CA
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Michele Caccese Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 340/2020 RGAC
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2064/2019, deliberata il
22.11.2019 e pubblicata il 26.11.2019 (n. 5930/2014 RG);
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Feliciano Salierno (c.f. ) C.F._2 domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
, c.f. Controparte_1 C.F._3 difeso dall'avv. Carmelina Mastrillo (c.f. ) e dall'avv. Luigino C.F._4
Di Giacomo (c.f. ) C.F._5 domicilio digitale: Email_2 domicilio digitale: Email_3
APPELLATO
E
c.f. , Controparte_2 C.F._6
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile difesa dall'avv. Franco Errico (c.f. ) C.F._7 domicilio digitale: Email_4
APPELLATA
E
c.f. , in persona del Sindaco p.t. Controparte_3 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
§ - LA VICENDA DI CAUSA
La vicenda processuale è riportata nella sentenza di primo grado nei seguenti termini.
“Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2014, conveniva in giudizio Parte_1
e nata a [...] [...], nonché il comune di in CP_4 Controparte_2 CP_3 CP_3 persona del Sindaco p.t. per l'accoglimento delle seguenti domande: accertare e determinare, anche a mezzo di CTU, l'esatta linea di demarcazione tra i fondi part.lla 97 di sua proprietà e del fondo contraddistinto dalla part.lla 96 di proprietà di e in CP_4 Controparte_2 qualità di eredi di , nonché il confine tra il detto fondo e la part.lla 457 (ex Persona_1 par.lla 95), denominata strada Cocozzi e part.lla 456, entrambe quest'ultime due di proprietà della medesima attrice;
infine accertare il confine tra la predetta part.lla 456 e 455 quest'ultima di proprietà del Comune di site in alla C.da Carpinelli in Catasto CP_3 CP_3 distinta al Fol. 19; il tutto, con conseguente apposizione dei termini lapidei. Vinte le spese.
Si costituiva la convenuta , ritenendo certo il confine tra i fondi di cui è causa, CP_4 di conserva, si opponeva alla richiesta di regolamentazione del confine e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto, in ogni caso non si opponeva alla nomina del CTU, segnatamente per l'apposizione dei termini lapidei, con vittoria di spese di lite.
La convenuta nel costituirsi, eccepiva la carenza di legittimazione passiva Controparte_2 in quanto estranea al giudizio per non essere ancora proprietaria del bene ad essa imputato per mancanza di accettazione dell'eredità paterna ed in via del tutto subordinata non si opponeva alla regolamentazione del confine e alla richiesta di apposizione dei termini formulata da parte attrice. Vinte le spese.
Si costituiva infine l'ulteriore convenuto che aderiva alla domanda Controparte_3 introduttiva;
con vittoria di spese di lite.
Deceduta la convenuta ed interrotto il giudizio, l'attrice, con atto di CP_4 riassunzione riattivava il giudizio. Si costituivano in giudizio: gli eredi di , vale CP_4
a dire , nella duplice veste di eredi di e di , Controparte_2 Persona_1 CP_4 nonché, separatamente, l'altro eredi di , cioè , che, nel CP_4 Persona_2
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
riportarsi agli scritti difensivi della de cuius, insisteva nella eccezione di usucapione e chiedeva il rigetto della domanda.”.
Il Tribunale di Benevento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“1) RIGETTA LA DOMANDA PROMOSSA DA e accerta e dichiara che Parte_1 la linea confinaria corrisponde allo stato di fatto riscontrato dal perito d'ufficio nel tratto giallo e in quello tratteggiato di cui al rilievo fotografico riportato al folio 10° dell'elaborato peritale del 13 ottobre 2017, da intendersi nella presente sede richiamato, autorizzando la apposizione dei termini secondo la linea di confine esistente;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite;
3) pone definitivamente in capo alle parti, in solido tra loro, i costi relativi alla svolta CTU provvisoriamente liquidati in corso di causa.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame , ne ha Parte_1 argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“… 2-riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare accogliere l'appello e riconoscere l'esatto confine tra i fondi di proprietà delle rispettive parti in causa in quello indicato dal CTU con la linea rossa presente nel rilievo fotografico nella pagina 10 dell'elaborato peritale e di conseguenza autorizzare essa appellante ad apporre i termini lapidei nei punti in cui lo stesso CTU ha indicato mediante apposizione provvisoria di paletti di ferro con cappuccio rosso.
3-Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi da distrarre in favore del sottoscritto avvocato anticipatario. …”.
ha resistito all'impugnazione ed ha chiesto: Controparte_1
“… rigettare in toto il proposto appello, in quanto inammissibile ed infondato, con vittoria di spese ed onorari, rimborso forfettario IVA e CPA con distrazione.”.
si è costituita ed ha concluso come segue: Controparte_2
“1) La comparente non si oppone, come in effetti non si è mai opposta, Controparte_2 anche nel corso del giudizio di primo grado, all'azione di regolamento confine ed all'apposizione dei termini lapidei.
2) In relazione all'accoglimento e/o rigetto del proposto appello, avverso la sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Benevento N. 206472010, si rimette integralmente a giustizia.
3) Chiede, in ogni caso, che tutte le spese di lite, processuali, di eventuale rinnovo di C.T.U., sia in relazione al giudizio di primo grado, nonché in relazione al presente grado di giudizio di appello, siano poste interamente a carico di controparte, ossia interamente compensate nei confronti della comparente appellata anche in considerazione del proprio Controparte_2 comportamento processuale assunto di totale adesione.
4) Per quant'altro ci si rimette a giustizia.”.
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Il non si è costituito in questo giudizio di appello ed è stato Controparte_3 dichiarato contumace con ordinanza di questa Corte in data 16.2.2021 – 22.2.2021.
Nel contrasto tra le parti, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
29.10.2024, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso concessione di termini per comparse conclusionali e note di replica.
§ - L'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO
ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, a norma Controparte_1 dell'art. 342 cod. proc. civ., perché mancante dell'indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste al giudice del secondo grado.
L'eccezione dev'essere disattesa.
La Corte di legittimità ha predicato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; Cass. n. 20066/2021; Cass. n. 33843/2021;
Cass. n. 40560/2021; Cass. n. 20835/2022; Cass. 21416/2022; Cass., ss.uu. n. 36489/2022;
Cass. n. 1538/2023; Cass. n. 16218/2023; Cass. n. 10891/2023; Cass. n. 17709/2023; Cass.
n. 18023/2023; Cass. n. 23100/2023; Cass. n. 34969/2023; Cass. n. 1600/2024; Cass. n.
9378/2024; Cass. n. 18309/2024). Si richiede che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili (Cass. n. 24048/2021; Cass. n. 9378/2024).
Nella specie, l'atto di appello confezionato da risponde ai Parte_1 requisiti evocati nella richiamata interpretazione del giudice di legittimità, in quanto consente a questo giudice dell'impugnazione di percepire l'esatta portata delle doglianze articolate contro la sentenza del Tribunale di Benevento e le censure formulate avverso la decisione di prime cure.
§ - LA DETERMINAZIONE DEL CONFINE TRA I
[...] ha dedotto, a sostegno del gravame, che non corrisponde al Parte_2 vero quanto affermato in sentenza, ovvero che l'attrice non abbia fornito elementi
4 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile utili per una diversa determinazione del confine ed in particolare, ha impugnato l'affermazione che ”non risulta affatto che ai titoli derivativi di acquisto dei beni siano state allegati o in essi richiamati planimetrie o tipi di frazionamento a cui si possa attingere ai fini de quibus”, perchè, da un attento esame della documentazione prodotta da essa attrice nel giudizio di primo grado, risulta che, il tipo di frazionamento è stato più volte richiamato e, segnatamente, nel contratto di alienazione del terreno intervenuto tra essa e in data 27.02.2008, si dice espressamente Parte_1 Controparte_3 che: ”alla data prefissata del 12.05.2008 perveniva al protocollo dell'Ente in busta chiusa, ns prot. N.3585 la sola offerta della che offriva E.12,100,00 per la part.lla 456 Parte_1 fol.19 di mq 797 ed Euro 13.100,00 per la part.lla 457 fol.19,mq 317,ex part.lla n.95 così come sdemanializzata giusto frazionamento agli atti del Comune presentato dalla stessa a propria cura e spese.”. Ulteriori riferimenti al tipo di frazionamento, quale condizione essenziale prescritta dal per poter alienare i fondi di cui è causa ad Controparte_3 essa , sono presenti in più punti della delibera consiliare di Parte_1 sdemanializzazione dei cennati fondi alienati del 28.03.2007 n. 11, anch'essa parte integrante del titolo di acquisto innanzi indicato, così come dagli estratti catastali risulta il tipo di frazionamento delle particelle acquistate.
Ha lamentato, quindi, che il Tribunale ha errato nel trascurare, quale fonte di prova da lei introdotta, l'estratto di mappa della zona riguardante le part.lle
456/457/96 e 97 del fol. 19 del Comune di lo stesso estratto riportato nel suo CP_3 elaborato tecnico dal c.t.u. per il tracciamento della linea di confine tra i fondi in questione, ossia la linea rossa riportata alla pag. 10 della relazione tecnica.
Ha ribadito che il c.t.u. ha correttamente provveduto alla riconfinazione sulla scorta delle mappe catastali, in mancanza di altri elementi o documenti certi per la determinazione del confine in parola, in conformità ai criteri dettati dall'art. 950 cod. civ.
Ha deplorato la pronuncia resa dal Tribunale, il quale, contrariamente a quanto accertato dal c.t.u., ha ritenuto, apoditticamente, che la situazione di fatto tratteggiata con la linea gialla e con la linea azzurra fosse da considerarsi il reale confine, prendendo, come elementi di demarcazione, una recinzione tra le part.lle
456 e 96 e la diversità di colture tra le part.lle 97 e 96. Infatti, la rete non è identificativa dell'esatto confine tra i fondi in parola, né può essere considerata quale segno idoneo di divisione, atteso che la situazione di fatto, ritratta dal c.t.u. e ritenuta valida dal Giudice per determinare il confine, è riferita al presente e non al passato, per cui si tratta di una condizione dei luoghi che, a causa di continui sconfinamenti ad opera delle parti in causa, è mutata più volte nel tempo.
I motivi meritano accoglimento.
5 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Costituisce ius receptum che, in tema di azione di regolamento dei confini, il giudice deve conferire rilevanza ai titoli di proprietà e ad ogni altro elemento di prova utile, con la possibilità di ricorrere, in via subordinata, alle mappe catastali.
Nella fattispecie, il confine tra le rispettive proprietà di (fol. Parte_1
19, p.lle 456, 457 e 97) e di ed (fol. 19, Controparte_1 Controparte_2
p.lla 96), così come quella del Comune di (fol. 19, p.lla 455) è stato CP_3 correttamente individuato dal c.t.u., sulla scorta delle risultanze probatorie assolutamente concordanti, costituite dai titoli di provenienza, dai rilievi topografici espletati nel corso delle operazioni peritali e dalle risultanze catastali.
ha acquistato il terreno in loc. Carpinelli, Parte_1 CP_3 contraddistinto dalla p.lla 97, con atto notar del 30.5.2006, rep. Persona_3
54192, racc. 15162. La stessa , con “contratto di alienazione terreno Parte_1 comunale cont. Carpinelli” del 27.2.2009, rep. 43, ha acquistato dal Comune di CP_3
“la particella 456 foglio 19 di mq. 797” e “la particella 457 foglio 19 di mq. 317” e tutti gli appezzamenti sono esattamente riportati nella planimetria ivi allegata “… che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.”.
L'estratto di mappa è stato riportato dal c.t.u., a fol. 4 della relazione. Il perito del Tribunale ha provveduto, previa autorizzazione, ad eseguire un rilievo topografico, in esito al quale ha riportato, nella planimetria a pag. 10, con apposita linea rossa, l'esatto confine tra le rispettive proprietà delle parti, pienamente coincidente con quello riportato nel frazionamento allegato contratto di vendita del
27.2.2009 ad e con quello rappresentato nella planimetria catastale Parte_1 del fol. 19 del Comune di CP_3
La planimetria elaborata dal c.t.u., che riproduce l'esatto confine tra gli appezzamenti delle parti contendenti viene riportata qui di seguito.
6 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
7 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Il c.t.u., in assenza di termini di confine rinvenuti sui luoghi, ha provveduto a ridefinire le superfici delle singole particelle ed i limiti delle loro rispettive estensioni, in esito all'esame dei titoli di provenienza ed ai rilievi strumentali eseguiti.
L'indagine condotta dal c.t.u. è stata rigorosa e puntuale ed ha fornito un pieno e condivisibile risultato sull'esatta ubicazione dei confini, per cui va adottata e ratificata da questa Corte.
Non è proponibile la diversa decisione alla quale è pervenuto il Tribunale di
Benevento, con la sentenza impugnata, laddove ha statuito che “… la linea confinaria corrisponde allo stato di fatto riscontrato dal perito d'ufficio nel tratto giallo e in quello tratteggiato di cui al rilievo fotografico riportato al folio 10° dell'elaborato peritale del 13 ottobre 2017.”. Tale statuizione è assolutamente discordante con le risultanze probatorie sopra scrutinate, per cui dev'essere riformata in questa sede di appello.
Risulta immotivato ed irragionevole il riferimento, compiuto dal Tribunale, alla
“linea confinaria” corrispondente “allo stato di fatto” riscontrato sui luoghi (linea gialla e linea azzurra), giacchè proprio lo stato di fatto attuale costituisce l'elemento controverso in questa azione di regolamento dei confini e deve regredire rispetto all'accertamento compiuto dal c.t.u., in conformità ai criteri codificati dall'art. 950 cod. civ., sulla base del quale si sono individuati le esatte linee di demarcazione tra i rispettivi fondi di e di ed Parte_1 CP_1 Controparte_1 CP_2
[...]
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata dev'essere riformata, nella parte attinta dall'impugnazione di , ed, in Parte_1 riforma della stessa, va accertato e dichiarato che il confine tra i fondi di cui è lite è quello tracciato con la linea rossa nel grafico riportato a fol. 10 della relazione del c.t.u., dr. agr. , ed anche in questa sentenza (v. supra) e va disposta Persona_4
l'apposizione dei termini in perfetta coincidenza con la predetta linea rossa.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO
Il giudice dell'impugnazione, allorchè riformi in tutto od in parte il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Il mutato esito della controversia, in questo secondo grado, impone, dunque, la nuova regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, che si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), tenuto conto dei criteri di cui all'art. 4 comma 1, e vanno poste a carico di Controparte_1
8 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile per effetto della soccombenza, con attribuzione all'avv. Feliciano Salierno, CP_2 che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ.
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, il valore della causa, in mancanza di elementi che consentano di computarlo sulla base dei criteri di cui all'art. 15 cod. proc. civ., si deve considerare indeterminato/bile, e, pertanto, possono trovare applicazione, per il primo grado, la tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale e, per il secondo grado, la tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione da € 26.000,01 ad € 260.000,00, a norma dell'art. 5 comma 6 d.m. 55/2014.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni (art. 92 comma II cod. proc. civ., nella lettura fornita da Corte Cost. n. 77/2018) per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra ed tenuto conto Parte_1 Controparte_2 della posizione assunta da quest'ultima, che non si è opposta alla domanda dell'attrice-appellante ed ha chiesto anch'essa l'esatta determinazione del confine tra i fondi, rimettendosi alla decisione del giudice.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate dal Tribunale, restano a carico di tutte le parti, con vincolo di solidarietà, tenuto conto che la stessa si è resa necessaria ed è stata espletata nel loro comune interesse.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2064/2019, deliberata il 22.11.2019 e pubblicata il 26.11.2019 (n. 5930/2014 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
2) in riforma integrale della sentenza predetta, accerta e dichiara che il confine tra i fondi è quello tracciato con la linea rossa nel grafico riportato a fol. 10 della relazione del c.t.u., dr. agr. , e nel corpo di questa Persona_4 sentenza e dispone l'apposizione dei termini in perfetta coincidenza con la linea rossa suddetta;
3) condanna al pagamento delle spese del giudizio, Controparte_1 che liquida, per il primo grado, in € 70,00 per esborsi ed € 4.200,00 per onorario e, per il secondo grado, in € 91,50 per esborsi ed € 5.600,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Feliciano Salierno;
4) compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio tra Parte_1 ed;
Controparte_2
9 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
5) pone spese e compensi di c.t.u. a carico di tutte le parti, in solido.
Così deciso in Napoli, in data 4 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
10