TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1197/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 1.4.2025, promossa da
, con gli avv.ti Luca Bosco e Silvia Bosco;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Martino Lovecchio;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: “tempo-divisa”.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 5.2.2024, , premesso di lavorare Parte_1
quale infermiera alle dipendenze dell , chiedeva condannarsi la CP_2
stessa a corrispondere la somma di euro 7.308,33 a titolo di retribuzione straordinaria maturata, nel periodo 1.1.2015 – 30.6.2019, in relazione al tempo impiegato, prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa, per indossare e dismettere la divisa di lavoro, nonché
a regolarizzare la posizione previdenziale e assicurativa.
1 Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione – ritualmente sollevata dalla convenuta – di parziale estinzione dei diritti per intervenuta prescrizione.
L'eccezione è fondata.
Premesso che nella specie trova applicazione il termine breve quinquennale di prescrizione prevista dall'art. 2948 co. 1 n. 4) c.c. e che tale termine decorre già in costanza del rapporto di lavoro, siccome assistito dalla garanzia della stabilità perché di pubblico impiego (in tal senso, cfr. Cass.
Sez. Un. 28.12.2023 n. 36197), deve evidenziarsi che il suddetto termine,
in difetto di prova di atti interruttivi stragiudiziali, è stato interrotto per la prima volta dalla notifica del ricorso giudiziale, eseguita in data 15.3.2024, così che restano prescritti i diritti maturati dall'1.1.2015 sino al 15.3.2019, poiché non compresi nell'ultimo quinquennio immediatamente anteriore all'atto interruttivo.
Nel merito, e in relazione ai crediti non prescritti, ovvero quelli maturati a far data dal 16.3.2019 fino al 30.6.2019, la domanda di pagamento di differenze retributive è fondata per quanto di ragione.
A norma dell'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 8.4.2003 n. 66, si definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
2 Tale disposizione, al pari del previgente art. 3 r.d.l. 15.3.1923 n. 692 conv.
in l. 17.4.1925 n. 473, deve interpretarsi nel senso che l'orario di lavoro ricomprende anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, purché, nello svolgimento di tali operazioni, il lavoratore resti soggetto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, sicché la norma non preclude che il tempo per indossare e dismettere la divisa sia qualificabile come lavoro effettivo e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazione di carattere obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa: cfr. Cass. 7.2.2014
n. 2837, Cass. 15.1.2014 n. 692, Cass.
7.6.2012 n. 9215, Cass.
7.2.2012 n.
1697, Cass. 10.9.2010 n. 19358, Cass.
2.7.2009 n. 15492, Cass. 25.6.2009
n. 14919.
Più recentemente la S.C. ha ribadito che “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 66/2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva
ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza
sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro
l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di
lavoro non provi che egli sia libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico”: cfr. Cass. 29.5.2017 n. 13466.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato altresì che
“l'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli
3 indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e vestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che
essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono quindi
determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni
d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro”: cfr. Cass. 26.1.2016 n. 1352, emessa in relazione a lavoratori addetti all'assistenza in una residenza per anziani;
in senso conforme, cfr.
Cass. 28.3.2018 n. 7738, emessa in relazione a lavoratori addetti al servizio mensa.
L'identico principio è stato poi reiteratamente affermato dalla S.C. con specifico riferimento al personale infermieristico di un ospedale, sul presupposto che “per quanto riguarda il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di
vestizione/vestizione dà diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo
imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la
gestione del servizio pubblico, sia la stessa incolumità del personale addetto”: cfr. Cass. 22.11.2017 n. 27799, Cass. 24.5.2018 n. 12935, Cass.
11.2.2019 n. 3901, Cass.
1.7.2019 n. 17635, Cass.
7.5.2020 n. 8622.
Proprio quest'ultima ipotesi ricorre nella fattispecie in esame, trattandosi di infermiera che presta la propria attività lavorativa in un ospedale, e che
4 pertanto è tenuta ad indossare la divisa di lavoro per esigenze di igiene pubblica, oltre che di tutela della propria salute.
La eterodeterminazione delle operazioni di vestizione/svestizione trova peraltro nella specie ulteriore conferma nella circostanza – riferita dall'unico teste escusso, peraltro addotto dalla convenuta – che, proprio per ragioni di igiene, è fatto divieto di portare la divisa fuori dal posto di lavoro, e che pertanto la divisa deve essere obbligatoriamente indossata e dismessa in appositi locali aziendali adibiti a spogliatoio.
Il tempo necessario per lo svolgimento delle suddette operazioni deve pertanto considerarsi ricompreso nell'orario di lavoro e, in quanto tale, deve essere compensato mediante la retribuzione ordinaria, e non quale straordinario, in difetto di prova da parte dell'istante – su cui incombeva il relativo e rigoroso onere: cfr. Cass. 16.2.2009 n. 3714 – circa la ricorrenza in concreto dei presupposti di quest'ultimo.
Ebbene, nella specie, viceversa, il tempo in questione non è stato in concreto retribuito, come pure riferito dal teste escusso, e come attestato dai cartellini marcatempo prodotti dall'istante, atteso che negli stessi viene registrato l'intero orario di presenza sul luogo di lavoro, ma viene contabilizzato solo l'inferiore orario del turno di servizio, che corrisponde poi a quello di fatto retribuito, come si evince dall'esame dei prospetti di paga pure versati in atti.
Deve tuttavia a questo punto evidenziarsi che, a norma dell'art. 27 co. 12
ccnl comparto sanità 21.5.2018, pacificamente applicato inter partes a decorrere dall'1.7.2019 e concordemente richiamato dalle parti quale parametro di riferimento per la determinazione del tempo occorrente per
5 indossare e dismettere la divisa anche in relazione al periodo pregresso qui in esame, “nelle unità operative che garantiscono la continuità
assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne,
agli operatori sanitari sono riconoscibili fino ad un massimo di 15 minuti
complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché
risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
Detta disposizione va dunque interpretata nel senso che il tempo di 15
minuti complessivi (ovvero tra entrata e uscita) costituisce un limite massimo, e non una misura forfettizzata, come è reso evidente sia dalla espressione “fino ad un massimo di 15 minuti”, sia dalla ulteriore precisazione “purché risultanti dalle timbrature effettuate”.
Ne consegue che, se il tempo registrato come presenza prima dell'inizio del turno di lavoro e dopo il termine dello stesso è pari o inferiore a 15 minuti,
esso va retribuito in relazione al tempo effettivo, mentre se è superiore esso va retribuito entro il limite massimo consentito, pari appunto a 15 minuti.
In applicazione di quanto sopra osservato, spetta all'istante la somma di euro 145,72 ottenuta moltiplicando per 771 minuti la corrispondente paga ordinaria di euro (11,34 paga oraria : 60 =) 0,189 al minuto.
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere in favore dell'istante la detta somma, con aggravio dei soli interessi legali (restando escluso il cumulo con la rivalutazione monetaria ex art. 22 co. 36 l.
23.12.1994 n. 724), decorrenti dal giorno di maturazione dei diritti.
E' invece infondata la domanda di regolarizzazione previdenziale e assicurativa.
6 Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei
contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che
postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità
della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa”: cfr. Cass. 15.9.2014 n. 19398.
Nel caso in esame, nessun ente previdenziale è stato chiamato in causa.
La domanda ora in esame deve quindi essere disattesa.
L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 145,72 oltre interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
rigetta nel resto la domanda;
spese compensate.
Taranto, 1.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
7
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1197/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 1.4.2025, promossa da
, con gli avv.ti Luca Bosco e Silvia Bosco;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Martino Lovecchio;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: “tempo-divisa”.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 5.2.2024, , premesso di lavorare Parte_1
quale infermiera alle dipendenze dell , chiedeva condannarsi la CP_2
stessa a corrispondere la somma di euro 7.308,33 a titolo di retribuzione straordinaria maturata, nel periodo 1.1.2015 – 30.6.2019, in relazione al tempo impiegato, prima dell'inizio della prestazione lavorativa e al termine della stessa, per indossare e dismettere la divisa di lavoro, nonché
a regolarizzare la posizione previdenziale e assicurativa.
1 Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione – ritualmente sollevata dalla convenuta – di parziale estinzione dei diritti per intervenuta prescrizione.
L'eccezione è fondata.
Premesso che nella specie trova applicazione il termine breve quinquennale di prescrizione prevista dall'art. 2948 co. 1 n. 4) c.c. e che tale termine decorre già in costanza del rapporto di lavoro, siccome assistito dalla garanzia della stabilità perché di pubblico impiego (in tal senso, cfr. Cass.
Sez. Un. 28.12.2023 n. 36197), deve evidenziarsi che il suddetto termine,
in difetto di prova di atti interruttivi stragiudiziali, è stato interrotto per la prima volta dalla notifica del ricorso giudiziale, eseguita in data 15.3.2024, così che restano prescritti i diritti maturati dall'1.1.2015 sino al 15.3.2019, poiché non compresi nell'ultimo quinquennio immediatamente anteriore all'atto interruttivo.
Nel merito, e in relazione ai crediti non prescritti, ovvero quelli maturati a far data dal 16.3.2019 fino al 30.6.2019, la domanda di pagamento di differenze retributive è fondata per quanto di ragione.
A norma dell'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 8.4.2003 n. 66, si definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”.
2 Tale disposizione, al pari del previgente art. 3 r.d.l. 15.3.1923 n. 692 conv.
in l. 17.4.1925 n. 473, deve interpretarsi nel senso che l'orario di lavoro ricomprende anche le operazioni strettamente funzionali alla prestazione lavorativa, purché, nello svolgimento di tali operazioni, il lavoratore resti soggetto al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, sicché la norma non preclude che il tempo per indossare e dismettere la divisa sia qualificabile come lavoro effettivo e debba essere pertanto retribuito, ove tale operazione sia diretta dal datore di lavoro, il quale ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, ovvero si tratti di operazione di carattere obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa: cfr. Cass. 7.2.2014
n. 2837, Cass. 15.1.2014 n. 692, Cass.
7.6.2012 n. 9215, Cass.
7.2.2012 n.
1697, Cass. 10.9.2010 n. 19358, Cass.
2.7.2009 n. 15492, Cass. 25.6.2009
n. 14919.
Più recentemente la S.C. ha ribadito che “ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1 co. 2 lett. a) d.l.vo 66/2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva
ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza
sui luoghi di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro
l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di
lavoro non provi che egli sia libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico”: cfr. Cass. 29.5.2017 n. 13466.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato altresì che
“l'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli
3 indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e vestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che
essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione. Possono quindi
determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro ragioni
d'igiene imposte dalla prestazione da svolgere ed anche la qualità degli indumenti, quando essi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili nell'abbigliamento secondo un criterio di normalità sociale, sicché non si possa ragionevolmente ipotizzare che siano indossati al di fuori del luogo di lavoro”: cfr. Cass. 26.1.2016 n. 1352, emessa in relazione a lavoratori addetti all'assistenza in una residenza per anziani;
in senso conforme, cfr.
Cass. 28.3.2018 n. 7738, emessa in relazione a lavoratori addetti al servizio mensa.
L'identico principio è stato poi reiteratamente affermato dalla S.C. con specifico riferimento al personale infermieristico di un ospedale, sul presupposto che “per quanto riguarda il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di
vestizione/vestizione dà diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo
imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la
gestione del servizio pubblico, sia la stessa incolumità del personale addetto”: cfr. Cass. 22.11.2017 n. 27799, Cass. 24.5.2018 n. 12935, Cass.
11.2.2019 n. 3901, Cass.
1.7.2019 n. 17635, Cass.
7.5.2020 n. 8622.
Proprio quest'ultima ipotesi ricorre nella fattispecie in esame, trattandosi di infermiera che presta la propria attività lavorativa in un ospedale, e che
4 pertanto è tenuta ad indossare la divisa di lavoro per esigenze di igiene pubblica, oltre che di tutela della propria salute.
La eterodeterminazione delle operazioni di vestizione/svestizione trova peraltro nella specie ulteriore conferma nella circostanza – riferita dall'unico teste escusso, peraltro addotto dalla convenuta – che, proprio per ragioni di igiene, è fatto divieto di portare la divisa fuori dal posto di lavoro, e che pertanto la divisa deve essere obbligatoriamente indossata e dismessa in appositi locali aziendali adibiti a spogliatoio.
Il tempo necessario per lo svolgimento delle suddette operazioni deve pertanto considerarsi ricompreso nell'orario di lavoro e, in quanto tale, deve essere compensato mediante la retribuzione ordinaria, e non quale straordinario, in difetto di prova da parte dell'istante – su cui incombeva il relativo e rigoroso onere: cfr. Cass. 16.2.2009 n. 3714 – circa la ricorrenza in concreto dei presupposti di quest'ultimo.
Ebbene, nella specie, viceversa, il tempo in questione non è stato in concreto retribuito, come pure riferito dal teste escusso, e come attestato dai cartellini marcatempo prodotti dall'istante, atteso che negli stessi viene registrato l'intero orario di presenza sul luogo di lavoro, ma viene contabilizzato solo l'inferiore orario del turno di servizio, che corrisponde poi a quello di fatto retribuito, come si evince dall'esame dei prospetti di paga pure versati in atti.
Deve tuttavia a questo punto evidenziarsi che, a norma dell'art. 27 co. 12
ccnl comparto sanità 21.5.2018, pacificamente applicato inter partes a decorrere dall'1.7.2019 e concordemente richiamato dalle parti quale parametro di riferimento per la determinazione del tempo occorrente per
5 indossare e dismettere la divisa anche in relazione al periodo pregresso qui in esame, “nelle unità operative che garantiscono la continuità
assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne,
agli operatori sanitari sono riconoscibili fino ad un massimo di 15 minuti
complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché
risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
Detta disposizione va dunque interpretata nel senso che il tempo di 15
minuti complessivi (ovvero tra entrata e uscita) costituisce un limite massimo, e non una misura forfettizzata, come è reso evidente sia dalla espressione “fino ad un massimo di 15 minuti”, sia dalla ulteriore precisazione “purché risultanti dalle timbrature effettuate”.
Ne consegue che, se il tempo registrato come presenza prima dell'inizio del turno di lavoro e dopo il termine dello stesso è pari o inferiore a 15 minuti,
esso va retribuito in relazione al tempo effettivo, mentre se è superiore esso va retribuito entro il limite massimo consentito, pari appunto a 15 minuti.
In applicazione di quanto sopra osservato, spetta all'istante la somma di euro 145,72 ottenuta moltiplicando per 771 minuti la corrispondente paga ordinaria di euro (11,34 paga oraria : 60 =) 0,189 al minuto.
La convenuta va conclusivamente condannata a corrispondere in favore dell'istante la detta somma, con aggravio dei soli interessi legali (restando escluso il cumulo con la rivalutazione monetaria ex art. 22 co. 36 l.
23.12.1994 n. 724), decorrenti dal giorno di maturazione dei diritti.
E' invece infondata la domanda di regolarizzazione previdenziale e assicurativa.
6 Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei
contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che
postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità
della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa”: cfr. Cass. 15.9.2014 n. 19398.
Nel caso in esame, nessun ente previdenziale è stato chiamato in causa.
La domanda ora in esame deve quindi essere disattesa.
L'accoglimento solo parziale della domanda costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
condanna la resistente a pagare all'istante la somma di euro 145,72 oltre interessi legali con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti;
rigetta nel resto la domanda;
spese compensate.
Taranto, 1.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
7