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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/04/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
29/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4651/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
29/04/2025, promossa da
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
PASETTO LEONARDO e FIOCCO ARIANNA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda dei due, sito in Verona, via della
Valverde, n. 87, giuste procure in calce al ricorso ex art. 281decies c.p.c. ed alla nota depositata in data 24/04/2025z,
RICORRENTE, nei confronti di
, C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
BECHERI LUIGISTELIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA SOLFERINO 28 25122 BRESCIA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE,
1 nonché di
C.F. rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1 dall'avv.to BOSIO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cuneo, via Vecchia di Borgo, n.
50, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE,
avente ad oggetto: morte, sinistro stradale, assicurazione e surrogazione.
Conclusioni come da verbale di udienza del 29/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data
01/08/2024, promuoveva il presente giudizio nei Parte_1 confronti di e di Controparte_1 Controparte_2 chiedendo la condanna solidale degli stessi alla quota dovuta del risarcimento dei danni già dalla ricorrente versato ai congiunti di a seguito del decesso di quest'ultimo nel Persona_1 sinistro stradale del 06/08/2022, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande o, in subordine, la limitazione della condanna a quanto effettivamente ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_2 adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande o, in
2 subordine, la condanna in manleva di Controparte_1 infine concludendo come riportato in epigrafe.
Esperita CTU, il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 29/04/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo,
c.p.c.
2. Preliminarmente, deve essere ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale trasversale formulata da nei Controparte_2 confronti di ancorché non preceduta da Controparte_1 apposita istanza di chiamata di terzo.
A fronte del dissidio della giurisprudenza di legittimità su tale questione giuridica, questo Tribunale, ex multis, tramite Trib.
Bergamo, sent. n. 1391 del 2024, aveva precedentemente opinato nel senso dell'inammissibilità sulla base della seguente motivazione:
“Preliminarmente, devono dichiararsi inammissibili le domande riconvenzionali trasversali formulate (…), in quanto non accompagnate da una istanza di differimento di udienza e di autorizzazione alla chiamata di terzo. Infatti, in tali termini non è stato osservato il principio giurisprudenziale più convincente e secondo il quale “Nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito” (così Cass., Sez. 1 - , Ordinanza
n. 12662 del 12/05/2021, Rv. 661320 – 01, nel solco di Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 8315 del 2011 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31010 del 2023). Tale pronuncia giurisprudenziale, del resto, supera convincentemente l'avviso opposto di altro orientamento, persuasivamente prendendo atto delle medesime esigenze difensive e, dunque, di stessi termini processuali tra la parte da evocarsi in giudizio e quella che nello stesso si sia già costituita in posizione diversa dall'attore; diversamente opinando, del resto, lo stesso soggetto si raffronterebbe con diversi termini per espletare le proprie difese a seconda di una scelta unilaterale della controparte di formulare una domanda riconvenzionale trasversale nello stesso giudizio o di instaurare un separato processo, senza che – a differenza di quanto esemplificativamente previsto dall'art. 702bis,
3 comma 1, c.p.c. in tema di scelta di rito – ciò trovi un espresso avallo normativo. Quanto esposto non è convincentemente smentito da Cass., ord. n. 9441 del 2022, da Cass., sent. n. 33367 del 2022 o da Cass., ord. n. 37191 del 2022
(che, segnatamente ed infatti, non prendono motivatamente posizione circa le argomentazioni suesposte ed i principi di Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 12662 del 12/05/2021, Rv. 661320 - 01), attiene alle regole processuali sottratte all'art. 101, comma 2, c.p.c. (in tal senso, ex multis, Cass., Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 6218 del 04/03/2019, Rv. 652803 - 01) e non è superato dall'omessa contestazione di tale aspetto di rito da parte delle controparti: invero, l'art. 269, comma 2, c.p.c. prevede un termine (conseguentemente alla “decadenza” ivi indicata) perentorio, la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio, attesi non solo l'art. 153 c.p.c., ma anche l'indirizzo alla stregua del quale “"Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso a tutela non solo dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la decadenza per il mancato rispetto, da parte del convenuto, del termine perentorio, di cui all'art. 180 cod. proc. civ., comma 2, per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo" (Cass.n. 11318 del 2005; si veda anche Cass. n. 6532 del 2006)” (così, in tema di chiamata di terzo, Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10579 del
07/05/2013, Rv. 626173 – 01).
La conclusione cui è giunta Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 12662 del 12/05/2021,
Rv. 661320 – 01, del resto, non solo è coerente con i principi di Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 8315 del 2011 e di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31010 del 2023, ma anche è stata altresì fatta propria dalla Corte d'appello di questo distretto
(così espressamente Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1535 del 2019) e per questo si prevede che quest'ultima ribadirà tale orientamento, tanto più che a determinare la condivisione o meno di un indirizzo della Suprema Corte sono più la persuasività delle suesposte ragioni giuridiche rispetto al mero e potenzialmente asignificativo dato cronologico della successione delle pronunce a Sezioni semplici.
Tanto meno, poi, nel caso di specie, si ha la medesimezza dei fatti
(riconosciuta da Cass., sent. n. 33367 del 2022, nella fattispecie da questi esaminata) tra domanda principale di parte attrice e domande riconvenzionali trasversali della persona fisica convenuta, trattandosi di differenti (e c.d.) diritti eterodeterminati (rispettivamente credito risarcitorio e diritto di manleva) che risentono delle diverse allegazioni sul punto, oltre che dei diversi rapporti (extracontrattuale, da un lato, contrattuale, dall'altro) della fattispecie in esame (così, similmente al caso di specie, anche Trib. Bergamo, sent. n. 2734 del 2023).”
4 Tuttavia, come anche già osservato da Trib. Bergamo, sent. n. 12 del 2025, è necessario mutare indirizzo alla luce dell'orientamento della giurisprudenza sorta dopo la suesposta pronuncia del 2024. In particolare, Cass., ord. n. 20086 del 2024 ha ritenuto che sia più condivisibile l'ammissibilità indicata da
Cass., ord. n. 9441 del 2022, anziché l'opposto esito prospettato da Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 12662 del 12/05/2021, Rv. 661320
– 01: infatti, “deve darsi prevalenza ai principi di ragionevole durata del processo, di semplificazione delle forme, di economia processuale, di esigenza di interpretazione delle norme processuali in modo da imporre i minori oneri a carico delle parti pur nel rispetto delle garanzie per la controparte, prima fra tutte quella del diritto di difesa. D'altra parte seppure il codice di rito, che prevede l'eventualità della proposizione di una domanda riconvenzionale del convenuto verso l'attore e della sua richiesta di chiamata in giudizio di un terzo, non regola espressamente l'ipotesi della domanda formulata da un convenuto verso un altro convenuto nello stesso giudizio, talora definita domanda «tra coevocati», o «trasversale», o ancora
«riconvenzionale trasversale», comunque depone nel senso dell'interpretazione maggioritaria anche il dato letterale in quanto l'art. 269 c.p.c. richiede la citazione a comparire ad udienza fissa e la concessione del termine ex 163 bis c.p.c. esclusivamente in caso di chiamata in giudizio di un terzo, estraneo al novero dei contraddittori. A tal fine, la legge prescrive che il convenuto dichiari la volontà di chiamare il terzo nella comparsa di risposta. Per la parte già presente nel giudizio l'attivazione del meccanismo ex art. 269 c.p.c. comporterebbe un inutile allungamento dei tempi processuali”.
Orbene, tale sopravvenuto opinare di Cass., ord. n. 20086 del 2024 ha avuto il merito – a differenza di Cass., ord. n. 9441 del 2022,
Cass., sent. n. 33367 del 2022 e Cass., ord. n. 37191 del 2022 - di prendere posizione espressa su Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n.
12662 del 12/05/2021, Rv. 661320 – 01 prima di giungere a
5 conclusioni differenti da quest'ultima pronuncia. Tuttavia, che gli argomenti utilizzati siano “tombali” rispetto alla quaestio iuris in esame è tutto da dimostrarsi: a tacer d'altro,
A) il destinatario della c.d. domanda riconvenzionale trasversale
è “terzo” o non è “terzo” a seconda che si abbia riguardo al solo rapporto giuridico processuale tra attore e convenuto-agente in riconvenzione o meno,
B) la circostanza che l'“allungamento dei tempi processuali” sia
“inutile” o imposto normativamente dipende dal quesito di cui alla lettera che precede,
C) il florilegio di principi generali quali quelli di “di ragionevole durata del processo, di semplificazione delle forme, di economia processuale, di esigenza di interpretazione delle norme processuali in modo da imporre i minori oneri a carico delle parti” è parimenti sovvertibile in base al richiamo del diritto di difesa ex art. 24 Cost., peraltro ritenuto “tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale” (così, ex multis, Corte cost., sent. n. 18 del 1982 e Corte cost., sent. n. 98 del 1965), laddove si ritenesse che la valutazione sub A) porti a ritenere
“terzo” il destinatario della domanda riconvenzionale trasversale e che, pertanto, tale soggetto debba godere di termini e garanzie difensive previsti dall'art. 269 c.p.c. E ciò anche prescindendo da come il richiamo di principi generali, laddove non comporti una obbligata ed esclusiva opzione esegetica per giungere ad una soluzione costituzionalmente conforme – come in effetti non si realizza nel caso di specie, alla luce di quanto indicato nel periodo che precede -, dovrebbe essere confinato alla sola ipotesi della lacuna normativa non chiarita dall'analogia legis e dunque governata dall'analogia iuris, ammesso e non concesso che un
“vuoto” normativo effettivamente vi sia in misura tale che non sia fruibile il primato dell'interpretazione letterale o, in subordine, il criterio delle intenzioni del legislatore ex art. 12 delle preleggi (in tema, ex multis, anche Sez. Un., Sentenza n.
23051 del 25/07/2022, Rv. 665453 - 01).
6 2.1. A fronte del suesposto quadro della giurisprudenza legittimità, è, dunque, necessario polarizzare l'attenzione sugli orientamenti della Corte d'appello del distretto. In merito, ex multis, la sopraindicata Trib. Bergamo, sent. n. 1391 del 2024 aveva rilevato come Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1535 del
2019 aveva ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale non preceduta dall'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo. Poi, successivamente alla succitata pronuncia dell'intestato Tribunale, è intervenuta Corte di Appello di
Brescia, sent. n. 810 del 2024 che, viceversa, ha ritenuto ammissibile siffatta domanda con la seguente motivazione:“ la Corte di Cassazione (9441/2022) ha infatti avuto modo di chiarire che:
Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.”. Pertanto, per la
Corte d'appello del distretto non ha avuto rilievo la circostanza che Cass., ord. n. 9441 del 2022 non prenda espressa posizione sugli opposti principi di Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 12662 del
12/05/2021, Rv. 661320 – 01: la prima pronuncia di legittimità è quella massimata sul punto (a differenza di Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 31010 del 2023, che si pronuncia solo in motivazione sulla questione), nonché successiva di un anno rispetto alla seconda e de hoc satis, secondo il giudice di appello.
2.1. Orbene, in questo quadro giurisprudenziale così controverso, deve seguirsi, allo stato, la soluzione – ora anche - di Cass., ord. n. 20086 del 2024 e ritenere ammissibile la domanda riconvenzionale trasversale non preceduta da un'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo, come, per l'appunto, sancito da Trib. Bergamo, sent. n. 12 del 2025. Anzitutto, secondo
Sez. Un., Sentenza n. 29862 del 12/10/2022, seguita anche da
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 16006 del 07/06/2024,
“L'interpretazione di una norma processuale consolidata può essere
7 abbandonata solo in presenza di forti ed apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l'interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o "ingiusti", atteso che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di "giustizia" del processo;
ne consegue che, ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, è doveroso preferire quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione”: orbene, avendo
Cass., ord. n. 20086 del 2024 ritenuto testualmente
“maggioritaria” l'esegesi di legittimità che opina nel senso dell'ammissibilità della domanda de qua, quest'ultimo esito deve essere dunque preferito in base all'incedere delle Sezioni Unite da ultimo richiamate. A fortiori, poi, tale soluzione persuaderà la Corte d'appello del distretto: se quest'ultima conferisce rilievo dirimente alla datazione delle pronunce di legittimità e se, allo stato, Cass., ord. n. 20086 del 2024 è la più recente pronuncia in tema, presumibilmente quest'ultimo indirizzo sarà seguito dal giudice d'appello.
3. Nel merito le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.
3.1. Anzitutto, occorre evidenziare che ha Parte_1 dimostrato la successione negli asseriti – e dimostrati nei limiti sottoindicati – crediti risarcitori dei congiunti di Persona_1 venuto a mancare in occasione ed in ragione del sinistro del
06/08/2022. Depongono in tal senso sia le quietanze di versamento da tale società ai predetti superstiti (doc. 5 di parte ricorrente), sia le contabili (di cui al successivo doc. 6), sia i principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9003 del 30/03/2023,
Rv. 667243 – 02 laddove sanciscano l'efficacia surrogatoria ex lege avente scaturigine da corresponsioni siffatte.
8 3.2. Quanto alla prova dell'an di tali originari crediti, essa si evince sia dalla documentazione prodotta ed attestante il pacifico
(nella sua storicità) sinistro, sia dai doc.
3-4 di parte ricorrente, che, quali documenti provenienti da terzi rispetto alle parti dell'odierno giudizio, segnatamente dimostrano le qualità
1) di come figlio di abitante in un Per_2 Persona_1 plesso contiguo con l'immobile di questi, avente rapporti più che giornalieri con il de cuius, oltre che già precedentemente orfano di madre e sopravvissuto alla sorella ed al fratello premorti,
2) di come compagna convivente di (con CP_3 Persona_1
l'intensità di relazione descritta),
3) di come sorella di (con la Parte_2 Persona_1 rappresentata profondità di relazione),
4) di e come figli di CP_4 Controparte_5 Parte_2
e, dunque, nipoti ex fratre di aventi con Persona_1 questi un più che significativo rapporto, nel solco dei termini indicati, ex multis, da Cass. Sez. 3, ord. del
07/09/2023, n. 26140, Rv. 669087 – 01, viste le indicazioni riportanti l'anteriore perdita del padre dei due, il costante supporto e la presenza di nonché la prossimità Persona_1 anche geografica di questi.
3.3. Risulta, poi, dimostrato che il decesso di in Persona_1 occasione del sinistro stradale del 06/08/2022, trovi concausa anche nel parcheggio vietato del trenino turistico di _2
, oltre che nella guida di e nell'imprudente
[...] Persona_1 uscita dal parcheggio da parte di In Controparte_6 particolare, la ripresa video del sinistro, oltre che il doc. 1 di parte ricorrente e gli oneri probatori aventi scaturigine dal 2054
c.c. (in tema, Cass. Sez. 3, sent. del 08/01/2016, n. 124, Rv.
638697 - 01, esteso anche ai veicoli in sosta secondo i principi, ex multis, di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 281 del 13/01/2015), evidenziano cumulativamente
9 A. la corresponsabilità, stimabile nella misura del 40%, dell'autoveicolo che, uscendo da un Controparte_6 parcheggio, non si avvedeva dell'arrivo del motociclo di ed impattava con questi nell'esecuzione di tale Persona_1 imprudente manovra;
B. la corresponsabilità, stimabile nella misura del 20%, di che, segnatamente, pur a fronte dell'inizio Persona_1 della manovra predetta di teneva una Controparte_6 velocità eccessiva rispetto all'attiguo filare di auto, né rallentava, frenava, o evitava tale veicolo, pur avendo tre secondi per porre in essere ciò (come da fotogrammi della ripresa che seguono), laddove è stato ritenuto giurisprudenzialmente sufficiente un secondo per iniziative consimili (in tal senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19927 del
2004), così ponendo in essere una negligente condotta di guida, che non consentiva il subitaneo arresto del proprio mezzo (art. 141 c.d.s.);
10 11 C. la corresponsabilità del 40% del trenino parcheggiato di assicurato con Controparte_2 Controparte_1 sia in quanto irregolarmente sostante su una banchina stradale (art. 158 c.d.s.), sia in quanto sullo stesso si schiantava il corpo di così, solo a quel punto, Persona_1 realizzandosi la morte dello stesso, come attestato non solo dalla documentazione depositata, ma anche dagli ulteriori fotogrammi che seguono della stessa ripresa e dalla CTU espletata.
12 13 3.3.1. A riprova della causalità materiale e dell'essenzialità anche dell'irregolare parcheggio dei resistenti sub C. per la verificazione del decesso di depone, del resto, Persona_1 inequivocabilmente, la CTU depositata, che ritiene questo
Giudicante di dover condividere sul punto, trattandosi di consulenza condotta con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti. In particolare, tale vaglio peritale ha acclarato che “Il decesso di è derivato Persona_1 dal secondo impatto, cioè contro il veicolo in sosta di proprietà di e che “se il trenino in sosta non fosse Persona_3 stato presente è plausibile ritenere che il avrebbe potuto Per_1 subire lesioni di gravità inferiore rispetto a quelle effettivamente riportate”, così sopravvivendo, in quanto “Senza il trenino il avrebbe percorso strisciando a terra gli 11,00 Per_1 metri necessari per dissipare la sua velocità residuale e si
14 sarebbe arrestato prima di arrivare all'urto contro la recinzione” alla destra del trenino stesso (pag. 18 della CTU).
3.3.1.1. Conclusioni differenti da quelle suesposte, del resto, non possono trarsi dalle osservazioni alla bozza di CTU, ulteriormente richiamate nel prosieguo, da parte di
[...]
circa il primo impatto di con Controparte_1 Persona_1 il veicolo condotto da le fotografie e le Controparte_6 riprese sono inequivocabili nello stabilire quale punto della vettura sia stato attinto (così pag. 20 e ss. della CTU), e, anche considerando una maggior decelerazione superiore tra il primo e il secondo urto e/o una analisi del punto coinvolto del trenino, resta accertata la letalità di quest'ultimo, considerato come
“L'esito delle ferite rivelatesi mortali è da imputare all'urto contro la parte spigolare del trenino;
l'urto contro la vettura è avvenuto contro la fiancata della stessa quindi contro una superficie maggiore;
è noto che la pressione è data dal rapporto tra la Forza e la Superficie su cui la forza è applicata. Ne segue che, a parità di forza, la pressione agente su un singolo distretto corporeo sarà tanto maggiore quanto minore sarà la superficie interessata dall'urto come può essere stato lo spigolo del trenino. La fiancata della vettura invece avendo una superficie maggiore avrebbe esercitato una pressione minore sui distretti corporei della vittima esercitando così una minore potenzialità lesiva anche se il motociclista veniva sottoposto ad una decelerazione superiore” (così pag. 20 della CTU).
3.3.2. Non può poi dubitarsi della colpevolezza della condotta di parcheggio del trenino del resistente. Premesso che la collocazione di un veicolo in sosta è atta ad integrare la c.d. causalità della colpa (circa la cui nozione, Cass. pen., sent. n.
34375 del 2017) in relazione al sinistro che lo coinvolga, visto che la relativa disciplina normativa e preventiva del parcheggio è funzionale a scongiurare “intralcio e pericolo per la circolazione” (così Cass. Sez. 2, sent. del 22/01/2008, n. 1272,
Rv. 601223 - 01), occorre evidenziare che – anche diversamente opinando rispetto alla CTU, che certo non vincola per analisi
15 strettamente normative come quella de qua – il mezzo di _2
era parcheggiato in violazione dell'art. 158 c.d.s. in
[...] quanto collocato su una banchina, pur in assenza di specifica autorizzazione a tale posizionamento.
3.3.2.1. Sul punto, è dirimente, dunque, soffermarsi sul concetto di banchina. Essa era ed è definita dall'art. 3 c.d.s. come “parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.” Orbene, tale era anche il punto ove era sito il trenino del resistente: infatti, tale mezzo era presente tra il limite esterno della carreggiata e o un marciapiede, o un arginello.
3.3.2.1.1. Quanto alla presenza di un marciapiede, esso era individuabile proprio nella striscia di terreno esterna alla carreggiata, altresì percorsa dalla staccionata collocata alla destra del trenino (come da suesposti fotogrammi). Infatti, secondo l'art. 3 c.d.s. anche ratione temporis applicabile, il marciapiede è sì la “parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”, ma, ai sensi della medesima disposizione, esso è anche il c.d. passaggio pedonale, definito come “parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni”, in quanto il passaggio pedonale “espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso”. Ebbene, almeno quest'ultimo è il caso di specie, ravvisandosi inequivocabilmente, dai suesposti fotogrammi, la predetta striscia continua ed uno spazio sufficientemente ampio per lo scorrere dei pedoni.
3.3.2.1.2. Anche opinando diversamente dalla presenza di un marciapiede/passaggio pedonale, era comunque sussistente almeno un arginello alla destra della carreggiata, avendo riguardo al senso di marcia opposto a quello di Premesso che la Persona_1 giurisprudenza di merito ha qualificato l'arginello come un
“elemento sopraelevato rispetto alla banchina” (così Trib.
16 Firenze, sent. n. 1791 del 2022), esso era ravvisabile laddove vi
è l'ammasso ghiaioso sul quale sono infine site le rotaie del treno. La circostanza, poi, che l'area extra-carreggiata così perimetrata fosse trasversalmente divisa dalla staccionata predetta non implica la smentita della sua qualificazione come banchina. Invero, anche alternativamente, deve evidenziarsi che
I. rammentato che il criterio esegetico letterale prevale sugli altri ed anche su quello della c.d. intenzione del legislatore, ex art. 12 delle preleggi, dovendosi ricordare che «ove l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare,
l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis, il quale solo nel caso in cui, nonostante l'impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell'ipotesi, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa» (così, ex multis, S.U., sent. n. 23051 del 2022), è dirimente osservare come la definizione di banchina di cui all'art. 3 c.d.s. non trova deroga espressa laddove sia ivi posta una staccionata o altro elemento stradale, e ciò anche prescindendo da come nulla sia stato allegato o provato circa la legittimità o meno della apposizione di tale recinzione;
II. aderendo alla tesi – ex multis - di Cass., sent. n. 8934 del 2019, anche l'intenzione del legislatore palesa l'irrilevanza della presenza della staccionata ai fini del
17 concetto di banchina, visto che, da un lato, in tale precedente giurisprudenziale, si afferma che l'uso eccezionale della banchina per il passaggio o la sosta dei veicoli non ne muta la funzione, rivolta specificatamente a permettere il “transito dei (…) pedoni”, mentre, dall'altro, nel caso di specie, quest'ultimo sarebbe stato effettuabile alla destra o alla sinistra della recinzione, in mancanza di altra indicazione;
III. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15302 del 2013 ha ritenuto responsabile il “custode” ex art. 2051 c.c. della strada e della banchina per i danni occorsi ai pedoni anche sulla porzione di quest'ultima posta al di là del guard-rail, visto che “La circostanza che gli utenti di un'autostrada si trovino a dover oltrepassare il guard-rail - anche di notte e sulla corsia di sinistra - è tutt'altro che remota e talvolta può costituire addirittura una necessità o una misura prudenziale”, di talché la banchina non cessa di essere tale anche laddove la stessa sia trasversalmente divisa lì dal guardavia e qui dalla staccionata, anche alla luce della sua altezza decisamente non esorbitante nel caso di specie.
4. Così affermata la corresponsabilità al 40% dei resistenti, segnatamente rispetto ad un sinistro che obbliga solidalmente tutti i corresponsabili a prescindere dalla duplicità di urti (in tal senso, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8643 del 2016), deve pervenirsi alla liquidazione dei crediti azionati dalla ricorrente.
ha documentato di aver corrisposto Parte_1
“ ”
18 (così pag. 2 del ricorso e relativo doc. 5 allegato), così per un ammontare capitale complessivo di € 530.000,00 ai congiunti ed €
55.000,00 per compensi giudiziali. Ebbene, le corresponsioni ai superstiti sopraindicati, a titolo di danno non patrimoniale, non sono del tutto congrue, visto che, riliquidando il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale, sarebbero stati tabellarmente riconoscibili, alla luce di quanto suesposto ai punti 1)-4), dei doc.
3-4 della ricorrente, delle età sia del defunto, sia dei soggetti sottoindicati, nonché della decurtazione del 20% ex art. 1227, comma 1, c.c.,
i. l'80% di € 272.565,00 per vale a dire € Per_2
218.052,00 - inferiore, quindi, alla somma corrisposta di
€ 270.000,00 -, considerati anche la differenza tra identità di stabile e convivenza, nonché la valorizzazione della frequenza dei contatti con il defunto sul piano della intensità della relazione,
ii. l'80% di € 259.105,00 per anche alla luce CP_3 delle caratteristiche del rapporto con il de cuius, vale a dire € 207.284,00 – ammontare superiore a quello di
€160.000,00 corrisposto -,
iii. l'80% di € 75.982,40 per anche considerata Parte_2 la stretta relazione con questi, vale a dire € 60.785,92 – ammontare superiore a quello corrisposto di € 60.000,00 -, iv. l'80% di € 54.521,20 per vale a dire Parte_3
€ 43.616,96 – ammontare superiore a quello corrisposto di
€ 20.000,00 -,
v. l'80% di € 54.521,20 per vale a dire € Controparte_5
43.616,96 – ammontare superiore a quello corrisposto di €
20.000,00 -.
Parimenti non vi è perfetta congruità di quanto versato per il compenso del difensore di questi. Va premesso che è applicabile il
D.M. n. 55/2014 vigente alla data delle corresponsioni (con le stesse concludendosi il mandato difensivo) e deve aversi riguardo agli artt. 19, 22 e 21 di tale decreto ministeriale;
quest'ultima disposizione, in particolare, impone di avere riguardo a quanto
19 controverso e non a quanto conseguito, di talché è necessario considerare il parametro di cui a questi ultimi numeri romani, precisamente facendo riferimento a quanto riconoscibile – non già
a quanto effettivamente corrisposto - e senza la decurtazione del
20%, essendo quest'ultima parimenti controversa. Assurge così a parametro la cifra di € 716.694,80 (= 272.565,00 + 259.105,00 +
75.982,40 + 54.521,20 + 54.521,20). Ebbene, riconoscendo il 3% tabellarmente fissato sull'ammontare di € 716.694,80, sarebbe stato riconoscibile il compenso di € 21.500,84, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, così complessivamente pari ad €
31.372,31 - cifra inferiore, quindi, alla somma corrisposta di €
55.000,00 -.
4.1. Conseguentemente, alla luce di quanto suesposto e ricollegandosi quanto azionato dalla ricorrente al “regresso previsto dall'art. 2055 cod. civ.” (così Cass. Sez. 3, sent. del
25/06/2003, n. 10135, Rv. 564576 – 01), i resistenti devono essere condannati in solido, per il capitale, al 50% della minor somma tra quanto riconoscibile e quanto riconosciuto in base a quanto indicato al punto 4. della presente motivazione e, dunque, di a. € 109.026,00 (= 218.052,00 : 2) per Per_2
b. € 80.000,00 (= 160.000,00 : 2) per CP_3
c. € 30.000,00 (= 60.000,00 : 2) per Parte_2
d. € 10.000,00 (= 20.000,00 : 2) per Parte_3
e. € 10.000,00 (= 20.000,00 : 2) per Controparte_5
f. € 15.686,16 (= 31.372,31 : 2) per spese legali, pari all'importo capitale complessivo di € 254.712,16.
Sono dovuti anche la rivalutazione e gli interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data dell'1/8/2024 ed ex art. 1284, comma
4, c.c. dopo la data dell'1/8/2024) sui singoli importi capitale da a. a f. anno per anno da rivalutarsi dalla data della corresponsione di ciascuno degli stessi sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma
4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo. Infatti, depongono in tal senso i principi di Sez. Un. sent. del 17/02/95 n. 1712,
20 l'esigibilità di tali somme dalla data di pagamento delle medesime, la natura di obbligazione di valore in capo a quanto azionato (così, ex multis, Cass. Sez. 3, 02/09/1992, n. 10087, Rv.
478639 – 01), la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. alle obbligazioni di ogni fonte, e, pur nel dissidio giurisprudenziale sul punto, la riconoscibilità anche d'ufficio della rivalutazione in base ai principi di Cass., ord. n. 26929 del 2024 e Cass. Sez.
2, ord. del 10/12/2021, n. 39376, Rv. 663173 – 01, nonché alla sussumibilità dell'accessorio de quo ad una ordinaria componente del danno risarcibile.
5. Stanti il pacifico rapporto assicurativo tra i resistenti, nonché quanto suesposto circa la domanda riconvenzionale trasversale, deve essere condannata a Controparte_1 manlevare e tenere indenne per quanto Controparte_2 quest'ultimo corrisponda in ragione della presente sentenza, tramite corresponsione diretta a parte ricorrente.
6. Le spese processuali devono compensarsi integralmente ex art. 92, comma 2, c.p.c., per l'“assoluta novità della questione trattata” della qualificazione dell'area occupata dal trenino del resistente come marciapiede, passaggio pedonale e/o banchina, ai sensi del codice della strada, nonostante la presenza di una staccionata. Tale incertezza spiega altresì l'astensione dal pagamento da parte della assicuratrice resistente, giustificata la quale non è possibile censurare la stessa per una ipotetica attitudine di tale stasi a causare la costituzione e l'azione di manleva dell'altro resistente.
6.1. Conseguentemente, nel mero riparto interno delle spese giudiziali e fatta salva la solidarietà delle parti in base al decreto di liquidazione del compenso (così, ex multis, Cass., Sez.
2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015), le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, sono poste definitivamente ed in parti uguali a carico di tutte le parti costituite, con i
21 conseguenti obblighi restitutori, fatte salve la manleva suesposta e l'antistatarietà del difensore di . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Condanna in solido e Controparte_1 _2
al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 dell'importo di € 254.712,16, oltre rivalutazione e gli interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data dell'1/8/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data dell'1/8/2024) sui singoli importi capitale da a. a f. (della parte motiva) anno per anno da rivalutarsi dalla data della corresponsione di ciascuno degli stessi sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
2. Condanna a manlevare e tenere Controparte_1 indenne per quanto quest'ultimo Controparte_2 corrisponda in ragione della presente sentenza, tramite corresponsione diretta di ad Controparte_1
Parte_1
3. Rigetta nel resto;
4. Compensa integralmente le spese processuali;
5. Pone le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente ed in parti uguali a carico di e Parte_1 Controparte_1 _2
con i conseguenti obblighi restitutori, fatte salve
[...] la manleva suesposta e l'antistatarietà del difensore di
. Controparte_2
22 Bergamo, 29/04/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
29/04/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 4651/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
29/04/2025, promossa da
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
PASETTO LEONARDO e FIOCCO ARIANNA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda dei due, sito in Verona, via della
Valverde, n. 87, giuste procure in calce al ricorso ex art. 281decies c.p.c. ed alla nota depositata in data 24/04/2025z,
RICORRENTE, nei confronti di
, C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
BECHERI LUIGISTELIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA SOLFERINO 28 25122 BRESCIA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE,
1 nonché di
C.F. rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1 dall'avv.to BOSIO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cuneo, via Vecchia di Borgo, n.
50, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE,
avente ad oggetto: morte, sinistro stradale, assicurazione e surrogazione.
Conclusioni come da verbale di udienza del 29/04/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data
01/08/2024, promuoveva il presente giudizio nei Parte_1 confronti di e di Controparte_1 Controparte_2 chiedendo la condanna solidale degli stessi alla quota dovuta del risarcimento dei danni già dalla ricorrente versato ai congiunti di a seguito del decesso di quest'ultimo nel Persona_1 sinistro stradale del 06/08/2022, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando Controparte_1 quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande o, in subordine, la limitazione della condanna a quanto effettivamente ritenuto dovuto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_2 adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande o, in
2 subordine, la condanna in manleva di Controparte_1 infine concludendo come riportato in epigrafe.
Esperita CTU, il Giudice rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 29/04/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo,
c.p.c.
2. Preliminarmente, deve essere ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale trasversale formulata da nei Controparte_2 confronti di ancorché non preceduta da Controparte_1 apposita istanza di chiamata di terzo.
A fronte del dissidio della giurisprudenza di legittimità su tale questione giuridica, questo Tribunale, ex multis, tramite Trib.
Bergamo, sent. n. 1391 del 2024, aveva precedentemente opinato nel senso dell'inammissibilità sulla base della seguente motivazione:
“Preliminarmente, devono dichiararsi inammissibili le domande riconvenzionali trasversali formulate (…), in quanto non accompagnate da una istanza di differimento di udienza e di autorizzazione alla chiamata di terzo. Infatti, in tali termini non è stato osservato il principio giurisprudenziale più convincente e secondo il quale “Nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito” (così Cass., Sez. 1 - , Ordinanza
n. 12662 del 12/05/2021, Rv. 661320 – 01, nel solco di Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 8315 del 2011 e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31010 del 2023). Tale pronuncia giurisprudenziale, del resto, supera convincentemente l'avviso opposto di altro orientamento, persuasivamente prendendo atto delle medesime esigenze difensive e, dunque, di stessi termini processuali tra la parte da evocarsi in giudizio e quella che nello stesso si sia già costituita in posizione diversa dall'attore; diversamente opinando, del resto, lo stesso soggetto si raffronterebbe con diversi termini per espletare le proprie difese a seconda di una scelta unilaterale della controparte di formulare una domanda riconvenzionale trasversale nello stesso giudizio o di instaurare un separato processo, senza che – a differenza di quanto esemplificativamente previsto dall'art. 702bis,
3 comma 1, c.p.c. in tema di scelta di rito – ciò trovi un espresso avallo normativo. Quanto esposto non è convincentemente smentito da Cass., ord. n. 9441 del 2022, da Cass., sent. n. 33367 del 2022 o da Cass., ord. n. 37191 del 2022
(che, segnatamente ed infatti, non prendono motivatamente posizione circa le argomentazioni suesposte ed i principi di Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 12662 del 12/05/2021, Rv. 661320 - 01), attiene alle regole processuali sottratte all'art. 101, comma 2, c.p.c. (in tal senso, ex multis, Cass., Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 6218 del 04/03/2019, Rv. 652803 - 01) e non è superato dall'omessa contestazione di tale aspetto di rito da parte delle controparti: invero, l'art. 269, comma 2, c.p.c. prevede un termine (conseguentemente alla “decadenza” ivi indicata) perentorio, la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio, attesi non solo l'art. 153 c.p.c., ma anche l'indirizzo alla stregua del quale “"Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso a tutela non solo dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la decadenza per il mancato rispetto, da parte del convenuto, del termine perentorio, di cui all'art. 180 cod. proc. civ., comma 2, per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo" (Cass.n. 11318 del 2005; si veda anche Cass. n. 6532 del 2006)” (così, in tema di chiamata di terzo, Cass., Sez. 6 - 3, Sentenza n. 10579 del
07/05/2013, Rv. 626173 – 01).
La conclusione cui è giunta Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 12662 del 12/05/2021,
Rv. 661320 – 01, del resto, non solo è coerente con i principi di Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 8315 del 2011 e di Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31010 del 2023, ma anche è stata altresì fatta propria dalla Corte d'appello di questo distretto
(così espressamente Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1535 del 2019) e per questo si prevede che quest'ultima ribadirà tale orientamento, tanto più che a determinare la condivisione o meno di un indirizzo della Suprema Corte sono più la persuasività delle suesposte ragioni giuridiche rispetto al mero e potenzialmente asignificativo dato cronologico della successione delle pronunce a Sezioni semplici.
Tanto meno, poi, nel caso di specie, si ha la medesimezza dei fatti
(riconosciuta da Cass., sent. n. 33367 del 2022, nella fattispecie da questi esaminata) tra domanda principale di parte attrice e domande riconvenzionali trasversali della persona fisica convenuta, trattandosi di differenti (e c.d.) diritti eterodeterminati (rispettivamente credito risarcitorio e diritto di manleva) che risentono delle diverse allegazioni sul punto, oltre che dei diversi rapporti (extracontrattuale, da un lato, contrattuale, dall'altro) della fattispecie in esame (così, similmente al caso di specie, anche Trib. Bergamo, sent. n. 2734 del 2023).”
4 Tuttavia, come anche già osservato da Trib. Bergamo, sent. n. 12 del 2025, è necessario mutare indirizzo alla luce dell'orientamento della giurisprudenza sorta dopo la suesposta pronuncia del 2024. In particolare, Cass., ord. n. 20086 del 2024 ha ritenuto che sia più condivisibile l'ammissibilità indicata da
Cass., ord. n. 9441 del 2022, anziché l'opposto esito prospettato da Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 12662 del 12/05/2021, Rv. 661320
– 01: infatti, “deve darsi prevalenza ai principi di ragionevole durata del processo, di semplificazione delle forme, di economia processuale, di esigenza di interpretazione delle norme processuali in modo da imporre i minori oneri a carico delle parti pur nel rispetto delle garanzie per la controparte, prima fra tutte quella del diritto di difesa. D'altra parte seppure il codice di rito, che prevede l'eventualità della proposizione di una domanda riconvenzionale del convenuto verso l'attore e della sua richiesta di chiamata in giudizio di un terzo, non regola espressamente l'ipotesi della domanda formulata da un convenuto verso un altro convenuto nello stesso giudizio, talora definita domanda «tra coevocati», o «trasversale», o ancora
«riconvenzionale trasversale», comunque depone nel senso dell'interpretazione maggioritaria anche il dato letterale in quanto l'art. 269 c.p.c. richiede la citazione a comparire ad udienza fissa e la concessione del termine ex 163 bis c.p.c. esclusivamente in caso di chiamata in giudizio di un terzo, estraneo al novero dei contraddittori. A tal fine, la legge prescrive che il convenuto dichiari la volontà di chiamare il terzo nella comparsa di risposta. Per la parte già presente nel giudizio l'attivazione del meccanismo ex art. 269 c.p.c. comporterebbe un inutile allungamento dei tempi processuali”.
Orbene, tale sopravvenuto opinare di Cass., ord. n. 20086 del 2024 ha avuto il merito – a differenza di Cass., ord. n. 9441 del 2022,
Cass., sent. n. 33367 del 2022 e Cass., ord. n. 37191 del 2022 - di prendere posizione espressa su Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n.
12662 del 12/05/2021, Rv. 661320 – 01 prima di giungere a
5 conclusioni differenti da quest'ultima pronuncia. Tuttavia, che gli argomenti utilizzati siano “tombali” rispetto alla quaestio iuris in esame è tutto da dimostrarsi: a tacer d'altro,
A) il destinatario della c.d. domanda riconvenzionale trasversale
è “terzo” o non è “terzo” a seconda che si abbia riguardo al solo rapporto giuridico processuale tra attore e convenuto-agente in riconvenzione o meno,
B) la circostanza che l'“allungamento dei tempi processuali” sia
“inutile” o imposto normativamente dipende dal quesito di cui alla lettera che precede,
C) il florilegio di principi generali quali quelli di “di ragionevole durata del processo, di semplificazione delle forme, di economia processuale, di esigenza di interpretazione delle norme processuali in modo da imporre i minori oneri a carico delle parti” è parimenti sovvertibile in base al richiamo del diritto di difesa ex art. 24 Cost., peraltro ritenuto “tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale” (così, ex multis, Corte cost., sent. n. 18 del 1982 e Corte cost., sent. n. 98 del 1965), laddove si ritenesse che la valutazione sub A) porti a ritenere
“terzo” il destinatario della domanda riconvenzionale trasversale e che, pertanto, tale soggetto debba godere di termini e garanzie difensive previsti dall'art. 269 c.p.c. E ciò anche prescindendo da come il richiamo di principi generali, laddove non comporti una obbligata ed esclusiva opzione esegetica per giungere ad una soluzione costituzionalmente conforme – come in effetti non si realizza nel caso di specie, alla luce di quanto indicato nel periodo che precede -, dovrebbe essere confinato alla sola ipotesi della lacuna normativa non chiarita dall'analogia legis e dunque governata dall'analogia iuris, ammesso e non concesso che un
“vuoto” normativo effettivamente vi sia in misura tale che non sia fruibile il primato dell'interpretazione letterale o, in subordine, il criterio delle intenzioni del legislatore ex art. 12 delle preleggi (in tema, ex multis, anche Sez. Un., Sentenza n.
23051 del 25/07/2022, Rv. 665453 - 01).
6 2.1. A fronte del suesposto quadro della giurisprudenza legittimità, è, dunque, necessario polarizzare l'attenzione sugli orientamenti della Corte d'appello del distretto. In merito, ex multis, la sopraindicata Trib. Bergamo, sent. n. 1391 del 2024 aveva rilevato come Corte d'appello di Brescia, sent. n. 1535 del
2019 aveva ritenuto inammissibile la domanda riconvenzionale trasversale non preceduta dall'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo. Poi, successivamente alla succitata pronuncia dell'intestato Tribunale, è intervenuta Corte di Appello di
Brescia, sent. n. 810 del 2024 che, viceversa, ha ritenuto ammissibile siffatta domanda con la seguente motivazione:“ la Corte di Cassazione (9441/2022) ha infatti avuto modo di chiarire che:
Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c. per la chiamata in causa di terzo, ma è sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite per la domanda riconvenzionale dall'art. 167, comma 2, c.p.c.”. Pertanto, per la
Corte d'appello del distretto non ha avuto rilievo la circostanza che Cass., ord. n. 9441 del 2022 non prenda espressa posizione sugli opposti principi di Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 12662 del
12/05/2021, Rv. 661320 – 01: la prima pronuncia di legittimità è quella massimata sul punto (a differenza di Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 31010 del 2023, che si pronuncia solo in motivazione sulla questione), nonché successiva di un anno rispetto alla seconda e de hoc satis, secondo il giudice di appello.
2.1. Orbene, in questo quadro giurisprudenziale così controverso, deve seguirsi, allo stato, la soluzione – ora anche - di Cass., ord. n. 20086 del 2024 e ritenere ammissibile la domanda riconvenzionale trasversale non preceduta da un'istanza di autorizzazione alla chiamata di terzo, come, per l'appunto, sancito da Trib. Bergamo, sent. n. 12 del 2025. Anzitutto, secondo
Sez. Un., Sentenza n. 29862 del 12/10/2022, seguita anche da
Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 16006 del 07/06/2024,
“L'interpretazione di una norma processuale consolidata può essere
7 abbandonata solo in presenza di forti ed apprezzabili ragioni giustificative, indotte dal mutare di fenomeni sociali o del contesto normativo, oppure quando l'interpretazione consolidata risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati disfunzionali, irrazionali o "ingiusti", atteso che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di "giustizia" del processo;
ne consegue che, ove siano compatibili con la lettera della legge due diverse interpretazioni, è doveroso preferire quella sulla cui base si sia formata una sufficiente stabilità di applicazione nella giurisprudenza della Corte di cassazione”: orbene, avendo
Cass., ord. n. 20086 del 2024 ritenuto testualmente
“maggioritaria” l'esegesi di legittimità che opina nel senso dell'ammissibilità della domanda de qua, quest'ultimo esito deve essere dunque preferito in base all'incedere delle Sezioni Unite da ultimo richiamate. A fortiori, poi, tale soluzione persuaderà la Corte d'appello del distretto: se quest'ultima conferisce rilievo dirimente alla datazione delle pronunce di legittimità e se, allo stato, Cass., ord. n. 20086 del 2024 è la più recente pronuncia in tema, presumibilmente quest'ultimo indirizzo sarà seguito dal giudice d'appello.
3. Nel merito le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei limiti e nei termini che seguono.
3.1. Anzitutto, occorre evidenziare che ha Parte_1 dimostrato la successione negli asseriti – e dimostrati nei limiti sottoindicati – crediti risarcitori dei congiunti di Persona_1 venuto a mancare in occasione ed in ragione del sinistro del
06/08/2022. Depongono in tal senso sia le quietanze di versamento da tale società ai predetti superstiti (doc. 5 di parte ricorrente), sia le contabili (di cui al successivo doc. 6), sia i principi di Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 9003 del 30/03/2023,
Rv. 667243 – 02 laddove sanciscano l'efficacia surrogatoria ex lege avente scaturigine da corresponsioni siffatte.
8 3.2. Quanto alla prova dell'an di tali originari crediti, essa si evince sia dalla documentazione prodotta ed attestante il pacifico
(nella sua storicità) sinistro, sia dai doc.
3-4 di parte ricorrente, che, quali documenti provenienti da terzi rispetto alle parti dell'odierno giudizio, segnatamente dimostrano le qualità
1) di come figlio di abitante in un Per_2 Persona_1 plesso contiguo con l'immobile di questi, avente rapporti più che giornalieri con il de cuius, oltre che già precedentemente orfano di madre e sopravvissuto alla sorella ed al fratello premorti,
2) di come compagna convivente di (con CP_3 Persona_1
l'intensità di relazione descritta),
3) di come sorella di (con la Parte_2 Persona_1 rappresentata profondità di relazione),
4) di e come figli di CP_4 Controparte_5 Parte_2
e, dunque, nipoti ex fratre di aventi con Persona_1 questi un più che significativo rapporto, nel solco dei termini indicati, ex multis, da Cass. Sez. 3, ord. del
07/09/2023, n. 26140, Rv. 669087 – 01, viste le indicazioni riportanti l'anteriore perdita del padre dei due, il costante supporto e la presenza di nonché la prossimità Persona_1 anche geografica di questi.
3.3. Risulta, poi, dimostrato che il decesso di in Persona_1 occasione del sinistro stradale del 06/08/2022, trovi concausa anche nel parcheggio vietato del trenino turistico di _2
, oltre che nella guida di e nell'imprudente
[...] Persona_1 uscita dal parcheggio da parte di In Controparte_6 particolare, la ripresa video del sinistro, oltre che il doc. 1 di parte ricorrente e gli oneri probatori aventi scaturigine dal 2054
c.c. (in tema, Cass. Sez. 3, sent. del 08/01/2016, n. 124, Rv.
638697 - 01, esteso anche ai veicoli in sosta secondo i principi, ex multis, di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 281 del 13/01/2015), evidenziano cumulativamente
9 A. la corresponsabilità, stimabile nella misura del 40%, dell'autoveicolo che, uscendo da un Controparte_6 parcheggio, non si avvedeva dell'arrivo del motociclo di ed impattava con questi nell'esecuzione di tale Persona_1 imprudente manovra;
B. la corresponsabilità, stimabile nella misura del 20%, di che, segnatamente, pur a fronte dell'inizio Persona_1 della manovra predetta di teneva una Controparte_6 velocità eccessiva rispetto all'attiguo filare di auto, né rallentava, frenava, o evitava tale veicolo, pur avendo tre secondi per porre in essere ciò (come da fotogrammi della ripresa che seguono), laddove è stato ritenuto giurisprudenzialmente sufficiente un secondo per iniziative consimili (in tal senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19927 del
2004), così ponendo in essere una negligente condotta di guida, che non consentiva il subitaneo arresto del proprio mezzo (art. 141 c.d.s.);
10 11 C. la corresponsabilità del 40% del trenino parcheggiato di assicurato con Controparte_2 Controparte_1 sia in quanto irregolarmente sostante su una banchina stradale (art. 158 c.d.s.), sia in quanto sullo stesso si schiantava il corpo di così, solo a quel punto, Persona_1 realizzandosi la morte dello stesso, come attestato non solo dalla documentazione depositata, ma anche dagli ulteriori fotogrammi che seguono della stessa ripresa e dalla CTU espletata.
12 13 3.3.1. A riprova della causalità materiale e dell'essenzialità anche dell'irregolare parcheggio dei resistenti sub C. per la verificazione del decesso di depone, del resto, Persona_1 inequivocabilmente, la CTU depositata, che ritiene questo
Giudicante di dover condividere sul punto, trattandosi di consulenza condotta con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti. In particolare, tale vaglio peritale ha acclarato che “Il decesso di è derivato Persona_1 dal secondo impatto, cioè contro il veicolo in sosta di proprietà di e che “se il trenino in sosta non fosse Persona_3 stato presente è plausibile ritenere che il avrebbe potuto Per_1 subire lesioni di gravità inferiore rispetto a quelle effettivamente riportate”, così sopravvivendo, in quanto “Senza il trenino il avrebbe percorso strisciando a terra gli 11,00 Per_1 metri necessari per dissipare la sua velocità residuale e si
14 sarebbe arrestato prima di arrivare all'urto contro la recinzione” alla destra del trenino stesso (pag. 18 della CTU).
3.3.1.1. Conclusioni differenti da quelle suesposte, del resto, non possono trarsi dalle osservazioni alla bozza di CTU, ulteriormente richiamate nel prosieguo, da parte di
[...]
circa il primo impatto di con Controparte_1 Persona_1 il veicolo condotto da le fotografie e le Controparte_6 riprese sono inequivocabili nello stabilire quale punto della vettura sia stato attinto (così pag. 20 e ss. della CTU), e, anche considerando una maggior decelerazione superiore tra il primo e il secondo urto e/o una analisi del punto coinvolto del trenino, resta accertata la letalità di quest'ultimo, considerato come
“L'esito delle ferite rivelatesi mortali è da imputare all'urto contro la parte spigolare del trenino;
l'urto contro la vettura è avvenuto contro la fiancata della stessa quindi contro una superficie maggiore;
è noto che la pressione è data dal rapporto tra la Forza e la Superficie su cui la forza è applicata. Ne segue che, a parità di forza, la pressione agente su un singolo distretto corporeo sarà tanto maggiore quanto minore sarà la superficie interessata dall'urto come può essere stato lo spigolo del trenino. La fiancata della vettura invece avendo una superficie maggiore avrebbe esercitato una pressione minore sui distretti corporei della vittima esercitando così una minore potenzialità lesiva anche se il motociclista veniva sottoposto ad una decelerazione superiore” (così pag. 20 della CTU).
3.3.2. Non può poi dubitarsi della colpevolezza della condotta di parcheggio del trenino del resistente. Premesso che la collocazione di un veicolo in sosta è atta ad integrare la c.d. causalità della colpa (circa la cui nozione, Cass. pen., sent. n.
34375 del 2017) in relazione al sinistro che lo coinvolga, visto che la relativa disciplina normativa e preventiva del parcheggio è funzionale a scongiurare “intralcio e pericolo per la circolazione” (così Cass. Sez. 2, sent. del 22/01/2008, n. 1272,
Rv. 601223 - 01), occorre evidenziare che – anche diversamente opinando rispetto alla CTU, che certo non vincola per analisi
15 strettamente normative come quella de qua – il mezzo di _2
era parcheggiato in violazione dell'art. 158 c.d.s. in
[...] quanto collocato su una banchina, pur in assenza di specifica autorizzazione a tale posizionamento.
3.3.2.1. Sul punto, è dirimente, dunque, soffermarsi sul concetto di banchina. Essa era ed è definita dall'art. 3 c.d.s. come “parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.” Orbene, tale era anche il punto ove era sito il trenino del resistente: infatti, tale mezzo era presente tra il limite esterno della carreggiata e o un marciapiede, o un arginello.
3.3.2.1.1. Quanto alla presenza di un marciapiede, esso era individuabile proprio nella striscia di terreno esterna alla carreggiata, altresì percorsa dalla staccionata collocata alla destra del trenino (come da suesposti fotogrammi). Infatti, secondo l'art. 3 c.d.s. anche ratione temporis applicabile, il marciapiede è sì la “parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”, ma, ai sensi della medesima disposizione, esso è anche il c.d. passaggio pedonale, definito come “parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni”, in quanto il passaggio pedonale “espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso”. Ebbene, almeno quest'ultimo è il caso di specie, ravvisandosi inequivocabilmente, dai suesposti fotogrammi, la predetta striscia continua ed uno spazio sufficientemente ampio per lo scorrere dei pedoni.
3.3.2.1.2. Anche opinando diversamente dalla presenza di un marciapiede/passaggio pedonale, era comunque sussistente almeno un arginello alla destra della carreggiata, avendo riguardo al senso di marcia opposto a quello di Premesso che la Persona_1 giurisprudenza di merito ha qualificato l'arginello come un
“elemento sopraelevato rispetto alla banchina” (così Trib.
16 Firenze, sent. n. 1791 del 2022), esso era ravvisabile laddove vi
è l'ammasso ghiaioso sul quale sono infine site le rotaie del treno. La circostanza, poi, che l'area extra-carreggiata così perimetrata fosse trasversalmente divisa dalla staccionata predetta non implica la smentita della sua qualificazione come banchina. Invero, anche alternativamente, deve evidenziarsi che
I. rammentato che il criterio esegetico letterale prevale sugli altri ed anche su quello della c.d. intenzione del legislatore, ex art. 12 delle preleggi, dovendosi ricordare che «ove l'interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare,
l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis, il quale solo nel caso in cui, nonostante l'impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale, mentre può assumere rilievo prevalente nell'ipotesi, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa» (così, ex multis, S.U., sent. n. 23051 del 2022), è dirimente osservare come la definizione di banchina di cui all'art. 3 c.d.s. non trova deroga espressa laddove sia ivi posta una staccionata o altro elemento stradale, e ciò anche prescindendo da come nulla sia stato allegato o provato circa la legittimità o meno della apposizione di tale recinzione;
II. aderendo alla tesi – ex multis - di Cass., sent. n. 8934 del 2019, anche l'intenzione del legislatore palesa l'irrilevanza della presenza della staccionata ai fini del
17 concetto di banchina, visto che, da un lato, in tale precedente giurisprudenziale, si afferma che l'uso eccezionale della banchina per il passaggio o la sosta dei veicoli non ne muta la funzione, rivolta specificatamente a permettere il “transito dei (…) pedoni”, mentre, dall'altro, nel caso di specie, quest'ultimo sarebbe stato effettuabile alla destra o alla sinistra della recinzione, in mancanza di altra indicazione;
III. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15302 del 2013 ha ritenuto responsabile il “custode” ex art. 2051 c.c. della strada e della banchina per i danni occorsi ai pedoni anche sulla porzione di quest'ultima posta al di là del guard-rail, visto che “La circostanza che gli utenti di un'autostrada si trovino a dover oltrepassare il guard-rail - anche di notte e sulla corsia di sinistra - è tutt'altro che remota e talvolta può costituire addirittura una necessità o una misura prudenziale”, di talché la banchina non cessa di essere tale anche laddove la stessa sia trasversalmente divisa lì dal guardavia e qui dalla staccionata, anche alla luce della sua altezza decisamente non esorbitante nel caso di specie.
4. Così affermata la corresponsabilità al 40% dei resistenti, segnatamente rispetto ad un sinistro che obbliga solidalmente tutti i corresponsabili a prescindere dalla duplicità di urti (in tal senso, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8643 del 2016), deve pervenirsi alla liquidazione dei crediti azionati dalla ricorrente.
ha documentato di aver corrisposto Parte_1
“ ”
18 (così pag. 2 del ricorso e relativo doc. 5 allegato), così per un ammontare capitale complessivo di € 530.000,00 ai congiunti ed €
55.000,00 per compensi giudiziali. Ebbene, le corresponsioni ai superstiti sopraindicati, a titolo di danno non patrimoniale, non sono del tutto congrue, visto che, riliquidando il risarcimento dei danni da perdita del rapporto parentale, sarebbero stati tabellarmente riconoscibili, alla luce di quanto suesposto ai punti 1)-4), dei doc.
3-4 della ricorrente, delle età sia del defunto, sia dei soggetti sottoindicati, nonché della decurtazione del 20% ex art. 1227, comma 1, c.c.,
i. l'80% di € 272.565,00 per vale a dire € Per_2
218.052,00 - inferiore, quindi, alla somma corrisposta di
€ 270.000,00 -, considerati anche la differenza tra identità di stabile e convivenza, nonché la valorizzazione della frequenza dei contatti con il defunto sul piano della intensità della relazione,
ii. l'80% di € 259.105,00 per anche alla luce CP_3 delle caratteristiche del rapporto con il de cuius, vale a dire € 207.284,00 – ammontare superiore a quello di
€160.000,00 corrisposto -,
iii. l'80% di € 75.982,40 per anche considerata Parte_2 la stretta relazione con questi, vale a dire € 60.785,92 – ammontare superiore a quello corrisposto di € 60.000,00 -, iv. l'80% di € 54.521,20 per vale a dire Parte_3
€ 43.616,96 – ammontare superiore a quello corrisposto di
€ 20.000,00 -,
v. l'80% di € 54.521,20 per vale a dire € Controparte_5
43.616,96 – ammontare superiore a quello corrisposto di €
20.000,00 -.
Parimenti non vi è perfetta congruità di quanto versato per il compenso del difensore di questi. Va premesso che è applicabile il
D.M. n. 55/2014 vigente alla data delle corresponsioni (con le stesse concludendosi il mandato difensivo) e deve aversi riguardo agli artt. 19, 22 e 21 di tale decreto ministeriale;
quest'ultima disposizione, in particolare, impone di avere riguardo a quanto
19 controverso e non a quanto conseguito, di talché è necessario considerare il parametro di cui a questi ultimi numeri romani, precisamente facendo riferimento a quanto riconoscibile – non già
a quanto effettivamente corrisposto - e senza la decurtazione del
20%, essendo quest'ultima parimenti controversa. Assurge così a parametro la cifra di € 716.694,80 (= 272.565,00 + 259.105,00 +
75.982,40 + 54.521,20 + 54.521,20). Ebbene, riconoscendo il 3% tabellarmente fissato sull'ammontare di € 716.694,80, sarebbe stato riconoscibile il compenso di € 21.500,84, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, così complessivamente pari ad €
31.372,31 - cifra inferiore, quindi, alla somma corrisposta di €
55.000,00 -.
4.1. Conseguentemente, alla luce di quanto suesposto e ricollegandosi quanto azionato dalla ricorrente al “regresso previsto dall'art. 2055 cod. civ.” (così Cass. Sez. 3, sent. del
25/06/2003, n. 10135, Rv. 564576 – 01), i resistenti devono essere condannati in solido, per il capitale, al 50% della minor somma tra quanto riconoscibile e quanto riconosciuto in base a quanto indicato al punto 4. della presente motivazione e, dunque, di a. € 109.026,00 (= 218.052,00 : 2) per Per_2
b. € 80.000,00 (= 160.000,00 : 2) per CP_3
c. € 30.000,00 (= 60.000,00 : 2) per Parte_2
d. € 10.000,00 (= 20.000,00 : 2) per Parte_3
e. € 10.000,00 (= 20.000,00 : 2) per Controparte_5
f. € 15.686,16 (= 31.372,31 : 2) per spese legali, pari all'importo capitale complessivo di € 254.712,16.
Sono dovuti anche la rivalutazione e gli interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data dell'1/8/2024 ed ex art. 1284, comma
4, c.c. dopo la data dell'1/8/2024) sui singoli importi capitale da a. a f. anno per anno da rivalutarsi dalla data della corresponsione di ciascuno degli stessi sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma
4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo. Infatti, depongono in tal senso i principi di Sez. Un. sent. del 17/02/95 n. 1712,
20 l'esigibilità di tali somme dalla data di pagamento delle medesime, la natura di obbligazione di valore in capo a quanto azionato (così, ex multis, Cass. Sez. 3, 02/09/1992, n. 10087, Rv.
478639 – 01), la condivisibilità dei principi di Cass., Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 61 del 03/01/2023, Rv. 666489 – 01 per la più convincente attitudine dei medesimi a dar contezza della generalizzata applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c. alle obbligazioni di ogni fonte, e, pur nel dissidio giurisprudenziale sul punto, la riconoscibilità anche d'ufficio della rivalutazione in base ai principi di Cass., ord. n. 26929 del 2024 e Cass. Sez.
2, ord. del 10/12/2021, n. 39376, Rv. 663173 – 01, nonché alla sussumibilità dell'accessorio de quo ad una ordinaria componente del danno risarcibile.
5. Stanti il pacifico rapporto assicurativo tra i resistenti, nonché quanto suesposto circa la domanda riconvenzionale trasversale, deve essere condannata a Controparte_1 manlevare e tenere indenne per quanto Controparte_2 quest'ultimo corrisponda in ragione della presente sentenza, tramite corresponsione diretta a parte ricorrente.
6. Le spese processuali devono compensarsi integralmente ex art. 92, comma 2, c.p.c., per l'“assoluta novità della questione trattata” della qualificazione dell'area occupata dal trenino del resistente come marciapiede, passaggio pedonale e/o banchina, ai sensi del codice della strada, nonostante la presenza di una staccionata. Tale incertezza spiega altresì l'astensione dal pagamento da parte della assicuratrice resistente, giustificata la quale non è possibile censurare la stessa per una ipotetica attitudine di tale stasi a causare la costituzione e l'azione di manleva dell'altro resistente.
6.1. Conseguentemente, nel mero riparto interno delle spese giudiziali e fatta salva la solidarietà delle parti in base al decreto di liquidazione del compenso (così, ex multis, Cass., Sez.
2, Sentenza n. 23133 del 12/11/2015), le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, sono poste definitivamente ed in parti uguali a carico di tutte le parti costituite, con i
21 conseguenti obblighi restitutori, fatte salve la manleva suesposta e l'antistatarietà del difensore di . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Condanna in solido e Controparte_1 _2
al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 dell'importo di € 254.712,16, oltre rivalutazione e gli interessi (ex art. 1284, comma 1, c.c. fino alla data dell'1/8/2024 ed ex art. 1284, comma 4, c.c. dopo la data dell'1/8/2024) sui singoli importi capitale da a. a f. (della parte motiva) anno per anno da rivalutarsi dalla data della corresponsione di ciascuno degli stessi sino alla data della presente sentenza, ed oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. sulla somma così complessivamente spettante, dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
2. Condanna a manlevare e tenere Controparte_1 indenne per quanto quest'ultimo Controparte_2 corrisponda in ragione della presente sentenza, tramite corresponsione diretta di ad Controparte_1
Parte_1
3. Rigetta nel resto;
4. Compensa integralmente le spese processuali;
5. Pone le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, definitivamente ed in parti uguali a carico di e Parte_1 Controparte_1 _2
con i conseguenti obblighi restitutori, fatte salve
[...] la manleva suesposta e l'antistatarietà del difensore di
. Controparte_2
22 Bergamo, 29/04/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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