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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/11/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n.3322/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, in funzione di giudice d'appello, all'esito dell'udienza del 17.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n.3322 del ruolo generale dell'anno 2023,
promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alvaro Antonio Storella;
Parte_1
-attore/opponente- contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Cassoni;
Controparte_1
-convenuta/opposta- nonché
Controparte_2
-convenuto contumace-
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE Fatto e diritto 1. Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, premetteva: Parte_1
a) di aver formulato opposizione, con contestuale istanza di sospensione, avverso la cartella di pagamento n. 059 2021 00024982 68 000, notificatagli in data 20.06.2022, dell'importo di €22.260,00, derivante dall'omesso pagamento di due sanzioni amministrative pecuniarie, rispettivamente di €15.000,00 ed €6.000,00, entrambe relative al verbale di contestazione pagina 1 di 4 n.3322/2023 R.G.
avente n. 1769/2018, emesso dal Corpo di Polizia Locale del Comune di per CP_2 violazioni del Codice della Strada;
b) di aver dedotto, a sostegno della promossa opposizione:
- la nullità ed illegittimità della cartella di pagamento impugnata per invalidità della notifica del verbale di contestazione sotteso alla cartella medesima;
- la nullità ed illegittimità della cartella di pagamento impugnata per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, del capitale e del tasso di interesse applicato;
- la nullità ed illegittimità della cartella di pagamento impugnata per omessa indicazione del calcolo analitico degli interessi moratori;
- la nullità ed illegittimità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione;
- la propria assoluta estraneità rispetto ai fatti contestati a mezzo dei verbali emessi dalla Polizia Locale del Comune di , avendo egli provveduto alla vendita del ciclomotore CP_2 in epoca anteriore all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada;
- l'errata applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 27 della Legge 689/1981. c) l'avvenuta costituzione, nel giudizio contraddistinto da R.G. n. 418/2022, di
[...]
la quale eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza Controparte_3 funzionale del Giudice di Pace di in favore del Tribunale di Lecce e, nel merito, CP_2
l'assenza di responsabilità in ordine alla domanda di accertamento negativo del credito;
d) l'avvenuta costituzione, in modalità telematica, del della quale Controparte_2
chiedeva dichiararsi la nullità; Parte_1
e) che con sentenza n. 51/2023 il Giudice di Pace di rigettava l'opposizione in CP_2 quanto infondata sul presupposto che il avesse dato prova del verbale di Controparte_2 contestazione ritualmente notificato al ricorrente, evidenziando, quanto agli ulteriori vizi formali della cartella esattoriale dedotti a mezzo del ricorso, la competenza del Tribunale;
f) di aver proposto appello averso la sentenza n. 51/2023 del Giudice di Pace di CP_2 nella parte in cui il Giudice di prime cure riteneva la regolarità della costituzione in giudizio del basando la decisione sui documenti da questi depositati. Controparte_2
1.1. Tanto premesso, ricorreva in riassunzione chiedendo, in via Parte_1 preliminare, l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento per invalidità e/o irregolarità della notifica del verbale di contestazione sotteso alla stessa cartella, per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, del capitale e del tasso di interesse applicato, per omessa indicazione del calcolo analitico degli interessi moratori e per difetto di motivazione;
nel merito, previa sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento n. 059 2021 00024982 68 000, chiedeva annullarsi la cartella medesima, con condanna del e dell' al pagamento delle spese e Controparte_2 Controparte_3 compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio , evidenziando, in via Controparte_3 preliminare, come il ricorso in riassunzione dovesse essere limitato alla sola valutazione dei vizi formali della cartella impugnata e non anche ai motivi di merito della pretesa iscritta a ruolo dal avendo proposto ricorso in appello (R.G. n. Controparte_2 Parte_1
4127/2023), definito con sentenza n. 3010/2024 che confermava la sentenza n. 51/2023 del Giudice di Pace di . CP_2
pagina 2 di 4 n.3322/2023 R.G.
Sempre in via preliminare, l'agente della riscossione eccepiva l'inammissibilità, in quanto tardiva, dell'opposizione ex adverso proposta in quanto formulata oltre il termine di venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Quanto alla doglianza relativa alla presunta carenza di motivazione della cartella, la convenuta evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva. Con riferimento, invece, all'asserita illegittimità della somma dovuta a titolo di maggiorazioni, si limitava a sottolineare come le stesse Controparte_3 fossero stabilite e disposte dall'ente impositore. 2.1. Concludeva, quindi, l'agente della riscossione chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, nel presente giudizio, dei motivi di merito formulati da controparte ed accertarsi la tardività dell'opposizione ex adverso proposta. In via subordinata, chiedeva rigettarsi il ricorso in riassunzione formulato da Parte_1
e di essere manlevata da qualsiasi eventuale conseguenza pregiudizievole.
[...]
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria. 3. rimaneva, invece, contumace. Controparte_2
4. Con ordinanza del 27.10.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.10.2023, questo Giudice rigettava l'istanza di sospensione formulata da Parte_1
[...]
5. Ritenuta superflua ogni incombenza istruttoria, all'udienza del 6.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 17.10.2025 la causa veniva discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
6. L'opposizione è inammissibile. 6.1. Deve preliminarmente rilevarsi come il presente giudizio abbia ad oggetto unicamente la valutazione dei vizi formali di cui alla cartella di pagamento n. 059 2021 00024982 68 000, avendo questo Tribunale già preso posizione relativamente al merito della pretesa iscritta a ruolo dal con sentenza n. 3010/2024, con la quale è stata Controparte_2 confermata la validità della costituzione in giudizio del - avvenuta a Controparte_2 mezzo PEC - e l'utilizzabilità della documentazione prodotta dall'ente al fine di comprovare la regolarità dell'iter accertativo. 6.2. Ciò posto, in relazione alle censure di cui è causa, aventi ad oggetto l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, del capitale e del tasso di interesse applicato, l'omessa indicazione del calcolo analitico degli interessi moratori ed il difetto di motivazione, in quanto tali qualificabili quali motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c., deve evidenziarsene l'inammissibilità poiché tardive. Com'è noto, infatti, le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto medesimo.
pagina 3 di 4 n.3322/2023 R.G.
Diversamente nel caso di specie a fronte della notifica della cartella esattoriale n. 059 2021 00024982 68 000 avvenuta in data 22.06.2022, ha provveduto al Parte_1 deposito del ricorso al Giudice di Pace di solo in data 19.07.2022, ben oltre il CP_2 termine di giorni venti di cui all'art. 617 c.p.c.
7. In considerazione di quanto innanzi, il ricorso formulato da deve Parte_1 essere dichiarato inammissibile.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, con distrazione in favore del procuratore dichiaratasi, Controparte_3 liquidate in euro 3.400,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie, Cassa Avvocati ed Iva di legge, se dovuti.
Lecce, 4 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Barbetta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, in funzione di giudice d'appello, all'esito dell'udienza del 17.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n.3322 del ruolo generale dell'anno 2023,
promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Alvaro Antonio Storella;
Parte_1
-attore/opponente- contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Sandra Cassoni;
Controparte_1
-convenuta/opposta- nonché
Controparte_2
-convenuto contumace-
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE Fatto e diritto 1. Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, premetteva: Parte_1
a) di aver formulato opposizione, con contestuale istanza di sospensione, avverso la cartella di pagamento n. 059 2021 00024982 68 000, notificatagli in data 20.06.2022, dell'importo di €22.260,00, derivante dall'omesso pagamento di due sanzioni amministrative pecuniarie, rispettivamente di €15.000,00 ed €6.000,00, entrambe relative al verbale di contestazione pagina 1 di 4 n.3322/2023 R.G.
avente n. 1769/2018, emesso dal Corpo di Polizia Locale del Comune di per CP_2 violazioni del Codice della Strada;
b) di aver dedotto, a sostegno della promossa opposizione:
- la nullità ed illegittimità della cartella di pagamento impugnata per invalidità della notifica del verbale di contestazione sotteso alla cartella medesima;
- la nullità ed illegittimità della cartella di pagamento impugnata per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, del capitale e del tasso di interesse applicato;
- la nullità ed illegittimità della cartella di pagamento impugnata per omessa indicazione del calcolo analitico degli interessi moratori;
- la nullità ed illegittimità della cartella di pagamento impugnata per difetto di motivazione;
- la propria assoluta estraneità rispetto ai fatti contestati a mezzo dei verbali emessi dalla Polizia Locale del Comune di , avendo egli provveduto alla vendita del ciclomotore CP_2 in epoca anteriore all'accertamento delle violazioni del Codice della Strada;
- l'errata applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 27 della Legge 689/1981. c) l'avvenuta costituzione, nel giudizio contraddistinto da R.G. n. 418/2022, di
[...]
la quale eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza Controparte_3 funzionale del Giudice di Pace di in favore del Tribunale di Lecce e, nel merito, CP_2
l'assenza di responsabilità in ordine alla domanda di accertamento negativo del credito;
d) l'avvenuta costituzione, in modalità telematica, del della quale Controparte_2
chiedeva dichiararsi la nullità; Parte_1
e) che con sentenza n. 51/2023 il Giudice di Pace di rigettava l'opposizione in CP_2 quanto infondata sul presupposto che il avesse dato prova del verbale di Controparte_2 contestazione ritualmente notificato al ricorrente, evidenziando, quanto agli ulteriori vizi formali della cartella esattoriale dedotti a mezzo del ricorso, la competenza del Tribunale;
f) di aver proposto appello averso la sentenza n. 51/2023 del Giudice di Pace di CP_2 nella parte in cui il Giudice di prime cure riteneva la regolarità della costituzione in giudizio del basando la decisione sui documenti da questi depositati. Controparte_2
1.1. Tanto premesso, ricorreva in riassunzione chiedendo, in via Parte_1 preliminare, l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento per invalidità e/o irregolarità della notifica del verbale di contestazione sotteso alla stessa cartella, per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, del capitale e del tasso di interesse applicato, per omessa indicazione del calcolo analitico degli interessi moratori e per difetto di motivazione;
nel merito, previa sospensione dell'esecuzione della cartella di pagamento n. 059 2021 00024982 68 000, chiedeva annullarsi la cartella medesima, con condanna del e dell' al pagamento delle spese e Controparte_2 Controparte_3 compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Si costituiva in giudizio , evidenziando, in via Controparte_3 preliminare, come il ricorso in riassunzione dovesse essere limitato alla sola valutazione dei vizi formali della cartella impugnata e non anche ai motivi di merito della pretesa iscritta a ruolo dal avendo proposto ricorso in appello (R.G. n. Controparte_2 Parte_1
4127/2023), definito con sentenza n. 3010/2024 che confermava la sentenza n. 51/2023 del Giudice di Pace di . CP_2
pagina 2 di 4 n.3322/2023 R.G.
Sempre in via preliminare, l'agente della riscossione eccepiva l'inammissibilità, in quanto tardiva, dell'opposizione ex adverso proposta in quanto formulata oltre il termine di venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Quanto alla doglianza relativa alla presunta carenza di motivazione della cartella, la convenuta evidenziava la propria carenza di legittimazione passiva. Con riferimento, invece, all'asserita illegittimità della somma dovuta a titolo di maggiorazioni, si limitava a sottolineare come le stesse Controparte_3 fossero stabilite e disposte dall'ente impositore. 2.1. Concludeva, quindi, l'agente della riscossione chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, nel presente giudizio, dei motivi di merito formulati da controparte ed accertarsi la tardività dell'opposizione ex adverso proposta. In via subordinata, chiedeva rigettarsi il ricorso in riassunzione formulato da Parte_1
e di essere manlevata da qualsiasi eventuale conseguenza pregiudizievole.
[...]
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria. 3. rimaneva, invece, contumace. Controparte_2
4. Con ordinanza del 27.10.2023, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.10.2023, questo Giudice rigettava l'istanza di sospensione formulata da Parte_1
[...]
5. Ritenuta superflua ogni incombenza istruttoria, all'udienza del 6.12.2024 le parti precisavano le conclusioni e all'udienza del 17.10.2025 la causa veniva discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
***
6. L'opposizione è inammissibile. 6.1. Deve preliminarmente rilevarsi come il presente giudizio abbia ad oggetto unicamente la valutazione dei vizi formali di cui alla cartella di pagamento n. 059 2021 00024982 68 000, avendo questo Tribunale già preso posizione relativamente al merito della pretesa iscritta a ruolo dal con sentenza n. 3010/2024, con la quale è stata Controparte_2 confermata la validità della costituzione in giudizio del - avvenuta a Controparte_2 mezzo PEC - e l'utilizzabilità della documentazione prodotta dall'ente al fine di comprovare la regolarità dell'iter accertativo. 6.2. Ciò posto, in relazione alle censure di cui è causa, aventi ad oggetto l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, del capitale e del tasso di interesse applicato, l'omessa indicazione del calcolo analitico degli interessi moratori ed il difetto di motivazione, in quanto tali qualificabili quali motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c., deve evidenziarsene l'inammissibilità poiché tardive. Com'è noto, infatti, le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto medesimo.
pagina 3 di 4 n.3322/2023 R.G.
Diversamente nel caso di specie a fronte della notifica della cartella esattoriale n. 059 2021 00024982 68 000 avvenuta in data 22.06.2022, ha provveduto al Parte_1 deposito del ricorso al Giudice di Pace di solo in data 19.07.2022, ben oltre il CP_2 termine di giorni venti di cui all'art. 617 c.p.c.
7. In considerazione di quanto innanzi, il ricorso formulato da deve Parte_1 essere dichiarato inammissibile.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
, con distrazione in favore del procuratore dichiaratasi, Controparte_3 liquidate in euro 3.400,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie, Cassa Avvocati ed Iva di legge, se dovuti.
Lecce, 4 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Barbetta
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