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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1225/2021
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Alberto BINETTI Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Esecuzione contratto preliminare ex art.
2932 c.c.”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine
1618 dell'anno 2019
TRA con sede in Andria, in persona della sua amministratrice unica e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bruno, in virtù di procura a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. Alberto
Bagnoli (Via Dante Alighieri n. 25)
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Di- CP_1
cuonzo, in virtù di procura in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado, ed elet- tivamente domiciliata presso il suo studio in Barletta (Via Suor Maria Chiara Damato n. 24)
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 14.07.2023 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 12 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.07.2018 esponeva: CP_1
- che con contratto preliminare di compravendita del 15.12.2010 la si era obbli- Parte_1
gata a vendere ad essa attrice la porzione scoperta di circa 138 mq. (lastrico solare) facente parte di un complesso edilizio in corso di costruzione, posta al quinto piano del lotto 2.1.1. del PdZ 167 di
Barletta, parte della maggior consistenza della superficie di mq. 480 circa, che la stessa società si era impegnata ad acquistare dalla Coop. Edilizia ALBATROS;
- che aveva corrisposto alla promittente venditrice l'intero prezzo pattuito di € 40.000,00, IVA esclusa;
- che la pur invitata ad adempiere, non aveva provveduto al trasferimento del Parte_1
bene in suo favore.
Tanto premesso, l'attrice conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) Accertare e dichiarare l'autenticità del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 15/12/2010;
B) Accertare e dichiarare che il prezzo pattuito per la vendita promessa dalla è Parte_1 stato da questa integralmente pagato nella misura di € 41.600,00 (quarantunomilaseicento/00);
C) Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta, sostanziatosi nel rifiuto di fatto a stipulare l'atto pubblico di vendita dei diritti immobiliari oggetto del presente giudizio;
D) Dichiarare, conseguentemente, trasferita, in favore della sig.ra , ai sensi CP_1 dell'art. 2932 c.c., la piena ed esclusiva proprietà della superficie di mq. 138 c.ca posta al quinto piano del lotto 2.1.1. sito in Barletta, alla zona 167/62, parte della maggior consistenza della superficie di mq. 480,00 circa, censita nel catasto fabbricati del Comune di Barletta, al foglio 85 particella 3050 sub 43.
E) Conseguentemente, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Trani, esonerandolo da ogni responsabilità, di effettuare tutte le dovute annotazioni.
F) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre agli accessori legali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 14.11.2018 la convenuta Controparte_2
sceva il contratto preliminare di compravendita del 15.12.2010 prodotto in copia ed eccepiva che la domanda non poteva essere accolta diversi profili, poiché: a) quanto riportato nell'atto di citazione pagina 2 di 12 non trovava riscontro nel disconosciuto contratto preliminare sia con riferimento alla superficie
(138 mq. in luogo di 104 mq. circa) che al prezzo (€ 40.000,00 più IVA, in luogo di € 30.000,00 più IVA); b) la domanda ex art. 2932 c.c. non poteva essere accolta mancando la prova del paga- mento, da parte della , del prezzo della compravendita;
c) la domanda era inaccoglibile CP_1
anche per la carenza di una precisa identificazione catastale del bene da trasferire giudizialmente ex art. 2932 c.c. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese processuali.
Nel corso della prima udienza la difesa dell'attrice precisava come, a causa di un mero errore di trascrizione, fossero stati riportati in citazione dati errati, sia in ordine alla misura della superficie promessa in vendita, pari a mq.104 e non a mq. 138,00, che nell'indicazione della somma versata dalla per l'acquisto, ammontante ad € 30.000,00, oltre iva, e non ad € 40.000,001. CP_1
In ordine, invece, al disconoscimento operato dalla difesa della società convenuta, l'attrice depositava in giudizio l'originale del contratto preliminare di compravendita del 15.12.2010 e, per il caso che il disconoscimento della società convenuta dovesse intendersi come disconoscimento del contenuto del contratto e della sua sottoscrizione, avanzava istanza di verificazione del contratto preliminare e della sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante della . Parte_1
All'udienza del 18.10.2018 il Giudice, senza tener conto delle richieste istruttorie avanzate da parte attrice e senza dar corso all'istanza di verificazione dalla stessa proposta, riteneva la causa matura per la decisione e la rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.12.2020.
Con sentenza n. 1224/2021, pubblicata il 22.6.2021, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, così provvedeva:
“accerta che la è tenuta, in forza del contratto preliminare di compravendita Parte_1
stipulato il 15.12.2010, a trasferire a la proprietà della superficie di 104 mq circa CP_1
posta al quinto piano dell'immobile individuato come “lotto 2.1.1” sito a Barletta, zona 167/62,
pagina 3 di 12 parte della maggior consistenza della superficie di mq. 480,00 circa, censita nel catasto fabbricati del Comune di Barletta al foglio 85 particella 3050 sub. 43, con accesso dal vano scala;
- accerta che ha regolarmente adempiuto al pagamento del prezzo convenuto nel CP_1
preliminare;
- dichiara trasferita in favore di , agli effetti dell'art. 2932 c.c., la piena ed CP_1
esclusiva proprietà della superficie di mq. 104,00 ca. posta al quinto piano dell'immobile individuato come “lotto 2.1.1” sito a Barletta, zona 167/72;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Trani di trascrivere la presente sentenza;
- condanna la a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_1
euro 545,00 per esborsi documentati ed euro 3.283,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA, come per legge”.
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 29.07.2021, la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- rigettare ogni domanda proposta dalla sig.ra nei confronti della CP_1 [...]
e, per l'effetto: - ordinare la cancellazione, a spese della odierna appellata, della Parte_2
trascrizione della domanda giudiziale dalla stessa effettuata sui beni immobili oggetto di causa;
- condannare la sig.ra al pagamento delle spese tutte di lite ed onorari legali di CP_1
entrambi i gradi del giudizio, questi ultimi da liquidare ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore per fattane anticipa- zione”.
Ricostituitosi il contraddittorio l'appellata ha contestato la fondatezza dell'ap- CP_1
pello chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze processuali.
Con il primo motivo la società appellante, in relazione al disconoscimento del contratto prelimi- nare di compravendita del 15.12.2010, posto a base della domanda, denuncia la erroneità della sentenza per violazione degli artt. 214 e ss. c.p.c.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure ha basato la sua decisione su un contratto preli- minare, asseritamente sottoscritto tra le parti in data 15.12.2010, che è stato espressamente e più volte disconosciuto da essa ex art. 214 e 215 c.p.c., sin dalla comparsa di Parte_1
costituzione e risposta, senza dar corso al procedimento di verificazione ex art. 216 c.p.c., restando precluso, dunque, l'utilizzo in giudizio di detta scrittura disconosciuta. Più in particolare la difesa dell'appellante deduce in proposito:
pagina 4 di 12 - che, a fronte del disconoscimento operato da essa società convenuta, l'attrice si è CP_1 limitata a depositare in giudizio l'originale del contratto preliminare di compravendita del
15.12.2010 (disconosciuto) e ha avanzato, invero timidamente, istanza di verificazione ex art. 216
c.p.c. offrendo quale scrittura di comparazione la sottoscrizione del legale rappresentante della posta in calce al mandato conferito per la difesa nel giudizio di primo grado;
Parte_1
- che all'udienza del 18.10.2018 il primo giudice, non tenendo conto di tale richiesta, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.12.2020, con termine per note, nelle quali l'attrice non ha insistito nella richiesta di verificazione, con la conseguenza che - a parere di essa appellante - l'istanza in oggetto debba considerarsi definitivamente rinunciata;
- che, al contrario, in sentenza il giudice motiva nel senso che “a fronte del disconoscimento, per il vero generico, del preliminare prodotto nel fascicolo di parte, l'attrice ha prodotto originale del medesimo contratto, agli effetti dell'art. 2712 c.c., di cui la convenuta non ha disconosciuto la sottoscrizione, che quindi deve aversi per riconosciuta ai sensi dell'art. 2702 c.c., 214 e 215
c.p.c…”;
- che detto assunto è infondato, poiché il disconoscimento operato in comparsa di risposta è palese
(espressamente si dice: “Si disconosce il contratto stesso, prodotto in copia”) e si evidenzia che quanto riportato nell'atto di citazione non trova rispondenza nel preliminare allegato dalla;
CP_1
- che, alla luce dell'art. 214 c.c., colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, per disco- noscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, sicchè nella fattispccie - posto che il contratto prodotto è interamente dattiloscritto e recante alcune firme - il disconoscimento operato si riferisce inequivocabilmente alla propria sottoscrizione;
- che tale ipotesi non va confusa con il disconoscimento della conformità della copia all'originale, per il quale la giurisprudenza afferma che gli effetti sono diversi da quelli del disconoscimento della scrittura privata di cui all'art. 215, n. 2), c.p.c., non derivando la preclusione assoluta all'utilizzazione della scrittura in copia, la cui conformità all'originale potrà essere provata anche con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
- che la , a fronte del disconoscimento, ha depositato l'originale della scrittura ai fini CP_1 dell'ottenimento della verificazione (proposito a cui non si è dato seguito), ma da ciò non discende alcuno specifico obbligo di ulteriore disconoscimento dell'originale da parte di chi abbia già disconosciuto la copia prodotta;
- che, del resto, la stessa aveva chiesto, tra le conclusioni CP_1 rassegnate, di “A) Accertare e dichiarare l'autenticità del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 15/12/2010”.
pagina 5 di 12 Sulla scorta di tali rilievi la società appellante chiede che la sentenza venga riformata nel senso che, tenuto conto dell'operato disconoscimento del contratto preliminare del 15.12.2010 e della mancata verificazione ex art. 216 c.p.c., il Giudice non può basare la sua decisione su una scrittura disconosciuta, la quale - in mancanza di verificazione - è processualmente inutilizzabile.
Il motivo è destituito di fondamento.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la parte che intende disco- noscere una scrittura privata prodotta in giudizio contro di lei, privandola di efficacia probatoria, ha l'onere di disconoscerla in modo specifico, nel senso che deve «negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione» (art. 214 c.p.c.)2.
Nel caso di specie la formula di disconoscimento usata dalla società convenuta (“Si disconosce il contratto stesso, prodotto in copia”) appare alquanto generica e non riferita alla sottoscrizione apposta dal legale rappresentante della stante il suo tenore letterale. Parte_1
Formulato in tali termini, il disconoscimento non può che intendersi riferito alla corrispondenza tra la copia prodotta dalla e l'originale, ai sensi dell'art. 2719, ult. parte c.c.. Ma anche in tal CP_1
caso, tuttavia, la formulazione generica dell'eccezione, non avendo controparte concretamente specificato i motivi e/o le parti difformi tra la copia e l'originale, non poteva e non può che essere considerata invalida e non produttiva di effetti.
Invero in numerosi arresti la Suprema Corte ha affermato, anche per l'eccezione di non conformità della copia all'originale, la necessità dei requisiti di chiarezza ed inequivocità della dichiarazione3.
pagina 6 di 12 Limitarsi a dichiarare di “contestare” un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da conte- stare, come ha fatto dalla difesa della è - come chiaramente affermato dal Supremo Parte_1
Collegio, sez. III, con la sentenza n. 7775 del 3 aprile 2014, - “un artificio che può trovar spazio nei manuali di retorica, non negli atti d'un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a sè medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione”.
In ogni caso la successiva allegazione al fascicolo di parte attrice dell'originale della scrittura privata dattiloscritta ha superato il disconoscimento della fotocopia inizialmente depositata.
In tal modo, fornendo la prova dell'esistenza del contratto preliminare tra le parti processuali, è stata offerta prova piena del titolo della pretesa della , motivo per il quale sul punto la sentenza CP_1
impugnata non merita alcuna censura.
Con il terzo motivo di appello la eccepisce che la domanda proposta dall'attrice non Parte_1
può essere accolta ex art. 2932, co. 2 c.c., che subordina l'accoglimento della domanda di trasferimento della proprietà della cosa all'esecuzione o all'offerta della prestazione da parte di chi propone la domanda.
L'attrice, infatti, non avrebbe provato di aver adempiuto alla sua obbligazione di pagamento, e quindi di aver offerto o eseguito la controprestazione in quanto il pagamento non risulta contabilizzato.
Si censura, dunque la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che la abbia proceduto all'integrale pagamento del prezzo sulla base delle copie delle contabili dei CP_1
bonifici effettuati il 13.12.2010 ed il 12.07.2011, adempiendo al pagamento del prezzo convenuto nel preliminare.
La doglianza è infondata.
L'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità è nel senso che «il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico» (così Cass. civ., sez. VI,
16 luglio 2019, n.19039).
Nella sentenza da ultimo menzionata, tra i vari precedenti in materia, sono stati richiamati in particolare Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20288 e Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2007, n. 205.
In entrambe queste due decisioni, però, pur facendo applicazione dello stesso principio di diritto, si è statuito in favore delle parti debitrici poiché i pagamenti allegati e provati da queste ultime, sulla base pagina 7 di 12 delle circostanze di fatto del caso, erano effettivamente riferibili al credito azionato e, da parte loro, le parti creditrici non avevano dato prova dell'esistenza di altri rapporti che potessero giustificare quei pagamenti.
Dunque, pur rimanendo fermo il principio di diritto esaminato, la decisione del 2019 si segnala per aver posto l'accento sulla necessità che il pagamento allegato e provato dal debitore sia dotato, di fatto, di una specifica riferibilità al credito azionato;
in mancanza potrebbe non determinarsi l'inversione dell'onere della prova in capo alla parte creditrice.
Il principio di legittimità in materia sancisce, dunque, che per aversi l'inversione dell'onere della prova in capo al creditore circa l'esistenza di altri rapporti tra le parti, è necessario che il pagamento allegato e provato dalla parte debitrice sia dotato di una certa riferibilità al credito azionato4.
Nel caso in esame, il pagamento è avvenuto mediante due bonifici che seppur ordinati dal padre dalla
, odierna appellata, riportano nelle causali “ acconto alloggio-saldo fattura” ed CP_1 CP_1
hanno come beneficiario la ditta Parte_1
Non può dunque ragionevolmente dubitarsi che quei bonifici fossero stati disposti per il pagamento di somme dovute dalla figlia costituente il prezzo della vendita della porzione CP_1
immobiliare de qua.
A nulla rileva l'eccezione dell'appellante sulla mancata contabilizzazione di dette operazioni, che peraltro viene parzialmente smentita dalla quietanza rilasciata nel corpo del contratto preliminare del
15.12.2010. Pertanto, il pagamento estintivo deve ritenersi dimostrato.
Correttamente dunque il Tribunale di Trani ha ritenuto che la prova della prestazione eseguita dall'appellata fosse stata fornita con la produzione documentale delle copie delle contabili sopra indicate e che, quindi, il presupposto dell'esecuzione della propria prestazione, occorrente alla proponibilità della domanda di esecuzione in forma specifica proposta dalla , fosse sussistente. CP_1
Con il secondo motivo la società appellante lamenta che il giudice di primo grado non ha tenuto conto dell'eccezione di inaccoglibilità della domanda per mancanza di una precisa identificazione catastale del bene da trasferire giudizialmente ex art. 2932 c.c., eccezione a seguito della quale la stessa parte attrice ha modificato le proprie conclusioni chiedendo la preliminare individuazione catastale ed il frazionamento del bene da trasferirsi anche mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale ha ritenuto sufficiente il dato per cui, sulla planimetria allegata al preliminare, le parti avessero individuato, con lo strumento grafico del retino, la superficie compromessa in vendita ai fini pagina 8 di 12 della completezza dell'accordo sugli elementi essenziali del contratto definito, anche aliunde desu- mibili;
di conseguenza, ha accertato l'obbligo della in forza del contratto prelimi-nare Parte_1
stipulato, di trasferire alla la proprietà della superficie per cui è causa, dichiarando trasferita, in CP_1 favore dell'attrice, agli effetti dell'art. 2932 c.c. la piena ed esclusiva proprietà di detta superficie, con ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di trascrizione della sentenza.
La società appellante eccepisce l'erroneità della motivazione sul punto, perché il primo giudice richiama erroneamente una pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ. n. 2473/2013) che attiene alla diversa fattispecie della validità di un contratto preliminare, per la quale risulta sufficiente che dal documento, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentirne l'identifica- zione in modo inequivoco, le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o determinabile, la cui indicazione attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo può essere anche incompleta o mancare, purché l'intervenuta convergenza delle volontà sia anche aliunde o per relationem logicamente ricostruibile.
L'appellante invoca invece la giurisprudenza secondo cui la presenza delle menzioni catastali costi- tuisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., e deve sussistere al momento della decisione, potendo intervenire anche in corso di causa. I dati richiesti sono:
l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione resa in atti dagli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 12654/2020).
Inoltre, altro arresto giurisprudenziale pacifico invocato dall'appellante è quello per cui l'oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare, quando afferisca ad una pronuncia ex art. 2932 c.c., non può essere determinato mediante fatti esterni al negozio successivi alla sua conclusione, ma occorre l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento (cfr. Cass. civ., sez II, n. 952/2013).
Ciò premesso, l'appellante evidenzia come il grafico allegato al preliminare, ritenuto dal giudice sufficiente ad identificare il bene, non è mai stato neppure sottoscritto dalle parti. E dunque la sentenza impugnata viene censurata perché dispone il trasferimento di un bene immobile ex art. 2932 c.c. senza una precisa identificazione catastale dello stesso.
Il motivo è fondato.
pagina 9 di 12 Costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui per la pronuncia della sentenza costi- tutiva, che tiene luogo del contratto non concluso, è necessaria la completa identificazione catastale delle aree ed il relativo frazionamento.
Nel caso di specie la ha prodotto in primo grado relazione del proprio tecnico di fiducia CP_1
(geom. , tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento cata- Persona_1
stale)contenente attestazione di conformità catastale, mentre si è limitata ad identificare la porzione di superficie promessa in vendita con lo strumento grafico del retino, che - ad avviso di questa Corte - non appare sufficiente alla precisa identificazione catastale della porzione di terrazzo oggetto del trasferimento.
Invero, soltanto con le note di trattazione in sostituzione di udienza del 14.07.2023 la difesa della appellata ha depositato un documento attestante il frazionamento della particella 3050 del foglio 85, elaborato dal geom. - su incarico della società proprietaria ed attuale appellante - con Controparte_3
protocollo n. BA0180027 del 12.07.2022, dal quale sono derivati i subalterni 90, 91, 92 e 93 della particella 30505, reiterando - ove ritenuto necessario - richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (disat- tesa in primo grado) a ciò finalizzata.
Con ordinanza del 22.12.2023 la Corte ha disposto consulenza tecnica d'ufficio (a mezzo del geom.
di Bari) “Al fine di procedere all'esatta individuazione catastale della porzione di lastrico CP_4
solare oggetto del presente giudizio (mq 138 c.ca posta al quinto piano del lotto 2.1.1 sito in Barletta alla zona 167/62), mediante frazionamento della particella n.3050 del foglio 85 sub.43, che comprendeva l'intera superficie del suddetto lastrico solare, anche alla luce dell'elaborato del geom.
prodotto dall'appellata”6. CP_3 Il c.t.u. officiato, a seguito delle verifiche esperite, ha concluso che “la porzione di lastrico solare oggetto di contratto preliminare di compravendita del 15.12.2010, sottoscritto tra le parti, Parte_1
[... e , è stato frazionata dalla maggiore consistenza con denuncia di variazione cata- CP_1 stale prot. BA0180027 del 12.07.2022, nell'ambito della pratica urbanistica di CILA n.724/2022 presentata dalla società relativa all'intervento di divisione funzionale dei lastrici Parte_1
solari dei fabbricati 1-2-3-4-5-6-8 Lotto 2 Settore 1 tra le Parte_3 Parte_4
Fratelli Immesi e Controparte_5
L'identificativo catastale della porzione oggetto di giudizio è il seguente: Foglio 85 - particella 3050 - sub.91- categoria F5 (lastrico solare), Cons. mq 111 VIA CARLO MARIA GIULINI n. 28 - Scala G -
Piano 5”7.
Le conclusioni rassegnate dal c.t.u., non oggetto di contestazione alcuna, vanno condivise e consen- tono una precisa identificazione catastale della porzione di lastrico solare oggetto del trasferimento ex art. 2932 c.c.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata decisione, va dichiarata trasferita in favore di agli effetti dell'art. 2932 c.c., la piena ed esclusiva proprietà del- CP_1
l'immobile censito nel catasto fabbricati del Comune di Barletta, al foglio 85 particella 3050 sub 91, già individuato come superficie di mq. 104,00 c.ca posta al quinto piano del lotto 2.1.1 sito in Barletta, alla zona 167/62, parte della maggior consistenza della superficie di mq. 480,00 circa, censita nel catasto fabbricati del Comune di Barletta, al foglio 85 particella 3050 sub 43.
L'esito del giudizio giustifica una parziale compensazione delle spese legali del doppio grado, nella misura di un terzo (1/3), restando gli altri due terzi (2/3), rispetto alla liquidazione dell'intero di cui alla sentenza impugnata (quanto al primo grado) ed al dispositivo (quanto al presente grado d'appello), a carico della secondo il principio di soccombenza. Parte_1
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in questo grado, come già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di CP_1
planimetrie sono coerenti anche con l'elaborato grafico allegato alla CILA per frazionamento n.724/2022, privo di quotatura, ma con indicazione della superficie della porzione di nostro interesse pari a mq 111,45, coincidente con quella catastale e lievemente superiore a quella indicata nel preliminare di mq 104. La superficie riscontrata attraverso la ricostruzione dei confini sulla base del rilievo effettuato dal sottoscritto è di mq 108 circa.
La variazione catastale per divisione del lastrico solare si pone quale endoprocedimento finale alla CILA n.724/2022 depositata dalla attraverso il procuratore tecnico geom. La citata pratica urbanistica Parte_1 Controparte_3 riguarda la suddivisione in porzioni non solo del lastrico solare del lotto 2.1.1. e con la precisazione, in relazione tecnica, che non sono previste opere. Il ché giustifica la mancata materializzazione dei confini riscontrata in occasione del sopralluogo”. 7 Il c.t.u. ha infine precisato che “non è stato possibile determinare la superficie reale della porzione del lastrico solare al sub.91, in quanto non materializzata in sito. Piuttosto, la consistenza catastale, pari a 111 mq, corrisponde sostanzialmente con la superficie indicata nella CILA n.724/2022 (mq 111,45), ma differisce da quella indicata nel preliminare di compravendita (104 mq) dal riferimento indicato nel quesito della presente (138 mq)”.
pagina 11 di 12 Al competente Conservatore dei RR.II. va ordinato di trascrivere la presente sentenza nei registri immobiliari, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 29.07.2021, dalla in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1224/2021, depositata il 22.06.2021 dal
Tribunale di Trani, Area 3 – Cont/Contrattuale Civile, in composizione monocratica, tra CP_1
e la società appellante, l'accoglie per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impu- gnata decisione, così provvede:
1°) dichiarata trasferita in favore di agli effetti dell'art. 2932 c.c., la piena ed esclusiva CP_1 proprietà dell'immobile censito nel catasto fabbricati del Comune di Barletta, al foglio 85 particella
3050 sub 91, già individuato come superficie di mq. 104,00 c.ca posta al quinto piano del lotto 2.1.1 sito in Barletta, alla zona 167/62, parte della maggior consistenza della superficie di mq. 480,00 circa, censita nel catasto fabbricati del Comune di Barletta, al foglio 85 particella 3050 sub 43;
2°) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a Parte_1
due terzi (2/3) delle spese legali del doppio grado di giudizio, liquidate nell'intero, per il CP_1
primo grado, conformemente alla sentenza impugnata (complessivi € 3.828,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 3.283,00 per compenso professionale) e, per il presente grado d'appello, in complessivi €
5.000,00 per compenso professionale, oltre - per entrambi i gradi - al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dichiara compensato tra le parti il restante terzo (1/3) delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
4°) pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata CP_1
in questo grado di giudizio, come già liquidate con separato decreto;
5°) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza nei registri immobiliari, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.
Così decisa il 15 gennaio 2025 nella camera di consiglio in videoconferenza della Seconda Sezione
Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pertanto con la memoria ex art. 183, co.6, n.1), c.p.c. l'attrice, tenuto conto delle deduzioni di parte convenuta, modificava parzialmente le conclusioni nella maniera che segue:
“A) Accertare e dichiarare l'autenticità del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 15/12/2010; B) Accertare e dichiarare che il prezzo pattuito per la vendita promessa dalla è stato da questa Parte_1 integralmente pagato nella misura di € 31.200,00 (trentunomiladuecento/00); C) Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta, sostanziatosi nel rifiuto di fatto a stipulare l'atto pubblico di vendita dei diritti immobiliari oggetto del presente giudizio;
D) Dichiarare, conseguentemente, trasferita, in favore della sig.ra , ai sensi dell'art. 2932 c.c., previa CP_1 individuazione catastale e suo frazionamento, la piena ed esclusiva proprietà della superficie di mq. 104 c.ca posta al quinto piano del lotto 2.1.1. sito in Barletta, alla zona 167/62, parte della maggior consistenza della superficie di mq.
480,00 circa, censita nel catasto fabbricati del Comune di Barletta, al foglio 85 particella 3050 sub 43, ovvero censita secondo quelle che saranno le risultanze della CTU;
E) Conseguentemente, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Trani, esonerandolo da ogni responsa- bilità, di effettuare tutte le dovute annotazioni.
F) Vinte, in ogni caso, le spese di lite”. 2 Cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2012, n. 12448, secondo cui “Il disconoscimento della propria sotto- scrizione, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti. Qualora la sottoscrizione di una scrittura privata non venga tempestivamente disconosciuta dalla parte interessata, quel documento farà prova fino a querela di falso della provenienza di esso dalla parte che ne risulta formalmente sottoscrittrice, con la conseguenza che, ove la suddetta querela di falso non venga proposta, il giudice non può sindacarne "ex officio" l'autenticità. V., pure, Cass. civ., sez. II, 27 maggio 2026, n. 11048, secondo cui “Ai sensi dell'art. 214 c.p.c. il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto, ovvero nel caso di erede o avente causa dall'apparente sottoscrittore, dichiarando di non riconoscere la scrittura
o la sottoscrizione di quest'ultimo; l'idoneità delle espressioni utilizzate dalla parte a configurare un valido disconoscimento costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato”. 3 Secondo Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2014, n. 7775 “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali impugno e contesto ovvero contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. V., pure, Cass. civ., 13 settembre 2021, n. 24634, secondo cui “Il disconoscimento formale della conformità della copia all'originale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale”. 4 In definitiva, il debitore che voglia eccepire l'esistenza di un pagamento estintivo, cioè imputabile al credito azionato, dovrà allegarlo e darne adeguata dimostrazione;
così facendo, sarà il creditore che vuole insistere per la soddisfazione del credito azionato a dover dimostrare che la prestazione eseguita dal debitore deve essere imputata ad un altro rapporto. 5 La particella enucleata è esattamente sovrapponibile alla porzione della planimetria allegata al contratto preliminare ed evidenziata con il retino, alla quale aveva fatto riferimento il Giudice del primo grado nell'individuazione del bene immobile dichiarato trasferito. 6 Si riporta di seguito uno stralcio della relazione depositata dal c.t.u.: “Al fine di rispondere al quesito posto sono state effettuate delle visure storiche catastali sul sub.43 della particella 3050 foglio 85, e richiesti l'elenco subalterni della medesima particella e elaborato planimetrico. Dalle risultanze di tali ricerche si è dedotto che l'originario sub.43, corrispondente all'intera consistenza del lastrico solare di quinto piano di mq 447, è stato costituito in data 30.05.2013 con pratica n. BA0175663 in ditta Albatros Società Cooperativa Edilizia, piva . Successivamente con atto di P.IVA_1 compravendita del 09.06.2014, rep. 534752 del notaio , lo stesso lastrico solare veniva trasferito alla Persona_2 società e frazionato in quattro ulteriori unità con pratica di denuncia di variazione catastale prot. Parte_1 BA0180027 del 12.07.2022, redatta dal geom. Controparte_3
A seguito della citata variazione per frazionamento il sub.43 è stato soppresso e sono stati generati i subb.90-91-92-93 in categoria F5 (lastrico solare) delle rispettive consistenze di mq 113, mq 111, mq 135, mq 124. Nella circostanza veniva anche aggiornato l'elenco dei subalterni insistenti sulla particella n.3050 e l'elaborato planimetrico (in scala 1:500) con rappresentazione delle porzioni frazionate e relativi numeri identificativi.
Dal confronto della planimetria allegata al preliminare di compravendita con l'elaborato planimetrico catastale si è potuto evincere che la porzione frazionata del lastrico solare corrisponde all'unità identificata con il sub.91 della superficie dichiarata di mq 111.
I due grafici, se pur in scale di rappresentazione diverse che non consentono un puntuale riscontro delle misure, risultano coincidenti per collocazione rispetto all'insieme del terrazzo e andamento della perimetrazione. Le suddette pagina 10 di 12
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Alberto BINETTI Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Esecuzione contratto preliminare ex art.
2932 c.c.”, iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine
1618 dell'anno 2019
TRA con sede in Andria, in persona della sua amministratrice unica e legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Bruno, in virtù di procura a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. Alberto
Bagnoli (Via Dante Alighieri n. 25)
APPELLANTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Di- CP_1
cuonzo, in virtù di procura in calce all'atto di citazione nel giudizio di primo grado, ed elet- tivamente domiciliata presso il suo studio in Barletta (Via Suor Maria Chiara Damato n. 24)
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 14.07.2023 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 12 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.07.2018 esponeva: CP_1
- che con contratto preliminare di compravendita del 15.12.2010 la si era obbli- Parte_1
gata a vendere ad essa attrice la porzione scoperta di circa 138 mq. (lastrico solare) facente parte di un complesso edilizio in corso di costruzione, posta al quinto piano del lotto 2.1.1. del PdZ 167 di
Barletta, parte della maggior consistenza della superficie di mq. 480 circa, che la stessa società si era impegnata ad acquistare dalla Coop. Edilizia ALBATROS;
- che aveva corrisposto alla promittente venditrice l'intero prezzo pattuito di € 40.000,00, IVA esclusa;
- che la pur invitata ad adempiere, non aveva provveduto al trasferimento del Parte_1
bene in suo favore.
Tanto premesso, l'attrice conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani la Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) Accertare e dichiarare l'autenticità del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 15/12/2010;
B) Accertare e dichiarare che il prezzo pattuito per la vendita promessa dalla è Parte_1 stato da questa integralmente pagato nella misura di € 41.600,00 (quarantunomilaseicento/00);
C) Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta, sostanziatosi nel rifiuto di fatto a stipulare l'atto pubblico di vendita dei diritti immobiliari oggetto del presente giudizio;
D) Dichiarare, conseguentemente, trasferita, in favore della sig.ra , ai sensi CP_1 dell'art. 2932 c.c., la piena ed esclusiva proprietà della superficie di mq. 138 c.ca posta al quinto piano del lotto 2.1.1. sito in Barletta, alla zona 167/62, parte della maggior consistenza della superficie di mq. 480,00 circa, censita nel catasto fabbricati del Comune di Barletta, al foglio 85 particella 3050 sub 43.
E) Conseguentemente, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Trani, esonerandolo da ogni responsabilità, di effettuare tutte le dovute annotazioni.
F) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre agli accessori legali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 14.11.2018 la convenuta Controparte_2
sceva il contratto preliminare di compravendita del 15.12.2010 prodotto in copia ed eccepiva che la domanda non poteva essere accolta diversi profili, poiché: a) quanto riportato nell'atto di citazione pagina 2 di 12 non trovava riscontro nel disconosciuto contratto preliminare sia con riferimento alla superficie
(138 mq. in luogo di 104 mq. circa) che al prezzo (€ 40.000,00 più IVA, in luogo di € 30.000,00 più IVA); b) la domanda ex art. 2932 c.c. non poteva essere accolta mancando la prova del paga- mento, da parte della , del prezzo della compravendita;
c) la domanda era inaccoglibile CP_1
anche per la carenza di una precisa identificazione catastale del bene da trasferire giudizialmente ex art. 2932 c.c. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese processuali.
Nel corso della prima udienza la difesa dell'attrice precisava come, a causa di un mero errore di trascrizione, fossero stati riportati in citazione dati errati, sia in ordine alla misura della superficie promessa in vendita, pari a mq.104 e non a mq. 138,00, che nell'indicazione della somma versata dalla per l'acquisto, ammontante ad € 30.000,00, oltre iva, e non ad € 40.000,001. CP_1
In ordine, invece, al disconoscimento operato dalla difesa della società convenuta, l'attrice depositava in giudizio l'originale del contratto preliminare di compravendita del 15.12.2010 e, per il caso che il disconoscimento della società convenuta dovesse intendersi come disconoscimento del contenuto del contratto e della sua sottoscrizione, avanzava istanza di verificazione del contratto preliminare e della sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante della . Parte_1
All'udienza del 18.10.2018 il Giudice, senza tener conto delle richieste istruttorie avanzate da parte attrice e senza dar corso all'istanza di verificazione dalla stessa proposta, riteneva la causa matura per la decisione e la rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.12.2020.
Con sentenza n. 1224/2021, pubblicata il 22.6.2021, il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, così provvedeva:
“accerta che la è tenuta, in forza del contratto preliminare di compravendita Parte_1
stipulato il 15.12.2010, a trasferire a la proprietà della superficie di 104 mq circa CP_1
posta al quinto piano dell'immobile individuato come “lotto 2.1.1” sito a Barletta, zona 167/62,
pagina 3 di 12 parte della maggior consistenza della superficie di mq. 480,00 circa, censita nel catasto fabbricati del Comune di Barletta al foglio 85 particella 3050 sub. 43, con accesso dal vano scala;
- accerta che ha regolarmente adempiuto al pagamento del prezzo convenuto nel CP_1
preliminare;
- dichiara trasferita in favore di , agli effetti dell'art. 2932 c.c., la piena ed CP_1
esclusiva proprietà della superficie di mq. 104,00 ca. posta al quinto piano dell'immobile individuato come “lotto 2.1.1” sito a Barletta, zona 167/72;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Trani di trascrivere la presente sentenza;
- condanna la a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_1
euro 545,00 per esborsi documentati ed euro 3.283,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA, come per legge”.
Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 29.07.2021, la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- rigettare ogni domanda proposta dalla sig.ra nei confronti della CP_1 [...]
e, per l'effetto: - ordinare la cancellazione, a spese della odierna appellata, della Parte_2
trascrizione della domanda giudiziale dalla stessa effettuata sui beni immobili oggetto di causa;
- condannare la sig.ra al pagamento delle spese tutte di lite ed onorari legali di CP_1
entrambi i gradi del giudizio, questi ultimi da liquidare ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore per fattane anticipa- zione”.
Ricostituitosi il contraddittorio l'appellata ha contestato la fondatezza dell'ap- CP_1
pello chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze processuali.
Con il primo motivo la società appellante, in relazione al disconoscimento del contratto prelimi- nare di compravendita del 15.12.2010, posto a base della domanda, denuncia la erroneità della sentenza per violazione degli artt. 214 e ss. c.p.c.
Secondo l'appellante il Giudice di prime cure ha basato la sua decisione su un contratto preli- minare, asseritamente sottoscritto tra le parti in data 15.12.2010, che è stato espressamente e più volte disconosciuto da essa ex art. 214 e 215 c.p.c., sin dalla comparsa di Parte_1
costituzione e risposta, senza dar corso al procedimento di verificazione ex art. 216 c.p.c., restando precluso, dunque, l'utilizzo in giudizio di detta scrittura disconosciuta. Più in particolare la difesa dell'appellante deduce in proposito:
pagina 4 di 12 - che, a fronte del disconoscimento operato da essa società convenuta, l'attrice si è CP_1 limitata a depositare in giudizio l'originale del contratto preliminare di compravendita del
15.12.2010 (disconosciuto) e ha avanzato, invero timidamente, istanza di verificazione ex art. 216
c.p.c. offrendo quale scrittura di comparazione la sottoscrizione del legale rappresentante della posta in calce al mandato conferito per la difesa nel giudizio di primo grado;
Parte_1
- che all'udienza del 18.10.2018 il primo giudice, non tenendo conto di tale richiesta, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 3.12.2020, con termine per note, nelle quali l'attrice non ha insistito nella richiesta di verificazione, con la conseguenza che - a parere di essa appellante - l'istanza in oggetto debba considerarsi definitivamente rinunciata;
- che, al contrario, in sentenza il giudice motiva nel senso che “a fronte del disconoscimento, per il vero generico, del preliminare prodotto nel fascicolo di parte, l'attrice ha prodotto originale del medesimo contratto, agli effetti dell'art. 2712 c.c., di cui la convenuta non ha disconosciuto la sottoscrizione, che quindi deve aversi per riconosciuta ai sensi dell'art. 2702 c.c., 214 e 215
c.p.c…”;
- che detto assunto è infondato, poiché il disconoscimento operato in comparsa di risposta è palese
(espressamente si dice: “Si disconosce il contratto stesso, prodotto in copia”) e si evidenzia che quanto riportato nell'atto di citazione non trova rispondenza nel preliminare allegato dalla;
CP_1
- che, alla luce dell'art. 214 c.c., colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, per disco- noscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, sicchè nella fattispccie - posto che il contratto prodotto è interamente dattiloscritto e recante alcune firme - il disconoscimento operato si riferisce inequivocabilmente alla propria sottoscrizione;
- che tale ipotesi non va confusa con il disconoscimento della conformità della copia all'originale, per il quale la giurisprudenza afferma che gli effetti sono diversi da quelli del disconoscimento della scrittura privata di cui all'art. 215, n. 2), c.p.c., non derivando la preclusione assoluta all'utilizzazione della scrittura in copia, la cui conformità all'originale potrà essere provata anche con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
- che la , a fronte del disconoscimento, ha depositato l'originale della scrittura ai fini CP_1 dell'ottenimento della verificazione (proposito a cui non si è dato seguito), ma da ciò non discende alcuno specifico obbligo di ulteriore disconoscimento dell'originale da parte di chi abbia già disconosciuto la copia prodotta;
- che, del resto, la stessa aveva chiesto, tra le conclusioni CP_1 rassegnate, di “A) Accertare e dichiarare l'autenticità del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 15/12/2010”.
pagina 5 di 12 Sulla scorta di tali rilievi la società appellante chiede che la sentenza venga riformata nel senso che, tenuto conto dell'operato disconoscimento del contratto preliminare del 15.12.2010 e della mancata verificazione ex art. 216 c.p.c., il Giudice non può basare la sua decisione su una scrittura disconosciuta, la quale - in mancanza di verificazione - è processualmente inutilizzabile.
Il motivo è destituito di fondamento.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la parte che intende disco- noscere una scrittura privata prodotta in giudizio contro di lei, privandola di efficacia probatoria, ha l'onere di disconoscerla in modo specifico, nel senso che deve «negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione» (art. 214 c.p.c.)2.
Nel caso di specie la formula di disconoscimento usata dalla società convenuta (“Si disconosce il contratto stesso, prodotto in copia”) appare alquanto generica e non riferita alla sottoscrizione apposta dal legale rappresentante della stante il suo tenore letterale. Parte_1
Formulato in tali termini, il disconoscimento non può che intendersi riferito alla corrispondenza tra la copia prodotta dalla e l'originale, ai sensi dell'art. 2719, ult. parte c.c.. Ma anche in tal CP_1
caso, tuttavia, la formulazione generica dell'eccezione, non avendo controparte concretamente specificato i motivi e/o le parti difformi tra la copia e l'originale, non poteva e non può che essere considerata invalida e non produttiva di effetti.
Invero in numerosi arresti la Suprema Corte ha affermato, anche per l'eccezione di non conformità della copia all'originale, la necessità dei requisiti di chiarezza ed inequivocità della dichiarazione3.
pagina 6 di 12 Limitarsi a dichiarare di “contestare” un documento senza nemmeno indicare cosa ci sia da conte- stare, come ha fatto dalla difesa della è - come chiaramente affermato dal Supremo Parte_1
Collegio, sez. III, con la sentenza n. 7775 del 3 aprile 2014, - “un artificio che può trovar spazio nei manuali di retorica, non negli atti d'un processo, e chi lo adotta non potrà che imputare a sè medesimo le conseguenze derivanti dalla imperfetta contestazione”.
In ogni caso la successiva allegazione al fascicolo di parte attrice dell'originale della scrittura privata dattiloscritta ha superato il disconoscimento della fotocopia inizialmente depositata.
In tal modo, fornendo la prova dell'esistenza del contratto preliminare tra le parti processuali, è stata offerta prova piena del titolo della pretesa della , motivo per il quale sul punto la sentenza CP_1
impugnata non merita alcuna censura.
Con il terzo motivo di appello la eccepisce che la domanda proposta dall'attrice non Parte_1
può essere accolta ex art. 2932, co. 2 c.c., che subordina l'accoglimento della domanda di trasferimento della proprietà della cosa all'esecuzione o all'offerta della prestazione da parte di chi propone la domanda.
L'attrice, infatti, non avrebbe provato di aver adempiuto alla sua obbligazione di pagamento, e quindi di aver offerto o eseguito la controprestazione in quanto il pagamento non risulta contabilizzato.
Si censura, dunque la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che la abbia proceduto all'integrale pagamento del prezzo sulla base delle copie delle contabili dei CP_1
bonifici effettuati il 13.12.2010 ed il 12.07.2011, adempiendo al pagamento del prezzo convenuto nel preliminare.
La doglianza è infondata.
L'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità è nel senso che «il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico» (così Cass. civ., sez. VI,
16 luglio 2019, n.19039).
Nella sentenza da ultimo menzionata, tra i vari precedenti in materia, sono stati richiamati in particolare Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20288 e Cass. civ., sez. III, 9 gennaio 2007, n. 205.
In entrambe queste due decisioni, però, pur facendo applicazione dello stesso principio di diritto, si è statuito in favore delle parti debitrici poiché i pagamenti allegati e provati da queste ultime, sulla base pagina 7 di 12 delle circostanze di fatto del caso, erano effettivamente riferibili al credito azionato e, da parte loro, le parti creditrici non avevano dato prova dell'esistenza di altri rapporti che potessero giustificare quei pagamenti.
Dunque, pur rimanendo fermo il principio di diritto esaminato, la decisione del 2019 si segnala per aver posto l'accento sulla necessità che il pagamento allegato e provato dal debitore sia dotato, di fatto, di una specifica riferibilità al credito azionato;
in mancanza potrebbe non determinarsi l'inversione dell'onere della prova in capo alla parte creditrice.
Il principio di legittimità in materia sancisce, dunque, che per aversi l'inversione dell'onere della prova in capo al creditore circa l'esistenza di altri rapporti tra le parti, è necessario che il pagamento allegato e provato dalla parte debitrice sia dotato di una certa riferibilità al credito azionato4.
Nel caso in esame, il pagamento è avvenuto mediante due bonifici che seppur ordinati dal padre dalla
, odierna appellata, riportano nelle causali “ acconto alloggio-saldo fattura” ed CP_1 CP_1
hanno come beneficiario la ditta Parte_1
Non può dunque ragionevolmente dubitarsi che quei bonifici fossero stati disposti per il pagamento di somme dovute dalla figlia costituente il prezzo della vendita della porzione CP_1
immobiliare de qua.
A nulla rileva l'eccezione dell'appellante sulla mancata contabilizzazione di dette operazioni, che peraltro viene parzialmente smentita dalla quietanza rilasciata nel corpo del contratto preliminare del
15.12.2010. Pertanto, il pagamento estintivo deve ritenersi dimostrato.
Correttamente dunque il Tribunale di Trani ha ritenuto che la prova della prestazione eseguita dall'appellata fosse stata fornita con la produzione documentale delle copie delle contabili sopra indicate e che, quindi, il presupposto dell'esecuzione della propria prestazione, occorrente alla proponibilità della domanda di esecuzione in forma specifica proposta dalla , fosse sussistente. CP_1
Con il secondo motivo la società appellante lamenta che il giudice di primo grado non ha tenuto conto dell'eccezione di inaccoglibilità della domanda per mancanza di una precisa identificazione catastale del bene da trasferire giudizialmente ex art. 2932 c.c., eccezione a seguito della quale la stessa parte attrice ha modificato le proprie conclusioni chiedendo la preliminare individuazione catastale ed il frazionamento del bene da trasferirsi anche mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale ha ritenuto sufficiente il dato per cui, sulla planimetria allegata al preliminare, le parti avessero individuato, con lo strumento grafico del retino, la superficie compromessa in vendita ai fini pagina 8 di 12 della completezza dell'accordo sugli elementi essenziali del contratto definito, anche aliunde desu- mibili;
di conseguenza, ha accertato l'obbligo della in forza del contratto prelimi-nare Parte_1
stipulato, di trasferire alla la proprietà della superficie per cui è causa, dichiarando trasferita, in CP_1 favore dell'attrice, agli effetti dell'art. 2932 c.c. la piena ed esclusiva proprietà di detta superficie, con ordine al Conservatore dei Registri immobiliari di trascrizione della sentenza.
La società appellante eccepisce l'erroneità della motivazione sul punto, perché il primo giudice richiama erroneamente una pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ. n. 2473/2013) che attiene alla diversa fattispecie della validità di un contratto preliminare, per la quale risulta sufficiente che dal documento, anche attraverso il riferimento ad elementi esterni, ma idonei a consentirne l'identifica- zione in modo inequivoco, le parti abbiano inteso fare riferimento ad un bene determinato o determinabile, la cui indicazione attraverso gli ordinari elementi identificativi richiesti per il definitivo può essere anche incompleta o mancare, purché l'intervenuta convergenza delle volontà sia anche aliunde o per relationem logicamente ricostruibile.
L'appellante invoca invece la giurisprudenza secondo cui la presenza delle menzioni catastali costi- tuisce condizione dell'azione di adempimento del contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., e deve sussistere al momento della decisione, potendo intervenire anche in corso di causa. I dati richiesti sono:
l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione resa in atti dagli intestatari della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sostituibile da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 12654/2020).
Inoltre, altro arresto giurisprudenziale pacifico invocato dall'appellante è quello per cui l'oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare, quando afferisca ad una pronuncia ex art. 2932 c.c., non può essere determinato mediante fatti esterni al negozio successivi alla sua conclusione, ma occorre l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento (cfr. Cass. civ., sez II, n. 952/2013).
Ciò premesso, l'appellante evidenzia come il grafico allegato al preliminare, ritenuto dal giudice sufficiente ad identificare il bene, non è mai stato neppure sottoscritto dalle parti. E dunque la sentenza impugnata viene censurata perché dispone il trasferimento di un bene immobile ex art. 2932 c.c. senza una precisa identificazione catastale dello stesso.
Il motivo è fondato.
pagina 9 di 12 Costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui per la pronuncia della sentenza costi- tutiva, che tiene luogo del contratto non concluso, è necessaria la completa identificazione catastale delle aree ed il relativo frazionamento.
Nel caso di specie la ha prodotto in primo grado relazione del proprio tecnico di fiducia CP_1
(geom. , tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento cata- Persona_1
stale)contenente attestazione di conformità catastale, mentre si è limitata ad identificare la porzione di superficie promessa in vendita con lo strumento grafico del retino, che - ad avviso di questa Corte - non appare sufficiente alla precisa identificazione catastale della porzione di terrazzo oggetto del trasferimento.
Invero, soltanto con le note di trattazione in sostituzione di udienza del 14.07.2023 la difesa della appellata ha depositato un documento attestante il frazionamento della particella 3050 del foglio 85, elaborato dal geom. - su incarico della società proprietaria ed attuale appellante - con Controparte_3
protocollo n. BA0180027 del 12.07.2022, dal quale sono derivati i subalterni 90, 91, 92 e 93 della particella 30505, reiterando - ove ritenuto necessario - richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (disat- tesa in primo grado) a ciò finalizzata.
Con ordinanza del 22.12.2023 la Corte ha disposto consulenza tecnica d'ufficio (a mezzo del geom.
di Bari) “Al fine di procedere all'esatta individuazione catastale della porzione di lastrico CP_4
solare oggetto del presente giudizio (mq 138 c.ca posta al quinto piano del lotto 2.1.1 sito in Barletta alla zona 167/62), mediante frazionamento della particella n.3050 del foglio 85 sub.43, che comprendeva l'intera superficie del suddetto lastrico solare, anche alla luce dell'elaborato del geom.
prodotto dall'appellata”6. CP_3 Il c.t.u. officiato, a seguito delle verifiche esperite, ha concluso che “la porzione di lastrico solare oggetto di contratto preliminare di compravendita del 15.12.2010, sottoscritto tra le parti, Parte_1
[... e , è stato frazionata dalla maggiore consistenza con denuncia di variazione cata- CP_1 stale prot. BA0180027 del 12.07.2022, nell'ambito della pratica urbanistica di CILA n.724/2022 presentata dalla società relativa all'intervento di divisione funzionale dei lastrici Parte_1
solari dei fabbricati 1-2-3-4-5-6-8 Lotto 2 Settore 1 tra le Parte_3 Parte_4
Fratelli Immesi e Controparte_5
L'identificativo catastale della porzione oggetto di giudizio è il seguente: Foglio 85 - particella 3050 - sub.91- categoria F5 (lastrico solare), Cons. mq 111 VIA CARLO MARIA GIULINI n. 28 - Scala G -
Piano 5”7.
Le conclusioni rassegnate dal c.t.u., non oggetto di contestazione alcuna, vanno condivise e consen- tono una precisa identificazione catastale della porzione di lastrico solare oggetto del trasferimento ex art. 2932 c.c.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata decisione, va dichiarata trasferita in favore di agli effetti dell'art. 2932 c.c., la piena ed esclusiva proprietà del- CP_1
l'immobile censito nel catasto fabbricati del Comune di Barletta, al foglio 85 particella 3050 sub 91, già individuato come superficie di mq. 104,00 c.ca posta al quinto piano del lotto 2.1.1 sito in Barletta, alla zona 167/62, parte della maggior consistenza della superficie di mq. 480,00 circa, censita nel catasto fabbricati del Comune di Barletta, al foglio 85 particella 3050 sub 43.
L'esito del giudizio giustifica una parziale compensazione delle spese legali del doppio grado, nella misura di un terzo (1/3), restando gli altri due terzi (2/3), rispetto alla liquidazione dell'intero di cui alla sentenza impugnata (quanto al primo grado) ed al dispositivo (quanto al presente grado d'appello), a carico della secondo il principio di soccombenza. Parte_1
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in questo grado, come già liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di CP_1
planimetrie sono coerenti anche con l'elaborato grafico allegato alla CILA per frazionamento n.724/2022, privo di quotatura, ma con indicazione della superficie della porzione di nostro interesse pari a mq 111,45, coincidente con quella catastale e lievemente superiore a quella indicata nel preliminare di mq 104. La superficie riscontrata attraverso la ricostruzione dei confini sulla base del rilievo effettuato dal sottoscritto è di mq 108 circa.
La variazione catastale per divisione del lastrico solare si pone quale endoprocedimento finale alla CILA n.724/2022 depositata dalla attraverso il procuratore tecnico geom. La citata pratica urbanistica Parte_1 Controparte_3 riguarda la suddivisione in porzioni non solo del lastrico solare del lotto 2.1.1. e con la precisazione, in relazione tecnica, che non sono previste opere. Il ché giustifica la mancata materializzazione dei confini riscontrata in occasione del sopralluogo”. 7 Il c.t.u. ha infine precisato che “non è stato possibile determinare la superficie reale della porzione del lastrico solare al sub.91, in quanto non materializzata in sito. Piuttosto, la consistenza catastale, pari a 111 mq, corrisponde sostanzialmente con la superficie indicata nella CILA n.724/2022 (mq 111,45), ma differisce da quella indicata nel preliminare di compravendita (104 mq) dal riferimento indicato nel quesito della presente (138 mq)”.
pagina 11 di 12 Al competente Conservatore dei RR.II. va ordinato di trascrivere la presente sentenza nei registri immobiliari, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 29.07.2021, dalla in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 1224/2021, depositata il 22.06.2021 dal
Tribunale di Trani, Area 3 – Cont/Contrattuale Civile, in composizione monocratica, tra CP_1
e la società appellante, l'accoglie per quanto di ragione e per l'effetto, in parziale riforma dell'impu- gnata decisione, così provvede:
1°) dichiarata trasferita in favore di agli effetti dell'art. 2932 c.c., la piena ed esclusiva CP_1 proprietà dell'immobile censito nel catasto fabbricati del Comune di Barletta, al foglio 85 particella
3050 sub 91, già individuato come superficie di mq. 104,00 c.ca posta al quinto piano del lotto 2.1.1 sito in Barletta, alla zona 167/62, parte della maggior consistenza della superficie di mq. 480,00 circa, censita nel catasto fabbricati del Comune di Barletta, al foglio 85 particella 3050 sub 43;
2°) condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a Parte_1
due terzi (2/3) delle spese legali del doppio grado di giudizio, liquidate nell'intero, per il CP_1
primo grado, conformemente alla sentenza impugnata (complessivi € 3.828,00, di cui € 545,00 per esborsi ed € 3.283,00 per compenso professionale) e, per il presente grado d'appello, in complessivi €
5.000,00 per compenso professionale, oltre - per entrambi i gradi - al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dichiara compensato tra le parti il restante terzo (1/3) delle spese processuali del doppio grado di giudizio;
4°) pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata CP_1
in questo grado di giudizio, come già liquidate con separato decreto;
5°) ordina al competente Conservatore dei RR.II. di trascrivere la presente sentenza nei registri immobiliari, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.
Così decisa il 15 gennaio 2025 nella camera di consiglio in videoconferenza della Seconda Sezione
Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dott. Filippo Labellarte)
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pertanto con la memoria ex art. 183, co.6, n.1), c.p.c. l'attrice, tenuto conto delle deduzioni di parte convenuta, modificava parzialmente le conclusioni nella maniera che segue:
“A) Accertare e dichiarare l'autenticità del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 15/12/2010; B) Accertare e dichiarare che il prezzo pattuito per la vendita promessa dalla è stato da questa Parte_1 integralmente pagato nella misura di € 31.200,00 (trentunomiladuecento/00); C) Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dalla convenuta, sostanziatosi nel rifiuto di fatto a stipulare l'atto pubblico di vendita dei diritti immobiliari oggetto del presente giudizio;
D) Dichiarare, conseguentemente, trasferita, in favore della sig.ra , ai sensi dell'art. 2932 c.c., previa CP_1 individuazione catastale e suo frazionamento, la piena ed esclusiva proprietà della superficie di mq. 104 c.ca posta al quinto piano del lotto 2.1.1. sito in Barletta, alla zona 167/62, parte della maggior consistenza della superficie di mq.
480,00 circa, censita nel catasto fabbricati del Comune di Barletta, al foglio 85 particella 3050 sub 43, ovvero censita secondo quelle che saranno le risultanze della CTU;
E) Conseguentemente, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Trani, esonerandolo da ogni responsa- bilità, di effettuare tutte le dovute annotazioni.
F) Vinte, in ogni caso, le spese di lite”. 2 Cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 19 luglio 2012, n. 12448, secondo cui “Il disconoscimento della propria sotto- scrizione, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., deve avvenire in modo formale ed inequivoco: è, pertanto, inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perché frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti. Qualora la sottoscrizione di una scrittura privata non venga tempestivamente disconosciuta dalla parte interessata, quel documento farà prova fino a querela di falso della provenienza di esso dalla parte che ne risulta formalmente sottoscrittrice, con la conseguenza che, ove la suddetta querela di falso non venga proposta, il giudice non può sindacarne "ex officio" l'autenticità. V., pure, Cass. civ., sez. II, 27 maggio 2026, n. 11048, secondo cui “Ai sensi dell'art. 214 c.p.c. il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto, ovvero nel caso di erede o avente causa dall'apparente sottoscrittore, dichiarando di non riconoscere la scrittura
o la sottoscrizione di quest'ultimo; l'idoneità delle espressioni utilizzate dalla parte a configurare un valido disconoscimento costituisce giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato”. 3 Secondo Cass. civ., sez. III, 3 aprile 2014, n. 7775 “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali impugno e contesto ovvero contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale. V., pure, Cass. civ., 13 settembre 2021, n. 24634, secondo cui “Il disconoscimento formale della conformità della copia all'originale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale”. 4 In definitiva, il debitore che voglia eccepire l'esistenza di un pagamento estintivo, cioè imputabile al credito azionato, dovrà allegarlo e darne adeguata dimostrazione;
così facendo, sarà il creditore che vuole insistere per la soddisfazione del credito azionato a dover dimostrare che la prestazione eseguita dal debitore deve essere imputata ad un altro rapporto. 5 La particella enucleata è esattamente sovrapponibile alla porzione della planimetria allegata al contratto preliminare ed evidenziata con il retino, alla quale aveva fatto riferimento il Giudice del primo grado nell'individuazione del bene immobile dichiarato trasferito. 6 Si riporta di seguito uno stralcio della relazione depositata dal c.t.u.: “Al fine di rispondere al quesito posto sono state effettuate delle visure storiche catastali sul sub.43 della particella 3050 foglio 85, e richiesti l'elenco subalterni della medesima particella e elaborato planimetrico. Dalle risultanze di tali ricerche si è dedotto che l'originario sub.43, corrispondente all'intera consistenza del lastrico solare di quinto piano di mq 447, è stato costituito in data 30.05.2013 con pratica n. BA0175663 in ditta Albatros Società Cooperativa Edilizia, piva . Successivamente con atto di P.IVA_1 compravendita del 09.06.2014, rep. 534752 del notaio , lo stesso lastrico solare veniva trasferito alla Persona_2 società e frazionato in quattro ulteriori unità con pratica di denuncia di variazione catastale prot. Parte_1 BA0180027 del 12.07.2022, redatta dal geom. Controparte_3
A seguito della citata variazione per frazionamento il sub.43 è stato soppresso e sono stati generati i subb.90-91-92-93 in categoria F5 (lastrico solare) delle rispettive consistenze di mq 113, mq 111, mq 135, mq 124. Nella circostanza veniva anche aggiornato l'elenco dei subalterni insistenti sulla particella n.3050 e l'elaborato planimetrico (in scala 1:500) con rappresentazione delle porzioni frazionate e relativi numeri identificativi.
Dal confronto della planimetria allegata al preliminare di compravendita con l'elaborato planimetrico catastale si è potuto evincere che la porzione frazionata del lastrico solare corrisponde all'unità identificata con il sub.91 della superficie dichiarata di mq 111.
I due grafici, se pur in scale di rappresentazione diverse che non consentono un puntuale riscontro delle misure, risultano coincidenti per collocazione rispetto all'insieme del terrazzo e andamento della perimetrazione. Le suddette pagina 10 di 12