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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di iscritta al n° 509/2024 R.G. affari contenziosi civili, intrapresa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Francesco Durso – RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Presidente in carica p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Anania - RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ordinanza – ingiunzione;
rito speciale ex D.Lgs. 150/2011.
CONCLUSIONI: per : << 1) …; 2) … annullare integralmente tutte le Parte_1 pretese portate dall'Ordinanza- ingiunzione prot. n. 30176/2023 notificata in data
19/06/2023 e conseguentemente annullare la stessa ingiunzione, …; . 3) emettere ogni altro provvedimento del caso.>>; per la PROVINCIA DI COSENZA <rigettare l'opposizione … e, per l'effetto, confermare
l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 30176/2023 notificata in data 19.06.2023, relativa al verbale di contestazione n. 18/2023 R.C.S. del 27.03.2023 elevato dalla Stazione dei
Carabinieri Forestali di Oriolo.>>;
I FATTI
1. Con ricorso depositato innanzi al Giudice di Pace di Trebisacce il Sig. Parte_1 spiegava opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 30176, notificatagli in data
19/06/2023, relativa al verbale di contestazione n. 18/2023 redatto il 27/03/2023, elevato dalla Stazione Carabinieri Forestale di Oriolo, con la quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di euro 600,00, quale sanzione per la commessa violazione dell'art. 192, D.lgs. n.
152/2006, sanzionato dall'art. 255, atteso che “In data 27 marzo 2023,, è stato accertato un deposito di rifiuti non pericolosi ( rifiuti Urbani), per mano del Sig. Parte_1
1 direttamente accumulati sul suolo.”. Il sosteneva l'inesistenza della violazione dal Pt_1
momento che trattavasi di un appoggio temporaneo dei rifiuti da smaltire successivamente e non di abbandono degli stessi, nonché l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per non essere stata individuata l'esatta violazione posta in essere dal presunto trasgressore.
2. Si costituiva nel giudizio n. 650/2023 RGAC, la che eccepiva Controparte_1
l'incompetenza per materia del Giudice di Pace adito in favore del Tribunale di
Castrovillari. Replicava, poi, ogni punto del proposto ricorso.
3. Con ordinanza comunicata alle parti in data 9/01/2024 il Giudice di Pace di
Trebisacce dichiarava la propria incompetenza per materia, essendo competente il
Tribunale di Castrovillari e fissava il termine di 60 giorni per la riassunzione della causa.
4. Con ricorso depositato tempestivamente nella Cancelleria di questo Tribunale per l'scrizione a ruolo in data 11/03/2024, ha riassunto il giudizio chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
5. All'esito della riassunzione, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
29.05.2024, si è costituita in giudizio la , riproponendo le medesime Controparte_1
difese spiegate dinanzi al GdP.
6. Il giudizio è stato istruito attraverso l'acquisizione delle allegazioni documentali offerte dalle parti già nel corso del giudizio innanzi il GdP ed è stato deciso all'odierna udienza.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
7. L'opposizione non può trovare accoglimento atteso che, sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione versata in atti, tutte le doglianze di parte opponente appaiono infondate.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta per violazione dell'art. 208, comma 17, D.lgs n. 152/2006 dal momento che le norme in materia di autorizzazione non si applicano ai depositi temporanei di rifiuti.
Ritiene il Tribunale che la doglianza sia infondata, atteso che la norma disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e non si attaglia, quindi, al caso di specie.
8. Né può parlarsi di deposito temporaneo dei rifiuti inteso, ai sensi del Testo Unico
Ambiente, come il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento, prima della raccolta. Il deposito temporaneo deve, tra l'altro, rispettare alcune condizioni, deve, infatti, essere effettuato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la
2 produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola.
Nel caso in esame, invece, i rifiuti si trovavano sul suolo demaniale.
9. Priva di pregio è poi la doglianza relativa alla mancanza di prova della commissione dei fatti contestati, atteso che nella fattispecie i fatti contestati sono stati oggetto di diretta percezione da parte degli agenti che hanno provveduto all'accertamento.
Deve a tal proposito rilevarsi secondo consolidata giurisprudenza, “nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.” ( Cass. civ.
Sez. U, Sentenza n. 17355 del 24/07/2009).
Nel caso di specie, i verbalizzanti hanno attestato “In data 27 marzo 2023, alle ore 16.30 circa al lato della Strada Statale 106 Jonica al KM 396, in agro del Comune di Roseto
Capo Spulico (CS) abbiamo accertato quanto segue: in data 27/03/2023 alle ore 16.30 è stato accertato un deposito di rifiuti non pericolosi (rifiuti Urbani), per mano del Sig.
[...]
direttamente accumulati sul suolo.” Pt_1
Il ricorrente avrebbe, quindi, potuto contestare la verificazione delle circostanze di fatto che i pubblici ufficiali verbalizzanti hanno attestato come avvenute alla loro presenza solo proponendo querela di falso avverso il predetto verbale;
ne deriva che, in mancanza, deve ritenersi provato che il ricorrente abbia commesso il fatto che gli viene contestato, ovvero la condotta di abbandono di rifiuti non pericolosi.
In particolare, va osservato che “La nozione di rifiuto va desunta dalle modalità oggettive di deposito dei materiali, a prescindere dalla prova dell'effettiva intenzione del detentore di disfarsi del materiale e persino dalla reale possibilità di reimpiego dei materiali nel ciclo produttivo;
in particolare, del concetto di rifiuto il legislatore ha dettato, all'art. 83 comma 1 lett. a), del d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, una precisa definizione, qualificando come tale qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
si tratta di una definizione che non si caratterizza per la individuazione di elementi
3 intrinseci di determinati oggetti o sostanze che, se presenti, ne determinano la qualificazione come rifiuto quanto, piuttosto, di una definizione di tipo funzionale, essendo rifiuto tutto ciò di cui il detentore si sia disfatto ovvero intenda disfarsi o sia obbligato a farlo;
pertanto, in assenza di previsioni normative che prevedano, in determinati casi e con riferimento a determinate sostanze, uno specifico obbligo in capo al detentore in ordine al loro smaltimento, prevedendone eventualmente anche le modalità di effettuazione, sarà compito dell'interprete, in relazione alla generalità delle altre sostanze od oggetti, evidenziare se nella condotta del detentore di esse sia riscontrabile, in atto o in potenza, il concetto di disfarsene in ragione del quale è legittimo attribuire a tali beni la nozione di rifiuto, essendo indice rivelatore di tale intenzione, a tale riguardo, oltre all'abbandono della cosa da parte del detentore, anche la modalità di deposito di questa” (T.A.R. Torino,
(Piemonte) sez. II, 04/12/2017, n.1303).
Nel caso di specie deve ritenersi che le modalità di deposito del materiale, in considerazione del luogo in cui lo stesso è avvenuto, in area demaniale, lungo la Strada
Statale 106 Jonica, inducano a ritenere in modo inequivocabile l'avvenuto abbandono dei predetti materiali da parte del loro detentore.
D'altronde il ricorrente non ha negato la presenza di rifiuti sul suolo, alla data e all'ora indicati nell'accertamento, anzi ha precisato che trattavasi degli scarti riconducibili alla sua attività lavorativa.
Deve ritenersi, pertanto, provata la commissione dell'illecito amministrativo contestato, essendo stato dimostrato sia il perfezionamento della relativa condotta, nella propria materialità, come descritta nell'ordinanza-ingiunzione, sia la sussistenza in capo al ricorrente della coscienza e volontà della predetta condotta;
a ciò consegue la legittimità dell'irrogazione della sanzione nei suoi confronti.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, oltre spese generali (15%) e oneri riflessi, trattandosi di compensi da liquidare ad avvocato interno di un ente locale, tenuto conto che il valore della lite è inferiore ad euro 1.100,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione proposta da avverso ordinanza ingiunzione n. Parte_1
30176/2023;
4 2. Condanna al pagamento, in favore della , delle Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio che liquida in € 332,00 per compensi professionali, oltre spese generali
(15%), nonché cassa e iva (se dovuti).
Così deciso in Castrovillari, all' udienza 17/02/2025, nella quale è stata data lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Federica Farno, addetta all' Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo Di Pede)
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