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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/10/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
La Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 23.10.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 7800/2024 del R.G. Previdenza
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Igor Ludwig Parzanese e con Parte_1
lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Davide Catalano, Itala de Benedictis e
UC UP e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 01.11.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di essere stata dipendente del dal 01.06.1974 al 30.05.2022 – data di Controparte_2 cessazione dell'attività lavorativa per raggiungimento dell'età pensionabile – esponeva che, attraverso il patronato in data 13.12.2021, inoltrava domanda n. 2036911300138 volta CP_3
ad ottenere la pensione di vecchiaia e la relativa la liquidazione del TFR/TFS, con decorrenza 01.07.2022; che, a seguito di diffida, veniva estratto prospetto di liquidazione del
TFS, recante un lordo totale di euro 50.001,87, di cui euro 37.512,64 accantonati, euro 6.772,90 come prima rata ed euro 4.174,53 come seconda rata e che l' con PEC del 09.11.2023 e CP_1
del 13.11.2023, provvedeva ad inoltrare atto di pignoramento ed a comunicare quanto accantonato (totale accantonato euro 37.512,64); dedotto che, preso atto di ciò, veniva effettuata costituzione nel procedimento esecutivo promosso dalla società in Controparte_4
forza del decreto ingiuntivo n. 1027/2020, presso l'intestato Tribunale, (R.G.E. n. 1311/2023
e con udienza del 29.12.2023), all'esito del quale il Giudice dell'esecuzione ordinava al terzo pignorato di pagare la somma di euro 26.887,43, oltre oneri di legge, alla società CP_1 [...]
detraendola da quanto dovuto per TFR nella misura di un quinto e, per la CP_4
restante somma, detraendola da quella parte della pensione eccedente il doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di euro 1.000,00, calcolata al netto delle ritenute di legge, per quote di un quinto su detta parte per ciascuna mensilità,
l'istante affermava che, con PEC del 29.12.2023, 09.02.2024 e 19.03.2024, sollecitava l' CP_1
a liquidare la somma assegnata al creditore procedente e a svincolare la parte restante, versandola alla ricorrente.
Dedotto di non aver ricevuto nessun altro pagamento, a titolo del suddetto TFS/TFR, al di fuori della prima rata di euro 6.772,90, la ricorrente conveniva in giudizio l' in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, e chiedeva “[…] che l'Ecc.mo Tribunale adito riconosca
l'esistenza del diritto alla prestazione previdenziale, oggetto principale del presente giudizio, dichiarando che la sig. si trova nelle condizioni previste dalla norma per il Parte_1 riconoscimento del TFR/TFS in relazione al rapporto di lavoro intercorso con il Controparte_2
, dal 01.06.1974 al 30.06.2022, con conseguente diritto a godere della prestazione richiesta;
[...]
2. Per l'effetto, condannare l' al pagamento, in favore dell'istante, della somma a titolo di CP_1
TFR/TFS spettante, detratto l'importo per intervenuto provvedimento esecutivo del 29.12.2023, in relazione al rapporto di lavoro intercorso con dal 01.06.1974 al 30.06.2022 Controparte_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”, con vittoria di spese e con attribuzione. Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, deduceva l'avvenuto pagamento del TFS/TFR; per tale ragione, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, parte ricorrente deduceva l'avvenuto pagamento della pretesa azionata, confermando, pertanto, la circostanza dedotta dall'ente e specificando che l'ultimo pagamento sarebbe avvenuto in data 09.05.2025 e deducendo, dunque, che il pagamento sarebbe successivo rispetto alla notifica del ricorso. Chiedeva, pertanto, di dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese e con attribuzione.
Alla medesima udienza, sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza, qui da intendersi integralmente trascritte, la causa viene decisa come da sentenza, di cui è data pubblica lettura.
Orbene, l'avvenuto pagamento della pretesa azionata nei confronti della ricorrente da parte dell' determina il venir meno di ogni ragione di contesa tra le parti, con conseguente CP_1 sopravvenuto difetto di interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio.
Deve essere, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida CP_1
in euro 1.865,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Angelo Igor Ludwig Parzanese, dichiaratosi anticipatario.
S. Maria C.V., 23.10.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico