). Esso – come da insegnamento nomofilattico ormai consolidato - deve basarsi essenzialmente sulla documentazione contabile quali bilanci degli ultimi tre esercizi e aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con la precisazione che simili documenti, privi del valore di prova legale, non si sottraggono ad una verifica non solo di completezza formale, ma anche di attendibilità sostanziale,
ovvero, laddove sia oggettivamente giustificata la assenza dei bilanci (non potendo, ovviamente,
l'inerzia organizzativa del debitore trasformarsi in una opportunità di ricorso ad altri mezzi di prova meno tipici, cfr. Cass. sent. n. 5516 del 21/3/2016), su documentazione altrettanto significativa ed attendibile a fini dimostrativi dei suindicati elementi, ivi compresa l'entità complessiva dei debiti anche pagina 3 di 5 non scaduti, il cui accertamento resta solitamente affidato alla allegazione del debitore mediante la suddetta situazione patrimoniale aggiornata ed alla verifica di attendibilità (anche attraverso ragionamento presuntivo) della stessa.
Alla luce dei principi qui sintetizzati devono essere valutati i documenti dai quali parte reclamante sostiene possa ricavarsi la prova dei ricordati requisiti.
Nel caso di specie, dopo aver dedotto che opera in regime di contabilità semplificata e che non è di fatto operativa da circa quattro anni, ha prodotto in questa sede dei documenti qualificati come
“situazioni contabili”, nelle quali vengono riportati i costi e i ricavi del relativo periodo di gestione
(anni 2021-2024).
Orbene, a prescindere da ogni altra considerazione in termini di significatività e di attendibilità, è
evidente come detti documenti (che non riportano neppure i debiti accertati dal Tribunale ai fini della verifica del superamento della soglia prevista dal quinto comma dell'art. 49 ccii, neppure contestati in questa sede) non forniscano alcun elemento dal quale desumere l'entità complessiva dei debiti anche non scaduti, limitandosi solo ad indicare i costi di periodo.
I rilievi che precedono impongono il rigetto del reclamo.
Stante la contumacia di parti reclamate nulla sulle spese.
Stante la soccombenza integrale della reclamante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza n. 94 del 8/10/2024 pronunciata dal Tribunale di Ancona, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta il reclamo, nulla sulle spese;
dichiara parte reclamante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 28/1/2025
pagina 4 di 5 Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
pagina 5 di 5