Ordinanza cautelare 12 febbraio 2024
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01359/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00605/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 605 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Donato Ivo Tiri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Imperia, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
del decreto del Prefetto di Imperia -OMISSIS-, recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Imperia;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2025, la dott.ssa LI LE e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Rilevato che il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con atto notificato il 1° dicembre 2025, senza rispettare il termine di dieci giorni prima dell’udienza, e non è munito di mandato speciale, sicché non può configurarsi una rinuncia ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a.;
Considerato tuttavia che, secondo consolidato orientamento pretorio, dalla rinuncia irrituale è possibile desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in applicazione del disposto dell’art. 84, comma 4, c.p.a. (cfr., in generale, Cons. St., sez. VII, 31 agosto 2023, n. 8103, e Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2023, n. 2090; con specifico riferimento alla notifica intempestiva dell’atto di rinuncia v. T.A.R. Marche, sez. I, 6 agosto 2020, n. 504; con particolare riguardo alla rinuncia sottoscritta dal solo difensore privo di procura speciale v. Cons. St., sez. IV, 20 aprile 2017, n. 1846, T.A.R. Liguria, sez. I, 16 gennaio 2025, n. 21, T.A.R. Liguria, sez. I, 3 luglio 2024, n. 481, T.A.R. Liguria, sez. I, 11 novembre 2023, n. 928, e T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 3 marzo 2022, n. 596);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite tra le parti, in considerazione dell’adesione dell’Amministrazione all’istanza attorea sul punto manifestata con memoria depositata il 4 dicembre 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PE SO, Presidente
LI LE, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI LE | PE SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.