Sentenza 18 luglio 2022
Rigetto
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/03/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01797/2025REG.PROV.COLL.
N. 00048/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Sabrina Mautone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e il Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), n. 2066/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025, la Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Il ricorrente, appartenente al Corpo dei Vigili del Fuoco dal 2004, in servizio presso il Comando Provinciale di -OMISSIS- con la qualifica di Vigile del Fuoco Esperto, ha premesso che:
- in data 16 dicembre 2013 avanzava all’Amministrazione d’appartenenza richiesta d’accertamento di dipendenza da causa di servizio e d’equo indennizzo, relativamente alle seguenti patologie: “ Cervicodiscoartrosi plurisgmentaria. Lombodiscoartrosi plurisegmentraia con ernia discale L5-S1 ”;
- era seguito l’accertamento diagnostico, della preposta Commissione Medico Legale, giusta verbale n. 1139 dell’11 giugno 2015, che giudicava le riferite infermità come dipendenti da causa di servizio e le classificava nella Tabella B, annessa al d.P.R. n. 834/1981; detto verbale, peraltro, precisava che le infermità, dichiarate dipendenti da causa di servizio, erano intempestive, ex art. 68, 7° e 8°, comma del d.P.R. n. 3/1957, perché la cervicoartrosi discopatica con lieve incidenza funzionale era già conoscibile dal 24 agosto 2007 e la lomboartrosi discopatica a lieve incidenza funzionale era già conoscibile dal 14 giugno 2012;
- detto verbale era recepito dal Ministero dell’Interno che, con decreto n. 3581 del 23 novembre 2015, negava, di conseguenza, il riconoscimento dei benefici, ex art. 68, 7° e 8° comma, d.P.R. n. 3/1957, per intempestività della domanda;
- indi, con domanda del 15 giugno 2017, richiedeva che l’infermità “ ernia discale cervicale C2-C3, C3-C4 con contatto sul sacco durale; ernia discale cervicale C5- C6 con impronta sul sacco durale; ernia discale C6-C7 con contatto sul sacco durale ” fosse sottoposta a valutazione, circa la sua dipendenza da causa di servizio, con conseguente liquidazione dell’equo indennizzo;
- la riferita patologia era giudicata, dalla Commissione preposta, come aggravamento della già diagnosticata (cfr. verbale Bl/B n. 1139 dell’11 giugno 2015) cervicoartrosi discopatica con lieve incidenza funzionale, sulla scorta di visita ortopedica, eseguita l’11 aprile 2019 presso l’Ospedale-OMISSIS- di -OMISSIS-, venendo il ricorrente giudicato affetto da “ spondiloartrorsi cervicale con protrusioni discali multiple e presenze di ernie discali multiple C2 –C3, C3-C4, C4- C5, C5-C6, C6-C7 ”;
- la Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento di Medicina Legale di Bari attestava che “ clinicamente persiste cerchibarchialgia con sindrome radicolare agli arti superiori bilateralmente ”;
- il verbale modello BL/B n. 625 datato 9 maggio 2019, reso dalla Commissione Medica Ospedaliera 1 del Dipartimento Militare di Medicina Legale Bari Aeronautica Militare, “ impropriamente dichiarava, già nel frontespizio, d’eseguire accertamenti sanitari finalizzati all’aggravamento di menomazioni, già classificate ai fini dell’equo indennizzo ”;
- nel richiamato verbale, si specificava che al ricorrente erano state già diagnosticate le seguenti patologie: “ 1) cervicoartrosi discopatica a lieve incidenza funzionale, in atto: discopatia protrusiva erniaria multipla cervicale; 2) lomboartrtosi discopatica a lieve incidenza funzionale ”; dette patologie, rispetto alle quali la cervicoartrosi era giudicata dalla Commissione come aggravata, ai fini dell’ascrivibilità secondo la Tabella annessa al d.P.R. n. 834/1981, erano valutate, nel complesso, rientranti nella Tabella A, 8 categoria.
Tanto premesso, il ricorrente lamentava che:
- il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco aveva emanato, il 3 giugno 2019, il provvedimento impugnato, con cui aveva statuito che: “ … Al riguardo si fa presente che questo ufficio non può dare corso all’istruttoria prevista, in quanto con D.M. n. 3581 del 23.11.2015 la suddetta infermità è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, ma senza i benefici economici previsti dall’art. 68 (7° e 8° comma) del d. P. R. 10.01.1957, n. 3, per intempestività della domanda di riconoscimento ”;
- dopo aver sollecitato l’Amministrazione il 19 luglio 2019 ad emettere un provvedimento di chiusura del procedimento, quest’ultima, con nota in pari data, aveva affermato che: “ Poiché le domande di riconoscimento della decadenza da causa di servizio sono risultate intempestive in quanto prodotte oltre il termine di sei mesi, previsto dall’articolo 2 comma 1 del d. P. R. 461/01, il dipendente decade dal conseguimento dei benefici economici previsti dall’articolo 68, 7° e 8° comma, del d. P. R. 10.1.1957 n. 3, compreso l’aggravamento delle infermità stesse.
La Commissione Medica Ospedaliera di Bari, con verbale n. 625 del 9.05.2019, ha riscontrato l’aggravamento dell’infermità “cervicoartrosi discopatica a lieve incidenza funzionale. In atto: discopatia protrusiva erniaria multipla cervicale”, evidenziando l’intempestività della domanda di riconoscimento. Pertanto in conformità alla normativa sopracitata, si conferma l’impossibilità di dar corso all’istruttoria prevista ”.
2. - In sostanza, nel ricorso di primo grado il ricorrente aveva lamentato che il verbale del 9 maggio 2019 facesse espresso riferimento al D.M. n. 3581 del 23 novembre 2015, per negare la tempestività della domanda (anche di quella del 15 giugno 2017) e, quindi, la concessione dell’equo indennizzo “ con ciò suffragando la tesi per cui l’istanza del 15.6.2017 dovesse considerarsi revisione di equo indennizzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, co. 4, del d. P. R. n. 461/2001 ”; in contrario, aveva sostenuto che, non essendo stato concesso alcun equo indennizzo, relativamente alla (prima) richiesta del 16 dicembre 2013, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare l’art. 2, co. 1, del d.P.R. n. 461/2001, che imponeva la valutazione autonoma di ogni infermità o lesione in capo al pubblico dipendente, ai fini della concessione del beneficio de quo .
3. - Con la sentenza impugnata, il TAR ha respinto il ricorso richiamando i principi costantemente espressi dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui, la possibilità prevista dal legislatore (prima l’art. 56 del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, poi l’art. 14 del d.P.R. 29 ottobre 2021, n. 461) di richiedere la revisione dell’indennizzo a seguito dell’aggravamento dell’infermità, presuppone che il beneficio sia stato già concesso, circostanza che non si è verificata nel caso di specie.
4. - Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto appello riproponendo in chiave critica la prospettazione già dedotta in primo grado, diretta a sostenere che la mancata concessione dell’equo indennizzo non avrebbe impedito di conseguire tale beneficio in caso di aggravamento della patologia: l’Amministrazione, infatti, avrebbe dovuto applicare l’art. 2, co. 1, del d.P.R. n. 461/2001, che impone la valutazione autonoma di ogni infermità o lesione in capo al pubblico dipendente, ai fini della concessione del beneficio de quo . Secondo l’appellante, quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto dar corso all’istruttoria sulla richiesta da lui presentata: infatti, l’aggravamento di una precedente patologia già acclarata come dipendente da causa di servizio è equiparabile, sul piano dell’indagine istruttoria sul nesso eziologico e sul piano della rilevanza della lesione, a una patologia del tutto nuova e autonoma dalle altre.
Sussisterebbero dunque i vizi di difetto di istruttoria, carenza di motivazione oltre al vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 461/2001.
4.1 – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata che con memoria depositata il 13 gennaio 2023 ha replicato alle doglianze proposte dall’appellante chiedendo il rigetto dell’appello.
4.2 – Con memoria depositata il 7 gennaio 2025 l’appellante ha ribadito le proprie tesi difensive chiedendone l’accoglimento.
5. – All’udienza pubblica del 20 febbraio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
6. – L’appello è infondato e va, dunque, respinto.
6.1 - La prospettazione dell’appellante, in precedenza richiamata, confligge con il costante orientamento di questo Consiglio di Stato: correttamente il TAR ha richiamato la sentenza di questa Sezione del 5 ottobre 2020, n. 5867 secondo cui “ In merito ai limiti della rilevanza dell’ “aggravamento” ai fini del riconoscimento dell’indennizzo, mette conto considerare come la possibilità prevista da legislatore (prima all’art. 56 del D.P.R. n. 686 del 1957, poi all’art. 14 del D.P.R. n. 461 del 2001) di richiedere la revisione dell’indennizzo a seguito dell’aggravamento dell’infermità impone, come suo presupposto logico necessario, che il beneficio sia stato già in origine concesso. Sicché, a fronte di una prima istanza respinta, una successiva richiesta motivata dall’aggravamento della patologia non è in grado di riaprire i termini per la concessione dell’equo indennizzo, per la decisiva ragione che detto beneficio è già stato ab origine denegato ”.
6.2 - Tale orientamento è stato di recente ribadito dalla Sezione Seconda con la sentenza del 13 novembre 2023, n. 9698, nella quale è stato confermato che, “ in materia di riconoscimento della dipendenza da casa di servizio di un’infermità subìta da un pubblico dipendente, in caso di aggravamento della infermità psichica o sensoriale per la quale è stato concesso l’equo indennizzo, l’aggravamento dell’infermità acquista rilievo esclusivamente in funzione della revisione dell’indennizzo e ne presuppone logicamente l’avvenuta concessione. E, infatti, se l’implicazione eziologica tra i diversi stadi dell’infermità è tale da non consentire di ravvisare nell’aggravamento un fenomeno nuovo, isolato e autonomo (quanto a origine e causa), ne consegue che la tardività dell’originaria domanda non può che precludere l’ammissione a indennizzo anche con riguardo all’evoluzione peggiorativa della patologia, determinandosi, diversamente, un indiretto riconoscimento anche del tratto di infermità in relazione al quale la parte interessata è definitivamente incorsa in decadenza ”.
6.3 - La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è consolidata nell’affermare il suddetto principio (cfr. Cons. Stato, Sez. Terza, 5 ottobre 2020, n. 5867; id. 23 febbraio 2015, n. 894; id. Sez. Quarta, 6 maggio 2008, n. 2044; id. 2 novembre 2004, n. 7079; id. Sez. Sesta, 17 aprile 2007, n. 1733): pertanto il Collegio non rinviene valide ragioni per discostarsi da tale costante orientamento.
6.4 - Non può trovare accoglimento neppure la censura di omissione di avvio dell’istruttoria da parte dell’Amministrazione, assumendo che quest’ultima avrebbe dovuto avviare l’ iter procedimentale e concluderlo con un provvedimento espresso. Al contrario, in considerazione della sostanziale irricevibilità della domanda per le ragioni suesposte, l’atto con cui l’Amministrazione vi ha dato riscontro risulta a sua volta sostanzialmente rispettoso del precetto contenuto nell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241/1990, quale risultante dalla novella del 2012, secondo cui: “ Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ”.
In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto.
7. - Le spese del grado di appello possono compensarsi tra le parti tenuto conto che l’Amministrazione si è limitata a richiamare la relazione ministeriale senza svolgere un’autonoma difesa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado di appello compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.