Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/2002, n. 11252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11252 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZION TER1 1 252 /12 opposizione a creto in iuntivo Composta dagli Ill.mi Sig.ritag: R.G. 2004/99 Dott. Gaetano Presidente FIDUCCIA Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron.28859 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere Rep. Ud. 17/05/02 Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SI IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BAIAMONTI 4, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ANTONIO BARULLI, difesa dall'avvocato ARMANDO BARULLI, giusta delega in atti;
- ricorrente contro intimata ANSAMO SRL;
avverso la sentenza n. 94/97 del Giudice di pace di ISERNIA, emessa il 25/11/97 e depositata il 02/12/97 (R. G. 339/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 17/05/02 dal Consigliere Dott. Alfonso 1196 AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice di pace di Isernia, decidendo con sen- tenza n. 94 del 1997 sull'opposizione a decreto ingiun- tivo di pagamento della somma di L. 523.624 proposta da MA De SI nei confronti della s.r.l. Ansamo nella parte in cui il decreto era stato dichiarato provviso- riamente esecutivo in difetto dei presupposti di legge, ha dichiarato la nullità del precetto notificato al de- bitore il 9.5.1997 ed ha compensato interamente tra le parti le spese del giudizio di opposizione. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la De SI, affidandosi a due motivi illustrati anche da me- moria.. La società intimata non ha svolto attività difensi- va. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La ricorrente si duole, deducendo violazione dell'art. 91 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., che il giudice di pace, anziché condannare la parte totalmente soccombente alle spese, le abbia com- pensate per ragioni del tutto inconferenti, quali "la natura della controversia, la complessità della mate- 2 ria, l'esiguità del valore della causa".
2. E' noto che unico limite incontrato dal giudice nella distribuzione dell'onere delle spese processuali è costituito dal divieto di porle totalmente a carico della parte totalmente vittoriosa e che la compensazio- ne per giusti motivi costituisce una facoltà del giudi- ce del merito, la cui valutazione è rimessa al suo pru- dente apprezzamento ed è insindacabile in cassazione se non effettuata in termini totalmente illogici. Tali presupposti nella specie non ricorrono, essen- do in particolare irrilevante che, ad avviso del ricor- rente, la materia non fosse complessa. Tanto, invero, si risolve nella mera non condivisione del diverso ap- prezzamento del giudice di pace, ma non evidenzia in alcun modo la illogicità delle ragioni che egli ha ad- dotto a sostegno dell'esercizio del potere di compensa- zione. Il ricorso va dunque rigettato. In difetto di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimata non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso. Roma, 17 maggio 2002 Il presidente Il consigliere estensore ЗайниJaia Francia Fiducia مسلسل IL CAN C E 01 Dott.ssa MA Ajetin