Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
1549/2024 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 12/06/2025, alle ore 10.13, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. Pergolizzi si riporta ai propri atti e verbali di Parte_1 causa e chiede la decisione della causa;
nessuno è comparso per i resistenti Il Presidente di Sezione Il Presidente di Sezione Invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. La parte presente discute oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto e in diritto Con atto di citazione ex art. 615, comma 1, c.p.c., notificato all'
[...]
di Bologna e all' Parte_2 Parte_3
Bologna a mezzo posta elettronica certificata in data 15.4.2024, la
[...] signora proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
02020210009487151001, notificata il 21.1.2024, con la quale era stato intimato alla opponente odierna il pagamento della complessiva somma di € 20.532,75 per mancato pagamento di sanzioni per infrazioni del codice della strada, risalenti al 2019. In particolare, parte opponente premetteva che nel prospetto di dettaglio del provvedimento impositivo era richiamato il verbale di infrazione elevato dalla Polstrada di Bologna n. 70/16088578 del 27.4.2019, notificato in pari data, ed erano riportati tra gli importi iscritti a ruolo le somme di € 15.330,00 e di € 4.599,00, come maggiorazione. L'opponente deduceva il difetto di legittimazione passiva, argomentando che il verbale
– oggetto della cartella di pagamento opposta – era stato elevato nei confronti del signor
, figlio dell'opponente, al quale era stata contestata dagli agenti della Polstrada Persona_1 nel Comune di Casalecchio di Reno (BO) la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, C.d.s. per guida senza patente, perché revocata, dell'autoveicolo di proprietà dell'opponente; evidenziava che la stessa si era recata sul luogo del fermo e che sul verbale veniva dato atto della presenza della signora e precisato che la circolazione fosse avvenuta contro la Pt_1
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2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata dagli opposti e quindi il diritto di di Bologna, a Parte_2 procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale e alla cartella opposta e, conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui all'impugnato estratto ruolo e cartella meglio indicata in epigrafe, non sono dovuti per le ragioni esposte in atti;
3) per l'effetto, dichiarare la cancellazione del ruolo opposto con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto;
”. Non si costituivano l' Parte_2 di Bologna e l' . Parte_3
Il Presidente di Sezione – eseguite le verifiche indicate nell'art. 171 bis c.p.c. e letto l'art. 171 bis, comma 3, c.p.c. – confermava la data della prima udienza già fissata dall'attore al 26.9.2024. All'udienza del 26.9.2024, parte opponente chiedeva dichiararsi la contumacia di controparte e insisteva per l'accoglimento dell'opposizione; nessuno compariva per parte opposta. Il Presidente di Sezione, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi degli artt. 281 quinquies e sexies c.p.c. all'udienza del 12.6.2025. All'udienza del 12.6.2025, la causa era decisa. La controversia ha ad oggetto la legittimità dell'attività di esazione intrapresa dall' . Parte_2
L'odierna opponente ha impugnato la cartella di pagamento dolendosi del fatto di essere estranea alla pretesa dell'esattore (e dell'ente impositore, il mandante), peraltro erronea nel quantum laddove riferibile al verbale di contravvenzione in essa menzionato. Trattandosi di atto [id est: la cartella di pagamento] ontologicamente successivo alla formazione del titolo esecutivo che ne costituisce il fondamento [ad es. ordinanze-ingiunzione o verbali di contravvenzione o avvisi di accertamento], occorre, infatti, verificare se con la proposta opposizione il destinatario lamenti
- un vizio del procedimento di formazione del titolo stragiudiziale, che non l'ha posto in condizione di acquisirne la dovuta conoscenza – quale che sia la natura di tale vizio e, quindi, sia che si tratti di nullità, sia che si tratti di inesistenza dell'attività diretta a consentire l'acquisizione di conoscenza utile], con la conseguente natura autenticamente recuperatoria dell'opposizione spiccata avverso la cartella, che dovrà, pertanto, seguire le forme proprie dell'opposizione cognitiva normativamente prevista per la contestazione del suddetto titolo
[ad es. opposizione all'ordinanza-ingiunzione o al verbale di accertamento, di cui alla legge n. 689/1981];
- altri vizi concernenti l'esercizio della pretesa esecutiva che dai citati titoli stragiudiziali trae fondamento, con la conseguente natura intrinsecamente esecutiva dell'opposizione avanzata avverso la cartella, che dovrà per converso seguire le forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, c.p.c., allorquando si contesti la legittimità della iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti pagina2 di 4 alla formazione del titolo esecutivo;
oppure le forme della diversa opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., nel caso in cui si contesti, invece, la legittimità formale della cartella esattoriale impugnata o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella. Corollario applicativo di tale distinzione è l'affermazione secondo cui in sede di opposizione a cartella di pagamento la deduzione di vizi concernenti la formazione del titolo stragiudiziale sotteso alla cartella [ordinanza-ingiunzione o verbale di accertamento] è consentita esclusivamente nel caso in cui venga contestualmente dedotta la mancata conoscenza [per nullità e/o inesistenza e/o mancanza dell'attività prevista a tal fine] del procedimento di formazione del titolo stesso, dovendo in tutti gli altri casi i predetti vizi farsi valere nei termini e con le forme proprie dell'opposizione cognitiva normativamente predisposta per la contestazione del titolo medesimo [ad es. opposizione all'ordinanza- ingiunzione o al verbale di accertamento], pena una sostanziale elusione dei limiti, anche temporali, all'uopo fissati [v. da ultimo Sez. U - , Sentenza n. 22080 del 22/09/2017].
Alla luce di siffatte osservazioni va dichiarato infondato nel merito il primo motivo di opposizione facente leva sul preteso difetto di legittimazione passiva della odierna opponente rispetto alla pretesa contenuta nella cartella di pagamento. L'opponente, invero, non ha dedotto che la cartella esattoriale di pagamento è stato il primo atto con cui ha avuto conoscenza della sanzione, limitandosi ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, per aver, il figlio, signor – al quale era stata Persona_1 contestata dagli agenti della Polstrada la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, C.d.s. per guida senza patente perché revocata – utilizzato il veicolo contro la sua volontà, venendo meno la responsabilità solidale [solidarietà] di cui all'art. 196 C.d.s. [“1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. […]]. Tuttavia, si osserva che l'opponente avrebbe dovuto far valere il dato della guida del veicolo contro la sua volontà formulando opposizione ex art. 7 d.lgs. 150/2011 avverso il verbale di contravvenzione;
sennonché non v'è prova che avverso il verbale sia stata proposta opposizione alcuna;
sicché nel presente giudizio la doglianza in esame non è ricevibile/ammissibile; trattasi, infatti, di vizio inequivocabilmente concernente il procedimento di formazione del titolo sotteso alla cartella impugnata [id est: verbale di accertamento della violazione], non ritualmente denunziabile in questa sede. Parimenti infondato nel merito è il secondo (e ultimo) motivo rubricato “Erroneità degli importi ingiunti”. Parte opponente ha dedotto che la sanzione amministrativa oggetto del verbale di accertamento fosse pari a € 5.110,00, e che anche in ipotesi di applicazione del massimo edittale – previsto dall'art. 116, comma 15, C.d.S. –, l'importo non avrebbe potuto superare la soglia di € 9.032,00, così prospettando un'evidente sproporzione rispetto alla somma complessivamente ingiunta, pari a € 20.532,75. Tuttavia, tale deduzione non è supportata da documentazione completa, né da elementi idonei a ricostruire con chiarezza la formazione dell'importo contestato. In particolare, la cartella di pagamento impugnata – secondo quanto indicato in calce allo stesso atto impugnato
[vedi documento cartella di pagamento allegato all'atto di citazione] – è stata prodotta solo per una porzione;
infatti, nonostante fosse composta da 14 pagine, l'odierno opponente ha pagina3 di 4 prodotto un documento che riproduce solo le prime 6 pagine dell'atto impugnato;
ciò che preclude e ostacola il vaglio compiuto della doglianza avanzata. Le restanti pagine, non allegate, potrebbero contenere elementi determinanti per comprendere il dettaglio delle somme iscritte a ruolo, la presenza di ulteriori sanzioni, accessori o maggiorazioni applicate. Inoltre, come si evince dalla formulazione letterale della cartella, il riferimento alle
“infrazioni 2019” – in forma plurale – lascia presumere che la pretesa non sia correlata ad una sola violazione, ma si fondi su una pluralità di addebiti, verosimilmente riferibili a diversi episodi sanzionatori. In assenza della produzione dell'atto impugnato nella sua interezza, non è consentito vagliare la fondatezza nel merito della censura. Nulla sulle spese, stante la contumacia degli opposti.
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1549/2024 R.G. sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., da Parte_1
, nata a [...] il [...] (C.F.: , residente a
[...] C.F._1
Francavilla di Sicilia (ME) in Via G. Mazzini n. 57, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Nazareno Pergolizzi (C.F.: ), opponente contro C.F._2
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, (C.F. e
[...] P.IVA_1 [...]
(C.F. Parte_3
, in persona del Prefetto pro tempore, opposti contumaci, così provvede: P.IVA_2 dichiara la contumacia degli opposti;
rigetta l'opposizione; nulla sulle spese di lite. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, 12.6.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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