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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5194 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
II sezione Civile
Repubblica ALna in nome del Popolo ALno
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, II sezione Civile, dott.ssa Maria Carolina De Falco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel RGN. 2060 nell'anno 2024 avente ad oggetto: appello a sentenza del
Giudice di Pace di Napoli n. 39522/2023 del 30/10/2023 su restituzione costi in caso di estinzione anticipata cessione quinto dello stipendio
TRA codice fiscale Parte_1
e partita IVA , in persona della Dott.ssa , giusta P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2
Procura per atto del Notaio di Roma del 11/05/2021, Repertorio 7971 - Persona_1
Raccolta 6451, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti Claudio Mauriello e Paolo Mauriello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Silvio Di Monaco in Nocera Inferiore alla Via Via Barbarulo n.50
APPELLANTE
E
c.f. CP_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/05/25 il GU assegnava la causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, RG. 26743/2019,
premesso di aver concluso con in CP_1 Parte_1
data 05/03/2009 contratto di finanziamento n. 102814 per l'importo complessivo di euro 27.600,00 da restituire a mezzo cessione del quinto dello stipendio in 120 rate da euro 230,00 ognuna con decorrenza dalla data di approvazione della proposta, riferiva che al momento della stipula aveva versato euro 3.952,24.
1 Estinto anticipatamente il finanziamento alla scadenza della rata n. 49, chiedeva alla controparte contrattuale la restituzione secondo il criterio del pro rata temporis delle commissioni non godute secondo le disposizioni di legge in materia di cessione del quinto dello stipendio (art. 38 e 40 del DPR
895/50) ma invano.
Decideva di adire la giustizia per ottenere, pertanto, previa declaratoria di vessatorietà della clausola del contratto indicato che impediva la restituzione dei costi recurring e up-front non goduti, la restituzione della somma di euro 1.672,94, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo, pari ad euro 665,46.
Si costituiva eccependo la competenza per valore Controparte_2
del giudice adito, la propria carenza di legittimazione passiva nonché l'irripetibilità dei costi indicati dall'attore e l'infondatezza della domanda.
La causa veniva decisa con sentenza n. 39522/2023 del 30/10/2023, non notificata, che, in accoglimento della domanda attorea, condannava la banca convenuta al pagamento della somma di euro 1.672,94, oltre interessi legali dalla data di estinzione al soddisfo, e spese di lite nella misura di euro 1.390,00, di cui euro 125,00 per spese giudiziali, oltre accessori di legge.
Con atto di citazione in appello ritenendo integralmente errata la sentenza del Parte_1
Giudice di prime cure, ne chiedeva la riforma in considerazione della erronea applicazione dell'art. 125 T.U.B., il difetto di legittimazione passiva in merito alle domande attoree nonché l'irripetibilità dei costi up front.
Chiedeva, pertanto, revocarsi la sentenza del Giudice di Pace di Napoli e rigettarsi le pretese formulate in primo grado dall'attore con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 13 settembre 2024, il GU, preso atto della regolarità della notifica dell'appello a
[...]
, ne dichiarava la contumacia. CP_1
La causa all'udienza del 06/05/2025 veniva assunta in decisione.
L'appello è infondato.
In via del tutto preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello per avere la parte appellante rispettato nella notifica (23/01/2024) il termine di mesi sei dalla pubblicazione della sentenza
(30/10/23), nonché la sua procedibilità per essere stata la causa iscritta a ruolo nel successivo termine di giorni 10 (30/01/24).
Ancora in via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace adito proposta dall'appellante in primo grado e qui reiterata.
Giova premettere che, in base al combinato disposto degli artt. 10 e 14 c.p.c., ai fini della competenza il valore della causa si determina dalla domanda. Invero, la quantificazione della domanda in euro
1.672,94, di cui l'attore chiede la ripetizione, è stata operata dallo stesso sin dall'atto introduttivo del
2 giudizio di primo grado, senza formulare alcuna richiesta in merito alla citata somma ulteriore.
Considerato che “Ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di denaro, deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore (petitum immediato) e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda” (cfr. Cass. n.1338/2005; Cass. n.9251/2004) e che l'entità economica della domanda è pari all'importo domandato di euro 1.672,94, il presente giudizio rientrava nella competenza del Giudice di Pace di Napoli.
Passando al merito, va innanzitutto confermato che la presente controversia non poteva essere decisa sulla scorta dell'art. 125 sexies TUB ( evidentemente inapplicabile ratione temporis perché entrato in vigore successivamente alla conclusione dei contratti), quanto piuttosto sulla corretta ed ormai unanime interpretazione dell'art.125 TUB che, nella formulazione vigente all'epoca della stipulazione, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Sempre tenendo conto della disciplina vigente all'epoca dei contratti, ed in tema di adempimento anticipato del contratto, l'art. 3 del DM. 08.07.92 recitava “l. Il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: Tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo.
2. Qualora il contratto non dettagli l'importo del capitale residuo dopo ciascuna rata di rimborso, esso si determina quale somma del valore attuale di tutte le rate non ancora scadute alla data dell'adempimento anticipato, calcolata mediante la formula riportata in allegato 2 al presente decreto;
il tasso d'interesse da utilizzare nel calcolo è quello vigente all'epoca dell'adempimento anticipato per la determinazione degli interessi a carico del consumatore”.
Come chiarito anche da diversi precedenti di sezione, anche la AN d'AL (cfr. Comunicazione del Governatore della AN d'AL del 10.11.09 e del 07.04.11) ha all'epoca ripetutamente affermato l'assunto per cui “Onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la
3 prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.).
L'obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato;
- ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione”.
Ciò posto, la giurisprudenza dell'ABF che ha avuto ripetute occasioni di occuparsi della questione concernente il rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, ha chiaramente delineato i seguenti principi: (a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo;
(b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
(c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
(d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo (cfr., ex multis, ABF,
Collegio di Milano, Decisione N. 2084 del 19 aprile 2013; cfr. tra le altre Arbitro bancario finanziario
Napoli, 18/10/2011, n.2187 per cui “Il mutuario, in sede di estinzione anticipata dei finanziamenti
(nella specie, derivanti da un contratto con delegazione di pagamento e da una cessione del quinto dello stipendio), ha diritto al rimborso delle commissioni accessorie afferenti il periodo residuo, da quantificare sulla base del criterio di proporzionalità semplice rapportata alla durata del finanziamento, con maggioranza degli interessi al tasso legale dalla data di reclamo”; Arbitro bancario finanziario Napoli, 24/05/2011, n.1071 “Al fine di valutare l'entità delle commissioni che
l'intermediario deve restituire al cliente che ha chiesto l'estinzione anticipata del finanziamento
(nella specie, si trattava di un'operazione di cessione del quinto dello stipendio), ove risulti un deficit di trasparenza in ordine all'indicazione delle varie componenti di costo, si può procedere all'applicazione di un "criterio proporzionale", rapportato alla durata del finanziamento, sull'importo delle commissioni riscosse a fronte di prestazioni ancora non rese e relativamente ai costi assicurativi”; Tribunale Napoli, est. Sacchi n. 14976/16).
Nel caso di specie, il contratto di finanziamento prevede alla clausola 1.1 delle Condizioni Generali del Contratto la non rimborsabilità delle commissioni e dei costi assicurativi, stabilendo in particolare
4 che “resta espressamente convenuto che in caso di estinzione anticipata, gli importi indicati alle lettere A, B, C, D ed E, del prospetto economico, non saranno rimborsabili come pure quelle esposte nel successivo punto 8”.
Orbene, per quanto concerne le commissioni deve, anzitutto, evidenziarsi che il contratto sul punto non specifica alcunché limitandosi ad enumerare le denominazioni di tali costi (Commissioni finanziarie;
Commissioni accessorie, oneri e spese contrattuali, polizze assicurative) e l'importo trattenuto al momento dell'erogazione.
Tanto premesso, deve tuttavia evidenziarsi che la descrizione delle attività riconducibili alle
“commissioni di intermediazione ” pecca di eccessiva genericità e, in definitiva, non consente di stabilire, con adeguata certezza, se esse siano effettivamente rivolte a coprire costi up-front, cioè concernenti servizi temporalmente collocabili nella fase preliminare e/o formativa del regolamento negoziale, che, come detto, in ipotesi e secondo il dettato contrattuale non andavano restituiti in ipotesi di estinzione anticipata.
Analogamente, gli “oneri di intermediazione” risultano finalizzati a remunerare prestazioni – quali in particolare i costi dell'intermediazione – che, per costante giurisprudenza arbitrale, sono rimborsabili al cliente all'atto dell'estinzione anticipata, senza che, tuttavia, in base ai contratti, sia possibile distinguere agevolmente tale costo dalle ulteriori componenti che concorrono a formarlo.
In mancanza di sicuri riferimenti normativi sull'esatta distinzione tra costi up front e recurring, si ritiene che un ruolo fondamentale sia svolto dagli obblighi informativi pre-contrattuali e dalla trasparenza nella predisposizione delle condizioni contrattuali. È fondamentale che in sede negoziale avvenga una corretta distinzione tra quota up front e quota recurring all'interno della complessiva commissione corrisposta e che tale distinzione sia resa palese alla clientela, come emerge dalle decisioni dell'ABF, che ha avuto ripetute occasioni di occuparsi della questione. Sul punto si è affermato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie, così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo, ma che, in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (cfr., ex multis, ABF, Collegio di Milano, Decisione N. 2084 del 19 aprile
2013).
Nel caso di specie, tutte le spese da sopportare per l'erogazione del credito sono state esposte nel contratto all'interno di un unico prospetto riassuntivo, senza alcun collegamento espresso tra questi costi e la durata - eventualmente più breve - del contratto. Le singole voci infatti sono state elaborate sul presupposto di una completa esecuzione del rapporto per tutta la sua naturale durata, ossia per 120 rate mensili. Dal prospetto non è possibile evincere i criteri di calcolo dei singoli oneri pro rata, né i
5 criteri di riquantificazione degli oneri per il caso di estinzione anticipata del rapporto: dunque al cliente non poteva essere chiaro se e quali costi fossero variabili in dipendenza della durata del rapporto e del numero di rate sostenute. In mancanza di indicazioni espresse, non è possibile stabilire, con adeguata certezza, se esse siano effettivamente rivolte a coprire costi up front ed il cliente non può essere penalizzato per questo deficit di trasparenza.
Pertanto, in assenza di una chiara distinzione in contratto, dovranno essere rimborsati al cliente tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, in relazione alle rate residue, anche in applicazione dei criteri ermeneutici contra stipulatorem di cui all'art. 1370 c.c. e all'art. 35 co. 2 d.lgs. n. 206/2005 (in questo senso anche la più recente decisione del collegio di coordinamento dell'ABF resa in data
11.12.2019 n. 26525).
In ogni caso non può sottacersi che la clausola negoziale di cui al contratto di finanziamento, debba qualificarsi vessatoria, ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 206/05, poiché determina un significativo squilibrio tra le parti.
Di conseguenza, la pattuizione in esame, nel privare il consumatore del diritto ad esigere la restituzione della porzione di tali costi, non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata, determina, in maniera evidente, l'alterazione del sinallagma negoziale.
Infatti, non appare revocabile in dubbio che la remunerazione dei servizi accessori, descritta in contratto, venga trattenuta dalla finanziaria preliminarmente, anzi indipendentemente dalla correlativa erogazione.
In definitiva la clausola è vessatoria perché consente al mutuante di trattenere il corrispettivo di prestazioni che, al momento dell'estinzione anticipata, non sono state ancora per intero eseguite (si pensi, a titolo esemplificativo, proprio agli oneri assicurativi, che sono volti a coprire un rischio, quello dell'insolvenza del mutuatario, ormai definitivamente cessato, al momento dello scioglimento anticipato del contratto di finanziamento).
Ne segue che, a mente dell'art. 36 d. lgs. 206/05, la clausola in esame era nulla e, come tale, non poteva produrre effetti.
Deve, poi, rilevarsi che la clausola negoziale contenuta in contratto – la quale sanciva il diritto della mutuante a trattenere, in ipotesi di estinzione anticipata, le commissioni finanziarie ed il costo dell'assicurazione – ponendosi in contrasto con l'art. 125 TUB – norma da ritenere imperativa, siccome derogabile solo in senso più favorevole al cliente, come stabilito dal successivo art. 127 – sia affetta da nullità (decisione del Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014).
Non è dubbio, invero, che tale clausola, per tutte le ragioni dinanzi esposte, produca un effetto opposto a quello, di consentire “un'equa riduzione del costo complessivo del credito”, avuto di mira dal menzionato art. 125 TUB.
6 Pacificamente un costo recurring è quello relativo ai premi assicurativi per il quale una notazione in diritto afferisce alla contestazione del difetto di legittimazione passiva da parte dell'appellante circa la restituibilità dei premi assicurativi per il periodo di mancato godimento.
Part È, poi, provato per tabulas che, effettivamente, abbia stipulato con Parte_1 [...]
una polizza con la quale si garantiva contro il rischio impiego di , CP_3 CP_1
soggetto assicurato dal contratto. Tale stipula veniva effettuata in adempimento di un obbligo a contrarre ex lege stabilito dall'art. 54 d.P.R. 180/1950, che impone al mutuatario di ogni contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione l'obbligo di stipulare un'assicurazione contro il rischio di perdita dell'impiego e della vita, in modo da garantire il sicuro recupero del credito. Nella pratica il soggetto beneficiario non partecipa alle trattative con l'assicuratore perché è la banca, in veste di mandatario, ad individuare il contraente e a stipulare la polizza per conto del mutuatario. A tal fine, provvede all'incasso del premio ed al relativo versamento all'assicuratore già nella fase pre-negoziale, in modo da garantirsi anticipatamente al momento della conclusione del contratto di finanziamento.
Non può negarsi che in questa complessiva vicenda negoziale emerga un'ipotesi di collegamento tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso. È opinione corrente in giurisprudenza che, qualora in sede di erogazione di un finanziamento venga stipulata una polizza assicurativa, la riscontrata contestualità dia luogo a una presunzione iuris tantum di collegamento (cfr. Tribunale Milano, 05/12/2019,
n.11209); a maggior ragione, in questo caso il collegamento è suffragato dall'obbligo a contrarre stabilito ex lege, che li pone in un rapporto di contestualità necessaria.
Il collegamento negoziale tra i due contratti non consente di isolare le vicende estintive del contratto di mutuo dal contratto di assicurazione ad esso collegato: una volta estinto il finanziamento, le restituzioni degli oneri connessi alle rate non scadute devono riguardare tanto il contratto di mutuo quanto il contratto collegato di assicurazione, evitando di far gravare sul cliente le conseguenze di tale complessa operazione negoziale.
Il diritto del cliente è confermato anche da fonti secondarie che regolano la materia. Il Regolamento
ISVAP n. 35/2010, all'art. 49, stabilisce che “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni
e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo;
per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.
7 Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per
l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”.
Anche nella giurisprudenza arbitrale non si dubita più del diritto al rimborso pro quota dei premi assicurativi, unitamente agli altri oneri sostenuti in relazione al godimento del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento (in tal senso, ex multis, ABF, Collegio di Roma, Decisione).
Il mutuatario non può quindi sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio, che ha imputato al costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato e di aver versato le predette somme ad un soggetto diverso: così ragionando, a contrario, basterebbe spogliarsi delle somme da restituire per spogliarsi della correlativa responsabilità patrimoniale. Si noti che la responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso.
Ad ulteriore conferma di tali considerazioni, si richiama la giurisprudenza sovranazionale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, in data 11/9/2019 (in causa C-383/18, TO), decidendo una questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale polacco di Lublino, ha statuito che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
La sentenza propone un'interessante chiave di lettura della disciplina nazionale in materia ed in particolare dell'art. 125 sexies T.u.b., introdotto proprio in applicazione della direttiva 2008/48/CE.
I giudici sovranazionali confermano l'impostazione sostanzialistica tradizionalmente adottata nella interpretazione della disciplina consumeristica, di matrice europea, e superano la distinzione tra le due tipologie di costi, in quanto la loro oggettiva determinazione e selezione è lasciata alla discrezionalità degli istituti creditizi che predispongono unilateralmente le condizioni di contratto, nella duplice posizione di supremazia informativa ed economica. La parificazione di trattamento normativo tra costi recurring e costi up front inaugurata dalla Corte di Giustizia mira a ripristinare una protezione efficace del consumatore, scoraggiando gli enti creditizi dal predisporre clausole ambigue perché l'”effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito
8 risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente come dipendenti dalla durata del contratto”.
L'inedita motivazione della sentenza TO non può essere ignorata sul presupposto che la direttiva di cui va a fornire un'interpretazione autentica avrebbe efficacia vincolante solo nei rapporti verticali
(tra le istituzioni dell'Unione e gli Stati Membri) e non nei rapporti orizzontali (tra i privati cittadini), perché la dir. 2008/48/CE è già stata da tempo recepita nell'ordinamento nazionale con l'introduzione dell'art. 125 sexies T.u.b. La pronuncia offre anzi un prezioso criterio ermeneutico per leggere la normativa interna in maniera convenzionalmente orientata ed improntata ai germi sostanzialistici della disciplina consumeristica, risolvendo così i residui dubbi in merito alla latitudine precettiva dell'art. 125 sexies T.u.b. Non si deve dimenticare che la pratica dell'interpretazione conforme costituisce non già una facoltà del giudice, bensì un obbligo, in adesione al principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3 Trattato UE, che è rivolto a tutti gli organi degli Stati Membri.
Del resto, la natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di
Giustizia è stata riconosciuta anche dalla Cassazione (ex multis Cass. 3/3/2017 n. 5381; Cass.
8/2/2016 n. 2468; Cass. 11/12/2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità”.
Né, peraltro, può ritenersi che la novità legislativa del 25 luglio 2021, sulla non rimborsabilità dei costi up front per i contratti sottoscritti prima di quella data sia in grado di superare le considerazioni fin qui espresse secondo una valutazione puntualmente espressa in un recentissimo precedente di sezione, cui integralmente si aderisce (cfr. anche Tribunale Savona 15.09.21).
L'art. 11-octies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con modificazioni in legge 23 luglio 2021, n. 106, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, suppl. ord. n. 25 ed in vigore dal giorno successivo ossia dal 25 luglio 2021, ha stabilito che “l'articolo 125sexies del TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'AL vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
9 La disposizione, nella parte in cui ritiene applicabile “le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993” è norma ultronea, posto che, come già visto nella presente motivazione, la disposizione di cui all'art. 125 sexies va interpretata alla luce della direttiva europea 2008/48, e della citata sentenza della Corte di Giustizia Europea.
Più problematica è l'analisi della disposizione in cui ritiene applicabili “le norme secondarie”.
Già in precedenza era fortemente dubitabile che la portata precettiva della disposizione in esame potesse arrivare a considerare come legittima la non rimborsabilità dei costi up front tant'è che costante giurisprudenza riteneva che, al pari di regolamenti e direttive, anche le pronunce della Corte di Giustizia della Comunità europea avessero efficacia diretta nell'ordinamento interno degli stati membri, vincolando sia le amministrazioni che i giudici nazionali alla disapplicazione delle norme interne con esse configgenti (Cfr. C. Cost., 19 aprile 1985, n. 113 che ha affermato l'immediata applicabilità delle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia;
Cass. 2 marzo 2005, n. 4466; Cass. 15 marzo 2002, n. 3841; Cass. 21 dicembre 2009, n. 26897; Cassazione
1 settembre 2011, n. 17966; 11 dicembre 2012 n. 22577 Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 16 maggio 2016, n. 139).
Analogamente, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella già citata sentenza del 2019, precedentemente all'entrata in vigore del “nuovo” art. 125sexies TUB, si riteneva che la disposizione secondo cui alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di “modifica” del citato articolo si applicassero “le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'AL vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, qualora interpretata nel senso di escludere tout court la rimborsabilità dei costi up front, dovesse essere disapplicata stante l'impossibilità - per contrasto con il diritto comunitario - per i contratti sottoscritti in epoca antecedente al 25/07/2021, di derogare al principio per cui ogni voce di costo funzionalmente legata al finanziamento, che il consumatore decide di rimborsare anticipatamente, deve intendersi per ciò solo ripartita sull'intera durata del contratto ed è quindi dovuta per il tratto residuo, indipendentemente dal profilo che attiene alla causa del costo.
Soccorre, adesso, in tal senso anche la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale n. 263 del
22 dicembre 2022.
Sottoposto al vaglio di costituzionalità l'art. 11 octies, comma 2, del D.L. n.73/21 per asserita violazione degli artt. 11 e 117, I comma, della Costituzione, la Consulta, in un esaustivo excursus dell'evoluzione della disciplina caratterizzante la materia in oggetto, ha sancito l'illegittimità costituzionale della norma esaminata nella parte in cui, con il richiamo alle “norme secondarie”, limita ai soli costi cd. recurring il diritto del consumatore alla ripetizione dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
10 Invero, ribadito il principio, affermato dalla stessa Corte di Giustizia e, come detto, dalla costante giurisprudenza espressasi fino ad oggi, secondo il quale compete unicamente alla GU individuare i limiti temporali dell'efficacia delle proprie pronunce non potendo nemmeno intervenire a posteriori per limitarne l'efficacia temporale, la Corte Costituzionale rileva l'assenza di tali limiti nella sentenza cd. “TO”.
Da tale assunto ne deriva che, a maggior ragione, non è consentita alcuna modulazione temporale degli effetti della stessa sentenza “TO” da parte dei singoli Stati membri.
Pertanto, essendo tale compito sottratto al legislatore nazionale, la Corte Costituzionale ha evidenziato che l'art. 11 octies, richiamando le norme secondarie, ovvero le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'AL operanti tra l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del
2010 che ha introdotto il pregresso art. 125 sexies t.u. bancario e l'entrata in vigore della L. n. 106 del 2021, limitava l'efficacia nel tempo della “TO” ai soli contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della norma in esame, il 25 luglio 2021, mantenendo la ripetibilità dei soli costi recurring per i contratti conclusi anticipatamente alla predetta data, con manifesto inadempimento da parte del legislatore italiano “agli obblighi «derivanti dall'ordinamento comunitario»”.
Di conseguenza, rilevato che il “comma 2 dell'art. 11 octies, con il suo peculiare riferimento alle norme secondarie, circoscrive il contenuto del precedente art. 125 – sexies, comma 1, t.u. bancario
a un significato incompatibile con la sentenza TO” ed in particolare viola l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE oggetto di interpretazione da parte di tale pronuncia, e che “prima dell'intervento legislativo del 2021 l'interpretazione conforme alla sentenza TO, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia” i giudici costituzionali concludono per l'illegittimità della norma, nei termini suddetti, “limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della AN d'AL” sicché l'art. 125- sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza TO”, e l'obbligo del giudice nazionale di interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea.
Alla luce di quanto detto, vanno rimborsati sia i costi up front che quelli recurring senza distinzione alcuna relativamente al periodo di sottoscrizione del finanziamento.
I principi contenuti nella citata sentenza TO sono stati confermati, altresì, dalla recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 9/02/2023, C-555/21, che, pur statuendo in merito alla diversa fattispecie del rimborso dei costi sostenuti in occasione della stipula di mutui ipotecari ed
11 evidenziando il conseguente necessario “approccio differenziato” in virtù della specificità di tali contratti, ha fatto richiamo espresso alla sentenza TO ed alla direttiva 2008/48.
Nonostante nella fattispecie sottoposta al suo esame il diritto del consumatore al rimborso non poteva includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, erano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni già eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato, la GU ha riconosciuto, nondimeno, che “nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, TO, C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31 e 32)”.
Considerato che, in detta occasione, “la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, TO, C-383/18, EU:C:2019:702, punto 33)”, i giudici europei, in ossequio alle ragioni di protezione dei consumatori, hanno riconfermato i principi stabiliti dalla sentenza “TO” volti a garantire il consumatore dal rischio di comportamenti abusivi del creditore.
Il medesimo principio è stato richiamato dalla Suprema Corte che, con la pronuncia n. 1951 del 6 settembre 2023, ha assunto una posizione netta in materia.
Gli ermellini, fatti propri i principi di prevenzione degli abusi nell'ambito dei crediti al consumo, hanno richiamato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, come concretizzato dalla direttiva 2008/48 e nell'ottica di quella “armonizzazione piena” contemplata dalla stessa, ribadendo che il “sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile
2016, e , C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63)”. Per_2 Persona_3
12 Sulla base di tale assunto la Corte di Cassazione, richiamando quanto già statuito dalla Corte
Costituzionale, ha evidenziato lo sforzo operato dalla normativa interna ed europea teso a garantire un'elevata protezione del consumatore e dal cui esame “si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB”.
Tale diritto, previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, è suffragato dall'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma, anche, nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto, uniformandosi in tal modo alla normativa comunitaria e, in particolare, ai principi espressi nella TO.
Invero, “Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive
87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito”".
E se è vero “che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto
Europeo”, poiché, come affermato nella sentenza TO e dalla giurisprudenza comunitaria,
"nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per
l'attuazione della direttiva..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato (così ex multis GU
10.4.1984, causa 14/83, e ”. Per_4 Per_5
La giurisprudenza di legittimità ha confermato, inoltre, quanto sopra argomentato in merito alla nullità delle clausole contrattuali da ritenersi vessatorie ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs n.206 del 2005.
Essendo quest'ultima “una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, e , C-169/14, Persona_6 Persona_7
EU:C:2014:2099, punto 23, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C 154/15, C- Persona_8
307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e 55)” l'intervento del giudice, teso a correggere lo squilibrio originato dal carattere abusivo di una siffatta pattuizione contrattuale, previsto anche d'ufficio proprio in considerazione della sua finalità, “deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore”.
13 Da ultimo, privo di pregio risulta il richiamo dell'appellante al d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 103 del 2023, la quale modificava l'articolo 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/21, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 prevedendo che “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.
Tale disposizione escludeva il diritto del consumatore al rimborso dei costi up front connessi al finanziamento in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73/2021)
e, con riferimento agli oneri recurring, indicava quale criterio di calcolo dei costi rimborsabili il c.d. costo ammortizzato.
Invero, la norma richiamata da parte appellante è stata subito modificata dal successivo d.l. n. 104 del
2023, convertito con L. 136/23, il quale ha annullato le restrizioni al rimborso totale introdotte con la
L. n.103/23 stabilendo all'art. 27: “All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
Con tale statuizione il legislatore ha ripristinato la regola per cui nei contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi, comprensivi di interessi e spese, sostenuti in relazione al contratto stesso, come da consolidato orientamento delle corti nazionali ed europee che deve ritenersi implicitamente richiamato.
Venendo, poi, al metodo di calcolo delle commissioni e spese assicurative da restituire si ritiene corretta l'impostazione, confermata dalla surriferita decisione della Corte Costituzionale, che prevede
14 l'applicazione del metodo “proporzionale” in quanto rispondente al principio per cui l'incidenza dei costi sostenuti non può coprire un periodo per cui il contratto non è più in vita, mentre inapplicabile
è il metodo analogo a quello stabilito per l'incidenza degli interessi, visto che non è per le stesse ritenuto corrispondente alla struttura del contratto un'incidenza variabile a seconda del decorso del tempo (cioè corrispondente al piano di ammortamento) con conferma delle somme richieste in atto pari ad euro 1.672,94 al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo.
La sentenza impugnata è errata, tuttavia, nella determinazione degli interessi a decorrere dalla data dell'estinzione del contratto e non dal giorno della domanda.
In realtà “Gli interessi moratori in seno all'azione di ripetizione dell'indebito spettano al solvens dalla data del pagamento laddove l'accipiens era in mala fede ovvero dal giorno della domanda se
l'accipiens ha agito in buona fede. Tuttavia essi sono subordinati all'assolvimento dell'onere di contestazione specifica con il risultato che, in carenza di detta contestazione, l'altra parte è dispensata dal provare i fatti non contestati” (cfr. Corte appello Milano, 30/03/2023, n.1083).
Considerato che “In tema di indebito oggettivo con riguardo agli interessi sulla somma da restituire
e alla decorrenza degli stessi, rileva la condizione soggettiva dell'"accipiens" al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda, se in buona fede. La prova della mala fede grava su parte attrice, invece, la buona fede dell'"accipiens" al momento del pagamento è presunta per principio generale”
(così Tribunale Napoli sez. XII, 20/06/2022, n.6160) e che parte odierna appellata non ha provato nel primo grado di giudizio la mala fede della mutuante, la sentenza impugnata va riformata con decorrenza degli interessi sulla somma liquidata a far data dalla domanda.
Per tutto quanto esposto l'appello va accolto parzialmente con riforma della sentenza di primo grado e condanna di al pagamento in favore di parte Parte_1
appellata della somma di euro 1.672,94 a titolo di restituzione dei costi sostenuti a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, oltre interessi legali dalla domanda formulata in primo grado al saldo.
Per quanto riguarda, infine, la regolamentazione delle spese di lite operata dal Giudice di Pace di
Napoli, va rilevato che lo stesso ha correttamente fatto applicazione della normativa codicistica condannando l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.
A tal proposito giova ricordare che, “Per effetto dell'articolo 92, comma 2, Cpc nella versione sostituita con l'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 132, del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, come successivamente incisa dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 la compensazione delle spese di lite può trovare fondamento o nella presenza dell'assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza rispetto
15 alle questioni dirimenti, oppure - per effetto della portata della suddetta sentenza di illegittimità costituzionale - anche nella ipotesi di sussistenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr.
Cassazione civile, 28/07/2023, n.23085) e “A séguito della modifica dell'art. 92, cod. proc. civ. di cui alla legge 10 novembre 2014, n. 162, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, il potere di compensazione è stato limitato dal legislatore a tassative e specifiche ipotesi, il che porta ad affermare, in difformità rispetto al passato, che il giudice non abbia più una discrezionalità al riguardo ma che sia tenuto a dare rigorosa applicazione del precetto normativo, essendo quindi preclusa la possibilità di compensare le spese di lite al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nell'art. 92 cod. proc. civ.” (Cassazione civile, 04/07/2024, n.18345).
Nel caso di specie, la valutazione auspicata dall'appellante affinché il primo giudice compensasse le spese del giudizio, non può sussumersi in alcuna delle richiamate ipotesi dettate dal vigente articolo
92 c.p.c., non ricadendosi affatto in un caso riconducibile alla necessità dell'esame di una questione nuova o alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni od altra assimilabile.
Di conseguenza, non ravvisando alcuna ragione per cui il giudice di prime cure avrebbe potuto legittimamente applicare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, l'eccezione va respinta.
Le spese di lite del presente giudizio, stante l'oggettivo mutamento giurisprudenziale ed in parte normativo nel corso dello stesso che ha imposto anche l'intervento della Corte Costituzionale, meritano di essere integralmente compensate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di
Napoli n. 39522/2023 del 30/10/2023, condanna Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione in favore di della
[...] CP_1
somma di euro 1.672,94 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
2. Compensa le spese del presente giudizio.
Napoli, 16/05/25
Il GU
Dott.ssa Maria Carolina De Falco
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