Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/02/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
RG. n° 2093/2024
Tribunale di Pistoia
Il collegio nella seguente composizione:
Matteo Marini Presidente
Lucia Leoncini Giudice relatore
Elena Piccinni Giudice
Nel procedimento per reclamo ex art. 630 c.p.c. introdotto da:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con gli avv. Sara Biolchi e Paola Fedi
RECLAMANTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I.1. Si decide il reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza 25.10.2024 con la quale, nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi R.G.E. n. 733/2024, il g.e. ha dichiarato inefficacia del pignoramento ex art. 543 co. 5 c.p.c. rilevando che gli avvisi notificati al debitore e al terzo pignorato, contemplati nel citato disposto codicistico, erano stati depositati dal creditore pignorante nel fascicolo telematico processuale in data successiva a quella della prima udienza indicata in atto di pignoramento, benché poi fatta oggetto di plurimi rinvii d'ufficio (e alfine tenutasi in data
18.10.2024).
Parte reclamante argomenta in ordine alla corretta interpretazione, a suo dire, della disciplina di cui all'art. 543 co. 5 c.p.c. e chiede “al Tribunale di Pistoia, esperito ogni incombente di rito Voglia:
25/10/2024 pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione disponendo la prosecuzione della procedura esecutiva rubricata RG. 733/2024 incardinata presso il Tribunale di Pistoia”.
I.2. Assegnato termine alla controparte per il deposito di memoria difensiva, nessuno si è costituito per il resistente - debitore esecutato nella procedura
R.G.E. n. 733/2024 nonostante la regolare notifica eseguita dalla cancelleria tramite ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (cfr. nota di deposito documentale 13.11.2024.
******
II. Il Collegio reputa il reclamo meritevole di accoglimento.
Il g.e. ha motivato la propria decisione sostenendo che anche il tardivo deposito nel fascicolo telematico degli avvisi notificati al debitore e al terzo ai sensi dell'art. 543 co. 5 c.p.c. determina l'inefficacia del pignoramento in quanto “la chiarezza del tenore letterale del comma V dell'art. 543 c.p.c. non consente altra e diversa interpretazione”.
Invero, la questione risulta ad oggi dibattuta fra i giudici di merito, investiti vuoi direttamente della stessa in funzione di giudici dell'esecuzione, vuoi in sede di gravame quali giudici del reclamo, talché sarebbe semmai auspicabile un intervento chiarificatore della S.C. anche non si ritengono sussistere i presupposti di cui all'art. 363bis c.p.c. sub specie di “gravi difficoltà interpretative” poste dalla quaestio iuris che ci occupa.
Ritiene infatti il Tribunale che la stessa sia risolvibile a livello interpretativo, analizzando il dato testuale del disposto codicistico nel contesto della relativa ratio e dei principi che governano l'ordinamento processualcivilistico.
Procedendo con ordine:
- l'art. 543 co. 5 c.p.c. dispone che “Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo
l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”;
- a livello letterale, se di ciò si vuol parlare, l'inefficacia del pignoramento
(sanzione “massima” perché comportante l'estinzione della procedura esecutiva) è collegata alla mancata notifica dell'avviso o al suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione, non già specificamente al mancato rispetto del termine per tali adempimenti indicato nel primo periodo del comma in esame;
- sempre restando al dato letterale, essendosi dinnanzi a una previsione di invalidità “grave” (inefficacia del pignoramento), ciò non dovrebbe consentire una interpretazione estensiva o analogica, né paiono paragonabili la mancata effettuazione di un adempimento processuale fondamentale per l'avvio di una qualsiasi procedimento – quale la notifica alle controparti, nella specie afferente l'avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi – e l'effettuazione dello stesso oltre il termine non espressamente previsto come perentorio;
- anche a voler prescindere dalle suesposte considerazioni, non può farsi a meno di notare come, a livello sistematico, l'ancoraggio di adempimenti processuali di parte alla data di udienza indicata nell'atto introduttivo del giudizio piuttosto che a quella effettiva, derivante da eventuali rinvii d'ufficio o anche solo dalle misure organizzative interne di ciascun ufficio giudiziario (in base ai giorni tabellarmente stabiliti per la celebrazione delle udienze), confligge con quanto generalmente previsto nel vigente ordinamento processuale: si pensi al termine per la costituzione del convenuto ex art. 166
c.p.c., anch'esso testualmente ancorato (a ritroso) alla “udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione” ma invero pacificamente riferito alla data di udienza effettiva, come fissata ai sensi dell'art. 168bis co. 4 c.p.c. ovvero ai sensi del previgente art. 168bis co. 5 c.p.c. e attualmente vigente art. 171bis co. 3 c.p.c., o ancora si pensi ai termini per il deposito di memorie ex art. 171ter c.p.c. che, parimenti, decorrono a ritroso non già dalla data di udienza indicata in citazione, bensì dalla data di udienza effettiva ex art. 183
c.p.c. come fissata ai sensi dell'art. 168bis co. 4 c.p.c. ovvero a seguito delle verifiche preliminari ex art. 171bis c.p.c., ai sensi dell'art. 171bis co. 2 o dell'art. 171bis co. 3 c.p.c..
A fronte di tali previsioni, non si comprende la ratio di operare diversamente per quanto attiene a un adempimento, quale quello inerente il deposito nel fascicolo telematico dell'avviso di pignoramento (già) notificato, che peraltro non impatta sulla corretta instaurazione del contraddittorio nella fase introduttiva del giudizio (determinata dalla notifica dell'avviso de quo, non certo dal suo deposito) ma ha piuttosto la funzione di rendere noto e comprovare al g.e. l'avvenuto adempimento dell'onere notificatorio;
- del resto, neppure convince l'impostazione che motiva la perentorietà del termine di cui all'art. 543 co. 5 c.p.c. anche in riferimento al deposito dell'avviso di pignoramento notificato con esigenze di speditezza processuale;
piuttosto, esigenze di speditezza e di economia processuale inducono a ritenere ragionevole che il termine di deposito dell'avviso notificato sia da riferire alla data di udienza effettiva, ossia al momento processuale in vista del quale il g.e. effettua le dovute verifiche circa la corretta instaurazione del contraddittorio dando poi corso alla procedura, mentre risulterebbe illogico e contrario ai suddetti principi sancire una inefficacia tout court con riguardo a un termine alfine privo di alcuna rilevanza pratica, quale quello dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento e assai raramente coincidente con l'udienza effettiva;
- ancora e avendo riguardo alla ratio della norma in commento, che consiste nel rendere edotti il debitore e il terzo dell'avvenuto pignoramento di somme dovute dal terzo al debitore, il “differimento” del deposito dell'avviso notificato alla prima effettiva udienza tenuta dal g.e., piuttosto che alla udienza indicata
“casualmente” dal creditore nell'atto di pignoramento non solo non comporta alcun vulnus per il diritto di difesa del debitore esecutato né determina alcuna lesione del contraddittorio - entrambi garantiti dalla notifica dell'avviso di pignoramento entro il termine legislativamente prescritto - ma corrisponde anzi proprio alla funzione insita nel deposito de quo, ossia quella di consentire al giudice di verifica l'avvenuto corretto avvio della procedura espropriativa e l'avvenuta corretta instaurazione del contradditorio: verifica che il g.e. compie, come detto, proprio in sede di prima udienza o in vista di questa e non avrebbe significato altrimenti.
In questo senso, si è espressa anche recente giurisprudenza adita in fase di reclamo avverso ordinanza di inefficacia del pignoramento ex art. 543 co. 5
c.p.c., condivisibilmente sostenendo che “proprio perché la ratio della disposizione di cui all'art. 543 c.p.c. è quella di consentire al giudice dell'esecuzione di verificare l'effettivo compimento della notifica, e poiché la prima udienza è il primo momento utile per effettuare tale verifica, deve ritenersi che il deposito dell'avviso notificato debba avvenire entro quella data e non, irragionevolmente, entro la data originariamente fissata nell'atto introduttivo e poi differita per ragioni d'ufficio nella quale data, nessuna udienza si è tenuta e nessuna verifica si è svolta” (cfr. Trib. Genova, ordinanza 22.6.2023). Nella vicenda per cui è contenzioso, come comprovato dalla documentazione compiegata nel fascicolo del reclamo ex art. 630 c.p.c., il creditore procedente ha provveduto alla notifica al debitore (24.7.2024) e al terzo (18.7.2024) dell'avviso di pignoramento entro la data d'udienza indicata nell'atto di pignoramento (25.7.2024) e ha depositato nel fascicolo telematico della procedura esecutiva R.G.E. n. 733/2024 Trib. Pistoia copia dell'avviso notificato in data anteriore (3.10.2024) alla celebrazione della prima udienza effettiva (18.10.2024) come fissata a seguito di plurimi rinvii d'ufficio.
Pertanto, in applicazione di quanto sopra argomentato circa la corretta interpretazione dell'art. 543 co. 5 c.p.c., il deposito de quo è da ritenere tempestivo e idoneo a dar corso alla procedura di espropriazione forzata azionata.
Nulla sulle spese di lite, di cui la reclamante non ha chiesto la refusione in proprio favore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza resa in data
25.10.2024 dal g.e. nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare R.G.E. n.
733/2024 Tribunale di Pistoia, disponendo la prosecuzione della stessa;
2) nulla sulle spese di lite.
Pistoia, 17.2.2025
Il giudice rel. Lucia Leoncini Il Presidente Matteo Marini