Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/06/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 04.06.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3234 / 2022
promossa da
CF: , rappresentata e difesa dall'avv. LUIGI Parte_1 C.F._1
TROJA, giusta procura in atti,
-ricorrente-
Contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: indebito assistenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 02.12.2022, l'odierno ricorrente propone impugnazione avverso il provvedimento del 23/06/2021 con cui l' gli ha comunicato un pagamento non dovuto CP_1
per un importo complessivo di € 53.757,60 per il periodo 01 gennaio 2012 - 31 luglio 2021 a titolo di prestazione d'invalidità civile non spettante;
chiedeva, pertanto, dichiararsi
condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso e deducendo che CP_1
l'indebito derivava dalla insussistenza del requisito sanitario del ricorrente;
chiedeva pertanto la conferma del provvedimento impugnato e la condanna di controparte alle spese di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Il ricorso va rigettato.
È opportuno precisare che l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti. Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, l'indennità di accompagnamento, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità).
Tanto premesso, occorre rilevare che le somme indebitamente erogate dall all'odierna CP_1
ricorrente attengono ad una prestazione di tipo assistenziale e non pensionistica, di modo che non vengono in rilievo le previsioni di cui all'art. 52, comma 2, della l. 88/1989 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 della l. 412/1991) – le quali si applicano invero alle sole prestazioni, tassativamente indicate, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria –
ma viene in rilievo piuttosto la speciale disciplina contenuta nell'art. 42 del d.l. 269/2003 la quale, se da una parte esclude la ripetibilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni di invalidità civile nel caso in cui venga accertato, successivamente a visita medica di revisione, la mancanza del requisito sanitario (comma 4), dall'altro – in caso di accertato difetto del requisito reddituale – non pone limiti al recupero degli indebiti (comma
5). Appare evidente, e certamente non contraria al principio di ragionevolezza, la ratio della diversificazione del trattamento normativo, avendo il legislatore ritenuto che, in mancanza dei requisiti reddituali, non vi sia un affidamento del beneficiario da tutelare, a differenza di quel che accade nella diversa ipotesi del difetto del requisito sanitario, che invece l'interessato potrebbe in buona fede – attesa fra l'altro la particolare difficoltà di accertamento dello stesso – essere convinto di possedere.
Nel caso di specie, ripercorrendo brevemente i passaggi della vicenda in esame, il ricorrente,
a seguito verbale di visita provvisorio, veniva inizialmente riconosciuto invalido 100% con accompagnamento, mentre con verbale definitivo del 05.12.2012 veniva riconosciuto invalido al 100% ma con il riconoscimento della sola pensione;
proposta istanza di accertamento tecnico preventivo, iscritta al R.G. n. 593/13, il procedimento si concludeva con decreto di omologa in data 13.06.2014, con cui si rilevava l'insussistenza dei requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. allegati alla memoria di costituzione).
In virtù di tale provvedimento giudiziale, l' ha chiesto il recupero delle somme CP_1
indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento dal 1.01.2012 al
31.07.2021, con provvedimento comunicato il 23.06.2021, ritenendole percepite sine titulo.
Sul punto, anche la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata affermando che “l'indebito
assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di
revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto
accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile
all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr. Cass. ordinanza n.
24180 del 2022).
Orbene, dal compendio probatorio emerge che l' abbia effettivamente comunicato al CP_1
ricorrente il provvedimento afferente l'esito della visita innanzi alla commissione medica del 05.12.2012, tant'è che il ha incardinato ricorso per accertamento tecnico Pt_1
preventivo innanzi il Tribunale di Agrigento;
del pari, il ricorrente era a conoscenza del provvedimento di omologa con il quale, stante l'assenza dei requisiti sanitari, gli veniva rigettata la richiesta relativa al riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento richiesto. Pertanto, non può certamente richiamarsi il principio di buona fede e legittimo affidamento del ricorrente circa le spettanze liquidategli a tale titolo dall'ente previdenziale.
Non può nemmeno accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente tenuto conto che il diritto alla ripetizione di indebito oggettivo è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale in virtù del combinato disposto degli artt. 2033 e 2946 c.c. (cfr. Cass.,
13 aprile 1987, n. 3687; Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2010, n. 4231; idem, sez. VI, 26 giugno
2013, n. 3503).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese di giudizio sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
spese irripetibili
Così deciso in Agrigento, il 04/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo