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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/10/2025, n. 2706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2706 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I° CIVILE
Nella persona del GU, Dott.Alfredo Granata ha emesso, la seguente
Sentenza ,
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7056/2021
tra soc. , in persona del Parte_1
legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata come in atti presso lo studio degli Avv.ti
EL MI e TT SI , che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
attore
e
soc. elettivamente domiciliata presso l'Avv.Attilio Panagrosso , che la CP_1
rappresenta e difende giusta procura in atti
Convenuta
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 29/05/2024 e relative note difensive . MOTIVAZIONE
La domanda principale è ..
La controversia ha per oggetto la richiesta di indennizzo maturato, in capo alla società attorea, a seguito del duplice trasporto internazionale avente per oggetto merci acquistate presso la stessa per un valore riportato da fatture commerciali vrsate in atti.
Deduceva parte attrice che l'esecuzione della spedizione veniva commissionato alla soc. tramite persona qualificatasi quale dipendente della società tedesca CP_1
“Keiter Gmbh” ( sigla abbreviata) affinchè la stessa fosse consegnata presso la sede della acquirente in Germania .
Precisa, altresì, che a seguito della emissione delle fatture n. 69 CEE-2020 e n. 74
CEE 2020, emesse per le spedizioni commissionate, alcun saldo veniva mai effettuato.
Prese, pertanto, informazioni presso la società committente asseriva che l'intermediario/committente, tal sig. non fosse un dipendente della stessa , Per_1
tanto meno fosse stata mai consegnata la merce in questione presso la sede della società tedesca la quale, a seguito dei contatti con la società attrice del presente giudizio, provvedeva a notiziare le forze dell'ordine per una ipotesi di reato.
Egual iniziativa giudiziaria intraprendeva l'istante società presso la Procura della
Repubblica di Brescia.
Ciò posto, nel contestare la veridicità dei documenti forniti dalla società esecutrice del trasporto , ovvero, la loro conferenza in ordine ai fatti di causa, l'attuale attrice processuale ha ritenuto di incoare il presente giudizio risarcitorio avverso la convenuta ritenendo sussistente una ipotesi di responsabilità ,quanto meno per negligenza, nello svolgimento delle obbligazioni contrattuali assunte con la consegna delle merci da portare a destinazione.
Si costituiva la convenuta società la quale, a mezzo articolate argomentazioni, confutava l'avverso dedotto , evidenziando l'assoluta correttezza nella esecuzione del contratto di trasporto, allegando copiosa documentazione a sostegno della tesi difensiva.
Acquisiti i documenti a corredo delle rispettive difese, ritenuto che la natura della controversia consentisse la delibazione definitiva sullo stato degli atti, il giudizio è stato introitato in decisione con i termini ordinari ex art. 190 cpc.
NEL MERITO. la fonte normativa, evocabile nella fattispecie descritta, non può che riferirsi all'art. 1693 c.c. , salva quanto osservato circa l'applicazione della Convenzione
Internazionale Trasporto (CMR), a mente del quale .. “ Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria
è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario..”
Dall'art. 1693 c.c. si evince chiaramente che l'onere della prova sia a carico del vettore che dovrà dimostrare di non avere alcuna colpa nell'inadempimento.
Il caso fortuito si configura tutte le volte in cui la perdita della merce sia derivata da un evento non dipendente dal fatto del vettore, non prevedibile, o se prevedibile, inevitabile ( ex multis, Cassazione Civile, sez. III, 21 aprile 2010, n. 9439.)
Ergo, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, prevista dall'art. 1693 c.c., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito.
Infatti, in tale contesto il vettore a cui fa carico l'organizzazione dei mezzi necessari all'adempimento dell'obbligazione, assume su di sé il rischio dell'esecuzione del trasporto.
Di codesto avviso la Suprema Corte di Cassazione la quale ha specificato “il vettore risponde in forza dell'art. 1228 c.c. della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli derivanti da dolo o colpa dei dipendenti di cui egli si avvalga per eseguire il trasporto, senza necessità di configurare una sua culpa in eligendo, trattandosi di una sorta di responsabilità oggettiva ( Cassazione Civile, sez. III, 04 aprile 2003, n. 5329.) Fatte le dovute premesse occorre valutare il compendio istruttorio su cui si fonda la domanda espressa.
Sul piano prettamente documentale si rinvengono i documenti afferenti l'esistenza del rapporto contrattuale di trasporto internazionale , circostanza, invero, non contestata tra le parti, sorgendo unicamente la necessità di valutarne la loro rilevanza in seno al giudizio risarcitorio.
Si rinvengono in atti copia delle plurime comunicazioni tra la società attrice del processo e la ditta tedesca , effettuete in lingua italiana tramite il Sig Per_1
attestanti l'ordinativo della farina per pizza( doc n. 2 e 3 di parte attrice) .
Assumono, poi, rilevanza i documenti contrassegnati con il n. 6 del foliario telematico attestanti colloqui con la medesima azienda tedesca e la contenenti le Parte_1
dichiarazioni , prodotte in lingua inglese, tedesco ed italiano, dalle quali l'azienda teutonica non solo nega di aver mai effettuato alcuna commessa per spedizione di farina , bensì precisa che nessun impegato di nome “ ” fosse inserito nella Parte_2
pianta organica aziendale.
Si rinviene, altresì, a corredo della produzione di parte attrice, copia di una informativa predisposta dalla Polizia Locale tedesca , indirizzata alla nella quale Parte_1
si fa espresso riferimento ad indagini in corso per crimini verosimilmente compiuti da tal a danno della società tedesca sopra indicata ,afferenti la Parte_2
falsificazione di un timbro contenenti i dati individuativi della “Kelter und Kirch
Vetriebsgesellshaft mbh” sita in St. IN , attestante il trasporto effettuato dalla
[...]
CP_1
Dai documenti di parte convenuta, di contro, si rinvengono, oltre che le mail di conferma dell'ordine contestato, anche le fatture e i documenti di trasporto contenenti in calce il timbro di consegna alla società tedesca debitamente siglato.
Orbene, a prescindere dalla peculiarietà della vicenda processuale, nessuna delle parti documenta l'esito delle indagini svolte dagli inquirenti tedeschi;
tanto meno si attesta l'iter processuale della denunzia querela formulata dal legale rappresentante della società attorea, verso ignoti, depositata presso la Procura della Repubblica di Brescia. Ovvero, restano senza prova, per reciproca contestazione ed impugnazione dei rispettivi assunti difensivi e relativi documenti a corredo, lo svolgimento dei fatti sì come prospettati dalle rispettive difese.
Ergo, se truffa è stata perpetrata da autori rimasti ignoti, la stessa è stata argutamente architettata da individui che hanno cancellato ogni traccia del proprio disegno criminoso.
Resta da valutare, tuttavia, sulla scorta di quanto assunto dalle rispettive difese, se sussistano effettive responsabilità a carico della convenuta azienda di trasporti per aver negligentemente operato in ordine alle responsabilità dispote dall'art 1693 c.c.
Come sopra evidenziato trattandosi di una ipotesi di responsabilità ex recepto , ricadente unicamente sul soggetto giuridico incaricato del trasporto, l'unica esimente va comprovata a mezzo una rigorosa prova contraria .
Ciò non di meno, resta impregiudicata la questione afferente il compimento di un reato compiuto nella esecuzione del trasporto da terzi, ovvero, un fatto che interrompe ipotet che icamente il nesso di causalità sulla scorta del quale si innesca la responsabilità ex recepto del vettore.
Ovvero, l'intromissione criminosa di terzi non identificati che hanno ordito il piano delittuoso , seppur non certificata, ha verosimilmente indotto entrambe le parti del processo ad un principio di affidamento della bontà della commissione commerciale costituita dall'utilizzo di un server di posta elettronica richiamante l'azienda tedesca risultata ignara dei fatti , oltre che dalla sussistenza di documenti ingannatori quali il timbro della destinataria ,assunto contraffatto.
In sintesi, la combinazione di cotal elementi ingannatori prediposti per il raggiro hanno di certo interrotto quel nesso di causalità posto alla base della responsabilità oggettiva del vettore il quale, unitamente al venditore della merce, è rimasto verosimilmente vittima della pianificazione criminosa di terzi rimasti ignoti.
Tanto, si ripete, seppur in assenza di provvedimenti delle rispettive Autorità giudiziarie investite delle indagini , incidendo sul giudizio i documenti provenienti dalla società destinataria volti a denegare ogni volontà contrattuale manifestata consapevolmente ed ad impugnare i documenti contraffatti in tal guisa da portare gli inquirenti tedeschi a svolgere opportune indagini sui fatti.
Ciò posto, in assenza di elementi fondanti della domanda la stessa va rigettata in quanto infondata.
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio questo giudice, ritenuta la peculiarietà dei fatti esposti, ritiene di dover derogare ai principi generali disposti dall'art. 91 cpc , conseguendone la totale compensazione delle stesse tra i contendenti.
PQM
il Tribunale di Nola, in composizione Monocratica, Dott. Alfredo Granata, cosi' definitivamente provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- dichiara irripetibili le spese del processo.
Così deciso in Nola 11 ottobre 2025
IL G.U.
Dr.Alfredo Granata