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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/11/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati: 1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3294 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA difesa e rappresentata dall'avv. Cosima Luccarelli Parte_1
E difeso e rappresentato dall'Avv. Cosima Luccarelli Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 15/10/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso che avevano contratto matrimonio il 09/07/2005 a TE (TA)trascritto all'atto N. 18 parte II serie A - anno 2005 - Comune di TE (TA), che dalla loro unione erano nati 4 figli: Per_1
nato il [...] a [...]; nato il [...] a [...];
[...] Persona_2 Per_3
nato il [...] a [...] e nato il [...] a [...]; che l'unione
[...] Persona_4 era naufragata senza possibilità di riconciliazione, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza del giorno 11/11/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed hanno insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Va pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole, rispecchia la situazione patrimoniale e ne consente l'omologazione.
Le spese si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
28/04/1983 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio il CP_1
09/07/2005 a TE (TA), trascritto all'atto N. 18 parte II serie A - anno 2005 - Comune di TE (TA);
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Statte;
4. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio dell' 11/11/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 3294 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA difesa e rappresentata dall'avv. Cosima Luccarelli Parte_1
E difeso e rappresentato dall'Avv. Cosima Luccarelli Controparte_1 con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 15/10/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso che avevano contratto matrimonio il 09/07/2005 a TE (TA)trascritto all'atto N. 18 parte II serie A - anno 2005 - Comune di TE (TA), che dalla loro unione erano nati 4 figli: Per_1
nato il [...] a [...]; nato il [...] a [...];
[...] Persona_2 Per_3
nato il [...] a [...] e nato il [...] a [...]; che l'unione
[...] Persona_4 era naufragata senza possibilità di riconciliazione, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che per l'udienza del giorno 11/11/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed hanno insistito per l'omologa della separazione, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Va pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole, rispecchia la situazione patrimoniale e ne consente l'omologazione.
Le spese si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
28/04/1983 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio il CP_1
09/07/2005 a TE (TA), trascritto all'atto N. 18 parte II serie A - anno 2005 - Comune di TE (TA);
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Statte;
4. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio dell' 11/11/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi