Ordinanza cautelare 22 ottobre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00102/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00403/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2025, proposto da
Cooperativa L’Incontro Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riziero Angeletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Benci e Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Decreto del Dirigente Delegato dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria n. 382 del 06.06.2025, notificato il 09.06.2025 ed avente ad oggetto: “ O.C. n.9/2016 delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24agosto 2016. Richiedente CI CO. Fascicolo 20.1100/2019/SRP/2 Prot.U.S.R. n. 0000011 del 02.01.2018. istanza MUDE n.1005403590000000112018 – CUP:I56B1800131008 –COR:1892307. Revoca totale del contributo concesso con decreto del Dirigente Delegato n.425 del 28.11.2018 e contestuale recupero del contributo liquidato con determinazione Dirigenziale n. 539 del 30.03.2023” e di ogni altro atto presupposto e connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa NA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Cooperativa L’Incontro impugna il Decreto del Dirigente Delegato dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria n. 382 del 06 giugno 2025, con il quale si procedeva alla revoca totale del contributo concesso con Decreto n. 425 del 28 novembre 2018, stante il disposto dell’Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione n. 9/2016 di delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.
2. Espone in punto di fatto la ricorrente che, a seguito alla declaratoria di inagibilità degli immobili ubicati nel Comune di Norcia in cui esercitava le attività previste dal proprio oggetto sociale, in data 2 gennaio 2018 presentava domanda per l’autorizzazione alla relativa delocalizzazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) dell’O.C. n. 9/2016, tramite la realizzazione di due strutture temporanee, di cui una prefabbricata composta da due corpi ad “L” e una in legno, da insediarsi su di un terreno censito catastalmente al foglio 92, part. 1622, sito nel Comune di Norcia, di proprietà della società ER EN s.n.c. di PR LI SA.
Il successivo 3 aprile 2019 la ricorrente presentava una richiesta di variante, regolarmente autorizzata, in esito alla quale le due suddette strutture temporanee venivano insediate non più sulla particella 1622, originariamente individuata, ma su quella distinta al foglio 92 part. 591, di proprietà della medesima ER center.
3. Con determinazione dirigenziale n. 539 del 30 marzo 2023 veniva liquidato il contributo (già concesso in virtù di Decreto n. 425 del 28 novembre 2018) per la realizzazione della struttura prefabbricata, mediante il rimborso dei costi sostenuti per complessivi € 172.063,46=, di cui €.159.318,02 per la realizzazione delle superfici prefabbricate ed €. 12.745,44 per spese tecniche.
4. Senonchè il 24 settembre 2024 il Servizio Ricostruzione Privata svolgeva un sopralluogo presso le strutture delocalizzate, alla presenza del tecnico incaricato nonché della titolare, Sig.ra CI CO, che si verbalizzava nei termini seguenti: “ Presa visione dei locali, si è constatato l’uso degli stessi dove viene svolta attività propria della cooperativa sia nella struttura realizzata in legno sia nella parte in acciaio oggetto di delocalizzazione, all’interno della quale viene svolta attività ludico ricreativa e palestra. Per quanto riguarda la porzione dedicata alla palestra questa viene esercitata dalla ER EN e C. In merito al su citato argomento la Sig.ra CI dichiara quanto segue: “gli spazi dedicati alla palestra vengono utilizzati, dalla mattina alle 9:00 alle 17:00, dalla Cooperativa l’Incontro mentre la ER EN e C. svolge attività di palestra aperta a tutta la cittadinanza dalle 17:00 in poi .” In tale occasione veniva acquisito, tra le altre cose, il contratto di comodato d’uso gratuito tra la Sig.ra CI CO e il Sig. PR LI datato 20 dicembre 2017.
5. In seguito il Comune di Norcia –Settore Polizia Locale trasmetteva all’Ufficio Ricostruzione la nota prot. 20029 del 3 ottobre 2024 recante “Accertamenti effettuati sulla delocalizzazione autorizzata con D.D. n. 601 del 13/01/2019” nella quale si dava atto di quanto segue: “La struttura prefabbricata composta da due corpi collegati fra loro realizzati in telai metallici strutturali e pannelli sandwich per una superficie utile di mq 348,97 come meglio individuata in perizia asseverata presentata dall’ Ing. Tacconi relativi all’edificio A di cui si è chiesta la delocalizzazione, non è utilizzata dal richiedente bensì viene utilizzata dall’A.S.D. – A.P.S. “Sistema Tattiche Difensive” il cui presidente è il Sig. LI SA PR nato a [...] il [...]. La struttura utilizzata da quest’ultimo è allestita con attrezzatura relativa ad attività di palestra e lo stesso dichiarava di averla in disponibilità in virtù del contratto da lui consegnatoci e di cui si allega copia. All’esterno della struttura è altresì infissa un’insegna reclamizzante l’attività di palestra ivi svolta e la medesima è tutt’ora utilizzata per lo svolgimento di attività relative all’A.S.D. – A.P.S. di cui sopra ”.
6. L’ U.S.R. con nota dell’ 08 novembre 2024 inoltrava al Commissario Straordinario del Governo richiesta di parere in merito alla necessità dell’utilizzo esclusivo, da parte del soggetto legittimato, dei locali oggetto di autorizzazione alla delocalizzazione; l’Ufficio del Consigliere Giuridico esprimeva parere in data 24 febbraio 2025 in cui chiariva che “In coerenza con le disposizioni della legge sisma nel caso che ci occupa, la delocalizzazione nella struttura temporanea è stata autorizzata esclusivamente per garantire la continuità dell’attività produttiva e in funzione dello svolgimento dell’attività in essere al momento del sisma, in favore dei soggetti tassativamente indicati all’articolo 3 della richiamata ordinanza n. 9 [..] Ne deriva l’imprescindibilità della sussistenza in capo al richiedente la delocalizzazione delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa ai fini del rilascio della relativa autorizzazione, elementi questi che determinano un restringimento dell’ambito di applicazione della norma, sia dal punto di vista soggettivo al solo richiedente, sia dal punto di vista oggettivo alla sola attività di cui è stata autorizzata la delocalizzazione. Ne conseguono la tassatività della disciplina dettata dall’ordinanza n. 9 del 2016, che vincola l’utilizzo della struttura temporanea all’esercizio esclusivo della sola attività in essere alla data sisma e oggetto della delocalizzazione autorizzata dal provvedimento del Vice Commissario, nonché l’illegittimità dell'utilizzo della struttura temporanea da parte di soggetti terzi .”
7. Seguiva il Decreto del Dirigente Delegato n. 382 del 06 giugno 2025 di revoca totale del contributo concesso per la realizzazione degli immobili prefabbricati.
8. La Cooperativa ha impugnato il decreto di revoca e gli atti prodromici articolando tre motivi di impugnazione.
8.1. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
La revoca del contributo sarebbe stata illegittimamente basata sul contratto di comodato stipulato in data 20 dicembre 2017 tra la Cooperativa e la ER EN, che invece sarebbe del tutto estraneo alla vicenda oggetto di finanziamento. Infatti tale contratto fu stipulato tra le parti prima dell’originaria domanda di delocalizzazione, datata 29 dicembre 2017 e, soprattutto verteva su particelle differenti ovvero le n. 591 e 1625, nelle quali già sorgevano alcuni prefabbricati, laddove la domanda veniva proposta per la particella 1622. Solo a seguito della variante del 03 aprile 2019 si spostava la delocalizzazione all’interno dell’area della particella immobiliare 591.
8.2. Violazione dell’art. 3 della O.P.C.M. n. 9/2016.
La norma attributiva della facoltà di delocalizzazione non prevede alcun rigido vincolo di destinazione funzionale degli immobili realizzati con i contributi allo svolgimento dell’attività del soggetto beneficiario delle provvidenze, dunque la concessione alla ER center dei locali prefabbricati dalle 17.00 in poi per lo svolgimento di attività ricreative e di palestra non violava certamente la disciplina sulla concessione dei contributi.
8.3. Eccesso di potere per sviamento, sproporzione ed illogicità manifesta - Violazione dei principi costituzionali di adeguatezza e ragionevolezza che presidiano l’azione amministrativa:
il provvedimento impugnato sarebbe ulteriormente sproporzionato se interpretato nel senso di legittimare la revoca del contributo in ipotesi di marginale concessione a terzi, laddove il beneficiario ha sempre utilizzato gli immobili realizzati principalmente per l’esercizio della sua attività statutaria a carattere sociale e ricreativo.
9. Si è costituita in giudizio la Regione Umbria, che dopo aver fatto richiamo alla normativa di rilievo nel caso in esame, ha precisato che la revoca del contributo concesso per la delocalizzazione dell’attività non si fonda sulla mera esistenza del contratto di comodato del 19 dicembre 2017, bensì sulla circostanza oggettiva che la ricorrente abbia trasgredito il vincolo di esclusività d’uso, imposto dall’ordinanza commissariale quale condizione essenziale del contributo.
10. Con ordinanza cautelare n. 93 del 2025 è stata accolta la sospensiva “ Ritenuto che, nel bilanciamento degli opposti interessi, stante anche la rilevanza della somma oggetto di recupero, appaia opportuno sospendere gli effetti del provvedimento di revoca sino alla definizione del giudizio nel merito ”.
11. In vista della decisione del ricorso la sola ricorrente ha depositato una memoria riepilogativa. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Il ricorso è infondato.
Il contributo oggetto di revoca è stato concesso alla ricorrente dall’Ufficio Speciale per la ricostruzione per l’Umbria in virtù dell’Ordinanza del Commissario del Governo n. 9 del 14 dicembre 2016, che abilita alla delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. Segnatamente la ricorrente veniva autorizzata a delocalizzare la propria attività sul terreno di proprietà della ER center utilizzando un fabbricato in legno (finanziato dalla medesima ditta) e due ulteriori fabbricati ad L per i quale si richiedeva ed otteneva il contributo regionale di complessivi € 172.063,46=.
Il comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 9/16 stabilisce che “ gli impianti e le strutture temporanee delocalizzati sono finalizzati esclusivamente ad assicurare l'immediata ripresa delle attività economiche e la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione e rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio inagibile.”
Il successivo articolo 2, comma 2, precisa che “ la delocalizzazione temporanea deve essere attuata tramite la realizzazione, ovvero il noleggio di strutture temporanee direttamente ad opera del titolare dell'attività economica interessata, di una struttura provvisoria realizzata all'interno del lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti all'insediamento danneggiato, della quale sia dimostrata la disponibilità con apposita perizia asseverata, anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali”.
Inoltre il successivo art. 3 individua i soggetti legittimati a chiedere i contributi, ovvero “i soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che risultino titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche in essere alla data degli eventi sismici di cui all'art. 1, con sede ubicata, a tale data, in edifici, detenuti a qualsiasi titolo, risultati gravemente danneggiati o distrutti. Limitatamente agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), possono procedere gli stessi soggetti, titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche in essere alla data degli eventi sismici di cui all'art. 1, con sede ubicata, a tale data, in edifici risultati inagibili e danneggiati ai sensi dell'ordinanza ”.
13. Ciò premesso emerge evidente l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, che ha carattere assorbente.
La revoca del contributo per la realizzazione dei prefabbricati è stata disposta in ragione dell’accertata violazione del vincolo di destinazione oggettiva e soggettiva gravante sugli stessi in virtù della realizzazione dei medesimi con provvidenze pubbliche, giustificate dalla contingente situazione di mancanza di locali idonei in ragione degli eventi sismici: già dalla formulazione letterale delle sopra richiamate norme emerge la necessaria inerenza del contributo alle esigenze temporanee dell’impresa richiedente (infatti i contributi sono “ finalizzati esclusivamente ad assicurare l'immediata ripresa delle attività economiche e la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario ” alla realizzazione dei lavori di riparazione “ direttamente ad opera del titolare dell'attività economica interessata ”). Tale necessario vincolo di esclusività, da intendersi sia in senso soggettivo (solo il titolare del contributo può utilizzare il contributo) che in senso oggettivo (gli immobili prefabbricati possono essere destinati alle sole attività delocalizzate, per il tempo in cui le stesse non possono essere esercitate altrove) è confermato dal parere reso dall’Ufficio del Consigliere Giuridico, che su specifica richiesta dell’Ufficio Speciale ricostruzione ha confermato “la tassatività della disciplina dettata dall’ordinanza n. 9 del 2016, che vincola l’utilizzo della struttura temporanea all’esercizio esclusivo della sola attività in essere alla data sisma e oggetto della delocalizzazione autorizzata dal provvedimento del Vice Commissario, nonché l’illegittimità dell'utilizzo della struttura temporanea da parte di soggetti terzi”.
E’ evidente che la cooperativa ha violato tali prescrizioni laddove ha “distratto” i prefabbricati finanziati dalla Regione dalla finalità di continuazione esclusiva delle sue attività statutarie di promozione sociale e ricreative, consentendo l’uso promiscuo degli immobili con la ER EN, che gli aveva messo a disposizione i terreni su cui essi sorgono.
Infatti all’esito del sopralluogo del 24 settembre 2024 si è accertato che la ricorrente ha concesso in uso parte della struttura in acciaio prefabbricata alla ER EN per consentirle lo svolgimento dell’attività di palestra tutti i giorni dalle 17.00 in poi: tale condivisione, seppure limitata e parziale, degli immobili realizzati con contributi pubblici con un soggetto estraneo non poteva non condurre alla revoca del finanziamento per mancato rispetto del vincolo di esclusività degli stessi.
Né poteva valere in senso scriminante la circostanza che, nei fatti, detti locali fossero utilizzati per attività sostanzialmente analoghe a quelle esercitate dalla ricorrente (L’Incontro svolge attività ricreativa ed in parte di palestra, la ER center gestisce in loco proprio la medesima attività per il tramite di un’associazione sportiva dilettantistica) : il vincolo di destinazione delle provvidenze è non soltanto funzionale, ma anche soggettivo, quindi il fatto stesso che un soggetto diverso dal titolare dei contributi benefici degli immobili delocalizzati vale a violare l’obbligo di esclusività e a legittimarne la revoca.
14. A ben vedere tale conseguenza non appare sproporzionata - ed in ciò si manifesta l’infondatezza del terzo mezzo – rispetto alle finalità perseguite dal contributo in oggetto, perché la provvidenza è stata concessa per sopperire ad una carenza temporanea e non altrimenti superabile dei locali produttivi a causa del sisma: se quegli stessi locali realizzati con risorse pubbliche vengono condivisi con soggetti terzi per attività estranee alle attività statutarie ne discende la carenza in radice della stretta necessità del contributo, che quindi risulterebbe distratto dalle finalità sue proprie ed è giustamente revocabile.
15. Neppure il primo motivo è meritevole di condivisione.
Nel provvedimento impugnato si fa cenno al contratto di comodato stipulato il 20 dicembre 2017 tra la ricorrente e la ER center perché in sede di sopralluogo svolto dal Comune ad ottobre 2024 in presenza del Sig. SA PR, legale rappresentante della ER EN, costui dichiarava di avere in disponibilità il prefabbricato adibito ad attività di palestra in virtù del predetto contratto di comodato da lui stesso consegnato ai verbalizzanti. Poiché con tale contratto la cooperativa si impegnava a mettere a disposizione della ER EN i locali prefabbricati ove si sarebbe effettuata la delocalizzazione, poco importava che lo stesso fosse precedente (di qualche giorno) alla domanda di contributo e che non riguardasse la particella su cui in origine si sarebbero dovuti delocalizzare i fabbricati (la 1622) bensì quella su cui sono stati poi costruiti in seguito alla variante (la 591): tale atto poteva costituire ulteriore conferma della “deviazione funzionale” degli immobili finanziati dalle finalità sue proprie.
In ogni caso sul punto si deve convenire con la difesa della Regione quanto alla circostanza che non è la mera esistenza del contratto di comodato a fondare validamente la revoca del contributo, bensì l’accertato sostanziale mancato rispetto del vincolo di esclusività d’uso degli immobili prefabbricati finanziati, come imposto dall’ordinanza commissariale quale condizione essenziale di erogazione del contributo.
16. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.
17. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO GA, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
NA LE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA LE | CO GA |
IL SEGRETARIO