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29 aprile 2006
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16 settembre 2010
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Art. 83. (acque di balneazione) 1. Le acque destinate alla balneazione devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 .
2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del decreto di cui al comma 1, le regioni comunicano al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) , entro l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e, successivamente, con periodicita' annuale prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilita' ed alle misure che intendono adottare, secondo le modalita' indicate dal decreto di cui all'articolo 75, comma 6.
2. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione ai sensi del decreto di cui al comma 1, le regioni comunicano al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) , entro l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e, successivamente, con periodicita' annuale prima dell'inizio della stagione balneare, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilita' ed alle misure che intendono adottare, secondo le modalita' indicate dal decreto di cui all'articolo 75, comma 6.
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Alla plenaria la “vexata quaestio” del silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza nell'accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 d.lgs. n. 42/2004). Osservazioni a margine dell'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VII, del 1° giugno 2026, n. 4354 Di Lorenzo Bruno Molinaro* Abstract Il contributo esamina la questione, rimessa all'Adunanza Plenaria da Cons. Stato, Sez. VII, 1° giugno 2026, n. 4354, dell'applicabilità del silenzio-assenso tra amministrazioni, previsto dall'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990, al parere della Soprintendenza nel procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004. Muovendo dal …
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Giurisprudenza • 20
- 1. Trib. Castrovillari, sentenza 17/02/2025, n. 279Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente SENTENZA in ordine alla causa civile di iscritta al n° 509/2024 R.G. affari contenziosi civili, intrapresa da: Parte_1 (C.F. CodiceFiscale_1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. RA UR – RICORRENTE CONTRO Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), in persona del Presidente in carica p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Anania - RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad ordinanza – ingiunzione; rito speciale ex D.Lgs. 150/2011. CONCLUSIONI: per Parte_1 : …Leggi di più...
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- art. 192 D.Lgs. 152/2006·
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