Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 28/05/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 326/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 326/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 23.5.2025, ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., promossa
DA
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5.12.1971 e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIA CAPPA (C.F.: ), C.F._2
giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Melfi alla via Ronca Battista n. 3 presso lo studio del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: ), nata a SA (PZ) in [...] Controparte_1 C.F._3
11.6.1975, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. FABIO DI CIOMMO (C.F.: ), C.F._4
giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Lavello (PZ) alla via Miglioli n. 9 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 20.2.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in IL (PZ) il 9.9.2000, deducendo che dall'unione coniugale erano nati i figli (Melfi, 10.1.2002), maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente, e (Melfi, 16.2.2006), maggiorenne ma non Persona_2
economicamente autosufficiente, e che, dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale, avvenuta in data antecedente all'emissione della sentenza parziale sullo status, l'intestato Tribunale aveva dichiarato la di loro separazione personale con sentenza parziale n. 1102/2021 del 27.9.2021.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 23.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note congiunte di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni riportate nel ricorso, nonché dichiarazione congiunta debitamente sottoscritta di rinuncia alla comparizione personale in udienza e copia conforme all'originale della sentenza non definitiva di separazione personale munita dell'attestazione di passaggio in giudicato
(in osservanza di quanto richiesto dal Giudice con decreto del 5.4.2025), sicché la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra loro in IL (PZ) il 9.9.2000, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 7, Parte II, S. A, Anno 2000, alle seguenti condizioni:
2 R.G. N. 326/2025 V.G.
«• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IL (PZ) in data 09/09/2000, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello
Stato Civile del detto Comune al n. 7, Serie A, Parte II, anno 2000;
• ordinare al Comune di IL (PZ) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
1) I figli, entrambi maggiorenni, resteranno a vivere con il padre nella casa coniugale di proprietà del sig. . I rapporti tra la madre e i figli saranno gestiti Parte_1
in maniera autonoma tra essi.
2) La casa coniugale posta in Rapolla via Don Giuseppe Fensore n. 12, di proprietà esclusiva del sig. , resta assegnata al proprietario quale domicilio suo Parte_1
e dei figli, che resteranno a vivere con il padre;
3) Gli arredi dell'appartamento dove i coniugi vivevano restano assegnati al marito.
4) La sig.ra verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1 Per_2 maggiorenne ma non economicamente indipendente, la somma di € 150,00 mensili, somma che sarà versata al sig. anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base al
100% degli indici Istat, costo vita.
Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei
3 R.G. N. 326/2025 V.G. coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione della sentenza non definitiva di separazione personale, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 20.2.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene, considerato che
(Melfi, 10.1.2002) è maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente mentre (Melfi, 16.2.2006) è maggiorenne ma non Persona_2
economicamente autosufficiente, che le stesse siano conformi all'interesse della prole, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
4 R.G. N. 326/2025 V.G.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 326 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in IL (PZ) il
9.9.2000 da (C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(PZ) in data 5.12.1971, e (C.F.: ), nata Controparte_1 C.F._3
a SA (PZ) in data 11.6.1975, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di IL (PZ) al N. 7, Parte II, S. A, Anno 2000;
2) prende atto e omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IL (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 26.5.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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