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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/06/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, la dott.ssa Nicoletta Sandri, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 1260/2024 promossa da:
Controparte_1
P.I.: corrente in Gallarate, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti P. Luigi Gallo e Stefania Passiu del foro di Busto Arsizio, con studio in Gallarate, via Cavallotti 12, elettivamente domiciliata in Asti, piazza Medici n. 4, presso lo studio dell'avv. Marta Barsotti in forza di procura speciale allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in data 06.06.2024; parte attrice contro
Controparte_2
P.I.: , con sede legale in Torino e sede operativa in Castagnito (CN), strada Serra P.IVA_2
n. 21B, in persona del legale rappresentante pro-tempore; parte convenuta contumace
Oggetto: pagamento somma da contratto di compravendita e risarcimento danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(precisate all'udienza 04.04.2025)
Per parte attrice (richiamate le conclusioni di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
14.11.2024):
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato l'inadempimento della convenuta Controparte_2
, condannare la stessa alla restituzione di quanto versato a titolo di acconto pari
[...] ad € 21.045,00= oltre ad € 4.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova a mezzo interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e a mezzo testi sulle circostanze di cui al seguente capitolo: 1) Se sia vero o meno che in ottemperanza a quanto convenuto con il contratto sottoscritto in data 24/09/2021, la provvedeva al pagamento dell'importo di € Controparte_1
21.045,00 a mezzo bonifico bancario a favore della come da Controparte_2 disposizione di pagamento che mi si rammostra (oc. 2); 2) Se sia vero o meno che il macchinario ordinato rientrava in un piano di investimenti effettuato con le agevolazioni previste da “Industria 4.0” ed un finanziamento di cui alla
“Legge Sabatini” che prevedeva la consegna entro il Novembre 2022. Si indica quale teste il Rag. presso la Via Novara n. 18 – Tes_1 Controparte_1
Gallarate. Spese e compensi professionali interamente refusi, incluse le spese di mediazione.”
Parte convenuta è rimasta contumace per l'intero processo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I.Con atto di citazione ritualmente notificato la società (per brevità Controparte_1
d'ora in poi conveniva in giudizio la società (di seguito CP_1 Controparte_2
per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 21.045,00 da essa CP_2
corrisposta in acconto, oltre al risarcimento della somma di euro 4.000,00 per i danni da essa patiti.
A sostegno della domanda azionata in giudizio parte attrice allega che: a) in data 24.09.2021 stipulò con CTM Costruzioni Meccaniche Macchine Tessili Biscotti un contratto di CP_1
acquisto di un macchinario modello Vista FM-2000 (brevettata) al prezzo di euro 57.500,00 oltre iva, pattuendo la consegna a gennaio/febbraio 2022 e la corresponsione di un anticipo del
30% all'ordine, 50% alla consegna ed il restante 20% a 30 – 60 giorni dalla data del collaudo;
b) il contratto fu sottoscritto per accettazione dall'amministratore e socio unico della Pt_1
signora c) in pari data essa in adempimento alle pattuizioni
[...] Parte_2 CP_1
contrattuali, bonificò in favore della società la somma di euro 21.045,00 pari al 30% CP_2 del prezzo pattuito per l'intero e comprensivo di iva;
d) la sede operativa della Parte_3
2
[...] risultò in Castagnito (CN) strada Serra 21 b, attualmente la ditta risulta inattiva;
e) protraendosi la consegna oltre i termini contrattuali, con mail 26.09.2022 sollecitò la consegna del CP_1
macchinario avvertendo che, in caso contrario, essa azienda avrebbe perso il finanziamento a fondo perduto previsto come agevolazione di legge per l'acquisto di macchinari nuovi;
f) nessun riscontro fece seguito da parte della società che, solo dopo l'intervento del CP_2
legale a mezzo pec dell'08.11.2022 di sollecito della consegna entro 10 giorni ovvero di restituzione immediata dell'acconto versato, rispose con mail pec 01.12.2022 che, per ritardi nella consegna di alcuni elementi elettronici, la consegna avrebbe dovuto registrare un ritardo rispetto a quanto concordato nel contratto, assicurando che la stessa sarebbe avvenuta entro il mese di marzo 2023; g) neppure tale scadenza venne rispettata per cui essa richiese CP_1
l'avvio della procedura di mediazione volontaria che portò le parti a raggiungere un accordo come da scrittura privata datata 26.06.2023 in forza della quale si impegnò a pagare la CP_2
somma di euro 20.000,00 a mezzo di due versamenti di euro 10.000,00 ciascuno, il primo entro il 31.12.2023 ed il secondo a saldo entro il 30.06.2024; h) non avendo la società CP_2
rispettato la prima scadenza, il legale di essa tessitura dichiarò inefficace e decaduto CP_1
l'accordo assunto in mediazione, per cui si sarebbe proceduto per l'intero importo dovuto, oltre al risarcimento dei danni.
Non si costituiva la società convenuta.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 11.11.2024, dato atto del decorso del termine di cui all'art. 166 c.p.c. e rilevata la mancata costituzione di parte convenuta, ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. del 10.01.2025, con ordinanza resa alla stessa udienza, è stata ammessa la prova orale dedotta da parte attrice ed assunta all'udienza del
28.02.2025. La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza del 04.04.2025 per gli adempimenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. con deposito di sentenza non contestuale al verbale di udienza, oltre il termine di 30 giorni per malattia certificata della scrivente.
II. La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Dall'esame della documentazione in atti, emerge che: 1) in data 24.09.2021 la società CP_1
accettò l'offerta n. 20-1-21 del 28.07.2021 formulata dalla società avente ad oggetto la CP_2
3 fornitura di una macchina visita tessuto modello “Vista FM – 2000”, al prezzo di euro
57.500,00 oltre iva, alle condizioni di vendita ivi indicate, in particolare, con consegna nei mesi di gennaio/febbraio 2022, pagamento di acconto del 30% all'ordine, 50% alla consegna e 20%
a 30/60 giorni data fattura fine mese (cfr. doc. n. 1 attoreo); 2) adempiendo alle pattuizioni contrattuali, in pari data dispose il bonifico bancario a favore di del CP_1 CP_2
complessivo importo di euro 21.045,00 di cui euro 17.250,00 a titolo di acconto del 30% ed euro 3.795,00 a titolo di iva “realizzata col concorso delle provvidenze dell'art. 2, comma 4,
DL. 21.06.2013 n. 69” (cfr. doc. n. 2 attoreo); 3) nessuna consegna avvenne nel termine previsto in contratto, tanto che in data 26.09.2022, il rag. amministratore delegato CP_3
di sollecitò la consegna della macchina de qua entro il 31.10.2022 al fine di poter CP_1
usufruire delle agevolazioni di legge previste per l'acquisto di macchinari nuovi (cfr. doc. n. 3);
4) persistendo l'inadempimento, a mezzo pec 08.11.2022 il legale della società invitò a CP_1
consegnare la macchina ordinata nel termine di 10 giorni ovvero, in alternativa, all'immediata restituzione dell'acconto versato pari ad euro 21.045,00 (cfr. doc. n. 4 attoreo); 5) in data
01.12.2022 la società informò che, a causa del ritardo nelle commesse per irreperibilità CP_2
di alcuni componenti, la consegna prevista per gennaio 2022 sarebbe stata riprogrammata per la nuova scadenza a marzo 2023, che venne comunque accettata dalla tessitura (cfr. doc. CP_1
n. 5 – 6); 6) si rese inadempiente anche per tale scadenza e la società CP_2 CP_1
promosse, pertanto, la mediazione volontaria chiedendo la risoluzione del contratto e la restituzione dell'acconto versato, oltre al risarcimento dei danni, all'esito della quale mediazione le parti raggiunsero un accordo in forza del quale la società si impegnò a CP_2
restituire alla tessitura il complessivo importo di euro 20.000,00 di cui euro 10.000,00 CP_1
entro il 31.12.2023 ed i restanti 10.000,00 entro il 30.06.2024, prevedendo che il mancato pagamento alla prima scadenza avrebbe prodotto l'inefficacia e la decadenza dell'accordo, con conseguente facoltà di agire di per chiedere l'intero importo dovuto a titolo di CP_1
risoluzione del contratto per inadempimento, oltre il risarcimento dei danni, il rimborso delle spese legali e gli interessi (doc. n. 8 – 9 – 10); 7) non avendo rispettato neppure l'accordo preso in sede di mediazione, il legale di tessitura a mezzo pec del 25.01.2024 comunicò CP_1
l'inefficacia e decadenza di ogni accordo e la conseguente iniziativa diretta a recuperare
4 l'intero importo dovuto, oltre al risarcimento dei danni (doc. n. 12); 8) la società CP_2
costituita nell'aprile 2021, è inattiva come risultante dalla visura CCIAA in atti, estratta in data
07.02.2024 (doc. n. 11).
Ciò posto, è circostanza documentata, oltreché incontroversa, che la società non diede CP_2
esecuzione al contratto entro il termine originariamente pattuito né alle successive predette scadenze.
III. Le risultanze testimoniali hanno altresì evidenziato che la tessitura aveva CP_1
corrisposto in favore della società l'importo di euro 21.045,00 in virtù del contratto CP_2
24.09.2021 (il teste , sentito all'udienza del 28.02.2025, qualificatosi “impiegato Tes_1 amministrativo presso dall'anno 2010” ha confermato la circostanza, Controparte_4
precisando di esserne a conoscenza “perché mi occupo della contabilità dei fornitori e per la chiusura dell'estratto conto avevo segnato l'addebito a carico della tessitura e a CP_1
favore della società tessile confermo il documento che mi si rammostra (doc. n. 2) è CP_2 una contabile bancaria che io avevo già visto a debito nell'estratto conto di Controparte_1
Testi
“il contratto non l'ho seguito io, perché è l'ufficio tecnico che se ne occupa, a me era arrivata la pratica con già allegato il contratto, il mio compito era di registrare la fattura con il pagamento effettuato”.) nonché la circostanza che il macchinario de quo rientrasse in un piano di investimenti effettuato con le agevolazioni “Industria 4.0” ed un finanziamento di cui alla legge Sabatini che prevedeva la consegna entro il novembre 2022 (il teste nel Tes_1
confermare la circostanza, ha precisato che “non era solo quel macchinario a rientrare nel piano di investimenti con agevolazioni, ma vi rientravano altri macchinari;
con la mancata consegna del macchinario in questione non è stato possibile richiedere il contributo “Industria
4.0” sulla quota al netto dell'iva del 22% di quanto pagato da pari ad euro 21.045,00; CP_1 aveva emesso la fattura di tale importo pagato a titolo di acconto” ADR: “il CP_2
macchinario non è mai stato consegnato e ha dovuto acquistarne un altro da Controparte_1 altro fornitore”.).
Nessuna resistenza è stata opposta da parte convenuta che ha ritenuto di non costituirsi nel presente giudizio né di comparire per rendere l'interrogatorio formale ammesso con ordinanza
10.01.2025.
5 In sostanza, per effetto del mancato adempimento è tenuta a restituire la somma CP_2
incassata in virtù della fattura in acconto emessa nell'ambito del rapporto contrattuale venuto meno. Il debito restitutorio trova, infatti, la sua giustificazione nella risoluzione che sanziona il venir meno del contratto ed impone che sia ristabilita la situazione ad esso anteriore e, quindi
(con esclusione di quelle relative ai contratti di durata), priva di titolo le prestazioni anteriormente eseguite dalle parti;
pertanto, gli effetti liberatori (ex nunc) e quelli restitutori (ex tunc) si verificano anche nei confronti ed a favore della parte inadempiente per il fatto della risoluzione che lascia privo di causa ogni adempimento futuro in relazione al contratto e rende indebite, ob causam finitam, le prestazioni già effettuate.
IV. Con riferimento, infine, alla domanda diretta al risarcimento dei danni asseritamente patiti, già le allegazioni attoree, in punto assolutamente generiche, non hanno chiarito l'effettiva esistenza del danno né il suo ammontare;
ai fini dell'accoglimento della domanda, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare ai sensi del disposto di cui all'art. 2697 c.c. sia l'esistenza del danno da essa in concreto patito a causa dell'inadempimento sia il relativo ammontare specificandone le varie voci.
Alla stregua di quanto sopra, la domanda proposta da è fondata nei limiti Controparte_1 dell'importo di euro 21.045,00 da quest'ultima corrisposto a titolo di acconto in virtù del contratto 24.09.2021, che andrà maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione ovvero dalla messa in mora del debitore.
V. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. 10.03.2014 n. 55 e successive modifiche del D.M. 13.08.2022 n. 147 assumendo come valore di riferimento il liquidatum, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, della non complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'istruttoria (tale da giustificare i valori minimi), vanno poste a carico della convenuta contumace soccombente in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c.; parimenti le spese di mediazione documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione;
6 accertato l'inadempimento della società convenuta la dichiara Controparte_2
tenuta e condanna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della società della somma di euro 21.045,00 oltre gli interessi legali, Controparte_1
per le causali di cui alla parte motiva;
dichiara tenuta e condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, a rifondere a favore di le spese del presente Controparte_1
procedimento liquidate in euro 2.700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa secondo legge, anticipazioni non imponibili documentate per euro 269,80 (C.U., diritti di cancelleria, spese notifica intimazione teste), oltre alle spese di mediazione documentate nel complessivo importo di euro 487,80.
Così deciso in Asti, in data 04.06.2025.
Il giudice
Nicoletta Sandri
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, la dott.ssa Nicoletta Sandri, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 1260/2024 promossa da:
Controparte_1
P.I.: corrente in Gallarate, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti P. Luigi Gallo e Stefania Passiu del foro di Busto Arsizio, con studio in Gallarate, via Cavallotti 12, elettivamente domiciliata in Asti, piazza Medici n. 4, presso lo studio dell'avv. Marta Barsotti in forza di procura speciale allegata alla busta telematica contenente l'atto di citazione in data 06.06.2024; parte attrice contro
Controparte_2
P.I.: , con sede legale in Torino e sede operativa in Castagnito (CN), strada Serra P.IVA_2
n. 21B, in persona del legale rappresentante pro-tempore; parte convenuta contumace
Oggetto: pagamento somma da contratto di compravendita e risarcimento danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
(precisate all'udienza 04.04.2025)
Per parte attrice (richiamate le conclusioni di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
14.11.2024):
1 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato l'inadempimento della convenuta Controparte_2
, condannare la stessa alla restituzione di quanto versato a titolo di acconto pari
[...] ad € 21.045,00= oltre ad € 4.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In via istruttoria
Si chiede ammettersi prova a mezzo interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e a mezzo testi sulle circostanze di cui al seguente capitolo: 1) Se sia vero o meno che in ottemperanza a quanto convenuto con il contratto sottoscritto in data 24/09/2021, la provvedeva al pagamento dell'importo di € Controparte_1
21.045,00 a mezzo bonifico bancario a favore della come da Controparte_2 disposizione di pagamento che mi si rammostra (oc. 2); 2) Se sia vero o meno che il macchinario ordinato rientrava in un piano di investimenti effettuato con le agevolazioni previste da “Industria 4.0” ed un finanziamento di cui alla
“Legge Sabatini” che prevedeva la consegna entro il Novembre 2022. Si indica quale teste il Rag. presso la Via Novara n. 18 – Tes_1 Controparte_1
Gallarate. Spese e compensi professionali interamente refusi, incluse le spese di mediazione.”
Parte convenuta è rimasta contumace per l'intero processo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I.Con atto di citazione ritualmente notificato la società (per brevità Controparte_1
d'ora in poi conveniva in giudizio la società (di seguito CP_1 Controparte_2
per sentirla condannare al pagamento della somma di euro 21.045,00 da essa CP_2
corrisposta in acconto, oltre al risarcimento della somma di euro 4.000,00 per i danni da essa patiti.
A sostegno della domanda azionata in giudizio parte attrice allega che: a) in data 24.09.2021 stipulò con CTM Costruzioni Meccaniche Macchine Tessili Biscotti un contratto di CP_1
acquisto di un macchinario modello Vista FM-2000 (brevettata) al prezzo di euro 57.500,00 oltre iva, pattuendo la consegna a gennaio/febbraio 2022 e la corresponsione di un anticipo del
30% all'ordine, 50% alla consegna ed il restante 20% a 30 – 60 giorni dalla data del collaudo;
b) il contratto fu sottoscritto per accettazione dall'amministratore e socio unico della Pt_1
signora c) in pari data essa in adempimento alle pattuizioni
[...] Parte_2 CP_1
contrattuali, bonificò in favore della società la somma di euro 21.045,00 pari al 30% CP_2 del prezzo pattuito per l'intero e comprensivo di iva;
d) la sede operativa della Parte_3
2
[...] risultò in Castagnito (CN) strada Serra 21 b, attualmente la ditta risulta inattiva;
e) protraendosi la consegna oltre i termini contrattuali, con mail 26.09.2022 sollecitò la consegna del CP_1
macchinario avvertendo che, in caso contrario, essa azienda avrebbe perso il finanziamento a fondo perduto previsto come agevolazione di legge per l'acquisto di macchinari nuovi;
f) nessun riscontro fece seguito da parte della società che, solo dopo l'intervento del CP_2
legale a mezzo pec dell'08.11.2022 di sollecito della consegna entro 10 giorni ovvero di restituzione immediata dell'acconto versato, rispose con mail pec 01.12.2022 che, per ritardi nella consegna di alcuni elementi elettronici, la consegna avrebbe dovuto registrare un ritardo rispetto a quanto concordato nel contratto, assicurando che la stessa sarebbe avvenuta entro il mese di marzo 2023; g) neppure tale scadenza venne rispettata per cui essa richiese CP_1
l'avvio della procedura di mediazione volontaria che portò le parti a raggiungere un accordo come da scrittura privata datata 26.06.2023 in forza della quale si impegnò a pagare la CP_2
somma di euro 20.000,00 a mezzo di due versamenti di euro 10.000,00 ciascuno, il primo entro il 31.12.2023 ed il secondo a saldo entro il 30.06.2024; h) non avendo la società CP_2
rispettato la prima scadenza, il legale di essa tessitura dichiarò inefficace e decaduto CP_1
l'accordo assunto in mediazione, per cui si sarebbe proceduto per l'intero importo dovuto, oltre al risarcimento dei danni.
Non si costituiva la società convenuta.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. in data 11.11.2024, dato atto del decorso del termine di cui all'art. 166 c.p.c. e rilevata la mancata costituzione di parte convenuta, ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla prima udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c. del 10.01.2025, con ordinanza resa alla stessa udienza, è stata ammessa la prova orale dedotta da parte attrice ed assunta all'udienza del
28.02.2025. La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza del 04.04.2025 per gli adempimenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c. con deposito di sentenza non contestuale al verbale di udienza, oltre il termine di 30 giorni per malattia certificata della scrivente.
II. La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Dall'esame della documentazione in atti, emerge che: 1) in data 24.09.2021 la società CP_1
accettò l'offerta n. 20-1-21 del 28.07.2021 formulata dalla società avente ad oggetto la CP_2
3 fornitura di una macchina visita tessuto modello “Vista FM – 2000”, al prezzo di euro
57.500,00 oltre iva, alle condizioni di vendita ivi indicate, in particolare, con consegna nei mesi di gennaio/febbraio 2022, pagamento di acconto del 30% all'ordine, 50% alla consegna e 20%
a 30/60 giorni data fattura fine mese (cfr. doc. n. 1 attoreo); 2) adempiendo alle pattuizioni contrattuali, in pari data dispose il bonifico bancario a favore di del CP_1 CP_2
complessivo importo di euro 21.045,00 di cui euro 17.250,00 a titolo di acconto del 30% ed euro 3.795,00 a titolo di iva “realizzata col concorso delle provvidenze dell'art. 2, comma 4,
DL. 21.06.2013 n. 69” (cfr. doc. n. 2 attoreo); 3) nessuna consegna avvenne nel termine previsto in contratto, tanto che in data 26.09.2022, il rag. amministratore delegato CP_3
di sollecitò la consegna della macchina de qua entro il 31.10.2022 al fine di poter CP_1
usufruire delle agevolazioni di legge previste per l'acquisto di macchinari nuovi (cfr. doc. n. 3);
4) persistendo l'inadempimento, a mezzo pec 08.11.2022 il legale della società invitò a CP_1
consegnare la macchina ordinata nel termine di 10 giorni ovvero, in alternativa, all'immediata restituzione dell'acconto versato pari ad euro 21.045,00 (cfr. doc. n. 4 attoreo); 5) in data
01.12.2022 la società informò che, a causa del ritardo nelle commesse per irreperibilità CP_2
di alcuni componenti, la consegna prevista per gennaio 2022 sarebbe stata riprogrammata per la nuova scadenza a marzo 2023, che venne comunque accettata dalla tessitura (cfr. doc. CP_1
n. 5 – 6); 6) si rese inadempiente anche per tale scadenza e la società CP_2 CP_1
promosse, pertanto, la mediazione volontaria chiedendo la risoluzione del contratto e la restituzione dell'acconto versato, oltre al risarcimento dei danni, all'esito della quale mediazione le parti raggiunsero un accordo in forza del quale la società si impegnò a CP_2
restituire alla tessitura il complessivo importo di euro 20.000,00 di cui euro 10.000,00 CP_1
entro il 31.12.2023 ed i restanti 10.000,00 entro il 30.06.2024, prevedendo che il mancato pagamento alla prima scadenza avrebbe prodotto l'inefficacia e la decadenza dell'accordo, con conseguente facoltà di agire di per chiedere l'intero importo dovuto a titolo di CP_1
risoluzione del contratto per inadempimento, oltre il risarcimento dei danni, il rimborso delle spese legali e gli interessi (doc. n. 8 – 9 – 10); 7) non avendo rispettato neppure l'accordo preso in sede di mediazione, il legale di tessitura a mezzo pec del 25.01.2024 comunicò CP_1
l'inefficacia e decadenza di ogni accordo e la conseguente iniziativa diretta a recuperare
4 l'intero importo dovuto, oltre al risarcimento dei danni (doc. n. 12); 8) la società CP_2
costituita nell'aprile 2021, è inattiva come risultante dalla visura CCIAA in atti, estratta in data
07.02.2024 (doc. n. 11).
Ciò posto, è circostanza documentata, oltreché incontroversa, che la società non diede CP_2
esecuzione al contratto entro il termine originariamente pattuito né alle successive predette scadenze.
III. Le risultanze testimoniali hanno altresì evidenziato che la tessitura aveva CP_1
corrisposto in favore della società l'importo di euro 21.045,00 in virtù del contratto CP_2
24.09.2021 (il teste , sentito all'udienza del 28.02.2025, qualificatosi “impiegato Tes_1 amministrativo presso dall'anno 2010” ha confermato la circostanza, Controparte_4
precisando di esserne a conoscenza “perché mi occupo della contabilità dei fornitori e per la chiusura dell'estratto conto avevo segnato l'addebito a carico della tessitura e a CP_1
favore della società tessile confermo il documento che mi si rammostra (doc. n. 2) è CP_2 una contabile bancaria che io avevo già visto a debito nell'estratto conto di Controparte_1
Testi
“il contratto non l'ho seguito io, perché è l'ufficio tecnico che se ne occupa, a me era arrivata la pratica con già allegato il contratto, il mio compito era di registrare la fattura con il pagamento effettuato”.) nonché la circostanza che il macchinario de quo rientrasse in un piano di investimenti effettuato con le agevolazioni “Industria 4.0” ed un finanziamento di cui alla legge Sabatini che prevedeva la consegna entro il novembre 2022 (il teste nel Tes_1
confermare la circostanza, ha precisato che “non era solo quel macchinario a rientrare nel piano di investimenti con agevolazioni, ma vi rientravano altri macchinari;
con la mancata consegna del macchinario in questione non è stato possibile richiedere il contributo “Industria
4.0” sulla quota al netto dell'iva del 22% di quanto pagato da pari ad euro 21.045,00; CP_1 aveva emesso la fattura di tale importo pagato a titolo di acconto” ADR: “il CP_2
macchinario non è mai stato consegnato e ha dovuto acquistarne un altro da Controparte_1 altro fornitore”.).
Nessuna resistenza è stata opposta da parte convenuta che ha ritenuto di non costituirsi nel presente giudizio né di comparire per rendere l'interrogatorio formale ammesso con ordinanza
10.01.2025.
5 In sostanza, per effetto del mancato adempimento è tenuta a restituire la somma CP_2
incassata in virtù della fattura in acconto emessa nell'ambito del rapporto contrattuale venuto meno. Il debito restitutorio trova, infatti, la sua giustificazione nella risoluzione che sanziona il venir meno del contratto ed impone che sia ristabilita la situazione ad esso anteriore e, quindi
(con esclusione di quelle relative ai contratti di durata), priva di titolo le prestazioni anteriormente eseguite dalle parti;
pertanto, gli effetti liberatori (ex nunc) e quelli restitutori (ex tunc) si verificano anche nei confronti ed a favore della parte inadempiente per il fatto della risoluzione che lascia privo di causa ogni adempimento futuro in relazione al contratto e rende indebite, ob causam finitam, le prestazioni già effettuate.
IV. Con riferimento, infine, alla domanda diretta al risarcimento dei danni asseritamente patiti, già le allegazioni attoree, in punto assolutamente generiche, non hanno chiarito l'effettiva esistenza del danno né il suo ammontare;
ai fini dell'accoglimento della domanda, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare ai sensi del disposto di cui all'art. 2697 c.c. sia l'esistenza del danno da essa in concreto patito a causa dell'inadempimento sia il relativo ammontare specificandone le varie voci.
Alla stregua di quanto sopra, la domanda proposta da è fondata nei limiti Controparte_1 dell'importo di euro 21.045,00 da quest'ultima corrisposto a titolo di acconto in virtù del contratto 24.09.2021, che andrà maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione ovvero dalla messa in mora del debitore.
V. Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. 10.03.2014 n. 55 e successive modifiche del D.M. 13.08.2022 n. 147 assumendo come valore di riferimento il liquidatum, tenuto conto dell'attività in concreto espletata, della non complessità delle questioni giuridiche trattate e dell'istruttoria (tale da giustificare i valori minimi), vanno poste a carico della convenuta contumace soccombente in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c.; parimenti le spese di mediazione documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando;
respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione;
6 accertato l'inadempimento della società convenuta la dichiara Controparte_2
tenuta e condanna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della società della somma di euro 21.045,00 oltre gli interessi legali, Controparte_1
per le causali di cui alla parte motiva;
dichiara tenuta e condanna , in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro-tempore, a rifondere a favore di le spese del presente Controparte_1
procedimento liquidate in euro 2.700,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e cpa secondo legge, anticipazioni non imponibili documentate per euro 269,80 (C.U., diritti di cancelleria, spese notifica intimazione teste), oltre alle spese di mediazione documentate nel complessivo importo di euro 487,80.
Così deciso in Asti, in data 04.06.2025.
Il giudice
Nicoletta Sandri
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