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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2024, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3623/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti.........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato………………Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex Art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Marta Cerliani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] con l'Avv. CP_1 C.F._2
Emanuela Caronno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Le parti all'udienza del 21.11.2024 hanno confermato di voler dare attuazione alle condizioni contenute nel ricorso congiunto, di seguito riportate
CONCLUSIONI
I. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale: affidamento esclusivo.
In considerazione della pendenza del procedimento penale de quo, dell'applicazione delle misure cautelari nei confronti del SI. , che rendono impossibile la comunicazione fra i CP_1 genitori, ma soprattutto in considerazione dei fatti tutti avvenuti tra le parti ed oggetto della denuncia penale che rendono indispensabile evitare qualunque contatto tra madre e padre onde evitare che il fatto occorso venga a ripetersi, è necessario che venga affidata in via esclusiva alla madre, Pt_2 con collocazione prevalente presso la stessa in Ceriano Laghetto (MB – 20816) Via Giuseppe Sala
n. 3; sicchè, tutte le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese dalla mamma mentre le decisioni di maggiore interesse relative ad istruzione, educazione e salute da entrambi.
Restano salvi, in ogni caso gli obblighi della madre di informare il padre delle decisioni prese nell'interesse della figlia e, ciò avverrà per il tramite della SI.ra (madre del sig. Persona_1
). CP_1 II. Sui diritti di visita
Il padre eserciterà i diritti di visita con le seguenti modalità:
- una domenica in via alternata, dalla mattina alle h. 10.30 alla sera dopo cena alle h. 20.30;
- il mercoledì dal termine della scuola di Agnese o dal termine della lezione di danza alle ore
18:00, fino a dopo cena alle ore 20:30, quando dovrà essere riportata presso la casa familiare;
- il venerdì pomeriggio, nel fine settimana non di competenza paterno, dal termine della lezione di danza, o dal termine della scuola, fino a dopo cena alle ore 20:30
- Al fine di permettere regolari contatti tra padre e figlia, il primo potrà acquistare e ricaricare periodicamente un telefono -attivando e pagando la relativa utenza- che avrà a disposizione Pt_2 nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 20:30 per interloquire con il padre.
Il telefono potrà e dovrà essere utilizzato dalla bambina solo ed esclusivamente per il rapporto telefonico con il padre e per le eventuali chiamate tra la madre e la figlia per motivi di urgenza, quando questa sarà dal papà.
È escluso ogni altro utilizzo e/o onere della figlia di portare il cellulare con sé durante il giorno e/o per altre chiamate in entrata e/o uscita ad altri soggetti al di fuori di quanto anzidetto (ad esempio chiamate con altri parenti) e ciò per evitare un utilizzo eccessivo del telefono.
- Per quanto riguarda le vacanze estive, le parti concordano che, per quest'anno, il periodo di agosto starà con la madre per il periodo da 5 di agosto fino al 18 di agosto e con il padre nella Pt_2 settimana dal 19 di agosto al 25 agosto;
la bimba dovrà essere prelevata e riportata presso la casa materna alle h.
8.00 del mattino e quindi riportata entro le h. 21:30. Per le vacanze estive degli anni a venire, parimenti, starà con il padre una settimana nel mese di agosto, da concordarsi entro Pt_2
e non oltre il precedente mese di maggio.
- Le vacanze scolastiche del S. Natale verranno suddivise tra i genitori in due parti, di egual durata, dal termine della scuola alla sua ripresa, e verranno trascorse dalla bimba in via alternata con ciascun genitore. Sicché, a partire dall'anno 2024, trascorrerà con la madre la prima metà Pt_2 del periodo, incluso il giorno di Natale, mentre con il padre la seconda metà. L'anno successivo, viceversa;
e così via negli anni addivenire.
- Le vacanze scolastiche della S. Pasqua, analogamente a quanto sopra, verranno suddivise tra i genitori in due parti di egual durata, dal termine della scuola alla sua ripresa, e verranno trascorse da di anno in anno in via alternata con ciascun genitore. Conseguentemente, a partire dal Pt_2
2025 trascorrerà con la mamma la prima metà del periodo fino alla mattina di Lunedì Pt_2
“dell'Angelo” ore 10.00, mentre trascorrerà con il papà la seconda metà del periodo. L'anno successivo, viceversa;
e così via negli anni addivenire.
- Le festività civili, del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, verranno trascorse da alternativamente con ciascun genitore e ad anni alterni. Pt_2
Sicché, per quest'anno trascorrerà la festività del 1° novembre (ed eventualmente il ponte) Pt_2 con il padre mentre la festa dell'8 dicembre (ed eventualmente il ponte) con la mamma.
A partire dal 2025 trascorrerà con la madre il periodo di festività del 25 aprile (ed Pt_2 eventualmente il relativo ponte) e dell'8 dicembre (ed eventualmente il relativo ponte), mentre trascorrerà con il padre la festività del 1° maggio (ed il relativo ponte), del 2 giugno (ed eventualmente il relativo ponte) e del 1° novembre (ed eventualmente il ponte).
L'anno successivo, la figlia trascorrerà con il padre il periodo di festività del 25 aprile (ed eventualmente il relativo ponte) e dell'8 dicembre (ed eventualmente il ponte), mentre trascorrerà con la madre la festività del 1° maggio (ed eventualmente il ponte), del 2 giugno (ed eventualmente il ponte) 1 novembre (ed eventualmente il ponte); e così via negli anni addivenire. Analogamente avverrà per le varie festività civili e/o ponti scolastici, da intendersi sempre in via alternata con ciascun genitore.
In ogni caso, fino a differente regolamentazione tra le parti, è escluso il pernottamento sicché la bimba dovrà essere prelevata presso la casa materna alle h.
8.00 del mattino, nelle giornate lavorative, mentre alle h. 10.00 in quelle non lavorative e ivi riportandola entro le h. 20.30 nei periodi scolastici e nei mesi estivi alle h. 21.30.
La bimba verrà prelevata e riportata presso la casa materna (o presso la scuola e/o la sede di danza) dallo zio del SI. o, se a piedi, dalla madre dello stesso (non avendo quest'ultima licenza di CP_1 guida).
Il tutto sempre salvo differenti accordi tra le parti, per il tramite della madre del SI. . CP_1
III. Sui rapporti economici
Considerando i redditi disponibili residui reciproci, la collocazione della minore presso la madre, e le attuali ristrettezze economiche del padre per il procedimento in itinere, questi verserà alla madre come contributo mensile al mantenimento di la somma di € 250,00=, per 12 mensilità; somma Pt_2 da versarsi in via anticipata, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a partire da codesto maggio 2024.
Assegno oggetto di rivalutazione ISTAT al 100%, a partire dal 30.06.2025.
Tutte le spese straordinarie, come da Protocollo Monzese, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e la mensa si intende spesa straordinaria.
Le parti concordano che, per le spese straordinarie già concordate tra le parti, vengano versate dal padre, per la quota di sua competenza, in via anticipata, unitamente all'assegno di mantenimento.
Sin d'ora sin intendono spese straordinarie concordate le seguenti:
a) il corso di danza (che quest'anno ha un costo di € 120,00 a bimestre e quindi per € 60,00 a genitore nei seguenti mesi: settembre, novembre, gennaio, marzo e per maggio € 60,00 ovvero
€ 30,00 genitore);
b) il centro estivo durante il periodo di sospensione scolastica da giugno (dopo la fine del periodo scolastico) a settembre (fino alla ripresa della scuola), ad esclusione delle due settimane di vacanza che trascorrerà rispettivamente con la madre ed il padre, per un totale di 10 (dieci) settimane presso il centro.
Centro estivo che quest'anno ha un costo settimanale di € 115,00 alla settimana, da suddividere al 50% fra i genitori.
Le altre spese straordinarie, tra cui la mensa, verranno versate il mese seguente a quello di competenza, previa comunicazione dell'importo da corrispondere da parte della SInora , Parte_1 per il tramite della madre del SI. ed esibizione delle pezze giustificative. CP_1 L'assegno unico sarà integralmente a favore della mamma.
***
VI. Arretrati e obblighi ulteriori.
Il padre si impegna a versare l'importo di € 2.353.69= a titolo di arretrati del mantenimento, quali spese straordinarie e assegno di mantenimento ad oggi dovuti (ivi incluso l'assegno fino ad aprile 2024 non versato) in rate mensili di € 100,00 al mese, unitamente all'assegno di mantenimento e fino all'estinzione del debito, con decorrenza dal presente mese di maggio.
Poiché il SI. durante il rapporto di convivenza aveva acquistato una vettura DR3 targa CP_1
GE559VL alla stessa intestata e per cui la SI.ra ha sottoscritto il contratto a titolo di Parte_1 garante, il SI. si obbliga a versare l'intero debito a ciò afferente pari a residue € 11.968,00 CP_1 al marzo del 2024 alle dovute scadenze la rata mensile di € 230,00= di tale finanziamento, trasmettendo copia della contabile di pagamento alla SI.ra (per il tramite della madre). Parte_1
Le parti concordano che laddove il padre non provveda, la madre potrà chiedere in via immediata l'intero importo residuo dovuto dall'obbligato principale SI. , al fine di evitare azioni dirette CP_1 da parte del creditore nei confronti della stessa.
Il presente accordo è volto solo a disciplinare il rapporto tra i genitori e la figlia e non afferisce al procedimento penale in itinere e/o transige nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno manifestato la loro volontà di dare attuazione alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
che le condizioni indicate sono conformi alla legge e all'interesse della minore Pt_2 ritenuto che le spese del giudizio vanno integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 29.05.2024:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni concordate dalle parti;
II. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 05.12.2024
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti.........................Presidente rel. dr. Caterina Caniato………………Giudice dr. Ethel Matilde Ancona................Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex Art. 473 bis. 51 c.p.c.
nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] in data [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Marta Cerliani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio e
(C.F. ) nato a [...] in data [...] con l'Avv. CP_1 C.F._2
Emanuela Caronno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Le parti all'udienza del 21.11.2024 hanno confermato di voler dare attuazione alle condizioni contenute nel ricorso congiunto, di seguito riportate
CONCLUSIONI
I. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale: affidamento esclusivo.
In considerazione della pendenza del procedimento penale de quo, dell'applicazione delle misure cautelari nei confronti del SI. , che rendono impossibile la comunicazione fra i CP_1 genitori, ma soprattutto in considerazione dei fatti tutti avvenuti tra le parti ed oggetto della denuncia penale che rendono indispensabile evitare qualunque contatto tra madre e padre onde evitare che il fatto occorso venga a ripetersi, è necessario che venga affidata in via esclusiva alla madre, Pt_2 con collocazione prevalente presso la stessa in Ceriano Laghetto (MB – 20816) Via Giuseppe Sala
n. 3; sicchè, tutte le decisioni di ordinaria amministrazione verranno prese dalla mamma mentre le decisioni di maggiore interesse relative ad istruzione, educazione e salute da entrambi.
Restano salvi, in ogni caso gli obblighi della madre di informare il padre delle decisioni prese nell'interesse della figlia e, ciò avverrà per il tramite della SI.ra (madre del sig. Persona_1
). CP_1 II. Sui diritti di visita
Il padre eserciterà i diritti di visita con le seguenti modalità:
- una domenica in via alternata, dalla mattina alle h. 10.30 alla sera dopo cena alle h. 20.30;
- il mercoledì dal termine della scuola di Agnese o dal termine della lezione di danza alle ore
18:00, fino a dopo cena alle ore 20:30, quando dovrà essere riportata presso la casa familiare;
- il venerdì pomeriggio, nel fine settimana non di competenza paterno, dal termine della lezione di danza, o dal termine della scuola, fino a dopo cena alle ore 20:30
- Al fine di permettere regolari contatti tra padre e figlia, il primo potrà acquistare e ricaricare periodicamente un telefono -attivando e pagando la relativa utenza- che avrà a disposizione Pt_2 nella fascia oraria dalle ore 20:00 alle ore 20:30 per interloquire con il padre.
Il telefono potrà e dovrà essere utilizzato dalla bambina solo ed esclusivamente per il rapporto telefonico con il padre e per le eventuali chiamate tra la madre e la figlia per motivi di urgenza, quando questa sarà dal papà.
È escluso ogni altro utilizzo e/o onere della figlia di portare il cellulare con sé durante il giorno e/o per altre chiamate in entrata e/o uscita ad altri soggetti al di fuori di quanto anzidetto (ad esempio chiamate con altri parenti) e ciò per evitare un utilizzo eccessivo del telefono.
- Per quanto riguarda le vacanze estive, le parti concordano che, per quest'anno, il periodo di agosto starà con la madre per il periodo da 5 di agosto fino al 18 di agosto e con il padre nella Pt_2 settimana dal 19 di agosto al 25 agosto;
la bimba dovrà essere prelevata e riportata presso la casa materna alle h.
8.00 del mattino e quindi riportata entro le h. 21:30. Per le vacanze estive degli anni a venire, parimenti, starà con il padre una settimana nel mese di agosto, da concordarsi entro Pt_2
e non oltre il precedente mese di maggio.
- Le vacanze scolastiche del S. Natale verranno suddivise tra i genitori in due parti, di egual durata, dal termine della scuola alla sua ripresa, e verranno trascorse dalla bimba in via alternata con ciascun genitore. Sicché, a partire dall'anno 2024, trascorrerà con la madre la prima metà Pt_2 del periodo, incluso il giorno di Natale, mentre con il padre la seconda metà. L'anno successivo, viceversa;
e così via negli anni addivenire.
- Le vacanze scolastiche della S. Pasqua, analogamente a quanto sopra, verranno suddivise tra i genitori in due parti di egual durata, dal termine della scuola alla sua ripresa, e verranno trascorse da di anno in anno in via alternata con ciascun genitore. Conseguentemente, a partire dal Pt_2
2025 trascorrerà con la mamma la prima metà del periodo fino alla mattina di Lunedì Pt_2
“dell'Angelo” ore 10.00, mentre trascorrerà con il papà la seconda metà del periodo. L'anno successivo, viceversa;
e così via negli anni addivenire.
- Le festività civili, del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, verranno trascorse da alternativamente con ciascun genitore e ad anni alterni. Pt_2
Sicché, per quest'anno trascorrerà la festività del 1° novembre (ed eventualmente il ponte) Pt_2 con il padre mentre la festa dell'8 dicembre (ed eventualmente il ponte) con la mamma.
A partire dal 2025 trascorrerà con la madre il periodo di festività del 25 aprile (ed Pt_2 eventualmente il relativo ponte) e dell'8 dicembre (ed eventualmente il relativo ponte), mentre trascorrerà con il padre la festività del 1° maggio (ed il relativo ponte), del 2 giugno (ed eventualmente il relativo ponte) e del 1° novembre (ed eventualmente il ponte).
L'anno successivo, la figlia trascorrerà con il padre il periodo di festività del 25 aprile (ed eventualmente il relativo ponte) e dell'8 dicembre (ed eventualmente il ponte), mentre trascorrerà con la madre la festività del 1° maggio (ed eventualmente il ponte), del 2 giugno (ed eventualmente il ponte) 1 novembre (ed eventualmente il ponte); e così via negli anni addivenire. Analogamente avverrà per le varie festività civili e/o ponti scolastici, da intendersi sempre in via alternata con ciascun genitore.
In ogni caso, fino a differente regolamentazione tra le parti, è escluso il pernottamento sicché la bimba dovrà essere prelevata presso la casa materna alle h.
8.00 del mattino, nelle giornate lavorative, mentre alle h. 10.00 in quelle non lavorative e ivi riportandola entro le h. 20.30 nei periodi scolastici e nei mesi estivi alle h. 21.30.
La bimba verrà prelevata e riportata presso la casa materna (o presso la scuola e/o la sede di danza) dallo zio del SI. o, se a piedi, dalla madre dello stesso (non avendo quest'ultima licenza di CP_1 guida).
Il tutto sempre salvo differenti accordi tra le parti, per il tramite della madre del SI. . CP_1
III. Sui rapporti economici
Considerando i redditi disponibili residui reciproci, la collocazione della minore presso la madre, e le attuali ristrettezze economiche del padre per il procedimento in itinere, questi verserà alla madre come contributo mensile al mantenimento di la somma di € 250,00=, per 12 mensilità; somma Pt_2 da versarsi in via anticipata, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a partire da codesto maggio 2024.
Assegno oggetto di rivalutazione ISTAT al 100%, a partire dal 30.06.2025.
Tutte le spese straordinarie, come da Protocollo Monzese, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e la mensa si intende spesa straordinaria.
Le parti concordano che, per le spese straordinarie già concordate tra le parti, vengano versate dal padre, per la quota di sua competenza, in via anticipata, unitamente all'assegno di mantenimento.
Sin d'ora sin intendono spese straordinarie concordate le seguenti:
a) il corso di danza (che quest'anno ha un costo di € 120,00 a bimestre e quindi per € 60,00 a genitore nei seguenti mesi: settembre, novembre, gennaio, marzo e per maggio € 60,00 ovvero
€ 30,00 genitore);
b) il centro estivo durante il periodo di sospensione scolastica da giugno (dopo la fine del periodo scolastico) a settembre (fino alla ripresa della scuola), ad esclusione delle due settimane di vacanza che trascorrerà rispettivamente con la madre ed il padre, per un totale di 10 (dieci) settimane presso il centro.
Centro estivo che quest'anno ha un costo settimanale di € 115,00 alla settimana, da suddividere al 50% fra i genitori.
Le altre spese straordinarie, tra cui la mensa, verranno versate il mese seguente a quello di competenza, previa comunicazione dell'importo da corrispondere da parte della SInora , Parte_1 per il tramite della madre del SI. ed esibizione delle pezze giustificative. CP_1 L'assegno unico sarà integralmente a favore della mamma.
***
VI. Arretrati e obblighi ulteriori.
Il padre si impegna a versare l'importo di € 2.353.69= a titolo di arretrati del mantenimento, quali spese straordinarie e assegno di mantenimento ad oggi dovuti (ivi incluso l'assegno fino ad aprile 2024 non versato) in rate mensili di € 100,00 al mese, unitamente all'assegno di mantenimento e fino all'estinzione del debito, con decorrenza dal presente mese di maggio.
Poiché il SI. durante il rapporto di convivenza aveva acquistato una vettura DR3 targa CP_1
GE559VL alla stessa intestata e per cui la SI.ra ha sottoscritto il contratto a titolo di Parte_1 garante, il SI. si obbliga a versare l'intero debito a ciò afferente pari a residue € 11.968,00 CP_1 al marzo del 2024 alle dovute scadenze la rata mensile di € 230,00= di tale finanziamento, trasmettendo copia della contabile di pagamento alla SI.ra (per il tramite della madre). Parte_1
Le parti concordano che laddove il padre non provveda, la madre potrà chiedere in via immediata l'intero importo residuo dovuto dall'obbligato principale SI. , al fine di evitare azioni dirette CP_1 da parte del creditore nei confronti della stessa.
Il presente accordo è volto solo a disciplinare il rapporto tra i genitori e la figlia e non afferisce al procedimento penale in itinere e/o transige nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti;
rilevato che è stato acquisito il parere del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno manifestato la loro volontà di dare attuazione alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
che le condizioni indicate sono conformi alla legge e all'interesse della minore Pt_2 ritenuto che le spese del giudizio vanno integralmente compensate fra le parti, considerata la particolare natura della causa e il comportamento processuale delle stesse;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 29.05.2024:
I. Provvede in conformità e per l'effetto recepisce le condizioni concordate dalle parti;
II. Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 05.12.2024
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti