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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO di MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai signori:
AN Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. r.g. 57/2024, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano (MI), Via Della Guastalla n. 15, pec. presso lo studio Email_1 dell'Avv. Adabella AT, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. e P.IVA ) – in persona Controparte_1 P.IVA_1 del procuratore speciale, Dr. elettivamente domiciliata in Controparte_2
Milano (MI), Via Dante n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea Cantone, la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Rigettata ogni diversa eccezione e difesa, Previa sospensione della esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c. A fronte delle evidenze del fumus e del periculum per la esecuzione della sentenza impugnata atteso che l'appellante è stato defraudato delle somme ingiustamente per titoli cassati e che non dovevano essere oggetto di ordine di pagamento, ordine affermato dallo stesso giudicante atto amministrativo per il quale il terzo aveva solo il dovere di custodia, ha impedito qualsiasi tutela non CP_1 comunicando la volontà di dazione in contrasto alle diffide del correntista, non rispondendo alle richieste del correntista, non informandolo, privando l'appellante di qualsiasi tutela così facendo, atteso che l'opposizione si rendeva possibile solo avverso il decorso dei 60gg dalla notifica ove non avesse versato le somme così facendo valere l'inefficacia del vincolo pignoratizio, ovvero avverso l'art. 543 cpc ove fosse stato emanato ex art. 72 bis co 2 dpr 602/73 e si trova nell'impossibilità materiale di far fronte alla condanna alle spese che si ritiene erronea e ingiusta per tutti i profili sopra evinti e in specie anche per tutti quei plurimi punti motivazionali che il giudice di primo grado non ha esaminato e che afferiscono a precise fattispecie eccepite Nel merito La riforma della sentenza impugnata (sentenza del Tribunale di Milano n. 4809/2023 pubbl. il 08/06/2023 RG n. 757/2021 Repert. n. 5396/2023 del 08/06/20, mai notificata) con l'accoglimento dei motivi fatti valere e ripetizione delle somme e risarcimento del danno come avanzato in primo grado senza ricevere alcuna disamina:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, infondata in fatto e in diritto, così giudicare: ravvisate le plurime violazioni, anche in via incidentale e pregiudiziale, e le illegittimità contestate, condannare la , in persona Controparte_1 del rappr.leg p.t. per tutti i titoli e le causali fatti valere, a restituire in favore dell'attore la somma di € 87.328.19 (o quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa), somma che la aveva solo la custodia e il divieto di disporne CP_1 senza consenso dell'attore o di un provvedimento giudiziario esecutivo, somma da gravare degli interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e spese nonché condannare la , in persona del rappr.leg p.t. al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, esistenziale, anche morale, emergenti in corso di causa in favore dell'attore liquidandoli nella somma maggiore/minore di
€25.000,00 ovvero di quella somma accertanda in corso di causa anche per le perdite patrimoniali e per le plurime violazioni contrattuali et extracontrattuali fatte valere in giudizio (plurime condotte lesive anche per omissione, violazioni dei diritti attorei, vd atto di citazione, condotte rispecificate in dettaglio nelle plurime memorie e note scritte di udienza) Condanna lite temeraria, assenza di partecipazione alla mediazione obbligatoria, del riscontro delle plurime diffide inoltrate anche pre-procedimentali, tenuto conto anche della condotta processuale in questa sede ex art. 116 cpc”. Con vittoria delle spese di lite, spese generali del 15% e cpa 4% e iva 22% sia del primo grado, sia del presente giudizio di appello.
Per Controparte_1
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in atti;
Nel merito, in via principale: dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello; in ogni caso, respingere tutte le domande formulate dal Sig. in Parte_1 quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 28.8.2015, Equitalia Nord S.p.A. notificava a e a Parte_1 [...]
(di seguito, anche ) un atto di pignoramento di Controparte_1 CP_1
pag. 2/13 crediti verso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, recante l'importo di Euro 87.328,19 (v. doc. n. 2 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. fasc. primo grado e doc. n. 7 fasc. primo grado . Pt_1 CP_1
in data 28.10.2015, nel rispetto del termine di Controparte_1 sessanta giorni dalla notifica, versata a Equitalia Nord S.p.A. la somma pignorata, pari a Euro 87.328,19 (v. doc. allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. fasc. primo grado . Pt_1
2. Con atto di citazione notificato in data 18.12.2020, conveniva in Parte_1 giudizio chiedendone la condanna alla restituzione Controparte_1 della somma di Euro 87.328,19, oltre interessi, rivalutazione e spese e oltre alla liquidazione del danno morale (indicato in Euro 25.000,00), ritenendo che l'istituto bancario si fosse appropriato di tale somma, sottraendola illegittimamente dal di lui conto corrente, senza autorizzazione, contro il suo consenso e senza intervento del giudice. L'attore deduceva che:
-l'ordine di pagamento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 era stato notificato in data 28.8.2015 da Equitalia Nord S.p.A. all'istituto Credito Valtellinese SC e a e, CP_1
a fine ottobre 2015, anche allo stesso Pt_1
con comunicazione PEC del 10.11.2015, aveva diffidato entrambi Parte_1 gli istituti di credito a mantenere il vincolo e a non procedere ad alcuna attività in pregiudizio del correntista, manifestando contestualmente la volontà di attendere l'intervento del giudice, attesa l'inefficacia del vincolo decorso il termine di sessanta giorni da detta notifica ex art.72 bis d.P.R. n. 602/73;
-l'istituto Credito Valtellinese - a differenza di - aveva risposto alla PEC e CP_1 aveva atteso di essere chiamato a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., mentre la banca convenuta era rimasta silente;
-nell'anno 2016, aveva notato l'ammanco sul proprio conto corrente Parte_1 acceso presso la quale non lo aveva informato dell'apposizione del vincolo e CP_1 non aveva atteso le istruzioni dello stesso;
-dal 2015 al 2017, aveva inviato diverse contestazioni e rimostranze, Parte_1
a cui la convenuta non aveva dato seguito.
3. Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 8.6.2023 (sentenza n. 4809/23, pubblicata in pari data), rigettava le domande proposte da e Parte_1 lo condannava al rimborso alla convenuta delle spese di lite (liquidate in Euro 12.000,00, oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge). Il Tribunale premetteva che l'ordine di pagamento diretto, ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, produce gli effetti di un pignoramento e, pertanto, contiene sia l'ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a Parte_1 sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate a pignoramento e i relativi pag. 3/13 frutti sia l'avvertimento al terzo che dal giorno della notifica è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode (v. sul punto, Cass. Civ., n. 2857/15, Cass. Civ., n. 20294/11; Cass. Civ., n. 16236/22; Cass. Civ., n. 26549/21; Cass. Civ., Sez. VI, ord. 30.9.2021, n. 26549). Ciò posto, il primo giudice rilevava che l'ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 non contiene l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine del giudice, proprio perché la legge consente - attraverso tale tipologia di pignoramento speciale - al concessionario di ordinare al terzo di pagare il credito direttamente a sé, con il corollario che nessuna iniziativa – fatta eccezione per le previste opposizioni - spetta al debitore esecutato in ordine alla scelta effettuata dal concessionario di procedere ex art. 72 bis citato, né il debitore può disporre delle somme pignorate, né per l'effetto può ordinare al terzo suo debitore alcunché. Secondo il Tribunale, il terzo pignorato ha l'obbligo, seppure non sanzionato, di pagare le somme dovute al debitore nei limiti del vincolo di pignoramento. Nel caso di specie, il Tribunale accertava che la convenuta non aveva posto CP_1 in essere alcuna condotta - attiva o omissiva – qualificabile come illegittima, con conseguente infondatezza della domanda attorea.
5. Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendone la riforma Parte_1 sulla base dei seguenti motivi:
1) Erronea qualificazione dell'atto ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73- natura stragiudiziale dell'atto, il cui effetto è quello di creare un vincolo di custodia e non di disposizione. Violazione degli artt. 76, 101 e 102 Cost. e palesi contraddizioni nella motivazione della sentenza;
2) Violazione degli artt. 112 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost.
3) Violazione dell'art. 91 c.p.c.
6. si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il Controparte_1 rigetto dei motivi di appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
7. All'udienza del 30.10.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, si è riservato di riferire al Collegio sull'istanza del procuratore dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Con ordinanza del 30.10.2024, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione articolata dalla parte appellante e ha fissato udienza al 30.4.2025, per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. A tale udienza, il Consigliere Istruttore, preso atto della mancata comparizione delle parti, ha fissato nuova udienza, ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., al 14.5.2025, successivamente rinviata al 25.6.2025, su richiesta delle parti, per consentire la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'udienza del 25.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pag. 4/13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'atto ex art. 72 d.P.R. n. 602/73 equivalesse a quello di cui all'art. 546 c.p.c., confondendo i termini pignoramento ed espropriazione. In particolare, l'appellante ha contestato l'affermazione del Tribunale, secondo cui “il terzo pignorato ha l'obbligo, seppure non sanzionato, che si ricava dal sistema di pagare le somme dovute al debitore nei limiti del vincolo di pignoramento” (pag. 10 sentenza), rilevando che tale obbligo non era affatto previsto dall'ordinamento e ha rilevato che la banca, in forza del rapporto contrattuale che la legava al correntista, aveva l'obbligo di fedeltà e di trasparenza del mandato e del conto corrente, con il corollario che, a fronte di un ordine del correntista di non pagare, l'istituto di credito aveva l'obbligo giuridico di non dare corso al pagamento. L'appellante ha precisato che, ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/73, l'ordine di pagamento ivi contenuto era “sprovvisto di cogenza e la cui volontà è rimessa alla persona titolata e non al custode” (appello pag. 10) e non realizzava una espropriazione. Tale ordine, secondo la prospettazione dell'appellante, generava esclusivamente un vincolo di indisponibilità e onerava il terzo della custodia, laddove la decisione se pagare o meno spettava al legittimo titolare della somma e non già al custode. In tale prospettiva, secondo l'appellante, il mancato versamento della somma da parte del terzo costituiva una condotta fisiologica e ordinaria, che non esigeva alcuna motivazione e apriva la strada all'applicazione delle norme del codice di rito (art. 72 comma 2 d.P.R. n. 602/73). L'appellante ha rilevato, inoltre, che il debitore può procedere all'opposizione avverso il pignoramento ex art. 543 c.p.c., laddove avverso l'atto ex art. 72 bis cit. non ha alcun strumento di opposizione, trattandosi di una diffida e ha richiamato, a tale riguardo, una pronuncia del Tribunale di Milano, secondo cui, a seguito della notifica dell'atto ex art. 72 bis cit., ove sia decorso il termine di sessanta giorni senza che sia intervenuto il pignoramento ex art. 543 c.p.c., è ammesso il ricorso al giudice (Trib. Milano sent. n. 4433/2017). In conclusione, secondo l'appellante, la comunicazione di alla banca Parte_1 di non pagare equivaleva alla manifestazione di volontà di avvalersi della tutela ex art. 543 c.p.c., ossia di volere attendere il vaglio del giudice dell'esecuzione e del giudice dell'opposizione all'esecuzione. Negli scritti conclusivi, l'appellante ha ribadito che il Tribunale e l'appellata avevano confuso il concetto di atto amministrativo interno con quello di provvedimento esecutivo e che era pacifico in giurisprudenza che l'atto ex art. 72 bis fosse privo di forza esecutiva autonoma (Cass. Civ. n. 19875/2011; n. 2857/2015), non potesse sostituire l'assegnazione giudiziale (Cass. n. 4801/2017) e avesse un mero valore sollecitatorio e conservativo, ma non dispositivo.
pag. 5/13 L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di Controparte_1 appello, rilevando che la procedura speciale di cui all'art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 spetta in via esclusiva al concessionario e consiste nell'atto iniziale della procedura esecutiva esattoriale, laddove il ricorso alla procedura ordinaria è previsto dalla legge (artt. 72 bis e 72 d.P.R. n. 602/73) nel caso in cui il terzo non esegua il pagamento diretto nei confronti dell'agente della riscossione. L'appellata ha evidenziato che il debitore esecutato e il terzo pignorato non hanno alcun potere di scelta di un procedimento o di un altro. Sotto questo profilo, ad avviso dell'appellata, la ricostruzione della procedura speciale semplificata di cui all'art. 72 bis cit. effettuata dal Tribunale era corretta, nel senso che ove all'intimazione di pagamento effettuata dall'agente della riscossione segua l'adempimento del terzo – che ha immediatamente effetto satisfattivo – la procedura si svolge in via stragiudiziale, senza intervento del giudice dell'esecuzione. L'appellata ha dato atto di essersi limitata a dare esecuzione all'ordine di pagamento ricevuto, nel termine di sessanta giorni, nel rispetto degli obblighi di legge e senza possibilità alcuna di opporsi allo stesso, laddove – onerato Parte_1 dell'incombente di opporsi all'esecuzione – non ha allegato di avere proposto alcuna opposizione. L'appellata ha evidenziato, altresì, che la richiesta di “bloccare” la somma era pervenuta alla banca dopo che la stessa aveva eseguito il pagamento e comunque che la stessa sarebbe stata idonea a sortire tale effetto, non essendo sufficiente, a tal fine, una mera richiesta del debitore. Sotto questo profilo, ha ribadito di essersi limitata a CP_1 pagare all'agente della riscossione, nel pieno rispetto delle norme di legge, senza appropriarsi di alcunché, con la conseguenza che il destinatario delle istanze di di restituzione della somma pagata era l'agente della riscossione e Parte_1 non già l'istituto di credito.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'omessa disamina, da parte del Tribunale, delle plurime condotte illegittime di Controparte_1 dedotte da la cui valutazione non era assorbita dalla decisione
[...] Parte_1 dell'unico profilo valutato dal primo giudice e concernente la violazione di precisi obblighi in capo all'istituto di credito in relazione alla procedura speciale semplificata di cui all'art. 72 bis d.P.R. n. 602/73. In particolare, l'appellante ha richiamato le doglianze formulate nel giudizio di primo grado e non esaminate dal primo giudice. Si tratta, segnatamente di:
-Mala fede e mancata partecipazione di alla mediazione, da valutarsi ai sensi CP_1 dell'art. 8 comma 4 bis D.Lgs. n. 28/2010;
-Violazione di precisi obblighi di informativa, di risposta alle comunicazioni di e alle richieste di chiarimenti, non avendo comunicato di Parte_1 CP_1 avere ricevuto la notifica di un pignoramento o di un avviso di pignoramento né di volere contravvenire alle indicazioni del correntista, di volersi appropriare delle somme e di disporne a proprio piacimento, quale espressione dei doveri generali di diligenza e buona fede nella gestione dell'incarico (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20.2.1988, n. 1764; Cass. pag. 6/13 Civ., Sez. I, 27.9.2001, n. 12093), con conseguente responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'istituto di credito;
-Mala gestio dei conti correnti e compimento di azioni contrarie alle disposizioni del correntista e di legge;
-Plurime violazioni da parte di in relazione al contratto di corrente, avendo CP_1 proceduto al compimento di operazioni vietate dal correntista mandante;
-Mala fede, lite temeraria, carenza di meccanismi di salvaguardia del correntista, per non avere apprestato un sistema di controllo e sorveglianza in capo al CP_1 correntista né in via automatica né su richiesta del correntista;
-Importanza della diffida e di qualsiasi segnalazione del correntista alla banca di non pagare in attesa dell'intervento del giudice, sulla scorta della considerazione che l'ordine di pagamento contenuto nel pignoramento non si risolve in un rapporto fra il terzo pignorato e il concessionario, in violazione della volontà del debitore e che il pagamento può avvenire solo dopo che il debitore sia stato informato e non abbia espresso una volontà contraria, con il corollario che la mera notifica dell'ordine di pagamento ex art. 72 bis cit. non fa sorgere in capo al terzo pignorato un obbligo e il mancato pagamento non è sanzionabile;
-Ostacolo al diritto di difesa e violazione del legittimo affidamento, in conseguenza delle inottemperanza di alle richieste del correntista, con conseguente CP_1 preclusione a quest'ultimo dell'esperimento di tutti gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento (opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi) nonché della riduzione della somma dovuta per i ruoli degli anni dal 2000 al 2015, ai sensi degli artt. 6 D.L. 193/2016 conv. L. 225/2016 e D.L. 27.3.2017, n. 36;
-Valutazione, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., della condotta di contraria agli CP_1 obblighi di custodia, ai sensi degli artt. 388 bis (violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo) e 646 c.p. (appropriazione indebita);
-Violazione della privacy per avere disposto e sottratto somme del correntista CP_1 senza rispetto della procedura voluta dal correntista e prevista dalla legge per il pignoramento giudiziale. L'appellata ha contrastato il motivo di appello, richiamando le difese svolte con riguardo al primo motivo ed eccependo la eccessiva genericità della domanda risarcitoria.
3. Ritiene la Corte di esaminare congiuntamente i due motivi di appello. Preliminarmente, va rilevato che ha dato atto nella Controparte_1 comparsa di costituzione in appello del decesso di avvenuto in data Parte_1
31.3.2021 nel corso del giudizio di primo grado e non dichiarato dal procuratore avversario. Orbene, la morte (o la perdita di capacità) della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per pag. 7/13 l'impugnazione nei confronti della parte deceduta (o del rappresentante legale di quella divenuta incapace); b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta (o divenuta incapace), va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 22.8.2018, n. 20964; Cass. Civ., Sez. VI, 20.10.2015, n. 21287; v. anche Cass. Civ., Sez. III, 6.4.2022, n. 11193). Nel caso di specie, la procura alle liti conferita da all'Avv. Adabella Parte_1
AT comprendeva “tutti i poteri ad agire in ogni fase e grado anche in appello” (cfr. procura alle liti fasc. primo grado , di guisa che, alla luce del citato principio, Pt_1
l'Avv. Adabella AT era legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado in rappresentanza di il quale va considerato, nel Parte_1 presente giudizio, tuttora in vita.
Sempre in via preliminare, va rilevato che l'art. 342 c.p.c., nel testo novellato, deve essere inteso come precettivo di un appello formulato con motivi specifici, che enucleino, esplicitamente o implicitamente, il capo di sentenza impugnato sia in fatto che in diritto;
che indichino gli errores in iudicando o in procedendo asseritamente compiuti dal primo giudice, che detti errori ineriscano alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con esclusione degli obiter dicta (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199; Cass. Civ., sez. VI, 30.5.2018, n. 13535; Cass. Civ., Sez. II, 28.1.2022, n. 2681). A detta interpretazione si conforma l'appello, secondo la sua prospettazione, individuando i capi di sentenza impugnata (segnatamente, quelli relativi alla disamina della natura e degli effetti dell'ordine di pagamento diretto, ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973); gli errores in iudicando asseritamente compiuti dal primo giudice (concernenti la natura dell'atto ex art. 72 d.P.R. n. 602/73, gli obblighi del terzo destinatario della notifica di tale atto e l'omessa valutazione delle plurime condotte illegittime di ) e chiedendo la riforma dei capi stessi. Controparte_1
Si tratta, dunque, di una prospettazione specifica e rilevante delle argomentazioni di impugnazione, con conseguente il rigetto dell'eccezione proposta da
[...]
di inammissibilità del gravame. CP_1
Va parimenti rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., sia perché la stessa è da delibarsi in prima udienza, prima di procedere alla trattazione, mentre il Consigliere istruttore, nel caso di specie, ha ritenuto di dare corso ordinario al giudizio, fissando l'udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., sia per le ragioni di merito esposte più oltre, all'esito dell'articolazione delle tesi difensive svolte nel pieno contraddittorio delle parti, ragioni che non consentono di ritenere l'impugnazione tout court inammissibile o comunque manifestamente infondata.
pag. 8/13 Ciò posto, passando all'esame del merito, va preliminarmente rilevato che l'ordine di pagamento diretto, ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, rappresenta una forma speciale di espropriazione presso terzi nell'ambito del procedimento esecutivo esattoriale, la cui caratteristica è nel senso che, qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti sono equiparabili a quelli dell'ordinanza di assegnazione. Il pagamento da parte del terzo pignorato completa, infatti, la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione procedente, con l'estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti dell'esecutato, quanto piuttosto l'immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26.9.2023, n. 27421). Il procedimento in esame manca sia dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice dell'esecuzione sia della dichiarazione del terzo sia dell'ordinanza di assegnazione. In tale procedimento si viene a determinare una sorta di sovrapposizione tra la fase espropriativa e la fase satisfattiva, laddove, queste due fasi, nelle altre forme di espropriazione esattoriale sono distinte, essendo la prima affidata all'agente della riscossione e la seconda al giudice dell'esecuzione. L'intervento del giudice dell'esecuzione non è previsto nel procedimento di cui all'art. 72 bis, a meno che non vengano proposte le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi. Infine, nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c., secondo gli schemi del codice di rito (cfr. sul tema, Cass. Civ., sez. VI, 9.8.2018, n.2070; Cass. Civ., sez. VI, 9.8.2018, n.20706; Cass. Civ., Sez. VI, 4.10.2011, n. 20294; Cass. Civ., Sez. VI, 13.2.2015, n. 2857). Fatta questa premessa, ritiene la Corte che non sia condivisibile la doglianza dell'appellante, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe confuso il pignoramento e l'espropriazione, atteso che, come precisato, in più occasioni dalla Suprema Corte,
“dal pignoramento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 72-bis scaturisce un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale, nella quale trova applicazione - in quanto non derogata dalle disposizioni speciali e nei limiti della compatibilità con queste ultime - la disciplina ordinaria del processo esecutivo (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 2)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 19.5.2022, n. 16236 e Cass. Civ., Sez. III, 4.10.211, n. 20294) e “l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72 bis configura un pignoramento in forma speciale" (Cass. Civ., Sez. III, 13.2.2015, n. 2857), ma “dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo" (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 30.9.2021, n. 26549; v. anche Cass. Civ., Sez. III, 26.9.2023, n. 27421 e Cass. Civ., 9.8.2018, n. 20706).
pag. 9/13 La sentenza impugnata ha compiuto una corretta disamina del procedimento speciale di cui all'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 alla luce delle pronunce della Suprema Corte in materia, puntualmente richiamate e riportate nella motivazione, giungendo alla conclusione che l'ordine di pagamento, ai sensi dell'art. 72 bis cit. produce gli effetti del pignoramento - con conseguente ingiunzione al debitore di astenersi da Pt_1 qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme pignorate e i relativi frutti e avvertimento al terzo di essere soggetto, dal giorno della notifica, agli obblighi di legge del custode - ma non contiene, tuttavia, l'intimazione al terzo di non disporre senza l'ordine del giudice, trattandosi di una tipologia di pignoramento speciale, nella quale il concessionario ordina al terzo di pagare il credito direttamente a sé. Sotto questo profilo, la decisione del terzo destinatario dell'ordine di pagamento di procedere o meno al pagamento non prevede il necessario coinvolgimento del debitore né tale decisione (di pagare o meno) è legata alle indicazioni del debitore. In tale prospettiva – come puntualmente rilevato dal primo giudice – il debitore esecutato non è titolare di alcuna iniziativa in ordine alla scelta effettuata dal concessionario di avvalersi del procedimento di cui all'art. 72 bis cit. né può impartire ordini al terzo, suo debitore. L'unico strumento di tutela a disposizione del debitore è la proposizione dell'opposizione all'esecuzione e dell'opposizione agli atti esecutivi. La Suprema Corte ha infatti affermato che il debitore – al quale deve essere notificato l'ordine di pagamento - è portatore “di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità di espropriazione” e può, in ogni caso, proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui all'art. 57 D.P.R. n. 602 del 1973. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13.2.2015, n. 2857). Dal che ne discende che non è condivisibile l'affermazione dell'appellante, secondo cui avrebbe dovuto attenersi alle indicazioni del Controparte_1 correntista il quale aveva manifestato la volontà di dar corso alla procedura Pt_1 ordinaria di espropriazione, così come non è fondata la doglianza che la banca appellata, procedendo al pagamento all'agente della riscossione, avrebbe precluso ogni tutela a
Parte_1
Invero, ben avrebbe potuto proporre le opposizioni previste dal Parte_1 combinato disposto degli artt. 57 d.P.R. n. 602/1973, 615 e 617 c.p.c. (v. Cass. Civ., Sez. III, 13.2015, n. 2857; Cass. Civ. Sez. VI, 30.9.2021, n. 26549), al fine di contrastare l'azione esecutiva dell'agente di riscossione e far accertare la non debenza della somma o, comunque, la debenza per un importo inferiore a quello richiesto. Risulta, infatti, dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado che, in data 5.10.2015 e 19.10.2015, ha diffidato Parte_1 Controparte_1
a non pagare all'agente di riscossione (e successivamente anche in data 10.11.2015) e pertanto, in tali date, era pienamente a conoscenza dell'esistenza del citato ordine di pagamento (v. doc. 2 fasc. primo grado . Risulta, altresì, che l'addebito della Pt_1 somma portata dall'ordine di pagamento è avvenuto in data 28.10.2015.
pag. 10/13 ben avrebbe potuto proporre le opposizioni previste dagli artt. 615 e Parte_1
617 c.p.c. prima che eseguisse l'ordine di pagamento, ma Controparte_1 non ha allegato – né tanto meno dimostrato – di avere proposto le citate opposizioni. Sotto questo profilo, è infondata la tesi dell'appellante, secondo cui ove
[...] si fosse attenuta alle indicazioni di e non Controparte_1 Parte_1 avesse effettuato il pagamento in favore di Equitalia Nord S.p.A., quest'ultima avrebbe dovuto instaurare il procedimento esecutivo ordinario, nell'ambito del quale Parte_1 avrebbe potuto proporre le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c.
[...]
Invero, a seguito della notifica dell'ordine di pagamento ex art. 72 bis, Parte_1 aveva la facoltà di proporre le opposizioni (art. 57 d.P.R. n. 602/1973 e artt. 615
[...]
e 617 c.p.c.) per contrastare l'azione esecutiva dell'agente di riscossione, senza necessità di attendere l'instaurazione, da parte di Equitalia Nord S.p.A., del procedimento esecutivo ordinario. In conclusione, la condotta di non è connotata da Controparte_1 alcun profilo di illegittimità, come puntualmente e condivisibilmente accertato dal primo giudice. Infine, in aggiunta ai rilievi che precedono, va rilevato, per completezza di motivazione, che nelle conclusioni del giudizio di primo grado – richiamate in grado di appello - ha chiesto di “condannare la , in Parte_1 Controparte_1 persona del rappr.leg p.t. per tutti i titoli e le causali fatti valere, a restituire in favore dell'attore la somma di € 87.328.19 (o quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa)”. Trattandosi di una domanda di ripetizione di indebito, l'unico soggetto legittimato passivo in relazione all'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal contribuente è l'agente della riscossione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26.9.2023, n. 27421; Cass. Civ., 30.9.2021, n. 26549; Cass. 27.5.1995, n. 5926; Cass. 6.4.2011, n. 7871) e non già
che si è limitata ad eseguire un ordine di pagamento Controparte_1 dell'agente della riscossione Equitalia Nord S.p.A., sicché, anche sotto questo profilo, la domanda attorea non è meritevole di accoglimento. In conclusione, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
Il rigetto del primo motivo di appello e l'accertamento dell'assenza di profili di illegittimità nell'operato di assorbono ogni disamina Controparte_1 delle censure alla condotta di tale istituto credito formulate dall'appellante nel secondo motivo di gravame.
4. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha contestato la determinazione del valore della causa effettuata dal Tribunale e ha dedotto che tale valore era stato stimato, dal primo giudice, in relazione a tutte le domande formulate, sulle quali tuttavia il giudicante aveva omesso di pronunciarsi. Ha indicato che il corretto valore della causa era da qualificarsi come “indeterminabile – complessità bassa”. Ha rilevato, inoltre, che il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto anche della mancata partecipazione di alla mediazione. Controparte_1
pag. 11/13 L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che il valore di causa era pari a Euro 112.328,19 (corrispondente alla somma del valore della domanda di restituzione di Euro 87.328,19 e della domanda risarcitoria di Euro 25.000,00) e che l'importo medio degli onorari stabilito dal DM 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento era pari a Euro 14.103,00, laddove il Tribunale aveva liquidato le spese di lite in Euro 12.000,00, vale a dire in misura inferiore rispetto ai valori medi. Con riguardo alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, l'appellata ha dedotto di avere preventivamente comunicato alla controparte che non avrebbe partecipato all'incontro di mediazione, in considerazione dell'assenza di margini una soluzione conciliativa.
Anche tale motivo di appello non è fondato e meritevole di accoglimento. Con riguardo alla liquidazione delle spese di lite, rileva la Corte che il valore complessivo della causa è pari a Euro 112.328,19 – corrispondente all'ammontare della somma domandata (Euro 87.328,19 + Euro 25.000,00) con l'atto introduttivo - e che, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (52.001,00 – 260.000,00 Euro), l'importo medio dell'onorario è pari a Euro 14.103,00. La quantificazione degli onorari effettuata dal primo giudice con riguardo all'indicato valore complessivo della causa (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 17.5.2025, n. 13145; Cass. Civ., Sez. VI, 3.5.2022, n. 35195) è inferiore al valore tabellare medio e, dunque, è pienamente conforme alle soglie numeriche di riferimento senza necessità di specificazione dei criteri di liquidazione del compenso, prevista solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass. Civ., Se. VI, 1.6.2020, n. 10343; Cass. Civ, Sez. VI, 13.5.2022, n. 15392). Infine, non è fondata la doglianza in ordine alla omessa valutazione del contegno serbato da in relazione alla mediazione, atteso che la Controparte_1 mancata partecipazione al procedimento di mediazione risulta assistita da un giustificato motivo, sicché non può essere qualificata irragionevole.
5. In conclusione, l'appello deve essere rigettato. Sotto il profilo delle spese di lite del grado, l'appellante deve essere Parte_1 condannato, per la sua soccombenza, alla loro rifusione nei confronti dell'appellata. Tali spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, previsti per lo scaglione di riferimento, avuto riguardo al valore della controversia (Euro 112.328,19), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
pag. 12/13
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4809/2023 pronunciata dal Tribunale di Parte_1
Milano in data 8.6.2023, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi Parte_1 in Euro 9.991,00 in favore di oltre rimborso Controparte_1 forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 25.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera AN Galioto
pag. 13/13
AN Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere Cristina Ravera Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. r.g. 57/2024, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano (MI), Via Della Guastalla n. 15, pec. presso lo studio Email_1 dell'Avv. Adabella AT, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. e P.IVA ) – in persona Controparte_1 P.IVA_1 del procuratore speciale, Dr. elettivamente domiciliata in Controparte_2
Milano (MI), Via Dante n. 9, presso lo studio degli Avv.ti Marco Rizzo e Francesca Andrea Cantone, la rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Rigettata ogni diversa eccezione e difesa, Previa sospensione della esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 co. 2 e 283 c.p.c. A fronte delle evidenze del fumus e del periculum per la esecuzione della sentenza impugnata atteso che l'appellante è stato defraudato delle somme ingiustamente per titoli cassati e che non dovevano essere oggetto di ordine di pagamento, ordine affermato dallo stesso giudicante atto amministrativo per il quale il terzo aveva solo il dovere di custodia, ha impedito qualsiasi tutela non CP_1 comunicando la volontà di dazione in contrasto alle diffide del correntista, non rispondendo alle richieste del correntista, non informandolo, privando l'appellante di qualsiasi tutela così facendo, atteso che l'opposizione si rendeva possibile solo avverso il decorso dei 60gg dalla notifica ove non avesse versato le somme così facendo valere l'inefficacia del vincolo pignoratizio, ovvero avverso l'art. 543 cpc ove fosse stato emanato ex art. 72 bis co 2 dpr 602/73 e si trova nell'impossibilità materiale di far fronte alla condanna alle spese che si ritiene erronea e ingiusta per tutti i profili sopra evinti e in specie anche per tutti quei plurimi punti motivazionali che il giudice di primo grado non ha esaminato e che afferiscono a precise fattispecie eccepite Nel merito La riforma della sentenza impugnata (sentenza del Tribunale di Milano n. 4809/2023 pubbl. il 08/06/2023 RG n. 757/2021 Repert. n. 5396/2023 del 08/06/20, mai notificata) con l'accoglimento dei motivi fatti valere e ripetizione delle somme e risarcimento del danno come avanzato in primo grado senza ricevere alcuna disamina:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, infondata in fatto e in diritto, così giudicare: ravvisate le plurime violazioni, anche in via incidentale e pregiudiziale, e le illegittimità contestate, condannare la , in persona Controparte_1 del rappr.leg p.t. per tutti i titoli e le causali fatti valere, a restituire in favore dell'attore la somma di € 87.328.19 (o quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa), somma che la aveva solo la custodia e il divieto di disporne CP_1 senza consenso dell'attore o di un provvedimento giudiziario esecutivo, somma da gravare degli interessi di mora e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo e spese nonché condannare la , in persona del rappr.leg p.t. al Controparte_1 risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, esistenziale, anche morale, emergenti in corso di causa in favore dell'attore liquidandoli nella somma maggiore/minore di
€25.000,00 ovvero di quella somma accertanda in corso di causa anche per le perdite patrimoniali e per le plurime violazioni contrattuali et extracontrattuali fatte valere in giudizio (plurime condotte lesive anche per omissione, violazioni dei diritti attorei, vd atto di citazione, condotte rispecificate in dettaglio nelle plurime memorie e note scritte di udienza) Condanna lite temeraria, assenza di partecipazione alla mediazione obbligatoria, del riscontro delle plurime diffide inoltrate anche pre-procedimentali, tenuto conto anche della condotta processuale in questa sede ex art. 116 cpc”. Con vittoria delle spese di lite, spese generali del 15% e cpa 4% e iva 22% sia del primo grado, sia del presente giudizio di appello.
Per Controparte_1
In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in atti;
Nel merito, in via principale: dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello; in ogni caso, respingere tutte le domande formulate dal Sig. in Parte_1 quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 28.8.2015, Equitalia Nord S.p.A. notificava a e a Parte_1 [...]
(di seguito, anche ) un atto di pignoramento di Controparte_1 CP_1
pag. 2/13 crediti verso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, recante l'importo di Euro 87.328,19 (v. doc. n. 2 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. fasc. primo grado e doc. n. 7 fasc. primo grado . Pt_1 CP_1
in data 28.10.2015, nel rispetto del termine di Controparte_1 sessanta giorni dalla notifica, versata a Equitalia Nord S.p.A. la somma pignorata, pari a Euro 87.328,19 (v. doc. allegato alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. fasc. primo grado . Pt_1
2. Con atto di citazione notificato in data 18.12.2020, conveniva in Parte_1 giudizio chiedendone la condanna alla restituzione Controparte_1 della somma di Euro 87.328,19, oltre interessi, rivalutazione e spese e oltre alla liquidazione del danno morale (indicato in Euro 25.000,00), ritenendo che l'istituto bancario si fosse appropriato di tale somma, sottraendola illegittimamente dal di lui conto corrente, senza autorizzazione, contro il suo consenso e senza intervento del giudice. L'attore deduceva che:
-l'ordine di pagamento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 era stato notificato in data 28.8.2015 da Equitalia Nord S.p.A. all'istituto Credito Valtellinese SC e a e, CP_1
a fine ottobre 2015, anche allo stesso Pt_1
con comunicazione PEC del 10.11.2015, aveva diffidato entrambi Parte_1 gli istituti di credito a mantenere il vincolo e a non procedere ad alcuna attività in pregiudizio del correntista, manifestando contestualmente la volontà di attendere l'intervento del giudice, attesa l'inefficacia del vincolo decorso il termine di sessanta giorni da detta notifica ex art.72 bis d.P.R. n. 602/73;
-l'istituto Credito Valtellinese - a differenza di - aveva risposto alla PEC e CP_1 aveva atteso di essere chiamato a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., mentre la banca convenuta era rimasta silente;
-nell'anno 2016, aveva notato l'ammanco sul proprio conto corrente Parte_1 acceso presso la quale non lo aveva informato dell'apposizione del vincolo e CP_1 non aveva atteso le istruzioni dello stesso;
-dal 2015 al 2017, aveva inviato diverse contestazioni e rimostranze, Parte_1
a cui la convenuta non aveva dato seguito.
3. Si costituiva in giudizio contestando le deduzioni Controparte_1 avversarie e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
4. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 8.6.2023 (sentenza n. 4809/23, pubblicata in pari data), rigettava le domande proposte da e Parte_1 lo condannava al rimborso alla convenuta delle spese di lite (liquidate in Euro 12.000,00, oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge). Il Tribunale premetteva che l'ordine di pagamento diretto, ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, produce gli effetti di un pignoramento e, pertanto, contiene sia l'ingiunzione al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a Parte_1 sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate a pignoramento e i relativi pag. 3/13 frutti sia l'avvertimento al terzo che dal giorno della notifica è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode (v. sul punto, Cass. Civ., n. 2857/15, Cass. Civ., n. 20294/11; Cass. Civ., n. 16236/22; Cass. Civ., n. 26549/21; Cass. Civ., Sez. VI, ord. 30.9.2021, n. 26549). Ciò posto, il primo giudice rilevava che l'ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 non contiene l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine del giudice, proprio perché la legge consente - attraverso tale tipologia di pignoramento speciale - al concessionario di ordinare al terzo di pagare il credito direttamente a sé, con il corollario che nessuna iniziativa – fatta eccezione per le previste opposizioni - spetta al debitore esecutato in ordine alla scelta effettuata dal concessionario di procedere ex art. 72 bis citato, né il debitore può disporre delle somme pignorate, né per l'effetto può ordinare al terzo suo debitore alcunché. Secondo il Tribunale, il terzo pignorato ha l'obbligo, seppure non sanzionato, di pagare le somme dovute al debitore nei limiti del vincolo di pignoramento. Nel caso di specie, il Tribunale accertava che la convenuta non aveva posto CP_1 in essere alcuna condotta - attiva o omissiva – qualificabile come illegittima, con conseguente infondatezza della domanda attorea.
5. Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendone la riforma Parte_1 sulla base dei seguenti motivi:
1) Erronea qualificazione dell'atto ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/73- natura stragiudiziale dell'atto, il cui effetto è quello di creare un vincolo di custodia e non di disposizione. Violazione degli artt. 76, 101 e 102 Cost. e palesi contraddizioni nella motivazione della sentenza;
2) Violazione degli artt. 112 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost.
3) Violazione dell'art. 91 c.p.c.
6. si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo il Controparte_1 rigetto dei motivi di appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
7. All'udienza del 30.10.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, si è riservato di riferire al Collegio sull'istanza del procuratore dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Con ordinanza del 30.10.2024, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione articolata dalla parte appellante e ha fissato udienza al 30.4.2025, per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. A tale udienza, il Consigliere Istruttore, preso atto della mancata comparizione delle parti, ha fissato nuova udienza, ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., al 14.5.2025, successivamente rinviata al 25.6.2025, su richiesta delle parti, per consentire la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'udienza del 25.6.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
pag. 4/13 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'atto ex art. 72 d.P.R. n. 602/73 equivalesse a quello di cui all'art. 546 c.p.c., confondendo i termini pignoramento ed espropriazione. In particolare, l'appellante ha contestato l'affermazione del Tribunale, secondo cui “il terzo pignorato ha l'obbligo, seppure non sanzionato, che si ricava dal sistema di pagare le somme dovute al debitore nei limiti del vincolo di pignoramento” (pag. 10 sentenza), rilevando che tale obbligo non era affatto previsto dall'ordinamento e ha rilevato che la banca, in forza del rapporto contrattuale che la legava al correntista, aveva l'obbligo di fedeltà e di trasparenza del mandato e del conto corrente, con il corollario che, a fronte di un ordine del correntista di non pagare, l'istituto di credito aveva l'obbligo giuridico di non dare corso al pagamento. L'appellante ha precisato che, ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/73, l'ordine di pagamento ivi contenuto era “sprovvisto di cogenza e la cui volontà è rimessa alla persona titolata e non al custode” (appello pag. 10) e non realizzava una espropriazione. Tale ordine, secondo la prospettazione dell'appellante, generava esclusivamente un vincolo di indisponibilità e onerava il terzo della custodia, laddove la decisione se pagare o meno spettava al legittimo titolare della somma e non già al custode. In tale prospettiva, secondo l'appellante, il mancato versamento della somma da parte del terzo costituiva una condotta fisiologica e ordinaria, che non esigeva alcuna motivazione e apriva la strada all'applicazione delle norme del codice di rito (art. 72 comma 2 d.P.R. n. 602/73). L'appellante ha rilevato, inoltre, che il debitore può procedere all'opposizione avverso il pignoramento ex art. 543 c.p.c., laddove avverso l'atto ex art. 72 bis cit. non ha alcun strumento di opposizione, trattandosi di una diffida e ha richiamato, a tale riguardo, una pronuncia del Tribunale di Milano, secondo cui, a seguito della notifica dell'atto ex art. 72 bis cit., ove sia decorso il termine di sessanta giorni senza che sia intervenuto il pignoramento ex art. 543 c.p.c., è ammesso il ricorso al giudice (Trib. Milano sent. n. 4433/2017). In conclusione, secondo l'appellante, la comunicazione di alla banca Parte_1 di non pagare equivaleva alla manifestazione di volontà di avvalersi della tutela ex art. 543 c.p.c., ossia di volere attendere il vaglio del giudice dell'esecuzione e del giudice dell'opposizione all'esecuzione. Negli scritti conclusivi, l'appellante ha ribadito che il Tribunale e l'appellata avevano confuso il concetto di atto amministrativo interno con quello di provvedimento esecutivo e che era pacifico in giurisprudenza che l'atto ex art. 72 bis fosse privo di forza esecutiva autonoma (Cass. Civ. n. 19875/2011; n. 2857/2015), non potesse sostituire l'assegnazione giudiziale (Cass. n. 4801/2017) e avesse un mero valore sollecitatorio e conservativo, ma non dispositivo.
pag. 5/13 L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di Controparte_1 appello, rilevando che la procedura speciale di cui all'art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 spetta in via esclusiva al concessionario e consiste nell'atto iniziale della procedura esecutiva esattoriale, laddove il ricorso alla procedura ordinaria è previsto dalla legge (artt. 72 bis e 72 d.P.R. n. 602/73) nel caso in cui il terzo non esegua il pagamento diretto nei confronti dell'agente della riscossione. L'appellata ha evidenziato che il debitore esecutato e il terzo pignorato non hanno alcun potere di scelta di un procedimento o di un altro. Sotto questo profilo, ad avviso dell'appellata, la ricostruzione della procedura speciale semplificata di cui all'art. 72 bis cit. effettuata dal Tribunale era corretta, nel senso che ove all'intimazione di pagamento effettuata dall'agente della riscossione segua l'adempimento del terzo – che ha immediatamente effetto satisfattivo – la procedura si svolge in via stragiudiziale, senza intervento del giudice dell'esecuzione. L'appellata ha dato atto di essersi limitata a dare esecuzione all'ordine di pagamento ricevuto, nel termine di sessanta giorni, nel rispetto degli obblighi di legge e senza possibilità alcuna di opporsi allo stesso, laddove – onerato Parte_1 dell'incombente di opporsi all'esecuzione – non ha allegato di avere proposto alcuna opposizione. L'appellata ha evidenziato, altresì, che la richiesta di “bloccare” la somma era pervenuta alla banca dopo che la stessa aveva eseguito il pagamento e comunque che la stessa sarebbe stata idonea a sortire tale effetto, non essendo sufficiente, a tal fine, una mera richiesta del debitore. Sotto questo profilo, ha ribadito di essersi limitata a CP_1 pagare all'agente della riscossione, nel pieno rispetto delle norme di legge, senza appropriarsi di alcunché, con la conseguenza che il destinatario delle istanze di di restituzione della somma pagata era l'agente della riscossione e Parte_1 non già l'istituto di credito.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'omessa disamina, da parte del Tribunale, delle plurime condotte illegittime di Controparte_1 dedotte da la cui valutazione non era assorbita dalla decisione
[...] Parte_1 dell'unico profilo valutato dal primo giudice e concernente la violazione di precisi obblighi in capo all'istituto di credito in relazione alla procedura speciale semplificata di cui all'art. 72 bis d.P.R. n. 602/73. In particolare, l'appellante ha richiamato le doglianze formulate nel giudizio di primo grado e non esaminate dal primo giudice. Si tratta, segnatamente di:
-Mala fede e mancata partecipazione di alla mediazione, da valutarsi ai sensi CP_1 dell'art. 8 comma 4 bis D.Lgs. n. 28/2010;
-Violazione di precisi obblighi di informativa, di risposta alle comunicazioni di e alle richieste di chiarimenti, non avendo comunicato di Parte_1 CP_1 avere ricevuto la notifica di un pignoramento o di un avviso di pignoramento né di volere contravvenire alle indicazioni del correntista, di volersi appropriare delle somme e di disporne a proprio piacimento, quale espressione dei doveri generali di diligenza e buona fede nella gestione dell'incarico (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20.2.1988, n. 1764; Cass. pag. 6/13 Civ., Sez. I, 27.9.2001, n. 12093), con conseguente responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'istituto di credito;
-Mala gestio dei conti correnti e compimento di azioni contrarie alle disposizioni del correntista e di legge;
-Plurime violazioni da parte di in relazione al contratto di corrente, avendo CP_1 proceduto al compimento di operazioni vietate dal correntista mandante;
-Mala fede, lite temeraria, carenza di meccanismi di salvaguardia del correntista, per non avere apprestato un sistema di controllo e sorveglianza in capo al CP_1 correntista né in via automatica né su richiesta del correntista;
-Importanza della diffida e di qualsiasi segnalazione del correntista alla banca di non pagare in attesa dell'intervento del giudice, sulla scorta della considerazione che l'ordine di pagamento contenuto nel pignoramento non si risolve in un rapporto fra il terzo pignorato e il concessionario, in violazione della volontà del debitore e che il pagamento può avvenire solo dopo che il debitore sia stato informato e non abbia espresso una volontà contraria, con il corollario che la mera notifica dell'ordine di pagamento ex art. 72 bis cit. non fa sorgere in capo al terzo pignorato un obbligo e il mancato pagamento non è sanzionabile;
-Ostacolo al diritto di difesa e violazione del legittimo affidamento, in conseguenza delle inottemperanza di alle richieste del correntista, con conseguente CP_1 preclusione a quest'ultimo dell'esperimento di tutti gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento (opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi) nonché della riduzione della somma dovuta per i ruoli degli anni dal 2000 al 2015, ai sensi degli artt. 6 D.L. 193/2016 conv. L. 225/2016 e D.L. 27.3.2017, n. 36;
-Valutazione, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., della condotta di contraria agli CP_1 obblighi di custodia, ai sensi degli artt. 388 bis (violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo) e 646 c.p. (appropriazione indebita);
-Violazione della privacy per avere disposto e sottratto somme del correntista CP_1 senza rispetto della procedura voluta dal correntista e prevista dalla legge per il pignoramento giudiziale. L'appellata ha contrastato il motivo di appello, richiamando le difese svolte con riguardo al primo motivo ed eccependo la eccessiva genericità della domanda risarcitoria.
3. Ritiene la Corte di esaminare congiuntamente i due motivi di appello. Preliminarmente, va rilevato che ha dato atto nella Controparte_1 comparsa di costituzione in appello del decesso di avvenuto in data Parte_1
31.3.2021 nel corso del giudizio di primo grado e non dichiarato dal procuratore avversario. Orbene, la morte (o la perdita di capacità) della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per pag. 7/13 l'impugnazione nei confronti della parte deceduta (o del rappresentante legale di quella divenuta incapace); b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta (o divenuta incapace), va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 22.8.2018, n. 20964; Cass. Civ., Sez. VI, 20.10.2015, n. 21287; v. anche Cass. Civ., Sez. III, 6.4.2022, n. 11193). Nel caso di specie, la procura alle liti conferita da all'Avv. Adabella Parte_1
AT comprendeva “tutti i poteri ad agire in ogni fase e grado anche in appello” (cfr. procura alle liti fasc. primo grado , di guisa che, alla luce del citato principio, Pt_1
l'Avv. Adabella AT era legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado in rappresentanza di il quale va considerato, nel Parte_1 presente giudizio, tuttora in vita.
Sempre in via preliminare, va rilevato che l'art. 342 c.p.c., nel testo novellato, deve essere inteso come precettivo di un appello formulato con motivi specifici, che enucleino, esplicitamente o implicitamente, il capo di sentenza impugnato sia in fatto che in diritto;
che indichino gli errores in iudicando o in procedendo asseritamente compiuti dal primo giudice, che detti errori ineriscano alla ratio decidendi della sentenza impugnata, con esclusione degli obiter dicta (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199; Cass. Civ., sez. VI, 30.5.2018, n. 13535; Cass. Civ., Sez. II, 28.1.2022, n. 2681). A detta interpretazione si conforma l'appello, secondo la sua prospettazione, individuando i capi di sentenza impugnata (segnatamente, quelli relativi alla disamina della natura e degli effetti dell'ordine di pagamento diretto, ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973); gli errores in iudicando asseritamente compiuti dal primo giudice (concernenti la natura dell'atto ex art. 72 d.P.R. n. 602/73, gli obblighi del terzo destinatario della notifica di tale atto e l'omessa valutazione delle plurime condotte illegittime di ) e chiedendo la riforma dei capi stessi. Controparte_1
Si tratta, dunque, di una prospettazione specifica e rilevante delle argomentazioni di impugnazione, con conseguente il rigetto dell'eccezione proposta da
[...]
di inammissibilità del gravame. CP_1
Va parimenti rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., sia perché la stessa è da delibarsi in prima udienza, prima di procedere alla trattazione, mentre il Consigliere istruttore, nel caso di specie, ha ritenuto di dare corso ordinario al giudizio, fissando l'udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., sia per le ragioni di merito esposte più oltre, all'esito dell'articolazione delle tesi difensive svolte nel pieno contraddittorio delle parti, ragioni che non consentono di ritenere l'impugnazione tout court inammissibile o comunque manifestamente infondata.
pag. 8/13 Ciò posto, passando all'esame del merito, va preliminarmente rilevato che l'ordine di pagamento diretto, ai sensi dell'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973, rappresenta una forma speciale di espropriazione presso terzi nell'ambito del procedimento esecutivo esattoriale, la cui caratteristica è nel senso che, qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti sono equiparabili a quelli dell'ordinanza di assegnazione. Il pagamento da parte del terzo pignorato completa, infatti, la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione procedente, con l'estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti dell'esecutato, quanto piuttosto l'immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26.9.2023, n. 27421). Il procedimento in esame manca sia dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice dell'esecuzione sia della dichiarazione del terzo sia dell'ordinanza di assegnazione. In tale procedimento si viene a determinare una sorta di sovrapposizione tra la fase espropriativa e la fase satisfattiva, laddove, queste due fasi, nelle altre forme di espropriazione esattoriale sono distinte, essendo la prima affidata all'agente della riscossione e la seconda al giudice dell'esecuzione. L'intervento del giudice dell'esecuzione non è previsto nel procedimento di cui all'art. 72 bis, a meno che non vengano proposte le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi. Infine, nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione ai sensi dell'art. 543 c.p.c., secondo gli schemi del codice di rito (cfr. sul tema, Cass. Civ., sez. VI, 9.8.2018, n.2070; Cass. Civ., sez. VI, 9.8.2018, n.20706; Cass. Civ., Sez. VI, 4.10.2011, n. 20294; Cass. Civ., Sez. VI, 13.2.2015, n. 2857). Fatta questa premessa, ritiene la Corte che non sia condivisibile la doglianza dell'appellante, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe confuso il pignoramento e l'espropriazione, atteso che, come precisato, in più occasioni dalla Suprema Corte,
“dal pignoramento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 72-bis scaturisce un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale, nella quale trova applicazione - in quanto non derogata dalle disposizioni speciali e nei limiti della compatibilità con queste ultime - la disciplina ordinaria del processo esecutivo (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, comma 2)” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 19.5.2022, n. 16236 e Cass. Civ., Sez. III, 4.10.211, n. 20294) e “l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 72 bis configura un pignoramento in forma speciale" (Cass. Civ., Sez. III, 13.2.2015, n. 2857), ma “dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di "ordinare" direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo" (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 30.9.2021, n. 26549; v. anche Cass. Civ., Sez. III, 26.9.2023, n. 27421 e Cass. Civ., 9.8.2018, n. 20706).
pag. 9/13 La sentenza impugnata ha compiuto una corretta disamina del procedimento speciale di cui all'art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973 alla luce delle pronunce della Suprema Corte in materia, puntualmente richiamate e riportate nella motivazione, giungendo alla conclusione che l'ordine di pagamento, ai sensi dell'art. 72 bis cit. produce gli effetti del pignoramento - con conseguente ingiunzione al debitore di astenersi da Pt_1 qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme pignorate e i relativi frutti e avvertimento al terzo di essere soggetto, dal giorno della notifica, agli obblighi di legge del custode - ma non contiene, tuttavia, l'intimazione al terzo di non disporre senza l'ordine del giudice, trattandosi di una tipologia di pignoramento speciale, nella quale il concessionario ordina al terzo di pagare il credito direttamente a sé. Sotto questo profilo, la decisione del terzo destinatario dell'ordine di pagamento di procedere o meno al pagamento non prevede il necessario coinvolgimento del debitore né tale decisione (di pagare o meno) è legata alle indicazioni del debitore. In tale prospettiva – come puntualmente rilevato dal primo giudice – il debitore esecutato non è titolare di alcuna iniziativa in ordine alla scelta effettuata dal concessionario di avvalersi del procedimento di cui all'art. 72 bis cit. né può impartire ordini al terzo, suo debitore. L'unico strumento di tutela a disposizione del debitore è la proposizione dell'opposizione all'esecuzione e dell'opposizione agli atti esecutivi. La Suprema Corte ha infatti affermato che il debitore – al quale deve essere notificato l'ordine di pagamento - è portatore “di un interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità di espropriazione” e può, in ogni caso, proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui all'art. 57 D.P.R. n. 602 del 1973. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 13.2.2015, n. 2857). Dal che ne discende che non è condivisibile l'affermazione dell'appellante, secondo cui avrebbe dovuto attenersi alle indicazioni del Controparte_1 correntista il quale aveva manifestato la volontà di dar corso alla procedura Pt_1 ordinaria di espropriazione, così come non è fondata la doglianza che la banca appellata, procedendo al pagamento all'agente della riscossione, avrebbe precluso ogni tutela a
Parte_1
Invero, ben avrebbe potuto proporre le opposizioni previste dal Parte_1 combinato disposto degli artt. 57 d.P.R. n. 602/1973, 615 e 617 c.p.c. (v. Cass. Civ., Sez. III, 13.2015, n. 2857; Cass. Civ. Sez. VI, 30.9.2021, n. 26549), al fine di contrastare l'azione esecutiva dell'agente di riscossione e far accertare la non debenza della somma o, comunque, la debenza per un importo inferiore a quello richiesto. Risulta, infatti, dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado che, in data 5.10.2015 e 19.10.2015, ha diffidato Parte_1 Controparte_1
a non pagare all'agente di riscossione (e successivamente anche in data 10.11.2015) e pertanto, in tali date, era pienamente a conoscenza dell'esistenza del citato ordine di pagamento (v. doc. 2 fasc. primo grado . Risulta, altresì, che l'addebito della Pt_1 somma portata dall'ordine di pagamento è avvenuto in data 28.10.2015.
pag. 10/13 ben avrebbe potuto proporre le opposizioni previste dagli artt. 615 e Parte_1
617 c.p.c. prima che eseguisse l'ordine di pagamento, ma Controparte_1 non ha allegato – né tanto meno dimostrato – di avere proposto le citate opposizioni. Sotto questo profilo, è infondata la tesi dell'appellante, secondo cui ove
[...] si fosse attenuta alle indicazioni di e non Controparte_1 Parte_1 avesse effettuato il pagamento in favore di Equitalia Nord S.p.A., quest'ultima avrebbe dovuto instaurare il procedimento esecutivo ordinario, nell'ambito del quale Parte_1 avrebbe potuto proporre le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c.
[...]
Invero, a seguito della notifica dell'ordine di pagamento ex art. 72 bis, Parte_1 aveva la facoltà di proporre le opposizioni (art. 57 d.P.R. n. 602/1973 e artt. 615
[...]
e 617 c.p.c.) per contrastare l'azione esecutiva dell'agente di riscossione, senza necessità di attendere l'instaurazione, da parte di Equitalia Nord S.p.A., del procedimento esecutivo ordinario. In conclusione, la condotta di non è connotata da Controparte_1 alcun profilo di illegittimità, come puntualmente e condivisibilmente accertato dal primo giudice. Infine, in aggiunta ai rilievi che precedono, va rilevato, per completezza di motivazione, che nelle conclusioni del giudizio di primo grado – richiamate in grado di appello - ha chiesto di “condannare la , in Parte_1 Controparte_1 persona del rappr.leg p.t. per tutti i titoli e le causali fatti valere, a restituire in favore dell'attore la somma di € 87.328.19 (o quella somma maggiore o minore accertanda in corso di causa)”. Trattandosi di una domanda di ripetizione di indebito, l'unico soggetto legittimato passivo in relazione all'azione di ripetizione dell'indebito esercitata dal contribuente è l'agente della riscossione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26.9.2023, n. 27421; Cass. Civ., 30.9.2021, n. 26549; Cass. 27.5.1995, n. 5926; Cass. 6.4.2011, n. 7871) e non già
che si è limitata ad eseguire un ordine di pagamento Controparte_1 dell'agente della riscossione Equitalia Nord S.p.A., sicché, anche sotto questo profilo, la domanda attorea non è meritevole di accoglimento. In conclusione, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
Il rigetto del primo motivo di appello e l'accertamento dell'assenza di profili di illegittimità nell'operato di assorbono ogni disamina Controparte_1 delle censure alla condotta di tale istituto credito formulate dall'appellante nel secondo motivo di gravame.
4. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha contestato la determinazione del valore della causa effettuata dal Tribunale e ha dedotto che tale valore era stato stimato, dal primo giudice, in relazione a tutte le domande formulate, sulle quali tuttavia il giudicante aveva omesso di pronunciarsi. Ha indicato che il corretto valore della causa era da qualificarsi come “indeterminabile – complessità bassa”. Ha rilevato, inoltre, che il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto anche della mancata partecipazione di alla mediazione. Controparte_1
pag. 11/13 L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che il valore di causa era pari a Euro 112.328,19 (corrispondente alla somma del valore della domanda di restituzione di Euro 87.328,19 e della domanda risarcitoria di Euro 25.000,00) e che l'importo medio degli onorari stabilito dal DM 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento era pari a Euro 14.103,00, laddove il Tribunale aveva liquidato le spese di lite in Euro 12.000,00, vale a dire in misura inferiore rispetto ai valori medi. Con riguardo alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, l'appellata ha dedotto di avere preventivamente comunicato alla controparte che non avrebbe partecipato all'incontro di mediazione, in considerazione dell'assenza di margini una soluzione conciliativa.
Anche tale motivo di appello non è fondato e meritevole di accoglimento. Con riguardo alla liquidazione delle spese di lite, rileva la Corte che il valore complessivo della causa è pari a Euro 112.328,19 – corrispondente all'ammontare della somma domandata (Euro 87.328,19 + Euro 25.000,00) con l'atto introduttivo - e che, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (52.001,00 – 260.000,00 Euro), l'importo medio dell'onorario è pari a Euro 14.103,00. La quantificazione degli onorari effettuata dal primo giudice con riguardo all'indicato valore complessivo della causa (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 17.5.2025, n. 13145; Cass. Civ., Sez. VI, 3.5.2022, n. 35195) è inferiore al valore tabellare medio e, dunque, è pienamente conforme alle soglie numeriche di riferimento senza necessità di specificazione dei criteri di liquidazione del compenso, prevista solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (Cass. Civ., Se. VI, 1.6.2020, n. 10343; Cass. Civ, Sez. VI, 13.5.2022, n. 15392). Infine, non è fondata la doglianza in ordine alla omessa valutazione del contegno serbato da in relazione alla mediazione, atteso che la Controparte_1 mancata partecipazione al procedimento di mediazione risulta assistita da un giustificato motivo, sicché non può essere qualificata irragionevole.
5. In conclusione, l'appello deve essere rigettato. Sotto il profilo delle spese di lite del grado, l'appellante deve essere Parte_1 condannato, per la sua soccombenza, alla loro rifusione nei confronti dell'appellata. Tali spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, previsti per lo scaglione di riferimento, avuto riguardo al valore della controversia (Euro 112.328,19), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 4809/2023 pronunciata dal Tribunale di Parte_1
Milano in data 8.6.2023, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1
2. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi Parte_1 in Euro 9.991,00 in favore di oltre rimborso Controparte_1 forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, il 25.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera AN Galioto
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