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Ordinanza 8 marzo 2025
Ordinanza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, ordinanza 08/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1767/2024
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1767/2024 promossa da:
Parte_1
RECLAMANTE contro
Controparte_1
RECLAMATO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 10.07.2024 presso il Tribunale di Bologna, Controparte_1 chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge sposato in Parte_1
PO (LE) in data 26.04.2014, e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, lo scioglimento del matrimonio, chiedendo l'addebito al marito;
l' affido esclusivo dei due figli minori e nati rispettivamente il 06.06.2014 e il Per_1 Persona_2
09.10.2015, alla luce delle gravi condotte di abuso familiare e violenza domestica di cui il coniuge si era reso responsabile;
la collocazione e residenza anagrafica dei due minori presso l'abitazione materna, con regolamentazione degli incontri paterni esclusivamente in forma protetta e solo se non pregiudizievoli per la prole;
l'obbligo in capo al di Parte_1
pagina 1 di 4 contribuire al mantenimento dei figli con assegno mensile di € 800,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
La deduceva di aver presentato in data 01.05.2024 ricorso per l'adozione di un CP_1 ordine di protezione contro gli abusi familiari, emesso in data 03.05.2024 dal Tribunale di
Bologna inaudita altera parte e confermato in data 29.05.2024; di aver presentato, in data
15.04.2024 denuncia-querela contro il marito per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata, cui aveva fatto seguito l'emissione da parte del GIP presso il Tribunale di Bologna dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare di allontanamento dalla residenza familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli, divieto di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la moglie, nonché l'applicazione del dispositivo di controllo elettronico a distanza, nell'ambito del procedimento RGNR 5377/2024 per i reati di cui agli artt. 572, co. 2, c.p. ai danni della moglie, dei figli e della propria madre convivente e 609-bis c.p., 609-ter co. 5 quater, c.p. ai danni della moglie;
di aver altresì presentato, in data 08.05.2024, un'integrazione di denuncia-querela per il reato di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si costituiva in giudizio , contestando l'avversa ricostruzione fattuale, Parte_1 asserendo di non aver mai esercitato alcuna violenza nei riguardi della moglie e dei figli, negando l'abuso di alcoolici e richiamando l'art. 27 della Costituzione secondo cui l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, essendo ancora in corso il procedimento penale a suo carico. Contestava la richiesta di addebito assumendo che la crisi coniugale era ascrivibile ai numerosi atti di infedeltà della ma si CP_1 associava alla domanda di separazione e alla pronuncia di scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
chiedeva inoltre disporsi l'affido congiunto dei figli, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, diritto di visita paterno (solo in subordine in forma protetta), assegno a suo carico per il mantenimento dei minori di € 400,00 mensili e suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
In data 14.11.2024, era emessa ordinanza ai sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c. (com. il 18.11.2024) che disponeva in via provvisoria ed urgente:
-la conferma dell'ordine di protezione nei confronti di;
Parte_1
-l'affido esclusivo dei minori e alla madre;
Per_1 Persona_2
-la conferma del mandato al Servizio Sociale per proseguire il percorso di riavvicinamento padre-figli, mantenendo un sostegno psicologico in favore degli stessi, anche con il monitoraggio della psicologa responsabile, con possibilità di intensificare gli incontri o sospenderli se disturbanti, monitorando il percorso del padre presso il Sertp e la sua eventuale adesione ad un percorso per uomini maltrattanti;
-il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
-l'assegnazione alla della casa coniugale sita in Bologna, via della Ca' Bianca 3/8; CP_1
pagina 2 di 4 -l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando l'assegno di € 350,00 per ciascun figlio, oltre il 50% per le spese straordinarie;
-la corresponsione dell'assegno unico al 100% in favore della madre.
2.- Avverso detta ordinanza proponeva reclamo , censurando i capi Parte_1 relativi all'attribuzione dell'assegno unico e all'assegno di mantenimento ordinario dei figli minori per i seguenti motivi.
Con il primo motivo lamentava la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e la violazione degli artt. 112 e 473-bis c.p.c., per aver il Giudice, senza che vi fosse domanda da parte della ricorrente, attribuito in via esclusiva alla stessa l'intero importo dell'assegno unico.
Con il secondo motivo deduceva violazione delle risultanze istruttorie e del criterio di proporzionalità nella quantificazione dell'assegno di mantenimento ordinario in capo al padre, ritenuto eccessivo rispetto alle sue entrate (riferiva di percepire mensilmente l'importo di € 1.580,00, di cui € 1.400,00 netti di retribuzione lavorativa e € 180,00 lordi quale canone di locazione per un immobile sito in provincia di Lecce, cui dovevano sottrarsi l'assegno di mantenimento per i figli, il canone di locazione di € 1.100,00 mensili dell'immobile in cui abitava, oltreché le spese necessarie alla vita quotidiana) e non conforme alle esigenze di vita e all'età dei due minori. Chiedeva, dunque, preliminarmente revocarsi la disposizione relativa all'attribuzione in favore della dell'intero importo dell'assegno unico e, nel merito, quantificare CP_1
l'assegno di mantenimento ordinario dei figli posto a carico del padre nella somma complessiva di € 400,00 mensili (€ 200,00 per figlio), ferma la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, con vittoria di spese e onorari di causa.
3.- Si costituiva in giudizio la madre chiedendo il rigetto dell'appello per sua infondatezza.
4. Il Pm regolarmente interveniva.
5.- Il reclamo va rigettato.
A parere della Corte il controllo esercitato in sede di reclamo sui provvedimenti adottati ex art. 473 bis 22 cpc ai sensi dell'art. 473 bis 24 c.p.c. deve intendersi finalizzato al solo scopo di eliminare al più presto situazioni che appaiono ictu oculi macroscopicamente ingiuste ed erronee, senza possibilità di approfondimenti istruttori, che porterebbero il giudice del reclamo a sostituirsi al giudice naturale di primo grado nell'indagine processuale a lui riservata: pertanto, la rivisitazione del provvedimento dovrà essere condotta dalla Corte d'Appello alla luce delle sole emergenze processuali all'epoca sottoposte al vaglio del primo giudice, così da consentire l'eventuale riscontro di improprietà nel percorso argomentativo dal medesimo seguito e/o la scorretta applicazione di principi di diritto, restando invece riservata al giudice del procedimento in corso la possibilità di revocare, modificare o integrare le determinazioni interinali al fine di meglio adeguare la regolamentazione dei rapporti economici e personali alle risultanze acquisite nella successiva fase a cognizione piena.
pagina 3 di 4 Ciò posto, passando ai singoli motivi si rileva quanto segue.
Il primo motivo relativo all'assegno unico è stato rinunciato.
In ordine al secondo motivo si ritiene invece che l'assegno fissato sia assolutamente congruo in relazione ai redditi delle parti (il padre ha redditi netti di circa 1400 mensili, percepisci canoni di locazione e risulta avere una grande movimentazione bancaria con numerosi rapporti, come risultante dalla relazione della Guardia di Finanza, mentre la madre svolge lavoro come commessa, ha un reddito netto di circa € 1800 mensili netti ed è gravata da un mutuo per l'acquisto di un'auto), all'età dei minori e alla loro permanenza di fatto esclusiva con la madre (allo stato il padre vede i figli una volta al mese per qualche ora), ferma sempre la possibilità di valutazioni ulteriori nel corso del procedimento anche sulla base di eventuali documenti sopravvenuti in base ai quali i redditi delle parti verranno meglio acclarati nell'ambito dei più ampi poteri istruttori del giudice di primo grado.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, coma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il reclamo.
Condanna il reclamante alle spese di lite che liquida in € 3.473,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Dà atto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del DPR citato. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 6.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Annarita Donofrio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 4 di 4
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa di appello iscritta al n. r.g. 1767/2024 promossa da:
Parte_1
RECLAMANTE contro
Controparte_1
RECLAMATO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 10.07.2024 presso il Tribunale di Bologna, Controparte_1 chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal coniuge sposato in Parte_1
PO (LE) in data 26.04.2014, e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, lo scioglimento del matrimonio, chiedendo l'addebito al marito;
l' affido esclusivo dei due figli minori e nati rispettivamente il 06.06.2014 e il Per_1 Persona_2
09.10.2015, alla luce delle gravi condotte di abuso familiare e violenza domestica di cui il coniuge si era reso responsabile;
la collocazione e residenza anagrafica dei due minori presso l'abitazione materna, con regolamentazione degli incontri paterni esclusivamente in forma protetta e solo se non pregiudizievoli per la prole;
l'obbligo in capo al di Parte_1
pagina 1 di 4 contribuire al mantenimento dei figli con assegno mensile di € 800,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
La deduceva di aver presentato in data 01.05.2024 ricorso per l'adozione di un CP_1 ordine di protezione contro gli abusi familiari, emesso in data 03.05.2024 dal Tribunale di
Bologna inaudita altera parte e confermato in data 29.05.2024; di aver presentato, in data
15.04.2024 denuncia-querela contro il marito per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata, cui aveva fatto seguito l'emissione da parte del GIP presso il Tribunale di Bologna dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare di allontanamento dalla residenza familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie e dai figli, divieto di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la moglie, nonché l'applicazione del dispositivo di controllo elettronico a distanza, nell'ambito del procedimento RGNR 5377/2024 per i reati di cui agli artt. 572, co. 2, c.p. ai danni della moglie, dei figli e della propria madre convivente e 609-bis c.p., 609-ter co. 5 quater, c.p. ai danni della moglie;
di aver altresì presentato, in data 08.05.2024, un'integrazione di denuncia-querela per il reato di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si costituiva in giudizio , contestando l'avversa ricostruzione fattuale, Parte_1 asserendo di non aver mai esercitato alcuna violenza nei riguardi della moglie e dei figli, negando l'abuso di alcoolici e richiamando l'art. 27 della Costituzione secondo cui l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, essendo ancora in corso il procedimento penale a suo carico. Contestava la richiesta di addebito assumendo che la crisi coniugale era ascrivibile ai numerosi atti di infedeltà della ma si CP_1 associava alla domanda di separazione e alla pronuncia di scioglimento del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
chiedeva inoltre disporsi l'affido congiunto dei figli, con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, diritto di visita paterno (solo in subordine in forma protetta), assegno a suo carico per il mantenimento dei minori di € 400,00 mensili e suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
In data 14.11.2024, era emessa ordinanza ai sensi dell'art. 473-bis 22 c.p.c. (com. il 18.11.2024) che disponeva in via provvisoria ed urgente:
-la conferma dell'ordine di protezione nei confronti di;
Parte_1
-l'affido esclusivo dei minori e alla madre;
Per_1 Persona_2
-la conferma del mandato al Servizio Sociale per proseguire il percorso di riavvicinamento padre-figli, mantenendo un sostegno psicologico in favore degli stessi, anche con il monitoraggio della psicologa responsabile, con possibilità di intensificare gli incontri o sospenderli se disturbanti, monitorando il percorso del padre presso il Sertp e la sua eventuale adesione ad un percorso per uomini maltrattanti;
-il collocamento prevalente dei minori presso la madre;
-l'assegnazione alla della casa coniugale sita in Bologna, via della Ca' Bianca 3/8; CP_1
pagina 2 di 4 -l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento ordinario dei figli versando l'assegno di € 350,00 per ciascun figlio, oltre il 50% per le spese straordinarie;
-la corresponsione dell'assegno unico al 100% in favore della madre.
2.- Avverso detta ordinanza proponeva reclamo , censurando i capi Parte_1 relativi all'attribuzione dell'assegno unico e all'assegno di mantenimento ordinario dei figli minori per i seguenti motivi.
Con il primo motivo lamentava la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e la violazione degli artt. 112 e 473-bis c.p.c., per aver il Giudice, senza che vi fosse domanda da parte della ricorrente, attribuito in via esclusiva alla stessa l'intero importo dell'assegno unico.
Con il secondo motivo deduceva violazione delle risultanze istruttorie e del criterio di proporzionalità nella quantificazione dell'assegno di mantenimento ordinario in capo al padre, ritenuto eccessivo rispetto alle sue entrate (riferiva di percepire mensilmente l'importo di € 1.580,00, di cui € 1.400,00 netti di retribuzione lavorativa e € 180,00 lordi quale canone di locazione per un immobile sito in provincia di Lecce, cui dovevano sottrarsi l'assegno di mantenimento per i figli, il canone di locazione di € 1.100,00 mensili dell'immobile in cui abitava, oltreché le spese necessarie alla vita quotidiana) e non conforme alle esigenze di vita e all'età dei due minori. Chiedeva, dunque, preliminarmente revocarsi la disposizione relativa all'attribuzione in favore della dell'intero importo dell'assegno unico e, nel merito, quantificare CP_1
l'assegno di mantenimento ordinario dei figli posto a carico del padre nella somma complessiva di € 400,00 mensili (€ 200,00 per figlio), ferma la suddivisione delle spese straordinarie al 50% tra i genitori, con vittoria di spese e onorari di causa.
3.- Si costituiva in giudizio la madre chiedendo il rigetto dell'appello per sua infondatezza.
4. Il Pm regolarmente interveniva.
5.- Il reclamo va rigettato.
A parere della Corte il controllo esercitato in sede di reclamo sui provvedimenti adottati ex art. 473 bis 22 cpc ai sensi dell'art. 473 bis 24 c.p.c. deve intendersi finalizzato al solo scopo di eliminare al più presto situazioni che appaiono ictu oculi macroscopicamente ingiuste ed erronee, senza possibilità di approfondimenti istruttori, che porterebbero il giudice del reclamo a sostituirsi al giudice naturale di primo grado nell'indagine processuale a lui riservata: pertanto, la rivisitazione del provvedimento dovrà essere condotta dalla Corte d'Appello alla luce delle sole emergenze processuali all'epoca sottoposte al vaglio del primo giudice, così da consentire l'eventuale riscontro di improprietà nel percorso argomentativo dal medesimo seguito e/o la scorretta applicazione di principi di diritto, restando invece riservata al giudice del procedimento in corso la possibilità di revocare, modificare o integrare le determinazioni interinali al fine di meglio adeguare la regolamentazione dei rapporti economici e personali alle risultanze acquisite nella successiva fase a cognizione piena.
pagina 3 di 4 Ciò posto, passando ai singoli motivi si rileva quanto segue.
Il primo motivo relativo all'assegno unico è stato rinunciato.
In ordine al secondo motivo si ritiene invece che l'assegno fissato sia assolutamente congruo in relazione ai redditi delle parti (il padre ha redditi netti di circa 1400 mensili, percepisci canoni di locazione e risulta avere una grande movimentazione bancaria con numerosi rapporti, come risultante dalla relazione della Guardia di Finanza, mentre la madre svolge lavoro come commessa, ha un reddito netto di circa € 1800 mensili netti ed è gravata da un mutuo per l'acquisto di un'auto), all'età dei minori e alla loro permanenza di fatto esclusiva con la madre (allo stato il padre vede i figli una volta al mese per qualche ora), ferma sempre la possibilità di valutazioni ulteriori nel corso del procedimento anche sulla base di eventuali documenti sopravvenuti in base ai quali i redditi delle parti verranno meglio acclarati nell'ambito dei più ampi poteri istruttori del giudice di primo grado.
Al rigetto del reclamo consegue la condanna alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, coma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020).
P.Q.M.
Rigetta il reclamo.
Condanna il reclamante alle spese di lite che liquida in € 3.473,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Dà atto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del DPR citato. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile il 6.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Annarita Donofrio dott. Giuseppe De Rosa
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