Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 10316/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10316/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella R.G.
10152/2022)
TRA
n. a FRATTAMAGGIORE (NA) il 20/11/1950 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. LIONIELLO PAOLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ANTONIO BRANCACCIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 07/08/2023 l'epigrafata ricorrente ha dedotto di aver effettuato visita di revisione per conseguire l'indennità di accompagnamento, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con vittoria di spese di lite con attribuzione.
1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di
A.T.P. recante R.G. n. 10152/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U. ha considerato la perizianda affetta da: “tremore essenziale, disturbo bipolare tipo 1 in trattamento farmacologico con quetiapina e depakin. Esiti di mastectomia radicale sx per K mammario senza ripresa di malattia, diabete mellito tipo II, Parkinsonismo secondario, artrosi polidistrettuale.”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato:” APPARATO
CARDIOVASCOLARE: aia cardiaca mal delimitabile, toni parafonici, no dispnea nè edemi declivi . P.A. 130/70 mmHg, FC 60 bpm ritmico, APPARATO
DIGERENTE: addome di forma globosa. Assenza di masse abnormi e di marezzamenti venosi. La palpazione superficiale e profonda non evoca dolore.
Alla percussione suono timpanico diffuso a carico dei vari segmenti del colon.
Assenza di liquido in cavità peritoneale. Organi ipocondriaci non palpabili.
APPARATO GENITALE: sistema pilifero e genitali esterni sviluppati secondo l'età
e il sesso. APPARATO OSTEO-ARTICOLARE: deambulazione e passaggi posturali in autonomia, mantenimento della posizione ortostatica anche per tempo prolungato. ORGANI DI SENSO: Udito, visus nulla da rilevare. SISTEMA
NEUROPSICHIATRICO: nulla a carico dei nervi cranici. Forza, tono e trofismo ridotti ai quattro arti in base all'età . Non si evidenziano inoltre alterazioni patologiche delle vie piramidali, extrapiramidali e cerebellari. Pupille isocoriche,
2 eucicliche, normoreagenti alla luce,all'accomodazione e alla convergenza.
Sensibilità superficiale e profonda normale. ESAME PSICHICO: soggetto orientato nel tempo, nel luogo e nello spazio. Non presenta agitazione psichica ne' stato di ansia. Tono dell'umore deflesso. Le capacità di critica, di fissazione e di rievocazione appaiono nella norma.”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto: ”le affezioni riscontrate alla signora , globalmente considerate, allo Parte_1 stato attuale, pur determinando un'inabilità e irrecuperabilità, sono valutabili, secondo le tabelle in vigore, come invalidità pari al 100% come già riconosciuto dalla commissione . Pertanto, acclarata la presenza del 100%, CP_1 presupposto indispensabile, si procede ora alla successiva fase, ovvero la discussione sull'indennità di accompagnamento. Quest'ultima, nei soggetti di oltre 65 anni, spetta a coloro che hanno un complesso menomativo di entità tale da realizzare difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età e da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per deambulare ovvero l'assistenza continua ad effettuare gli atti quotidiani della vita. In risposta ai quesiti posti quindi, trattasi di una paziente: 1) in discrete condizioni cliniche generali;
2) che ha un ridotto tono-trofismo muscolare per costituzione ed età; 3) in grado di deambulare autonomamente;
4) che non presenta dispnea a riposo;
5) collaborante, orientata nel tempo e nello spazio.
Analizzata scrupolosamente tutta la documentazione sanitaria agli atti, la sottoscritta C.T.U. non ha rilevato anomalia in ordine alla reale provenienza della documentazione medica prodotta;
ritiene congrua tutta la documentazione agli atti e sopratutto concordante con l'esame obbiettivo / clinico effettuato in scienza e coscienza. Si può pertanto riconoscere la signora invalida nella misura del 100%, senza necessità di Parte_1 assistenza continua. Ritengo pertanto che la ricorrente non presenta i requisiti necessari per l'indennità di accompagnamento. Per quanto attiene la decorrenza del suddetto beneficio si fa necessariamente riferimento alla data della visita di revisione effettuata il 12/01/2022”. Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione
3 della consulenza tecnica. Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n.
4020) secondo cui “nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”. Inoltre, parte ricorrente non deduce in che modo la documentazione medica allegata alle note di trattazione scritta evidenzi un aggravamento delle condizioni patologiche di parte ricorrente in misura tale da raggiungere una percentuale di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta”.
Pertanto, la laconicità delle deduzioni attoree, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. È chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale. Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata al ricorso per A.T.P. Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1
non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento
[...] dell'indennità di accompagnamento;
4 2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1 separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 14/01/2025 il Giudice del Lavoro
dott. Barbato, Rosario Capolongo
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