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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/04/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 4243/2022 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di responsabilità professionale
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Paolo Nunziata, in forza di procura in atti, domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa dall'Avv. Mariarosaria Dessi, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.01.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione senza termini
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È fondato e va accolto l'appello proposto avverso la sentenza n. 2767/2022 del Giudice
di Pace di depositata il 30.05.2022 e notificata dall'odierna appellata in data CP_1
14.06.2022, con la quale è stata rigettata la domanda proposta in primo grado dall'
odierno appellante al fine di ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità professionale per errata diagnosi medica, subiti in seguito al sinistro verificatosi il
09.04.2016 in Ottaviano (NA) ove i sanitari di turno, a seguito di TAC, diagnosticavano: “sistema ventricolare sotto e sopratentoriale in asse, nei limiti per aspetto e
dimensioni. Solchi liquorali pericerebrali di aspetto normale. Non si evidenziano alterazioni tensiometriche a carico del parenchima cerebrale”.. T.C. SPINALE CERVICALE C3/C7:
“Non si evidenziano definite immagini di frattura - contusioni in sedi multiple non classificate altrove”.
Deduceva l'appellante che, trasportato in ambulanza 118 presso il P.S. dell'Ospedale di
Nola ASL NA3SUD, riceva una errata diagnosi medica da parte dei sanitari dipendenti della struttura ospedaliera, i quali non evidenziavano immagini di frattura.
La notte immediatamente seguente le dimissioni, il paziente continuava a lamentare forti dolori alla testa, perdita di sangue all'orecchio sinistro, secchezza e disidratazione all'orecchio sinistro.
L'stante si recava successivamente all'Ospedale di Nocera Inferiore ASL Salerno ove i sanitari di turno, a seguito di esame TC diagnosticavano: “frattura della rocca petrosa di
sinistra in asse”, (referto medico del 12.04.2016), con conseguente diagnosi di “paralisi completa del VII n.c. a sinistra” (come da referto medico del 16.04.2016).
Nello specifico l'appellante, con il gravame formulato, censurava la sentenza impugnata sostenendo che il rigetto della domanda sarebbe derivato da una errata valutazione del materiale probatorio che, ove correttamente valutato, avrebbe indotto il Giudice di prime cure ad accogliere la domanda.
Si costituiva in giudizio la ASL NA3SUD, impugnando e contestando il gravame, insistendo per il rigetto dello stesso per la sua infondatezza, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Passando al merito dell'appello, questo Giudice ritiene che il gravame sia fondato, per i motivi di seguito esposti.
Il ragionamento svolto dal Giudice di primo grado, che ha ritenuto il danno iatrogeno differenziale, accertato in sede di CTU medico legale, fosse stato già risarcito dalla compagnia assicurativa del veicolo investitore e che ha portato al rigetto della domanda,
non può essere condiviso.
Preliminarmente va precisato che alla fattispecie in esame non sono applicabili le norme sostanziali contenute nella L. n. 24 del 2017, non avendo le stesse portata retroattiva e non potendo applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore
(cfr. Cass. Civ. 28994/2019). Venendo al merito, dalla natura contrattuale della responsabilità invocata dall'odierno appellante discende - ai fini del riparto dell'onere probatorio - che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo invece a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, essendo stata prestazione professionale eseguita in modo diligente, ovvero che, pur esistendo la dedotta inadempienza, essa non è stato eziologicamente rilevante, essendo stati gli esiti negativi determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. per tutte Cass. 19-04-2006 n.
9085; Cass. Sez. Un. 11-01-2008 n. 577, nonché successive Cass. 21-07-2011 n. 15993;
Cass. 26-01-2010 n. 1538).
Con tali di posizione la Suprema Corte ha in particolare superato il precedente orientamento il quale, dalla natura contrattuale del rapporto, faceva conseguire sotto il profilo dell'onere probatorio (Cass., 15-01-1997, n. 364) che, soltanto qualora il trattamento o l'intervento non fossero di difficile esecuzione, il mero aggravamento della situazione patologica del paziente o l'insorgenza di nuove patologie eziologicamente collegabili ad essi comportava, a mente dell'art. 1218 c.c., una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, per cui soltanto in tali ipotesi il paziente che chiedeva il risarcimento del danno subito assolveva all'onere probatorio che gli incombeva, limitandosi a dimostrare l'aggravamento delle sue condizioni o l'insorgenza di nuove patologie ed il rapporto causale tra le stesse ed il trattamento o l'intervento.
Si faceva in altre parole applicazione del principio (già affermato nel diritto anglosassone) della res ipsa loquitur inteso come evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza (Cass., 22 gennaio 1999, n. 589).
Più specificamente, l'onere della prova veniva ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso fosse di particolare difficoltà e al paziente quali fossero le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione fosse di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (Cass. 19 maggio 1999, n. 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335; 16 novembre 1988, n. 6220).
Come innanzi detto, i suddetti sopra riassunti risultati sono stati oggi riletti dalla più recente giurisprudenza di legittimità alla luce del principio enunciato in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533, secondo il quale il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Analogamente è stato disposto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento
(per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni),
gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria, deve ritenersi che il paziente,
che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto ed allegare un inadempimento, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (v. per tutte Cass. 19-04-2006 n. 9085; Cass. 11-
11-2005, n. 22894; Cass. 19-5-2004, n. 9471).
Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. 11-1-2008, n. 576 Presidente: Carbone,
Estensore: Segreto), chiamate a risolvere alcune questioni di massima di particolare importanza tra cui quella in tema di nesso causale, hanno inoltre accolto, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che
non'', già espressamente adottata dalla precedente pronuncia del 16 ottobre 2007, n.
21619, accantonando definitivamente il criterio dell' “oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
In effetti, la Cassazione, nella sua più alta composizione, reputa che il danno rilevi sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, il primo dato va valutato alla stregua del criterio della causalità materiale, mentre il secondo è da vagliarsi secondo il criterio della causalità giuridica.
Orbene, per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta (attiva o omissiva) che appaiano sufficientemente prevedibili al momento in cui ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili.
E tale valutazione della prevedibilità obbiettiva deve compiersi ex ante, e va compiuta in astratto e non in concreto: non in base alla conoscenza dell'uomo medio, ma alle migliori conoscenze scientifiche del momento (poiché ''non si tratta di accertare l'elemento soggettivo, ma il nesso causale''), sicché ciò che rileva non è che l'evento sia prevedibile da parte dell'agente, ma (per così dire) da parte delle regole statistiche e/o scientifiche, dalla quale prevedibilità discende da parte delle stesse un giudizio di non improbabilità dell'evento.
Le profonde differenze morfologiche e funzionali tra accertamento dell'illecito civile e accertamento di quello penale si ripercuotono, dunque, sul diverso regime probatorio,
che attiene alla fase giudiziale successiva al verificarsi del fatto dannoso: muta sostanzialmente, tra il processo penale e quello civile, la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova ''oltre il ragionevole dubbi', nel secondo quella della preponderanza dell'evidenza, ossia del ''più probabile che non''.
Tanto premesso in diritto, può passarsi al concreto esame della fattispecie rimessa alla delibazione di questo Giudice.
In via preliminare, deve premettersi che nessuna questione è sorta sotto il profilo della legittimazione attiva dell'istante, in ogni caso provata dalla documentazione (in specie,
sanitaria) agli atti e dall'attività istruttoria svolta.
Orbene, da un esame complessivo del materiale istruttorio acquisito, può ritenersi provata la mancata diagnosi di frattura della c.d. rocca petrosa (osso della parte frontale del cranio) e che la stessa non può annoverarsi tra gli errori prevedibili del sanitario.
La prova testimoniale espletata ha pienamente confermato quanto dedotto dall'appellante; infatti, il teste escusso in giudizio, sig.ra , Testimone_1
ha così riferito: “posso riferire che l'istante ha subito un investimento nell'aprile del 2016 in
Ottaviano alle ore 14.00 circa. Viene quindi trasportato in ospedale di …in ospedale è stato CP_1
sottoposto a vari esami, tra cui TAC alla testa in quanto presentava traumi ed escoriazioni alla testa.
A seguito di tali accertamenti clinici è stato dimesso senza che gli venissero diagnosticati particolari traumi o fratture. Nelle ore seguenti lamentava dolori alla testa. Durante la notte Parte_1 che abbiamo passato insieme presso la mia abitazione, anche perché abbiamo un figlio piccolo, ci siamo
accorti che iniziava a perdere sangue dall'orecchio sinistro ed aveva il volto come se avesse subito un ictus e appariva poco lucido e cosciente e non riusciva a chiudere l'occhio sinistro. Ho quindi chiamato
mia madre per avere aiuto e lo abbiamo trasportato all'ospedale di Nocera Inferiore con la nostra auto.
All'ospedale di Nocera hanno esaminato la documentazione medica rilasciata dall'ospedale di ed CP_1
in particolare dalla lettura dell'esame TAC hanno riscontrato la frattura della “rocca petrosa”… ha avuto una paralisi della parte del volto interessata. È stato necessario l'intervento delle cure del
neurologo e dell'oculista per l'occhio sinistro”.
Ancora il secondo teste, tale sig.ra , così dichiarava: “ ha avuto un Testimone_2 Pt_1
incidente in data 9 aprile 2016, quando è stato investito in Ottaviano in qualità di pedone. Viene quindi trasportato in ambulanza presso l'ospedale di dal quale viene dimesso senza che gli fossero CP_1
state diagnosticate frattura o altri traumi diversi. Nella notte immediatamente successiva sono stata chiamata da mia figlia che abita a poche decine di metri da casa mia in quanto Testimone_1
lamentava forti dolori alla testa e perdeva sangue dall'orecchio sinistro. Lo abbiamo portato Pt_1
all'ospedale di Nocera Inferiore laddove a seguito di accertamenti hanno verificato una frattura /
lesione alla parte sinistra del volto. La parte sinistra del volto di si presentava paralizzata Pt_1
come a seguito di un ictus. So che successivamente ha dovuto fare varie cure tra cui neurologiche e terapie
dal fisiatra”.
Non vi è motivo, del resto, di dubitare dell'attendibilità di tali dichiarazioni del tutto precise e lineari, coerenti con le risultanze documentali, ossia il referto di P.S. dell'Ospedale di e successivo referto di P.S. dell'Ospedale di Nocera Inferiore, CP_1
nonché gli esiti della perizia medico – legale del CTU.
La vicenda de quo va esaminata, infatti, anche alla luce della consulenza medico legale eseguita nel corso del giudizio di primo grado, che si ritiene di condividere interamente in quanto priva di vizi logici giuridici e, all'evidenza, frutto di un'approfondita disamina delle condizioni del . Parte_1
Il consulente d'ufficio ha ricostruito l'iter clinico del in forza della depositata Parte_1
documentazione sanitaria;
dalla espletata CTU, è emerso che: “dall'analisi della documentazione medica prodotta, in particolare dagli esami strumentali, è possibile affermare che già al
momento del ricovero presso il pronto soccorso dell'ASL NA3SUD avvenuto con trasporto in autoambulanza, fosse diagnosticabile la frattura della rocca petrosa di sx e che quindi dalla lettura del
verbale di dimissioni del pronto soccorso si evidenzia una errata diagnosi…l'errata diagnosi ha comportato un aggravio delle condizioni cliniche del paziente. Il danno iatrogeno può essere determinato
nella misura del 3% di danno biologico”.
Ancora, concludendo, affermava:” dall'analisi approfondita del quadro clinico e dalla
documentazione presentata si deduce che esiste il nesso di causalità tra l'evento traumatico e la sintomatologia attuale e che dall'incidente del 9.4.2016 ne sono derivati esiti invalidanti che non
incidono sull' attività lavorativa del soggetto”.
Le conseguenze sopra descritte sarebbero state evitate se la diagnosi dei sanitari presso il pronto soccorso dell' fosse stata corretta. Controparte_1 La mancata diagnosi della frattura della c.d. rocca petrosa non può essere annoverata tra gli errori prevedibili del sanitario, e quindi, fuori dall'alveo tracciato dalla sentenza della
Suprema Corte penale n. 28246/16 richiamata nella sentenza gravata.
Quanto al diritto al risarcimento per il fatto stesso della errata diagnosi la Suprema
Corte, ha sancito il principio secondo il quale il diritto al ristoro è conseguenza automatica della errata diagnosi. L'ammontare del risarcimento, invece, varia a seconda della gravità dell'errore, nonché a seconda delle conseguenze pregiudizievoli subite dal paziente. Ancora, “in tema di responsabilità del professionista esercente la professione sanitaria, la diagnosi errata o inadeguata integra di per sè un inadempimento della prestazione sanitaria e come tale
scaturente il diritto al risarcimento del danno” (Cassazione civile, sez. III, 04/03/2004, n.
4400).
Il danno iatrogeno differenziale è una species del danno biologico che negli ultimi anni ha assunto un'importanza crescente nei giudizi di responsabilità medica. Il danno iatrogeno differenziale è, infatti, il pregiudizio alla salute collegato all'aggravamento di una lesione o di una patologia preesistente derivato dal comportamento colposo di un sanitario. Per aversi danno iatrogeno differenziale devono quindi susseguirsi i seguenti eventi: l'insorgenza di una lesione della salute per colpa del terzo o per cause naturali;
l'intervento di un medico per farvi fronte;
l'errore del medico nella gestione del paziente;
il conseguente aggravamento della lesione originaria.
Proprio tale catena di eventi differenzia il danno iatrogeno differenziale rispetto al generico danno biologico. Il danno, quindi, rappresenta la differenza tra l'invalidità
residuata al paziente in conseguenza del comportamento del sanitario e quella che gli sarebbe comunque residuata a causa della lesione se il trattamento sanitario fosse stato corretto.
Il Giudice di Pace ha errato nella decisione allorquando ha ritenuto che il danno iatrogeno differenziale fosse stato già risarcito dalla compagnia assicurativa del veicolo investitore.
La domanda oggetto del giudizio ed il risarcimento del danno che ne consegue sono del tutto distinte dal risarcimento ricevuto dal sig. da parte della Parte_1
compagnia assicurativa del veicolo responsabile del sinistro.
Nel caso di specie parte appellante ha chiesto la condanna della convenuta per errata diagnosi, la quale ha comportato per l'attore il diritto al CP_1
risarcimento del danno in re ipsa oltre all'accertamento del danno iatrogeno.
Il danno iatrogeno è il pregiudizio alla salute, causato da colpa di un sanitario, che ha per effetto l'aggravamento di una lesione già esistente, a sua volta ascrivibile a colpa di un terzo od a cause naturali.
A ciò si aggiunga che l'appellata non ha fornito in giudizio la prova che CP_1
la somma corrisposta dalla soc. fosse stata erogata, in parte quale CP_2
risarcimento del danno biologico in senso stretto derivante dall'investimento, ed in parte dal danno iatrogeno differenziale conseguente dalla errata diagnosi. Quanto alla liquidazione del danno derivante da errata diagnosi di cui al referto n.
15335/2016, questo Tribunale, stante la peculiarità del caso concreto, ritiene equo liquidare il danno ex art. 1226 cc. nella misura di € 1.000,00.
Per ciò che concerne la quantificazione del danno iatrogeno, si condividono le conclusioni rassegnate dal C.T.U., il quale, nel proprio elaborato peritale, riconosce un danno iatrogeno del 3% oltre a un'invalidità temporanea totale (ITT) di giorni 10, un'invalidità temporanea parziale (ITP) di 15 giorni al 75%; un'invalidità temporanea parziale (ITP) di 15 giorni al 50%, oltre spese mediche documentate.
Per ciò che riguarda, invece, i pregiudizi degli aspetti dinamico-relazionali e la sofferenza morale conseguenti al pregiudizio psico-fisico subito dalla vittima va chiarito nel caso di specie si ritiene, in considerazione delle qualità individuali e dell'età del danneggiato e in assenza dell'allegazione e prova di peculiari circostanze idonee ad incidere in modo specifico sulla liquidazione del danno dinamico-relazionale e del danno morale, o da sofferenza soggettiva interiore presumibilmente derivante in media dalla lesione del bene salute, che non si debba applicare alcuna percentuale di aumento ulteriore per “personalizzazione” del danno biologico.
Tanto premesso, sulla base della documentazione allegata, si ritiene equo liquidare,
tenuto conto delle lesioni subite e dell'età della vittima al momento del sinistro (31 anni), la somma di € 2.546,51 (3% di danno iatrogeno differenziale), nonché € 691,50
per i 10 giorni di ITT, € 691,50 per i 15 giorni di ITP al 75%; € 345,75 per i 15 giorni di ITP al 50% ed € 1.250,00 per spese mediche documentate per un totale di € 5.525,26,
somma che si limita ad € 5.000,00 in ragione della competenza per valore del giudice di primo grado adito, somma già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza sulla somma devalutata e via via rivalutata anno per anno, nonché gli interessi al tasso legale sulla somma liquidata in sentenza fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, determinate sulla base del D.M. n. 37/2018
vengono liquidate come da dispositivo.
Le spese occorse per la redazione della c.t.u. vanno definitivamente poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n.
4243/2022 di R.G., così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
-condanna la Controparte_3
-, in p.l.r.p.t., a pagare a la somma di € 1000,00 a titolo di
[...] Parte_1
risarcimento danni derivante da errata diagnosi e la somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento danno iatrogeno subito, ammontare già corrispondente a valori adeguati all'attualità, oltre gli interessi legali calcolati su detta somma, devalutata alla data dell'incidente e via via rivalutata secondo gli indici Istat fino al soddisfo;
- condanna la Controparte_1 Controparte_3
-, in p.l.r.p.t., a pagare a le spese di lite del presente giudizio
[...] Parte_1
d'appello liquidate in € 174,00 per esborsi ed in euro 1700,00 per compenso professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15 %, IVA e C.P.A. come per legge, se dovute, con attribuzione in favore del procuratore costituito Avv. Paolo
Nunziata, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico della parte soccombente.
Così deciso in Nola, lì 09.04.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura